Art. 11. (Centro studi per l'edilizia scolastica)
Il Centro studi per l'edilizia scolastica, di cui allo articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358 , ha i seguenti compiti:
a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici, ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edilizia, alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di costruzione, alla manutenzione degli edifici;
b) provvedere alla pubblicazione e alla diffusione e valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero.
((Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del comma precedente, il Ministro per la pubblica istruzione puo' avvalersi dell'opera di istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di istituti universitari, con i quali puo' stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera b) il Centro studi mantiene rapporti con istituti similari anche esteri ai fini dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche))
I programmi di attivita', relativamente ai compiti indicati al primo comma, sono approvati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita una Consulta da lui presieduta o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, e composta:
di tre esperti designati dal Ministro per la pubblica istruzione; di tre esperti designati dal Ministro per i lavori pubblici, dei quali due scelti tra due terne indicate rispettivamente dall'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Associazione nazionale ingegneri ed architetti;
di un esperto designato dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;
del direttore generale per l'edilizia scolastica e lo arredamento della scuola;
del direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata;
di un presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici designato dal Ministro per i lavori pubblici.
Alla nomina dei membri della Consulta si provvede con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.
Per le esigenze del Centro studi puo' disporsi il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato fino ad un massimo di 12 unita'.
Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del Centro, il Ministro per i lavori pubblici, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con suo decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e con il concerto del Ministro per la pubblica istruzione, norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalita' didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.
Il Centro studi per l'edilizia scolastica, di cui allo articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358 , ha i seguenti compiti:
a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici, ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edilizia, alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di costruzione, alla manutenzione degli edifici;
b) provvedere alla pubblicazione e alla diffusione e valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero.
((Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del comma precedente, il Ministro per la pubblica istruzione puo' avvalersi dell'opera di istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di istituti universitari, con i quali puo' stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera b) il Centro studi mantiene rapporti con istituti similari anche esteri ai fini dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche))
I programmi di attivita', relativamente ai compiti indicati al primo comma, sono approvati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita una Consulta da lui presieduta o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, e composta:
di tre esperti designati dal Ministro per la pubblica istruzione; di tre esperti designati dal Ministro per i lavori pubblici, dei quali due scelti tra due terne indicate rispettivamente dall'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Associazione nazionale ingegneri ed architetti;
di un esperto designato dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;
del direttore generale per l'edilizia scolastica e lo arredamento della scuola;
del direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata;
di un presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici designato dal Ministro per i lavori pubblici.
Alla nomina dei membri della Consulta si provvede con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.
Per le esigenze del Centro studi puo' disporsi il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato fino ad un massimo di 12 unita'.
Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del Centro, il Ministro per i lavori pubblici, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con suo decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e con il concerto del Ministro per la pubblica istruzione, norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalita' didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.