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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5904/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott. Fernanda Pasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5904/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUINOTTI Parte_1 C.F._1
SI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CSO GARIBALDI 60121 ANCONA ITALIApresso il difensore avv. PASQUINOTTI SI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SANGUINETTI STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL PLEBISCITO 2 60121 ANCONApresso il difensore avv. SANGUINETTI STEFANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Ing. condomino dello stabile di Via Parte_1
Tiziano n. 41 di Ancona, impugnava la delibera assembleare assunta dal in data CP_1
27.09.2023, ritenendola nulla in quanto contraria a norme di legge vigenti ed, in secondo luogo, annullabile anche perché la convocazione assembleare in prima seduta sarebbe stata fissata all'una di notte, l'attore impugnava la citata delibera nella parte in cui erano stati approvati bilancio preventivo e consuntivo con specifico riferimento alla quota che gli era stata addebitata e relativa ai consumi pagina 1 di 4 involontari della produzione di acqua calda sanitaria (a.c.s.) condominiale, in quanto conteggiati con un criterio che vìola le disposizioni di legge in materia (giudizio rubricato al n. R.G 5904/2023).
L'attore a seguito di approvazione da parte dell'assemblea condominiale dei bilanci, relativi all' esercizio solare 2023, ha contestato nuovamente la regolarità dei conteggi relativi alla produzione di acqua calda condominiale e, dunque, dei consumi che gli sono stati addebitati;
ed ha impugnato la delibera del 15.10.2024 per le medesime identiche ragioni di cui alla causa originariamente promossa
(giudizio rubricato al n. R.G 5962/2024).
Nella seconda citazione, l'attore contestava inoltre l'addebito che il condominio avrebbe posto pro quota a suo carico per aver sostenuto il costo delle spese legali di due procedure di mediazione relative a cause in essere fra lo stesso ing. ed il condominio, e la richiesta di pagamento sempre pro Pt_1 quota del costo della polizza assicurativa condominiale che copre l'ente di gestione per i rischi derivanti dal dover sostenere le spese legali che si rendono necessarie ove il condominio agisca o resista in giudizio per cause fra questo e i condòmini, o fra questo e i terzi.
Si costituiva in entrambi i giudizi il , in persona dell'amministratore Controparte_2
pro-tempore, contestando in fatto e diritto gli assunti avversari, eccependo preliminarmente il difetto di interesse ad agire da parte dell'attore, per l'impugnativa di entrambe le delibere.
All'udienza del 2 aprile 2025 era disposto che il procedimento iscritto al n. 5962/2024 fosse riunito al presente procedimento Rg.5904/2023.
Con ordinanza del 4 aprile 2025 ritenuta la causa sia matura per la decisione, senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria era fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno
15 ottobre 2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 189 cpc.
Questo giudicante rappresenta che l'attore ben poteva impugnare la delibera del 23.07.2017, che definiva i criteri di della spesa della produzione di a.c.s., approvati dall'assemblea condominiale, e non già le delibere 27.09.2023 e del 15.10.2024, dell'approvazione dei bilanci, relativamente alle quote addebitate per la spesa di produzione di a.c.s.
Si rappresenta che per impugnare una deliberazione condominiale serve l'interesse ad agire, non essendo sufficiente un mero vizio che non sia in grado di incidere concretamente sulla sfera giuridica del ricorrente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pagina 2 di 4 pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale (Cass., 9 marzo 2017,
n. 6128).
Sempre a proposito dell'interesse ad agire, la giurisprudenza di merito (Trib. Roma, 3 maggio 2021 n.
7587) ha affermato che, onde evitare che le impugnative delle delibere si ripercuotano negativamente sull'andamento e sulla gestione del condominio, è fatto obbligo al condomino che impugna la delibera assembleare provare non solo la contrarietà del decisum ai principi di legge, ma anche il danno economico subìto per effetto della decisione non conforme alla legge, pregiudizio riverberatosi nel patrimonio del condomino impugnante che deve essere oggetto di espressa quantificazione da parte di quest'ultimo.
È pur vero che, quando si tratta di interesse ad agire con riferimento all'impugnazione della deliberazione condominiale, occorre distinguere tra vizi formali e sostanziali.
A questo proposito, si è soliti affermare che, quando si tratta di vizi formali (difetto di quorum, ecc.), non occorre provare necessariamente di aver subito un pregiudizio economico oppure personale (Trib.
Roma, 30 dicembre 2022, n. 19191).
La Suprema Corte ha tuttavia ricordato che l'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del , postula comunque che la delibera in questione sia CP_1
idonea a determinare un mutamento della posizione dei condòmini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio (Cass., 10 maggio 2013, n. 11214).
Per i vizi sostanziali, invece, è assolutamente indispensabile un serio e apprezzabile interesse ad agire, tant'è che la giurisprudenza (Trib. Nocera Inferiore, 31 maggio 2024, n. 1312) ha ritenuto illegittima la contestazione di una delibera viziata da un errore contabile che arrecava al condomino un danno di pochi euro.
Il condomino che impugna la delibera assembleare poiché ritenuta illegittima, deve dimostrare non solo la sussistenza della violazione lamentata, ma anche il danno economico subito per effetto della delibera assembleare presa non in conformità della legge.
Orbene, nel caso di specie tale interesse non sussiste, in quanto i presunti vizi della deliberazione, anche se fossero stati sussistenti, non avrebbero inciso in maniera apprezzabile sulla sfera giuridica dell'attore.
Con riferimento alla doglienza dell'illegittimità dei criteri di riparto la spesa di produzione di a.c.s emerge che, avendo le parti approvato i precedenti bilanci preventivi e consuntivi dal 2017, basati sul medesimo criterio utilizzato, non sussisteva alcun pregiudizio per l'attore, per cui nemmeno esisteva un interesse all'impugnazione.
pagina 3 di 4 L'interesse ad agire in giudizio costituisce un presupposto imprescindibile senza il quale l'azione è inammissibile.
L'indirizzo della Cassazione, in tal senso, è rigoroso richiedendo, al fine di un corretto utilizzo dello strumento processuale, la presenza di un interesse concreto, che vada oltre la semplice violazione della norma.
Ancora, all'approvazione del rendiconto, qualora il credito che deriverebbe per parte impugnante risultasse di entità economica oggettivamente minima, si deve ritenere la carenza di interesse ad agire ad impugnare la decisione assembleare, in quanto la tutela del diritto di azione deve essere contemperata con le regole di correttezza e buona fede. (Cass., n. 24691/2020).
Per le argomentazioni svolte le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e in assenza di notula si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande di parte attrice;
Condanna l'ing. a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 2.500,00, oltre oneri come per legge.
ANCONA, 14 novembre 2025
Il Gop
dott. Fernanda Pasca
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott. Fernanda Pasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5904/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUINOTTI Parte_1 C.F._1
SI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CSO GARIBALDI 60121 ANCONA ITALIApresso il difensore avv. PASQUINOTTI SI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SANGUINETTI STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL PLEBISCITO 2 60121 ANCONApresso il difensore avv. SANGUINETTI STEFANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Ing. condomino dello stabile di Via Parte_1
Tiziano n. 41 di Ancona, impugnava la delibera assembleare assunta dal in data CP_1
27.09.2023, ritenendola nulla in quanto contraria a norme di legge vigenti ed, in secondo luogo, annullabile anche perché la convocazione assembleare in prima seduta sarebbe stata fissata all'una di notte, l'attore impugnava la citata delibera nella parte in cui erano stati approvati bilancio preventivo e consuntivo con specifico riferimento alla quota che gli era stata addebitata e relativa ai consumi pagina 1 di 4 involontari della produzione di acqua calda sanitaria (a.c.s.) condominiale, in quanto conteggiati con un criterio che vìola le disposizioni di legge in materia (giudizio rubricato al n. R.G 5904/2023).
L'attore a seguito di approvazione da parte dell'assemblea condominiale dei bilanci, relativi all' esercizio solare 2023, ha contestato nuovamente la regolarità dei conteggi relativi alla produzione di acqua calda condominiale e, dunque, dei consumi che gli sono stati addebitati;
ed ha impugnato la delibera del 15.10.2024 per le medesime identiche ragioni di cui alla causa originariamente promossa
(giudizio rubricato al n. R.G 5962/2024).
Nella seconda citazione, l'attore contestava inoltre l'addebito che il condominio avrebbe posto pro quota a suo carico per aver sostenuto il costo delle spese legali di due procedure di mediazione relative a cause in essere fra lo stesso ing. ed il condominio, e la richiesta di pagamento sempre pro Pt_1 quota del costo della polizza assicurativa condominiale che copre l'ente di gestione per i rischi derivanti dal dover sostenere le spese legali che si rendono necessarie ove il condominio agisca o resista in giudizio per cause fra questo e i condòmini, o fra questo e i terzi.
Si costituiva in entrambi i giudizi il , in persona dell'amministratore Controparte_2
pro-tempore, contestando in fatto e diritto gli assunti avversari, eccependo preliminarmente il difetto di interesse ad agire da parte dell'attore, per l'impugnativa di entrambe le delibere.
All'udienza del 2 aprile 2025 era disposto che il procedimento iscritto al n. 5962/2024 fosse riunito al presente procedimento Rg.5904/2023.
Con ordinanza del 4 aprile 2025 ritenuta la causa sia matura per la decisione, senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria era fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno
15 ottobre 2025, con concessione alle parti dei termini ex art. 189 cpc.
Questo giudicante rappresenta che l'attore ben poteva impugnare la delibera del 23.07.2017, che definiva i criteri di della spesa della produzione di a.c.s., approvati dall'assemblea condominiale, e non già le delibere 27.09.2023 e del 15.10.2024, dell'approvazione dei bilanci, relativamente alle quote addebitate per la spesa di produzione di a.c.s.
Si rappresenta che per impugnare una deliberazione condominiale serve l'interesse ad agire, non essendo sufficiente un mero vizio che non sia in grado di incidere concretamente sulla sfera giuridica del ricorrente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pagina 2 di 4 pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale (Cass., 9 marzo 2017,
n. 6128).
Sempre a proposito dell'interesse ad agire, la giurisprudenza di merito (Trib. Roma, 3 maggio 2021 n.
7587) ha affermato che, onde evitare che le impugnative delle delibere si ripercuotano negativamente sull'andamento e sulla gestione del condominio, è fatto obbligo al condomino che impugna la delibera assembleare provare non solo la contrarietà del decisum ai principi di legge, ma anche il danno economico subìto per effetto della decisione non conforme alla legge, pregiudizio riverberatosi nel patrimonio del condomino impugnante che deve essere oggetto di espressa quantificazione da parte di quest'ultimo.
È pur vero che, quando si tratta di interesse ad agire con riferimento all'impugnazione della deliberazione condominiale, occorre distinguere tra vizi formali e sostanziali.
A questo proposito, si è soliti affermare che, quando si tratta di vizi formali (difetto di quorum, ecc.), non occorre provare necessariamente di aver subito un pregiudizio economico oppure personale (Trib.
Roma, 30 dicembre 2022, n. 19191).
La Suprema Corte ha tuttavia ricordato che l'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del , postula comunque che la delibera in questione sia CP_1
idonea a determinare un mutamento della posizione dei condòmini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio (Cass., 10 maggio 2013, n. 11214).
Per i vizi sostanziali, invece, è assolutamente indispensabile un serio e apprezzabile interesse ad agire, tant'è che la giurisprudenza (Trib. Nocera Inferiore, 31 maggio 2024, n. 1312) ha ritenuto illegittima la contestazione di una delibera viziata da un errore contabile che arrecava al condomino un danno di pochi euro.
Il condomino che impugna la delibera assembleare poiché ritenuta illegittima, deve dimostrare non solo la sussistenza della violazione lamentata, ma anche il danno economico subito per effetto della delibera assembleare presa non in conformità della legge.
Orbene, nel caso di specie tale interesse non sussiste, in quanto i presunti vizi della deliberazione, anche se fossero stati sussistenti, non avrebbero inciso in maniera apprezzabile sulla sfera giuridica dell'attore.
Con riferimento alla doglienza dell'illegittimità dei criteri di riparto la spesa di produzione di a.c.s emerge che, avendo le parti approvato i precedenti bilanci preventivi e consuntivi dal 2017, basati sul medesimo criterio utilizzato, non sussisteva alcun pregiudizio per l'attore, per cui nemmeno esisteva un interesse all'impugnazione.
pagina 3 di 4 L'interesse ad agire in giudizio costituisce un presupposto imprescindibile senza il quale l'azione è inammissibile.
L'indirizzo della Cassazione, in tal senso, è rigoroso richiedendo, al fine di un corretto utilizzo dello strumento processuale, la presenza di un interesse concreto, che vada oltre la semplice violazione della norma.
Ancora, all'approvazione del rendiconto, qualora il credito che deriverebbe per parte impugnante risultasse di entità economica oggettivamente minima, si deve ritenere la carenza di interesse ad agire ad impugnare la decisione assembleare, in quanto la tutela del diritto di azione deve essere contemperata con le regole di correttezza e buona fede. (Cass., n. 24691/2020).
Per le argomentazioni svolte le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e in assenza di notula si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande di parte attrice;
Condanna l'ing. a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 2.500,00, oltre oneri come per legge.
ANCONA, 14 novembre 2025
Il Gop
dott. Fernanda Pasca
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