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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/01/2024, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8511 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 31.1.2024 e vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , , Parte_19 Parte_20 Parte_21 Pt_22
, , Parte_23 Parte_24 Parte_25 [...]
, , , Parte_26 Parte_27 Parte_28 Pt_29
, , ,
[...] Parte_30 Parte_31 Parte_32 [...]
, , , , elettivamente Pt_33 Parte_34 Parte_35 Parte_36
domiciliati in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b presso lo studio dell'avv. Domenico
Naso, che li rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTI
E
Controparte_1
in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
[...]
presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal
Consigliere d'Ambasciata dott. Marco Maria Cerbo e dalle dott.sse Silvia Guardabassi, Ada La
Posta giusta procura allegata
RESISTENTE
1 OGGETTO: accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere la proroga del mandato all'estero per un ulteriore anno scolastico, per complessivi dieci anni, ai sensi dell'art. 116 del CCNL comparto scuola 2006/2009.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.3.2023 i ricorrenti, premettendo di essere tutti docenti dipendenti del con contratto a tempo indeterminato e di essere attualmente Controparte_2 in servizio all'estero, in forza di decreti di durata di nove anni, chiedevano di accertare il proprio diritto ad ottenere la proroga del servizio all'estero per un ulteriore anno scolastico, dunque per complessivi dieci anni, ai sensi dell'art. 116 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009, in vigore per effetto dell'art. 1 comma 10 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018 e per l'effetto di condannare il (d'ora innanzi Controparte_1 anche ad emettere il provvedimento di proroga del mandato all'estero. CP_1
Si costituiva in giudizio tempestivamente l'amministrazione convenuta, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Istruita solo documentalmente la causa era decisa all'udienza del 31.1.2024 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Preliminarmente occorre dare atto, con riferimento all'eccezione preliminare relativa alla posizione del ricorrente , che non sussiste alcun bis in idem, atteso che con la Parte_24 sentenza n. 3427/2022 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'intervento del ricorrente e dunque non si è pronunciata sulla sua domanda nel merito.
2. Nel merito il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Deducono i ricorrenti, quali docenti collocati fuori ruolo ed inseriti nello speciale contingente del l'illegittimità dei rispettivi decreti di destinazione all'estero, che prevedono la permanenza CP_1
in servizio per un totale di soli nove anni, laddove essi esponenti avrebbero diritto al riconoscimento a permanere presso la sede all'estero per un ulteriore anno scolastico;
che infatti l'art. 38 comma 2 del d.lgs. 64/2017 ha abrogato gli artt. 525-675 del d.lgs. 297/94 introducendo agli artt. 21 comma 1
e 37 commi 7, 8 una nuova disciplina del servizio all'estero che prevede che esso possa durare solo due periodi di 6 anni consecutivi ciascuno, intervallati da 6 anni effettivi di servizio nel territorio nazionale e che tale disciplina si applica solo al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del decreto, mentre a quello già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del decreto la permanenza all'estero è consentita fino a 9 anni scolastici e cessa a decorrere dall'anno scolastico
2 successivo;
che tuttavia l'art. 116, comma 2, del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 prevede che
“presso le Scuola Europee può essere prestato un solo periodo di servizio, della durata di nove anni scolastici, con eventuale proroga di un anno a seguito di delibera del Consiglio Superiore della suddetta scuola”; che la disciplina di questo contratto collettivo è stata richiamata dal successivo CCNL 19.4.2018 ed è dunque ancora vigente;
che la norma di fonte contrattuale nella materia della mobilità professionale, può derogare alle norme con essa incompatibili, ivi compresa quelle di rango legislativo;
che infatti nell'ambito delle disposizioni del pubblico impiego, il contratto collettivo può derogare alla legge, salvo che la stessa non preveda la propria inderogabilità; che nella specie nulla dice il d.lgs. 64/17 su detta inderogabilità; che dunque prevalendo la fonte pattizia essi esponenti hanno diritto ad ottenere la proroga di un anno del loro mandato ed a proseguirlo fino al raggiungimento del limite complessivo di dieci anni.
3. La questione relativa alla derogabilità, da parte della contrattazione collettiva, delle disposizioni legislative in materia è stata affrontata dalla Corte di appello territoriale, con pronunce di segno favorevole all'amministrazione.
4. In quanto condivisibile e fondata su principi consolidati (cfr. anche C. Appello Roma n. 847/22), si riporta qui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia resa dalla Corte
d'Appello di Roma n. 2590/23 del 20.6.2023 in fattispecie sovrapponibile a quella in esame: “5.
Questo Collegio, in altra controversia in cui veniva in rilievo la norma in contestazione e la disciplina transitoria di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 64/2017, ha già avuto modo di affermare, proprio con riguardo alla contrattazione collettiva del 2001, del 2003 e del 2007, che “Deve innanzitutto escludersi la possibilità, alla luce dello stesso tenore, dell'art. 40, comma 1 d.lgs.
165/2001, di dare a tali disposizioni collettive valenza derogatoria rispetto a quanto specificamente disposto in materia di permanenza massima da una norma di legge. A tale proposito è infatti sufficiente osservare che l'art. 40, comma 1, d.lgs. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis, nel demandare alla contrattazione collettiva la regolamentazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (salve le eccezioni ivi previste) dispone infatti, in particolare, che “…Nelle materie…della mobilità… la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”. Trattasi di normativa che non consente di attribuire alla contrattazione collettiva di derogare a dei limiti espressamente disposti dal legislatore quali quelli previsti dal d.lgs. 64/2017 in ordine alla durata massima del servizio all'estero e alla sua articolazione temporale” (C.d.A. Roma n. 4441/2021).
3 5.1. A tale soluzione interpretativa deve darsi continuità per le ragioni di seguito ulteriormente esposte.
6. Condivisibilmente a quanto eccepito dal e diversamente da quanto ritenuto dal CP_1
Tribunale, la soluzione della controversia non può trovare fondamento nelle pronunce di legittimità richiamate nella gravata sentenza per sostenere che “la destinazione all'estero del personale docente costituisce mobilità professionale ed è regolata ai sensi del d. lgs. n. 165 del 2001 dalla contrattazione collettiva, salve inderogabilità espresse (Cass. civ. sez. lav. n. 1006/2016, Cass. civ. sez. lav. n. 28246/2017, Cass. civ. sez. lav. n .27656/2017)”.
6.1. Si tratta di pronunce intervenute su fattispecie non solo regolate da diversa contrattazione collettiva, ma anteriori al d.lgs. n. 64/2017 e alla nota riforma c.d. Madia, introdotta dal d.lgs. n.
75/2017, che, tra l'altro, ha ridefinito la disciplina delle fonti ed i rapporti tra legge e contrattazione collettiva.
6.2. All'esito della richiamata modifica legislativa l'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 dispone che: I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate, nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo
40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.
6.3. Con il nuovo comma 2 viene superata la formulazione introdotta nel 2009 per cui le normative unilaterali potevano essere derogate dalla contrattazione collettiva solo se espressamente previsto dalla legge e si va anche al di là del testo del 2001, in cui la derogabilità era prevista salvo che la legge disponesse in senso contrario, sicché non può più ritenersi decisiva la circostanza valorizzata dal Tribunale dell'assenza nel d.lgs. n. 64/2017 di “inderogabilità espresse”.
6.4. All'esito della riforma del 2017, pertanto, la deroga alla legge da parte della contrattazione collettiva è consentita solo nei termini dell'art. 40 comma 1, parimenti modificato, in base al quale
“….Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e
4 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
7. Il Tribunale ha ricondotto la destinazione del personale docente all'estero nell'ambito della
“mobilità professionale”, richiamando a supporto la giurisprudenza amministrativa e di legittimità, ritenendo la materia così compresa tra quelle affidate alla contrattazione collettiva, ma, come condivisibilmente eccepito dal appellante, tale qualificazione non può essere CP_1 condivisa alla luce della radicale modifica apportata all'istituto dal più volte citato d. lgs n.
64/2017.
7.1. Quest'ultimo, infatti, è stato emanato in attuazione della legge delega n. 107/2015 (art.1, commi 180 e 181 lett. h), che ha imposto la revisione, il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero da effettuare attraverso: la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale;
la revisione del trattamento economico del personale;
la disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale.
7.2. Il richiamo ai criteri della legge delega attesta come la materia non possa essere sussunta nell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, regolante la mobilità del personale, investendo una radicale modifica delle istituzioni scolastiche all'estero nell'ambito della più ampia politica nazionale di diffusione della lingua e della cultura italiana. In particolare è sufficiente richiamare l'art. 18, che regolamenta le categorie e soprattutto la determinazione del contingente del personale, l'art. 19, relativo alla selezione di detto personale attraverso un “sistema di reclutamento diverso e maggiormente selettivo rispetto a quello precedentemente vigente” (C.d.A. Roma n. 4441/2021 cit.)
e l'art. 20, relativo alla destinazione all'estero, per constatare come ci si muova fuori dagli schemi dell'art. 30 cit. e come l'art. 21, che disciplina appunto la durata del servizio all'estero, sia funzionale al diverso e più complesso meccanismo introdotto dalla riforma delegata.
7.3. Per come eccepito dal ci si trova piuttosto di fronte alla materia della CP_1
“organizzazione degli uffici”, sottratta alla contrattazione collettiva e comunque la legge del 2017 non riconosce a quest'ultima alcuno spazio di intervento quantomeno per quanto concerne determinazione del contingente, reclutamento e durata delle assegnazioni.
7.4. Implicita conferma di quanto esposto è fornita dalla stessa contrattazione collettiva intervenuta successivamente al d.lgs. n. 64 e in specie dal CCNL comparto scuola 2016-2018, stipulato il
19.4.2018.
5 7.5. Quest'ultimo non contiene alcuna regolamentazione del personale delle scuole italiane all'estero e l'omissione è significativa poiché tutti i contratti precedenti (ccnl 2006-2009, ccnl
2002- 2005, ccnl 2001) hanno sempre espressamente regolato in modo dettagliato la materia, addirittura nel 2001 riservando alla stessa uno specifico e autonomo ccnl.
7.6. Il Tribunale ha affermato che il ccnl 2016-2018 ha rinviato sul punto a quanto previsto dai ccnl 2003 e 2007, ma l'affermazione non può essere condivisa.
7.7. Ed invero la norma cui sembra fare riferimento la gravata sentenza è quella contenuta nell'art. 1, comma 10 per cui “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001”.
7.8. La contrattazione collettiva nella materia de qua non ha mai utilizzato tale tecnica di rinvio, riservando, in passato, sempre una specifica e dettagliata regolamentazione delle procedure di destinazione all'estero.
7.9. La disposizione di chiusura sopra richiamata, inoltre, limita il rinvio alle disposizioni collettive precedenti e alle specifiche norme di settore in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001.
7.10. Le parti contraenti non potevano certo ignorare né la riforma Madia, che aveva ridefinito, tra l'altro, i rapporti tra legge e contrattazione collettiva, né la nuova regolamentazione delle istituzioni e delle iniziative scolastiche italiane introdotta dal d.lgs. n. 64/2017, rispetto la quale la disciplina collettiva previgente non poteva ritenersi più attuale, essendo intervenuta in un diverso assetto normativo, sicché non risulta neppure ragionevole un rinvio per relationem così generico.
7.11. Ed ancora. l'art. 1 comma 10 citato impone la compatibilità tra le disposizioni collettive previgenti e le norme legislative, compatibilità nel caso in esame, relativo alla durata della permanenza all'estero, affatto sussistente, essendo intervenuto l'art. 21 del citato d.lgs. n. 64 proprio a fissare nuovi termini nonché l'esplicito divieto di superare nell'arco della carriera due periodi.
7.12 Come sopra già evidenziato l'art. 2 d.lgs. n. 165/2001 riconosce alla contrattazione collettiva il potere di derogare alla legge nelle materie ad essa affidate dall'articolo 40, comma 1 e tale deroga deve avvenire ad opera dei successivi contratti o accordi collettivi nazionali.
7.13. Il ccnl 2016-2018, stipulato successivamente al d.lgs. n. 64/2017, non contiene alcuna espressa deroga, che invece indiscutibilmente il nuovo assetto normativo avrebbe imposto in modo chiaro ed esplicito attese le radicali modifiche introdotte, mentre nulla la contrattazione collettiva ha previsto e ciò o perché effettivamente le parti non hanno ritenuto la materia ricompresa tra
6 quelle elencate nell'art. 40 comma 1, come sopra evidenziato, oppure perché non vi hanno inteso affatto derogare”.
Alla stregua di queste considerazioni il ricorso deve essere respinto.
5. In ragione della novità della questione e dell'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali, appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre iva e cap.
Roma, 31.1.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8511 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 31.1.2024 e vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
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[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
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[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
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[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , , Parte_19 Parte_20 Parte_21 Pt_22
, , Parte_23 Parte_24 Parte_25 [...]
, , , Parte_26 Parte_27 Parte_28 Pt_29
, , ,
[...] Parte_30 Parte_31 Parte_32 [...]
, , , , elettivamente Pt_33 Parte_34 Parte_35 Parte_36
domiciliati in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b presso lo studio dell'avv. Domenico
Naso, che li rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTI
E
Controparte_1
in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
[...]
presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal
Consigliere d'Ambasciata dott. Marco Maria Cerbo e dalle dott.sse Silvia Guardabassi, Ada La
Posta giusta procura allegata
RESISTENTE
1 OGGETTO: accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere la proroga del mandato all'estero per un ulteriore anno scolastico, per complessivi dieci anni, ai sensi dell'art. 116 del CCNL comparto scuola 2006/2009.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.3.2023 i ricorrenti, premettendo di essere tutti docenti dipendenti del con contratto a tempo indeterminato e di essere attualmente Controparte_2 in servizio all'estero, in forza di decreti di durata di nove anni, chiedevano di accertare il proprio diritto ad ottenere la proroga del servizio all'estero per un ulteriore anno scolastico, dunque per complessivi dieci anni, ai sensi dell'art. 116 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009, in vigore per effetto dell'art. 1 comma 10 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018 e per l'effetto di condannare il (d'ora innanzi Controparte_1 anche ad emettere il provvedimento di proroga del mandato all'estero. CP_1
Si costituiva in giudizio tempestivamente l'amministrazione convenuta, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Istruita solo documentalmente la causa era decisa all'udienza del 31.1.2024 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Preliminarmente occorre dare atto, con riferimento all'eccezione preliminare relativa alla posizione del ricorrente , che non sussiste alcun bis in idem, atteso che con la Parte_24 sentenza n. 3427/2022 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'intervento del ricorrente e dunque non si è pronunciata sulla sua domanda nel merito.
2. Nel merito il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Deducono i ricorrenti, quali docenti collocati fuori ruolo ed inseriti nello speciale contingente del l'illegittimità dei rispettivi decreti di destinazione all'estero, che prevedono la permanenza CP_1
in servizio per un totale di soli nove anni, laddove essi esponenti avrebbero diritto al riconoscimento a permanere presso la sede all'estero per un ulteriore anno scolastico;
che infatti l'art. 38 comma 2 del d.lgs. 64/2017 ha abrogato gli artt. 525-675 del d.lgs. 297/94 introducendo agli artt. 21 comma 1
e 37 commi 7, 8 una nuova disciplina del servizio all'estero che prevede che esso possa durare solo due periodi di 6 anni consecutivi ciascuno, intervallati da 6 anni effettivi di servizio nel territorio nazionale e che tale disciplina si applica solo al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del decreto, mentre a quello già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del decreto la permanenza all'estero è consentita fino a 9 anni scolastici e cessa a decorrere dall'anno scolastico
2 successivo;
che tuttavia l'art. 116, comma 2, del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 prevede che
“presso le Scuola Europee può essere prestato un solo periodo di servizio, della durata di nove anni scolastici, con eventuale proroga di un anno a seguito di delibera del Consiglio Superiore della suddetta scuola”; che la disciplina di questo contratto collettivo è stata richiamata dal successivo CCNL 19.4.2018 ed è dunque ancora vigente;
che la norma di fonte contrattuale nella materia della mobilità professionale, può derogare alle norme con essa incompatibili, ivi compresa quelle di rango legislativo;
che infatti nell'ambito delle disposizioni del pubblico impiego, il contratto collettivo può derogare alla legge, salvo che la stessa non preveda la propria inderogabilità; che nella specie nulla dice il d.lgs. 64/17 su detta inderogabilità; che dunque prevalendo la fonte pattizia essi esponenti hanno diritto ad ottenere la proroga di un anno del loro mandato ed a proseguirlo fino al raggiungimento del limite complessivo di dieci anni.
3. La questione relativa alla derogabilità, da parte della contrattazione collettiva, delle disposizioni legislative in materia è stata affrontata dalla Corte di appello territoriale, con pronunce di segno favorevole all'amministrazione.
4. In quanto condivisibile e fondata su principi consolidati (cfr. anche C. Appello Roma n. 847/22), si riporta qui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia resa dalla Corte
d'Appello di Roma n. 2590/23 del 20.6.2023 in fattispecie sovrapponibile a quella in esame: “5.
Questo Collegio, in altra controversia in cui veniva in rilievo la norma in contestazione e la disciplina transitoria di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 64/2017, ha già avuto modo di affermare, proprio con riguardo alla contrattazione collettiva del 2001, del 2003 e del 2007, che “Deve innanzitutto escludersi la possibilità, alla luce dello stesso tenore, dell'art. 40, comma 1 d.lgs.
165/2001, di dare a tali disposizioni collettive valenza derogatoria rispetto a quanto specificamente disposto in materia di permanenza massima da una norma di legge. A tale proposito è infatti sufficiente osservare che l'art. 40, comma 1, d.lgs. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis, nel demandare alla contrattazione collettiva la regolamentazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (salve le eccezioni ivi previste) dispone infatti, in particolare, che “…Nelle materie…della mobilità… la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”. Trattasi di normativa che non consente di attribuire alla contrattazione collettiva di derogare a dei limiti espressamente disposti dal legislatore quali quelli previsti dal d.lgs. 64/2017 in ordine alla durata massima del servizio all'estero e alla sua articolazione temporale” (C.d.A. Roma n. 4441/2021).
3 5.1. A tale soluzione interpretativa deve darsi continuità per le ragioni di seguito ulteriormente esposte.
6. Condivisibilmente a quanto eccepito dal e diversamente da quanto ritenuto dal CP_1
Tribunale, la soluzione della controversia non può trovare fondamento nelle pronunce di legittimità richiamate nella gravata sentenza per sostenere che “la destinazione all'estero del personale docente costituisce mobilità professionale ed è regolata ai sensi del d. lgs. n. 165 del 2001 dalla contrattazione collettiva, salve inderogabilità espresse (Cass. civ. sez. lav. n. 1006/2016, Cass. civ. sez. lav. n. 28246/2017, Cass. civ. sez. lav. n .27656/2017)”.
6.1. Si tratta di pronunce intervenute su fattispecie non solo regolate da diversa contrattazione collettiva, ma anteriori al d.lgs. n. 64/2017 e alla nota riforma c.d. Madia, introdotta dal d.lgs. n.
75/2017, che, tra l'altro, ha ridefinito la disciplina delle fonti ed i rapporti tra legge e contrattazione collettiva.
6.2. All'esito della richiamata modifica legislativa l'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 dispone che: I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate, nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo
40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.
6.3. Con il nuovo comma 2 viene superata la formulazione introdotta nel 2009 per cui le normative unilaterali potevano essere derogate dalla contrattazione collettiva solo se espressamente previsto dalla legge e si va anche al di là del testo del 2001, in cui la derogabilità era prevista salvo che la legge disponesse in senso contrario, sicché non può più ritenersi decisiva la circostanza valorizzata dal Tribunale dell'assenza nel d.lgs. n. 64/2017 di “inderogabilità espresse”.
6.4. All'esito della riforma del 2017, pertanto, la deroga alla legge da parte della contrattazione collettiva è consentita solo nei termini dell'art. 40 comma 1, parimenti modificato, in base al quale
“….Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e
4 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
7. Il Tribunale ha ricondotto la destinazione del personale docente all'estero nell'ambito della
“mobilità professionale”, richiamando a supporto la giurisprudenza amministrativa e di legittimità, ritenendo la materia così compresa tra quelle affidate alla contrattazione collettiva, ma, come condivisibilmente eccepito dal appellante, tale qualificazione non può essere CP_1 condivisa alla luce della radicale modifica apportata all'istituto dal più volte citato d. lgs n.
64/2017.
7.1. Quest'ultimo, infatti, è stato emanato in attuazione della legge delega n. 107/2015 (art.1, commi 180 e 181 lett. h), che ha imposto la revisione, il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero da effettuare attraverso: la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale;
la revisione del trattamento economico del personale;
la disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale.
7.2. Il richiamo ai criteri della legge delega attesta come la materia non possa essere sussunta nell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, regolante la mobilità del personale, investendo una radicale modifica delle istituzioni scolastiche all'estero nell'ambito della più ampia politica nazionale di diffusione della lingua e della cultura italiana. In particolare è sufficiente richiamare l'art. 18, che regolamenta le categorie e soprattutto la determinazione del contingente del personale, l'art. 19, relativo alla selezione di detto personale attraverso un “sistema di reclutamento diverso e maggiormente selettivo rispetto a quello precedentemente vigente” (C.d.A. Roma n. 4441/2021 cit.)
e l'art. 20, relativo alla destinazione all'estero, per constatare come ci si muova fuori dagli schemi dell'art. 30 cit. e come l'art. 21, che disciplina appunto la durata del servizio all'estero, sia funzionale al diverso e più complesso meccanismo introdotto dalla riforma delegata.
7.3. Per come eccepito dal ci si trova piuttosto di fronte alla materia della CP_1
“organizzazione degli uffici”, sottratta alla contrattazione collettiva e comunque la legge del 2017 non riconosce a quest'ultima alcuno spazio di intervento quantomeno per quanto concerne determinazione del contingente, reclutamento e durata delle assegnazioni.
7.4. Implicita conferma di quanto esposto è fornita dalla stessa contrattazione collettiva intervenuta successivamente al d.lgs. n. 64 e in specie dal CCNL comparto scuola 2016-2018, stipulato il
19.4.2018.
5 7.5. Quest'ultimo non contiene alcuna regolamentazione del personale delle scuole italiane all'estero e l'omissione è significativa poiché tutti i contratti precedenti (ccnl 2006-2009, ccnl
2002- 2005, ccnl 2001) hanno sempre espressamente regolato in modo dettagliato la materia, addirittura nel 2001 riservando alla stessa uno specifico e autonomo ccnl.
7.6. Il Tribunale ha affermato che il ccnl 2016-2018 ha rinviato sul punto a quanto previsto dai ccnl 2003 e 2007, ma l'affermazione non può essere condivisa.
7.7. Ed invero la norma cui sembra fare riferimento la gravata sentenza è quella contenuta nell'art. 1, comma 10 per cui “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001”.
7.8. La contrattazione collettiva nella materia de qua non ha mai utilizzato tale tecnica di rinvio, riservando, in passato, sempre una specifica e dettagliata regolamentazione delle procedure di destinazione all'estero.
7.9. La disposizione di chiusura sopra richiamata, inoltre, limita il rinvio alle disposizioni collettive precedenti e alle specifiche norme di settore in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001.
7.10. Le parti contraenti non potevano certo ignorare né la riforma Madia, che aveva ridefinito, tra l'altro, i rapporti tra legge e contrattazione collettiva, né la nuova regolamentazione delle istituzioni e delle iniziative scolastiche italiane introdotta dal d.lgs. n. 64/2017, rispetto la quale la disciplina collettiva previgente non poteva ritenersi più attuale, essendo intervenuta in un diverso assetto normativo, sicché non risulta neppure ragionevole un rinvio per relationem così generico.
7.11. Ed ancora. l'art. 1 comma 10 citato impone la compatibilità tra le disposizioni collettive previgenti e le norme legislative, compatibilità nel caso in esame, relativo alla durata della permanenza all'estero, affatto sussistente, essendo intervenuto l'art. 21 del citato d.lgs. n. 64 proprio a fissare nuovi termini nonché l'esplicito divieto di superare nell'arco della carriera due periodi.
7.12 Come sopra già evidenziato l'art. 2 d.lgs. n. 165/2001 riconosce alla contrattazione collettiva il potere di derogare alla legge nelle materie ad essa affidate dall'articolo 40, comma 1 e tale deroga deve avvenire ad opera dei successivi contratti o accordi collettivi nazionali.
7.13. Il ccnl 2016-2018, stipulato successivamente al d.lgs. n. 64/2017, non contiene alcuna espressa deroga, che invece indiscutibilmente il nuovo assetto normativo avrebbe imposto in modo chiaro ed esplicito attese le radicali modifiche introdotte, mentre nulla la contrattazione collettiva ha previsto e ciò o perché effettivamente le parti non hanno ritenuto la materia ricompresa tra
6 quelle elencate nell'art. 40 comma 1, come sopra evidenziato, oppure perché non vi hanno inteso affatto derogare”.
Alla stregua di queste considerazioni il ricorso deve essere respinto.
5. In ragione della novità della questione e dell'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali, appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre iva e cap.
Roma, 31.1.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
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