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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9806 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42265/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Antonio S. Stefani - Presidente dott. Guido Macripò - Giudice relatore dott. ssa Viola Nobili - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 42265/23 promossa con citazione notificata in data 21.11.2023
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliati ex lege all'indirizzo PEC del difensore avv. Enzo C.F._2
Adamo, che li rappresenta e difende per procure in calce alla citazione,
OPPONENTI
CONTRO
pagina 1 di 19 (C.F. ,), tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona di un procuratore speciale, domiciliata ex lege all'indirizzo PEC del
[...]
difensore avv. Giuseppe Avino, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA
E CONTRO
(C.F. , tramite la mandataria Controparte_3 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex Controparte_4
lege all'indirizzo PEC del difensore avv. Gianluca Massimei, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Stefano Padovani per procura in calce alla comparsa di intervento,
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
Gli opponenti hanno così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, difesa e produzione, così giudicare:
Nel merito e in via preliminare:
- sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutività già concessa in danno del sig.
relativamente al decreto ingiuntivo n. 15439/2023 del 06 ottobre 2023, R.G. n. Parte_2
32853/2023 e repert. n. 12029/2023 del 06 ottobre 2023, emesso dal Tribunale di Milano (Giudice:
Dott.ssa Anna Giorgia Carbone) il 04 ottobre 2023, essendo l'opposizione fondata su prova scritta, per tutti i motivi e le causali tutte indicate in narrativa;
- rigettare, ex art. 648 c.p.c., se richiesta in danno della sig.ra l'efficacia esecutiva Parte_1 del decreto ingiuntivo n. 15439/2023 del 06 ottobre 2023, R.G. n. 32853/2023 e repert. n. 12029/2023
pagina 2 di 19 del 06 ottobre 2023, emesso dal Tribunale di Milano (Giudice: Dott.ssa Anna Giorgia Carbone) il 04 ottobre 2023, per tutti i motivi e le causali tutte indicate in narrativa.
Nel rito e in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 15439/2023 del 06 ottobre 2023,
R.G. n. 32853/2023 e repert. n. 12029/2023 del 06 ottobre 2023, emesso dal Tribunale di Milano
(Giudice: Dott.ssa Anna Giorgia Carbone) il 04 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., nonché la mancanza di prova scritta dei rapporti ex adverso azionati, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., per tutti i motivi e le causali tutte di cui in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 15439/2023 del 06 ottobre 2023, R.G. n. 32853/2023 e repert. n. 12029/2023 del 06 ottobre 2023, emesso dal Tribunale di Milano (Giudice: Dott.ssa Anna Giorgia Carbone) il 04 ottobre 2023, nei confronti dei sigg. e . Parte_1 Parte_2
Nel merito ed in via principale:
- accertare e dichiarare l'illegittimo ricorso allo ius variandi ai fini della variazione unilaterale delle condizioni economiche praticate nel tempo agli impugnati rapporti;
- accertare e dichiarare l'illegittimità ex art. 1283 c.c. dell'applicata capitalizzazione degli interessi a debito per tutto il periodo, ivi compreso quello successivo all'entrata in vigore della Delibera del
C.I.C.R. del 09 febbraio 2000, per inefficacia e/o per inapplicabilità della stessa, nonché dell'addebito di somme per spese di chiusura periodica dei conti oggetto di causa, così delibando la nullità delle clausole sulla capitalizzazione degli interessi e di addebito di somme per le spese di chiusura periodica dei conti;
- ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e comunque indebite, per i fatti e le causali di cui in narrativa, le somme versate dal debitore principale ( , a favore della a Parte_3 CP_5 titolo di spese e commissioni varie;
- ritenere e dichiarare non dovute, per tutti i motivi e le causali tutte esposte in narrativa, le somme ex adverso richieste ed addebitate dalla per spese e/o commissioni relative all'asserita attività di CP_5 gestione e controllo dello sconfinamento;
- accertare e dichiarare l'illegittimo ricorso alle valute fittizie da parte della Banca;
- previa determinazione del tasso effettivo globale, applicato in costanza di rapporto dalla Banca, accertare e dichiarare non dovuti gli interessi da quest'ultima conteggiati con un saggio di interesse superiore al tasso soglia di cui alla L. del 07 marzo 1996, n. 108;
- accertare e dichiarare l'indeterminatezza degli interessi moratori, nonché l'applicazione da parte della di un T.A.E.G. differente da quello indicato, con ogni conseguente statuizione e CP_5
pagina 3 di 19 provvedimento del caso, ivi compresa la delibazione di nullità delle clausole ex artt. 115 e 117 del
T.U.B.;
- rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari oggetto di causa al momento della data di citazione, azzerando gli interessi e le spese, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale o annuale) di interessi passivi di commissioni e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di spese e/o commissioni per l'attività di gestione e controllo dell'asserito sconfinamento, applicando la valuta effettiva, alla data di esecuzione dell'operazione, quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
- dichiarare non provato il credito reclamato dalla ricorrente, per i motivi e le causali di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare, ex artt. 1418 e ss. c.c., in relazione agli artt. 2, comma 2, lett. a), 6 e 8 della L.
n. 287/1990, la nullità delle fideiussioni per cui è causa (e di cui ai Docc. 6 e 7 del fascicolo degli
Opponenti), rilasciate dai sigg. e , in favore della presunta debitrice Parte_1 Parte_2 principale ( , ovvero la nullità degli articoli delle predette fideiussioni e, in particolare, Parte_3 degli artt. 2 e/o 6 e/o 8, perché vessatori e/o perché conformi al modulo uniforme A.B.I., nonché, conseguentemente, la mancanza del diritto della ricorrente a procedere, nei confronti dei sigg.
e , per tutti i fatti e le causali tutte di cui in narrativa;
Parte_1 Parte_2
- per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 15439/2023 del 06 ottobre 2023, R.G. n. 32853/2023 e repert. n. 12029/2023 del 06 ottobre 2023, emesso dal Tribunale di
Milano (Giudice: Dott.ssa Anna Giorgia Carbone) il 04 ottobre 2023, nei confronti dei sigg. Pt_1
e , con tutte le conseguenze di legge.
[...] Parte_2
Nel merito in via subordinata e di eccezione riconvenzionale:
- rideterminare il saldo effettivo dei rapporti azionati dalla ricorrente al momento della data di citazione, azzerando gli interessi e le spese, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale o annuale) di interessi passivi di commissioni e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di spese e/o commissioni per l'attività di gestione e controllo dell'asserito sconfinamento, applicando la valuta effettiva, alla data di esecuzione dell'operazione, quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
- compensare l'eventuale credito ancora risultante alla ricorrente, con quanto dalla Banca illegittimamente percepito per interessi e spese, per la capitalizzazione (trimestrale, semestrale o annuale) di interessi passivi di commissioni e di spese per l'attività di gestione e controllo dell'asserito sconfinamento, applicando la valuta effettiva, alla data di esecuzione dell'operazione;
pagina 4 di 19 - in ogni caso e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n.
15439/2023 del 06 ottobre 2023, R.G. n. 32853/2023 e repert. n. 12029/2023 del 06 ottobre 2023, emesso dal Tribunale di Milano (Giudice: Dott.ssa Anna Giorgia Carbone) il 04 ottobre 2023, nei confronti dei sigg. e , con tutte le conseguenze di legge. Parte_1 Parte_2
In via istruttoria:
- previa rimessione della causa in istruttoria, riconvocare il C.T.U. a chiarimenti e, all'esito, disporsi il rinnovo delle operazioni peritali e l'integrazione della perizia finale, già agli atti di causa, con ricalcolo del saldo finale, sulla base delle osservazioni del C.T.P. degli Attori Opponenti, così come già esposte nelle note scritte del 14 maggio 2025.
In ogni caso:
- con rifusione del compenso professionale e delle spese di giudizio, nonché delle spese di C.T.U. e di
C.T.P.”
L'opposta ha così concluso (si intende come da comparsa di costituzione e risposta):
“- in via preliminare, disporre il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.L.vo n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni e adottare i conseguenti provvedimenti;
- nel merito respingere perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti e per quelli che si vorranno ritenere di giustizia, tutte le domande degli opponenti IG. e IG.ra Parte_2 Pt_1
e respingere la loro opposizione e, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo opposto e,
[...] comunque, condannare la IG.ra , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
residente a [...], ed il IG. C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...], c.f. residente a [...]
68, al pagamento, in via solidale fra di loro, in favore di e per essa quale Controparte_1 mandataria della somma di € 158.667,09 oltre interessi legali dal dovuto al Controparte_2 saldo effettivo (in ogni caso entro i limiti delle garanzie prestate), o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva.
In via istruttoria: ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre e provare con le memorie ex art.
171ter c.p.c., con richiesta di rigetto delle istanze istruttorie avverse.”
pagina 5 di 19 La terza intervenuta ha così concluso:
“nel merito respingere perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti e per quelli che si vorranno ritenere di giustizia, tutte le domande degli opponenti IG. e IG.ra Parte_2 Pt_1
e respingere la loro opposizione e, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo opposto e,
[...] comunque, condannare la IG.ra , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
residente a [...], ed il IG. C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...], c.f. residente a [...]
68, al pagamento, in via solidale fra di loro, in favore di e per essa quale Controparte_1 mandataria della somma di € 158.667,09 oltre interessi legali dal dovuto al Controparte_2 saldo effettivo (in ogni caso entro i limiti delle garanzie prestate), o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.11.2023 e Parte_1 Pt_2
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 15439/2023 emesso in data
[...]
6.10.2023 dal Tribunale di Milano, intimante il pagamento della somma di euro
358.667,09, oltre interessi e spese, in favore della società mandataria Controparte_2
di in forza di due fideiussioni prestate in data 21.9.2012 Controparte_1
nell'interesse della società Parte_3
A tal fine gli opponenti deducono:
-la mancanza di prova scritta con riferimento alla somma relativa al conto corrente n.
631947;
-l'illegittima variazione delle condizioni economiche dei rapporti bancari;
-l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in merito al finanziamento n.
994130233 dell'11.1.2021;
pagina 6 di 19 -l'illegittimo addebito di spese fisse per chiusura conto e la loro indeterminatezza stante la chiusura periodica dei conti correnti e la loro successiva rinnovazione a tempo indeterminato al fine di addebitare illegittimamente spese di chiusura periodica del conto meramente fittizie;
-l'illegittima richiesta di spese per commissioni istruttoria veloce nei rapporti di conto corrente per attività di gestione e di controllo dello sconfinamento, stante la mancata prova dell'effettivo compimento, da parte della banca, di tali attività;
-l'utilizzo illegittimo da parte della banca delle valute fittizie;
-l'usura e la violazione degli artt. 115 e 117 TUB;
-la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e la decadenza della banca, ai sensi dell'art. 1957 c.c., dall'esercizio dell'azione nei confronti dei fideiussori.
Chiedono, pertanto, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiunto n.
15439/23 e, per l'effetto, di dichiararlo nullo;
di accertare e dichiarare l'illegittimo ricorso allo ius variandi ai fini della variazione unilaterale delle condizioni economiche dei rapporti impugnati;
di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione degli interessi;
di ritenere e dichiarare non dovute le somme versate dal debitore principale, a favore della a titolo di spese e commissioni varie;
di CP_5
ritenere e dichiarare non dovute le somme ex adverso richieste ed addebitate dalla banca per spese e/o commissioni relative all'asserita attività di gestione e controllo dello sconfinamento;
di accertare e dichiarare l'illegittimo ricorso alle valute fittizie;
di accertare e dichiarare non dovuti gli interessi superiori al tasso soglia di cui alla Legge
n. 108/96; di accertare e dichiarare l'indeterminatezza degli interessi moratori;
di rideterminare il saldo effettivo dei rapporti;
di accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni ovvero la nullità degli artt. 2, 6 e 8 in quanto conformi allo schema ABI;
in via subordinata di rideterminare il saldo effettivo dei rapporti azionati.
Si è costituita in giudizio l'opposta tramite la mandataria Controparte_1 [...]
la quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto CP_2
dell'opposizione.
pagina 7 di 19 Espone di essere creditrice nei confronti dei garanti ed della Pt_1 Pt_2
complessiva somma di euro 358.667,09, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per saldo debitore del rapporto di finanziamento chirografario n. 994130233, per saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 17180, per saldo debitore del a seguito del contratto di Pt_4Parte_5
cessione concluso in data 4.8.2022 con la banca Monte dei Paschi di Siena.
Deduce, inoltre:
-che non è stato praticato anatocismo illegittimo, stante la pattuizione della pari periodicità degli interessi creditori e debitori;
-che tutte le spese e le commissioni sono state correttamente pattuite nei contratti;
-che non vi è stata alcuna applicazione di interessi ultralegali e/o usurari;
-la piena validità ed efficacia delle fideiussioni rilasciate in data 21.9.2012, in quanto trattasi di contratti autonomi di garanzia e, come tali, esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia.
In data 21.6.2024 è intervenuta in causa ex art. 111 c.p.c. la società Controparte_3
tramite la mandataria Controparte_4
La terza intervenuta, in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dal ha fatto proprie le domande, le eccezioni, le deduzioni e le Controparte_1
istanze già avanzate da quest'ultima, chiedendo di respingere l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta da e da Parte_1
sia fondata solo in parte. Parte_2
Decreto ingiuntivo opposto.
Oggetto di causa è il credito di euro 358.667,09, oltre interessi e spese, vantato da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
pagina 8 di 19 fideiussori della società debitrice principale in relazione alla quale è Parte_3
stata aperta la liquidazione giudiziale in data 14.3.2023.
L'opposta ha affermato, in particolare, di vantare: il credito di euro 258.266,29 per saldo debitore del finanziamento chirografario n. 994130233 dell'11.1.21 (v. doc. n. 7 fasc. monit.), il credito di euro 32,41 per saldo debitore del contratto di conto corrente n.
17180 del 5.1.2021 (v. doc. n. 9 fasc. monit.), il credito di euro 90.329,84 per saldo debitore del contratto di conto corrente n. 631947 del 31.8.2012 (v. doc. n. 10 fasc. monit.) e infine il credito di euro 10.038,55 per RI.BA insolute (v. doc. n. 6 fasc. monit.).
Per il pagamento di tali crediti la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n.
15439/2023, qui opposto.
Eccezioni relative ai contratti di conto corrente e al finanziamento chirografario.
Ritiene, anzitutto, il Tribunale che sia infondata l'eccezione di mancanza di prova scritta con riferimento al credito di euro 90.329,84 di cui al contratto di conto corrente n.
631947 intestato alla società poiché l'opposta avrebbe riportato Parte_6
il diverso numero 12197 e avrebbe prodotto estratti conto in parte riferibili al c/c n.
12197 e in parte riferibili al c/c n. 631947 senza tuttavia provare la prosecuzione di un unico rapporto.
Ed invero, dalla documentazione prodotta dall'opposta (v. doc. n. 10b) emerge che si tratta del medesimo contratto di conto corrente e che la nuova numerazione del conto è dovuta semplicemente al cambio di filiale.
Dall'estratto conto al 31.10.2018 del c/c n. 12197 emerge, difatti, che il conto era aperto Contro presso la filiale di di San Martino via S. Pietro n. 1 e che il saldo finale al
31.10.2018 era pari ad euro -19.165,00, mentre dal successivo estratto conto al
30.11.2018 del c/c n. 631947 risulta che il saldo inziale è il medesimo, quindi pari ad Contro euro -19.165,00, e che il conto corrente è ora aperto presso la filiale di di Bareggio
P.zza Cavour n. 5.
pagina 9 di 19 Trattasi, pertanto, dello stesso contratto.
Ritiene, inoltre, il Tribunale che tutte le altre doglianze svolte dagli opponenti nella citazione -e relative all'asserita illegittima variazione delle condizioni, all'asserita illegittima applicazione di interessi anatocistici, di spese di chiusura conto e di istruttoria veloce non dovute poiché non concordate, di valute diverse rispetto alle date delle operazioni effettuate e di interessi usurari- risultino essere state svolte in modo del tutto generico, senza alcuna indicazione delle precise circostanze di fatto poste alla base della domanda.
Ed invero, gli opponenti non hanno dedotto nell'atto di citazione neppure una singola specifica applicazione di una variazione di condizioni, di una spesa non dovuta, di una capitalizzazione di interessi illegittima o di una valuta illegittimamente antergata o postergata ovvero di interessi usurari;
né, peraltro, hanno prodotto con riferimento a tali asserite violazioni una perizia di parte.
In ogni caso, risulta priva di pregio la doglianza generica concernente l'applicazione di interessi corrispettivi ad un tasso usurario con riferimento al contratto di finanziamento chirografario n. 994130233 dell'11.1.2021 (v. doc. n. 7 fasc. monit.); difatti, tenuto conto che la categoria di operazioni in cui inserire il contratto di mutuo de quo è quella denominata “Altri finanziamenti”, il tasso-soglia di riferimento risulta pari al
16,1875%, come da tabella allegata al Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 24.10.2020 (v. doc. n. 33 opposta), applicabile alle operazioni effettuate nel periodo compreso tra l'1.1.2021 e il 31.3.2021.
Considerato che il onvenuto dalle parti è pari al 4,00%, ne consegue che il tasso CP_7
degli interessi corrispettivi pattuito non è usurario.
Con riferimento agli interessi moratori, rileva il Tribunale che, secondo il condivisibile insegnamento recente del Supremo Collegio (v. Cass. S.U. n. 19597/20), la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude pagina 10 di 19 l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2 comma 1 della L. n. 108/96, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti.
Ed allora, considerato che l'art. 3 comma 4 del citato decreto ministeriale prevede che la maggiorazione contrattuale media per i casi di ritardato pagamento è pari a 3,1, il tasso- soglia di riferimento risulta pari al 20,0625% così determinato: TEGM pari al 9,75% + maggiorazione 3,1% = 12,85%, aumentato poi di un quarto e di quattro punti percentuali.
Pertanto, anche il tasso convenzionale degli interessi di mora pari al 7,00% è inferiore al suddetto tasso-soglia.
Anatocismo post 2014 in relazione al contratto di conto corrente 12197 (poi rinumerato 631947)
Nel contratto di conto corrente n. 12197 -poi rinumerato in 631947-, acceso in data
31.8.2012 (v. doc. n. 8 opponenti), la periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, identica per gli interessi creditori e quelli debitori, è stata espressamente pattuita dalle parti all'art. 9 delle condizioni generali, nonché è stato specificamente indicato nel documento di sintesi in conformità alla delibera CICR del febbraio 2000.
Ritiene il Tribunale, tuttavia, che sia illegittima l'applicazione di interessi anatocistici dopo la data del 31.12.2013 tenuto conto che:
pagina 11 di 19 -nel nostro sistema esiste il divieto generale dell'anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., con le uniche deroghe codicistiche ammesse degli usi contrari, della domanda giudiziale e della convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;
-il D. L.vo n. 342/99, modificando l'art. 120 TUB, ha previsto che il CICR stabilisca modalità e criteri per la “produzione di interessi sugli interessi” maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, cosicché è stata aggiunta con norma primaria un'altra deroga -oltre a quelle codicistiche- al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.;
-l'art. 1 comma 629 della L. n. 147/13, norma primaria, immediatamente precettiva, ha modificato di nuovo l'art. 120 TUB, prevedendo che il CICR stabilisca modalità e criteri per la “produzione di interessi” e non più di interessi sugli interessi;
non è più prevista, quindi, una deroga esplicita, necessaria in considerazione del permanente divieto -tranne eccezioni espresse- di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., cosicché essendo venuta meno la base normativa della precedente deroga, l'anatocismo era ammissibile dall'1.1.2014 solo -anche per quanto riguarda l'anatocismo bancario- nei ristretti limiti previsti dalla norma codicistica;
peraltro la lett. b) dell'art. 120 TUB, come modificato nel 2013, chiarisce e conferma che con la modifica normativa non viene introdotta alcuna nuova deroga al divieto poiché si stabilisce che gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori e che gli interessi ulteriori sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
-l'art. 17 bis del D.L. n. 18/16, convertito nella L. n. 49/16, norma primaria, ha infine modificato di nuovo l'art. 120 TUB, ribadendo da un lato il divieto di anatocismo -ed invero gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale- e dall'altro ha introdotto una nuova deroga esplicita, consentendo alla lett. b) n. 2) che il cliente possa autorizzare anche preventivamente l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili e in tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale (cd. anatocismo su accordo preventivo delle parti).
pagina 12 di 19 D'altro canto, non “può invocarsi l'art. 161 comma 5 TUB, in forza del quale “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo” per sostenere l'applicabilità della delibera CICR 9.2.2000 anche dopo il 1.1.2014, sino a che non intervenga una nuova delibera del CICR;
trattasi, infatti, di norma transitoria idonea a disciplinare l'entrata in vigore del TUB quale emanato dal D. Lgs. n. 385/93 e non ha carattere di norma generale, che possa prevedere l'ultrattività della normativa tecnica secondaria anche in relazione a successive modifiche normative (che, a loro volta, sono accompagnate da norme transitorie). Questa lettura dell'art. 161 comma 5 TUB trova ulteriore conferma nell'intervento legislativo D. L. vo n. 72/15 che, all'art 2 comma II, nel dettare esplicita disciplina transitoria, prevede espressamente l'ultrattività delle delibere del CICR e dei decreti e regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emessi ai sensi di norme abrogate o modificate dallo stesso decreto legislativo, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie, specificando che “…Rimane fermo, altresì, quanto previsto dall'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.” Il richiamo espresso della norma fa ritenere che essa non abbia una portata generale e che non sia pertanto applicabile a qualsiasi modifica del TUB intervenuta dopo la sua entrata in vigore;
diversamente opinando il legislatore non avrebbe avvertito l'esigenza di esplicitare tale richiamo.”
Infine, anche la Suprema Corte (v. Cass. n. 21344/24) ha di recente affermato che in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120 comma 2 del D.
L.vo n. 385/93 (TUB), come sostituito dall'art. 1 comma 628 della L. n. 147/13, decorre dal 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Pertanto, l'applicazione di interessi anatocistici a decorrere dall'1.1.2014 è illegittima.
pagina 13 di 19 Si è, dunque, reso necessario in corso di causa l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'effettiva applicazione di siffatti oneri e procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. 17180 e del conto corrente n. 631947.
La consulenza tecnica d'ufficio è stata affidata al dott. Persona_1
In particolare è stato affidato al consulente il seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di causa, acquisita eventuale ulteriore documentazione utile solo con il consenso di tutte le parti ai sensi dell'art. 198 c.p.c., svolta ogni indagine ed operazione tecnica necessaria ed assicurato il contraddittorio con i ctp, o in difetto con i difensori, provveda il c.t.u. al ricalcolo del saldo finale del c/c n. 17180 e del c/c n. 631947 oggetto di causa, per il periodo documentato dagli estratti conto in atti, applicando i seguenti criteri:
1. nessuna capitalizzazione degli interessi dall'1.1.14;
2. calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto:
a) il tasso convenzionale
3. ove emergano (anche in base al ricalcolo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori:
a) al tasso convenzionale“.
Orbene, le conclusioni a cui è giunto il consulente d'ufficio -il quale ha operato con rigore, nel contraddittorio con i consulenti di parte e ha giustificato ogni sua affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem (v. Cass. n. 282/09,
Cass. n. 8355/07 e Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data 22.4.2025, di cui viene, quindi, affermata la correttezza.
Il consulente, ai fini della risposta al primo quesito, ha così concluso: “è possibile affermare che, sulla base della documentazione in atti rappresentata nel precedente paragrafo, è stato possibile ricostruire l'andamento del rapporto e determinare il saldo finale alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in atti in relazione al conto corrente
n. 17180 al 31/3/2021 è pari a 365.96 euro a credito del correntista ricorrente” e, con riferimento al secondo quesito, ha così concluso: “è possibile affermare che, sulla base della documentazione in atti rappresentata nel precedente paragrafo n. 3, è possibile ricostruire l'andamento del rapporto e determinare il saldo finale alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in atti, in relazione al conto corrente n. 631947.63 al 30/9/2022, pagina 14 di 19 pari a euro 78.139,14 a debito del correntista , di cui 68.569,27 per saldo finale senza interessi e 9.569,87 euro per interessi a debito del correntista ricorrente”.
Pertanto, va accertato che il saldo del conto corrente n. 17180 alla data del 31.3.2021 è pari ad euro 365,96 a credito della società correntista, anziché alla somma di euro 32,41
a debito della società correntista, e che il saldo del conto corrente n. 631947.63 alla data del 30.9.2022 è pari ad euro 78.139,14 a debito della correntista, anziché alla maggior somma di euro -90.329,84.
Eccezioni relative alle fideiussioni omnibus del 21.9.2012.
-Violazione della normativa antitrust.
Con riferimento alla domanda di nullità delle due fideiussioni de quibus per contrarietà alla normativa antitrust, gli opponenti hanno evidenziato che le clausole nn. 2, 6 e 8 delle fideiussioni rilasciate in data 21.9.2012, per l'importo massimo di euro 630.000,00
(v. doc. nn. 6 e 7 opponenti), riproducono gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI 2003, oggetto delle censure del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, all'epoca autorità antitrust per il settore bancario, documenti peraltro non prodotti in causa.
Al riguardo si osserva, anzitutto, che per espressa previsione dell'art. 1 comma 4 L. n.
287/1990 “L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo [Norme sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione] è effettuata in base ai princìpi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.”
Nella fattispecie in esame il garante non può avvalersi, quale prova privilegiata dell'esistenza nel 2012 di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche in materia di fideiussioni omnibus, del citato provvedimento di Banca d'Italia, dal momento che la garanzia è stata rilasciata quasi dieci anni dopo quell'accertamento, che si basa su un'indagine a campione svolta nel settembre 2004.
pagina 15 di 19 Nemmeno è rilevante il fatto che alcune banche abbiano continuato ad utilizzare dopo il
2005 ancora schemi di garanzia contenenti le clausole nn. 2, 6 e 8, oggetto dell'esame della Banca d'Italia.
E' notorio, infatti, che nel luglio 2005 l'ABI ha diffuso tra le associate uno schema di fideiussione omnibus che non contiene più le tre clausole censurate da Banca d'Italia
“nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”.
In tal modo è venuta meno quella forma di intesa che può determinare la nullità comminata dall'art. 2 comma 3 L. n. 287/1990.
Le tre clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del precedente schema ABI sono di per sé lecite in mancanza della prova di un'intesa anticoncorrenziale sul punto e tale intesa, in via logica, non è ricavabile dal semplice utilizzo di tale schema da parte di alcune banche.
Tale fatto dimostra solo l'adozione di condotte contrattuali parallele da parte di alcuni operatori del mercato, ma, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di giustizia dell'Unione europea (v. sentenza 31/3/1993, cause riunite C89-85, punto 71), “si deve ricordare che il parallelismo di comportamenti può essere considerato prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca l'unica spiegazione plausibile. È infatti importante tener presente che l'art. 85 del Trattato, mentre vieta qualsiasi forma di collusione atta a falsare il gioco della concorrenza, non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti”.
Nel caso di specie è evidente che una spiegazione perfettamente logica dell'inserimento della deroga all'art. 1957 c.c. nelle fideiussioni utilizzate è quella della notevole utilità della clausola per la banca, che non si vede così costretta ad agire in termini contingentati nei confronti del debitore principale.
In sostanza, in difetto della prova dell'esistenza di un'intesa tra banche operante nel
2012,
pagina 16 di 19 la stessa non potrebbe essere desunta dal solo utilizzo di schemi di fideiussione analoghi da parte delle banche, perché tale condotta trova altra e ragionevole spiegazione.
-Decadenza ex art. 1957 c.c.
Dal suddetto rigetto della domanda di nullità della clausola derogatoria consegue, ulteriormente, che la deroga all'applicabilità dell'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti (v. doc. nn. 6 e 7 opponenti) è valida ed efficace e quindi la banca non è incorsa nella decadenza prevista dalla suddetta norma (v. doc. nn.
11 e 12 fasc. monit.).
Né può ritenersi che tale deroga costituisca una clausola vessatoria, atteso che e al momento della sottoscrizione delle Parte_1 Parte_2
fideiussioni non erano consumatori, essendo l presidente del C.d.A. della Pt_2
dall'1.3.2011 al 30.7.2020 e la consigliere della Parte_3 Pt_1 Parte_3
dall'1.3.2011 al 30.7.2020 (v. doc. n. 27 opposta).
Peraltro, trattandosi di fideiussioni a prima richiesta, sarebbe sufficiente ad evitare la decadenza le lettere di messa in mora in data 1.8.2022 inviate sia alla società debitrice sia ai due fideiussori (v. doc. nn. 9 e 10 opponenti).
-Liberazione ex art. 1956 c.c.
E', del resto, priva di pregio la doglianza, svolta anch'essa in modo del tutto generico, inerente l'asserita liberazione degli opponenti ex art. 1956 c.c. ed invero, secondo i condivisibili insegnamenti del Supremo Collegio (v. Cass. n. 7444/17, Cass. n.
20713/23 e Cass. n. 16822/24), nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore previsto dall'art. 1956 c.c. di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le pagina 17 di 19 qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, o amministratore ovvero di socio, come nel caso dell e della Pt_2 Pt_1
Importo dovuto.
Tenuto conto delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, l'importo dovuto dalla società debitrice principale, e quindi dai garanti è, pertanto, pari alla minor somma di euro 346.078,02.
Da tale somma va, poi, dedotto l'importo di euro 200.000,00 che la banca opposta ha ottenuto in corso di causa dal garante Mediocredito Centrale s.p.a..
Ne consegue che l'importo dovuto dagli opponenti è pari alla somma di euro
146.078,02.
L'opposizione proposta va, pertanto, accolta in parte e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 15439/2023 emesso in data 6.10.2023 dal Tribunale di Milano.
Essendo il credito dell'opposta provato solo per la minor somma di euro 146.078,02, gli opponenti vanno condannati a pagare, in solido, tale somma a Controparte_1
Sulla stessa spettano gli interessi convenzionali dalla messa in mora in data 2.8.2022 (v. doc. n. 14 fasc. monit.) al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e pertanto, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, gli opponenti vanno condannati a rimborsare, in solido, all'opposta e alla terza intervenuta, assistite dal medesimo difensore, le spese -con riferimento alle due fasi- come liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/14 nella misura che discende dalla fondatezza dell'opposizione.
Vanno poste definitivamente a carico di come liquidate in Controparte_1
corso di causa, le spese della C.T.U. resasi necessaria per depurare il saldo dagli interessi anatocistici illegittimi a decorrere dal 2014.
-
P.Q.M.
-
pagina 18 di 19 il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e da Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 15439/2023 emesso in data 6.10.2023 Parte_2
dal Tribunale di Milano;
-condanna e da a pagare, in solido, a Parte_1 Parte_2
la somma di euro 146.078,02, oltre interessi convenzionali dal Controparte_1
2.8.2022 al saldo;
-si dà atto che il credito è stato ceduto alla società Controparte_3
-condanna e da a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
e alla società le spese di giudizio che si liquidano nella CP_1 Controparte_3
somma di euro 22.457,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. come Controparte_1
liquidate in corso di causa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice estensore dott. Guido Macripò
Il Presidente dott. Antonio S. Stefani
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Antonio S. Stefani - Presidente dott. Guido Macripò - Giudice relatore dott. ssa Viola Nobili - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 42265/23 promossa con citazione notificata in data 21.11.2023
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliati ex lege all'indirizzo PEC del difensore avv. Enzo C.F._2
Adamo, che li rappresenta e difende per procure in calce alla citazione,
OPPONENTI
CONTRO
pagina 1 di 19 (C.F. ,), tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona di un procuratore speciale, domiciliata ex lege all'indirizzo PEC del
[...]
difensore avv. Giuseppe Avino, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA
E CONTRO
(C.F. , tramite la mandataria Controparte_3 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex Controparte_4
lege all'indirizzo PEC del difensore avv. Gianluca Massimei, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Stefano Padovani per procura in calce alla comparsa di intervento,
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
Gli opponenti hanno così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, difesa e produzione, così giudicare:
Nel merito e in via preliminare:
- sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutività già concessa in danno del sig.
relativamente al decreto ingiuntivo n. 15439/2023 del 06 ottobre 2023, R.G. n. Parte_2
32853/2023 e repert. n. 12029/2023 del 06 ottobre 2023, emesso dal Tribunale di Milano (Giudice:
Dott.ssa Anna Giorgia Carbone) il 04 ottobre 2023, essendo l'opposizione fondata su prova scritta, per tutti i motivi e le causali tutte indicate in narrativa;
- rigettare, ex art. 648 c.p.c., se richiesta in danno della sig.ra l'efficacia esecutiva Parte_1 del decreto ingiuntivo n. 15439/2023 del 06 ottobre 2023, R.G. n. 32853/2023 e repert. n. 12029/2023
pagina 2 di 19 del 06 ottobre 2023, emesso dal Tribunale di Milano (Giudice: Dott.ssa Anna Giorgia Carbone) il 04 ottobre 2023, per tutti i motivi e le causali tutte indicate in narrativa.
Nel rito e in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 15439/2023 del 06 ottobre 2023,
R.G. n. 32853/2023 e repert. n. 12029/2023 del 06 ottobre 2023, emesso dal Tribunale di Milano
(Giudice: Dott.ssa Anna Giorgia Carbone) il 04 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., nonché la mancanza di prova scritta dei rapporti ex adverso azionati, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., per tutti i motivi e le causali tutte di cui in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 15439/2023 del 06 ottobre 2023, R.G. n. 32853/2023 e repert. n. 12029/2023 del 06 ottobre 2023, emesso dal Tribunale di Milano (Giudice: Dott.ssa Anna Giorgia Carbone) il 04 ottobre 2023, nei confronti dei sigg. e . Parte_1 Parte_2
Nel merito ed in via principale:
- accertare e dichiarare l'illegittimo ricorso allo ius variandi ai fini della variazione unilaterale delle condizioni economiche praticate nel tempo agli impugnati rapporti;
- accertare e dichiarare l'illegittimità ex art. 1283 c.c. dell'applicata capitalizzazione degli interessi a debito per tutto il periodo, ivi compreso quello successivo all'entrata in vigore della Delibera del
C.I.C.R. del 09 febbraio 2000, per inefficacia e/o per inapplicabilità della stessa, nonché dell'addebito di somme per spese di chiusura periodica dei conti oggetto di causa, così delibando la nullità delle clausole sulla capitalizzazione degli interessi e di addebito di somme per le spese di chiusura periodica dei conti;
- ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e comunque indebite, per i fatti e le causali di cui in narrativa, le somme versate dal debitore principale ( , a favore della a Parte_3 CP_5 titolo di spese e commissioni varie;
- ritenere e dichiarare non dovute, per tutti i motivi e le causali tutte esposte in narrativa, le somme ex adverso richieste ed addebitate dalla per spese e/o commissioni relative all'asserita attività di CP_5 gestione e controllo dello sconfinamento;
- accertare e dichiarare l'illegittimo ricorso alle valute fittizie da parte della Banca;
- previa determinazione del tasso effettivo globale, applicato in costanza di rapporto dalla Banca, accertare e dichiarare non dovuti gli interessi da quest'ultima conteggiati con un saggio di interesse superiore al tasso soglia di cui alla L. del 07 marzo 1996, n. 108;
- accertare e dichiarare l'indeterminatezza degli interessi moratori, nonché l'applicazione da parte della di un T.A.E.G. differente da quello indicato, con ogni conseguente statuizione e CP_5
pagina 3 di 19 provvedimento del caso, ivi compresa la delibazione di nullità delle clausole ex artt. 115 e 117 del
T.U.B.;
- rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari oggetto di causa al momento della data di citazione, azzerando gli interessi e le spese, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale o annuale) di interessi passivi di commissioni e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di spese e/o commissioni per l'attività di gestione e controllo dell'asserito sconfinamento, applicando la valuta effettiva, alla data di esecuzione dell'operazione, quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
- dichiarare non provato il credito reclamato dalla ricorrente, per i motivi e le causali di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare, ex artt. 1418 e ss. c.c., in relazione agli artt. 2, comma 2, lett. a), 6 e 8 della L.
n. 287/1990, la nullità delle fideiussioni per cui è causa (e di cui ai Docc. 6 e 7 del fascicolo degli
Opponenti), rilasciate dai sigg. e , in favore della presunta debitrice Parte_1 Parte_2 principale ( , ovvero la nullità degli articoli delle predette fideiussioni e, in particolare, Parte_3 degli artt. 2 e/o 6 e/o 8, perché vessatori e/o perché conformi al modulo uniforme A.B.I., nonché, conseguentemente, la mancanza del diritto della ricorrente a procedere, nei confronti dei sigg.
e , per tutti i fatti e le causali tutte di cui in narrativa;
Parte_1 Parte_2
- per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 15439/2023 del 06 ottobre 2023, R.G. n. 32853/2023 e repert. n. 12029/2023 del 06 ottobre 2023, emesso dal Tribunale di
Milano (Giudice: Dott.ssa Anna Giorgia Carbone) il 04 ottobre 2023, nei confronti dei sigg. Pt_1
e , con tutte le conseguenze di legge.
[...] Parte_2
Nel merito in via subordinata e di eccezione riconvenzionale:
- rideterminare il saldo effettivo dei rapporti azionati dalla ricorrente al momento della data di citazione, azzerando gli interessi e le spese, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale o annuale) di interessi passivi di commissioni e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di spese e/o commissioni per l'attività di gestione e controllo dell'asserito sconfinamento, applicando la valuta effettiva, alla data di esecuzione dell'operazione, quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
- compensare l'eventuale credito ancora risultante alla ricorrente, con quanto dalla Banca illegittimamente percepito per interessi e spese, per la capitalizzazione (trimestrale, semestrale o annuale) di interessi passivi di commissioni e di spese per l'attività di gestione e controllo dell'asserito sconfinamento, applicando la valuta effettiva, alla data di esecuzione dell'operazione;
pagina 4 di 19 - in ogni caso e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n.
15439/2023 del 06 ottobre 2023, R.G. n. 32853/2023 e repert. n. 12029/2023 del 06 ottobre 2023, emesso dal Tribunale di Milano (Giudice: Dott.ssa Anna Giorgia Carbone) il 04 ottobre 2023, nei confronti dei sigg. e , con tutte le conseguenze di legge. Parte_1 Parte_2
In via istruttoria:
- previa rimessione della causa in istruttoria, riconvocare il C.T.U. a chiarimenti e, all'esito, disporsi il rinnovo delle operazioni peritali e l'integrazione della perizia finale, già agli atti di causa, con ricalcolo del saldo finale, sulla base delle osservazioni del C.T.P. degli Attori Opponenti, così come già esposte nelle note scritte del 14 maggio 2025.
In ogni caso:
- con rifusione del compenso professionale e delle spese di giudizio, nonché delle spese di C.T.U. e di
C.T.P.”
L'opposta ha così concluso (si intende come da comparsa di costituzione e risposta):
“- in via preliminare, disporre il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.L.vo n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni e adottare i conseguenti provvedimenti;
- nel merito respingere perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti e per quelli che si vorranno ritenere di giustizia, tutte le domande degli opponenti IG. e IG.ra Parte_2 Pt_1
e respingere la loro opposizione e, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo opposto e,
[...] comunque, condannare la IG.ra , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
residente a [...], ed il IG. C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...], c.f. residente a [...]
68, al pagamento, in via solidale fra di loro, in favore di e per essa quale Controparte_1 mandataria della somma di € 158.667,09 oltre interessi legali dal dovuto al Controparte_2 saldo effettivo (in ogni caso entro i limiti delle garanzie prestate), o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva.
In via istruttoria: ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre e provare con le memorie ex art.
171ter c.p.c., con richiesta di rigetto delle istanze istruttorie avverse.”
pagina 5 di 19 La terza intervenuta ha così concluso:
“nel merito respingere perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti e per quelli che si vorranno ritenere di giustizia, tutte le domande degli opponenti IG. e IG.ra Parte_2 Pt_1
e respingere la loro opposizione e, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo opposto e,
[...] comunque, condannare la IG.ra , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
residente a [...], ed il IG. C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...], c.f. residente a [...]
68, al pagamento, in via solidale fra di loro, in favore di e per essa quale Controparte_1 mandataria della somma di € 158.667,09 oltre interessi legali dal dovuto al Controparte_2 saldo effettivo (in ogni caso entro i limiti delle garanzie prestate), o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.11.2023 e Parte_1 Pt_2
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 15439/2023 emesso in data
[...]
6.10.2023 dal Tribunale di Milano, intimante il pagamento della somma di euro
358.667,09, oltre interessi e spese, in favore della società mandataria Controparte_2
di in forza di due fideiussioni prestate in data 21.9.2012 Controparte_1
nell'interesse della società Parte_3
A tal fine gli opponenti deducono:
-la mancanza di prova scritta con riferimento alla somma relativa al conto corrente n.
631947;
-l'illegittima variazione delle condizioni economiche dei rapporti bancari;
-l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in merito al finanziamento n.
994130233 dell'11.1.2021;
pagina 6 di 19 -l'illegittimo addebito di spese fisse per chiusura conto e la loro indeterminatezza stante la chiusura periodica dei conti correnti e la loro successiva rinnovazione a tempo indeterminato al fine di addebitare illegittimamente spese di chiusura periodica del conto meramente fittizie;
-l'illegittima richiesta di spese per commissioni istruttoria veloce nei rapporti di conto corrente per attività di gestione e di controllo dello sconfinamento, stante la mancata prova dell'effettivo compimento, da parte della banca, di tali attività;
-l'utilizzo illegittimo da parte della banca delle valute fittizie;
-l'usura e la violazione degli artt. 115 e 117 TUB;
-la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e la decadenza della banca, ai sensi dell'art. 1957 c.c., dall'esercizio dell'azione nei confronti dei fideiussori.
Chiedono, pertanto, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiunto n.
15439/23 e, per l'effetto, di dichiararlo nullo;
di accertare e dichiarare l'illegittimo ricorso allo ius variandi ai fini della variazione unilaterale delle condizioni economiche dei rapporti impugnati;
di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione degli interessi;
di ritenere e dichiarare non dovute le somme versate dal debitore principale, a favore della a titolo di spese e commissioni varie;
di CP_5
ritenere e dichiarare non dovute le somme ex adverso richieste ed addebitate dalla banca per spese e/o commissioni relative all'asserita attività di gestione e controllo dello sconfinamento;
di accertare e dichiarare l'illegittimo ricorso alle valute fittizie;
di accertare e dichiarare non dovuti gli interessi superiori al tasso soglia di cui alla Legge
n. 108/96; di accertare e dichiarare l'indeterminatezza degli interessi moratori;
di rideterminare il saldo effettivo dei rapporti;
di accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni ovvero la nullità degli artt. 2, 6 e 8 in quanto conformi allo schema ABI;
in via subordinata di rideterminare il saldo effettivo dei rapporti azionati.
Si è costituita in giudizio l'opposta tramite la mandataria Controparte_1 [...]
la quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto CP_2
dell'opposizione.
pagina 7 di 19 Espone di essere creditrice nei confronti dei garanti ed della Pt_1 Pt_2
complessiva somma di euro 358.667,09, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per saldo debitore del rapporto di finanziamento chirografario n. 994130233, per saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 17180, per saldo debitore del a seguito del contratto di Pt_4Parte_5
cessione concluso in data 4.8.2022 con la banca Monte dei Paschi di Siena.
Deduce, inoltre:
-che non è stato praticato anatocismo illegittimo, stante la pattuizione della pari periodicità degli interessi creditori e debitori;
-che tutte le spese e le commissioni sono state correttamente pattuite nei contratti;
-che non vi è stata alcuna applicazione di interessi ultralegali e/o usurari;
-la piena validità ed efficacia delle fideiussioni rilasciate in data 21.9.2012, in quanto trattasi di contratti autonomi di garanzia e, come tali, esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia.
In data 21.6.2024 è intervenuta in causa ex art. 111 c.p.c. la società Controparte_3
tramite la mandataria Controparte_4
La terza intervenuta, in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dal ha fatto proprie le domande, le eccezioni, le deduzioni e le Controparte_1
istanze già avanzate da quest'ultima, chiedendo di respingere l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta da e da Parte_1
sia fondata solo in parte. Parte_2
Decreto ingiuntivo opposto.
Oggetto di causa è il credito di euro 358.667,09, oltre interessi e spese, vantato da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
pagina 8 di 19 fideiussori della società debitrice principale in relazione alla quale è Parte_3
stata aperta la liquidazione giudiziale in data 14.3.2023.
L'opposta ha affermato, in particolare, di vantare: il credito di euro 258.266,29 per saldo debitore del finanziamento chirografario n. 994130233 dell'11.1.21 (v. doc. n. 7 fasc. monit.), il credito di euro 32,41 per saldo debitore del contratto di conto corrente n.
17180 del 5.1.2021 (v. doc. n. 9 fasc. monit.), il credito di euro 90.329,84 per saldo debitore del contratto di conto corrente n. 631947 del 31.8.2012 (v. doc. n. 10 fasc. monit.) e infine il credito di euro 10.038,55 per RI.BA insolute (v. doc. n. 6 fasc. monit.).
Per il pagamento di tali crediti la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n.
15439/2023, qui opposto.
Eccezioni relative ai contratti di conto corrente e al finanziamento chirografario.
Ritiene, anzitutto, il Tribunale che sia infondata l'eccezione di mancanza di prova scritta con riferimento al credito di euro 90.329,84 di cui al contratto di conto corrente n.
631947 intestato alla società poiché l'opposta avrebbe riportato Parte_6
il diverso numero 12197 e avrebbe prodotto estratti conto in parte riferibili al c/c n.
12197 e in parte riferibili al c/c n. 631947 senza tuttavia provare la prosecuzione di un unico rapporto.
Ed invero, dalla documentazione prodotta dall'opposta (v. doc. n. 10b) emerge che si tratta del medesimo contratto di conto corrente e che la nuova numerazione del conto è dovuta semplicemente al cambio di filiale.
Dall'estratto conto al 31.10.2018 del c/c n. 12197 emerge, difatti, che il conto era aperto Contro presso la filiale di di San Martino via S. Pietro n. 1 e che il saldo finale al
31.10.2018 era pari ad euro -19.165,00, mentre dal successivo estratto conto al
30.11.2018 del c/c n. 631947 risulta che il saldo inziale è il medesimo, quindi pari ad Contro euro -19.165,00, e che il conto corrente è ora aperto presso la filiale di di Bareggio
P.zza Cavour n. 5.
pagina 9 di 19 Trattasi, pertanto, dello stesso contratto.
Ritiene, inoltre, il Tribunale che tutte le altre doglianze svolte dagli opponenti nella citazione -e relative all'asserita illegittima variazione delle condizioni, all'asserita illegittima applicazione di interessi anatocistici, di spese di chiusura conto e di istruttoria veloce non dovute poiché non concordate, di valute diverse rispetto alle date delle operazioni effettuate e di interessi usurari- risultino essere state svolte in modo del tutto generico, senza alcuna indicazione delle precise circostanze di fatto poste alla base della domanda.
Ed invero, gli opponenti non hanno dedotto nell'atto di citazione neppure una singola specifica applicazione di una variazione di condizioni, di una spesa non dovuta, di una capitalizzazione di interessi illegittima o di una valuta illegittimamente antergata o postergata ovvero di interessi usurari;
né, peraltro, hanno prodotto con riferimento a tali asserite violazioni una perizia di parte.
In ogni caso, risulta priva di pregio la doglianza generica concernente l'applicazione di interessi corrispettivi ad un tasso usurario con riferimento al contratto di finanziamento chirografario n. 994130233 dell'11.1.2021 (v. doc. n. 7 fasc. monit.); difatti, tenuto conto che la categoria di operazioni in cui inserire il contratto di mutuo de quo è quella denominata “Altri finanziamenti”, il tasso-soglia di riferimento risulta pari al
16,1875%, come da tabella allegata al Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 24.10.2020 (v. doc. n. 33 opposta), applicabile alle operazioni effettuate nel periodo compreso tra l'1.1.2021 e il 31.3.2021.
Considerato che il onvenuto dalle parti è pari al 4,00%, ne consegue che il tasso CP_7
degli interessi corrispettivi pattuito non è usurario.
Con riferimento agli interessi moratori, rileva il Tribunale che, secondo il condivisibile insegnamento recente del Supremo Collegio (v. Cass. S.U. n. 19597/20), la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude pagina 10 di 19 l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2 comma 1 della L. n. 108/96, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti.
Ed allora, considerato che l'art. 3 comma 4 del citato decreto ministeriale prevede che la maggiorazione contrattuale media per i casi di ritardato pagamento è pari a 3,1, il tasso- soglia di riferimento risulta pari al 20,0625% così determinato: TEGM pari al 9,75% + maggiorazione 3,1% = 12,85%, aumentato poi di un quarto e di quattro punti percentuali.
Pertanto, anche il tasso convenzionale degli interessi di mora pari al 7,00% è inferiore al suddetto tasso-soglia.
Anatocismo post 2014 in relazione al contratto di conto corrente 12197 (poi rinumerato 631947)
Nel contratto di conto corrente n. 12197 -poi rinumerato in 631947-, acceso in data
31.8.2012 (v. doc. n. 8 opponenti), la periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, identica per gli interessi creditori e quelli debitori, è stata espressamente pattuita dalle parti all'art. 9 delle condizioni generali, nonché è stato specificamente indicato nel documento di sintesi in conformità alla delibera CICR del febbraio 2000.
Ritiene il Tribunale, tuttavia, che sia illegittima l'applicazione di interessi anatocistici dopo la data del 31.12.2013 tenuto conto che:
pagina 11 di 19 -nel nostro sistema esiste il divieto generale dell'anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., con le uniche deroghe codicistiche ammesse degli usi contrari, della domanda giudiziale e della convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;
-il D. L.vo n. 342/99, modificando l'art. 120 TUB, ha previsto che il CICR stabilisca modalità e criteri per la “produzione di interessi sugli interessi” maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, cosicché è stata aggiunta con norma primaria un'altra deroga -oltre a quelle codicistiche- al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.;
-l'art. 1 comma 629 della L. n. 147/13, norma primaria, immediatamente precettiva, ha modificato di nuovo l'art. 120 TUB, prevedendo che il CICR stabilisca modalità e criteri per la “produzione di interessi” e non più di interessi sugli interessi;
non è più prevista, quindi, una deroga esplicita, necessaria in considerazione del permanente divieto -tranne eccezioni espresse- di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., cosicché essendo venuta meno la base normativa della precedente deroga, l'anatocismo era ammissibile dall'1.1.2014 solo -anche per quanto riguarda l'anatocismo bancario- nei ristretti limiti previsti dalla norma codicistica;
peraltro la lett. b) dell'art. 120 TUB, come modificato nel 2013, chiarisce e conferma che con la modifica normativa non viene introdotta alcuna nuova deroga al divieto poiché si stabilisce che gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori e che gli interessi ulteriori sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
-l'art. 17 bis del D.L. n. 18/16, convertito nella L. n. 49/16, norma primaria, ha infine modificato di nuovo l'art. 120 TUB, ribadendo da un lato il divieto di anatocismo -ed invero gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale- e dall'altro ha introdotto una nuova deroga esplicita, consentendo alla lett. b) n. 2) che il cliente possa autorizzare anche preventivamente l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili e in tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale (cd. anatocismo su accordo preventivo delle parti).
pagina 12 di 19 D'altro canto, non “può invocarsi l'art. 161 comma 5 TUB, in forza del quale “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo” per sostenere l'applicabilità della delibera CICR 9.2.2000 anche dopo il 1.1.2014, sino a che non intervenga una nuova delibera del CICR;
trattasi, infatti, di norma transitoria idonea a disciplinare l'entrata in vigore del TUB quale emanato dal D. Lgs. n. 385/93 e non ha carattere di norma generale, che possa prevedere l'ultrattività della normativa tecnica secondaria anche in relazione a successive modifiche normative (che, a loro volta, sono accompagnate da norme transitorie). Questa lettura dell'art. 161 comma 5 TUB trova ulteriore conferma nell'intervento legislativo D. L. vo n. 72/15 che, all'art 2 comma II, nel dettare esplicita disciplina transitoria, prevede espressamente l'ultrattività delle delibere del CICR e dei decreti e regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emessi ai sensi di norme abrogate o modificate dallo stesso decreto legislativo, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie, specificando che “…Rimane fermo, altresì, quanto previsto dall'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.” Il richiamo espresso della norma fa ritenere che essa non abbia una portata generale e che non sia pertanto applicabile a qualsiasi modifica del TUB intervenuta dopo la sua entrata in vigore;
diversamente opinando il legislatore non avrebbe avvertito l'esigenza di esplicitare tale richiamo.”
Infine, anche la Suprema Corte (v. Cass. n. 21344/24) ha di recente affermato che in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120 comma 2 del D.
L.vo n. 385/93 (TUB), come sostituito dall'art. 1 comma 628 della L. n. 147/13, decorre dal 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Pertanto, l'applicazione di interessi anatocistici a decorrere dall'1.1.2014 è illegittima.
pagina 13 di 19 Si è, dunque, reso necessario in corso di causa l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'effettiva applicazione di siffatti oneri e procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. 17180 e del conto corrente n. 631947.
La consulenza tecnica d'ufficio è stata affidata al dott. Persona_1
In particolare è stato affidato al consulente il seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di causa, acquisita eventuale ulteriore documentazione utile solo con il consenso di tutte le parti ai sensi dell'art. 198 c.p.c., svolta ogni indagine ed operazione tecnica necessaria ed assicurato il contraddittorio con i ctp, o in difetto con i difensori, provveda il c.t.u. al ricalcolo del saldo finale del c/c n. 17180 e del c/c n. 631947 oggetto di causa, per il periodo documentato dagli estratti conto in atti, applicando i seguenti criteri:
1. nessuna capitalizzazione degli interessi dall'1.1.14;
2. calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto:
a) il tasso convenzionale
3. ove emergano (anche in base al ricalcolo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori:
a) al tasso convenzionale“.
Orbene, le conclusioni a cui è giunto il consulente d'ufficio -il quale ha operato con rigore, nel contraddittorio con i consulenti di parte e ha giustificato ogni sua affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem (v. Cass. n. 282/09,
Cass. n. 8355/07 e Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data 22.4.2025, di cui viene, quindi, affermata la correttezza.
Il consulente, ai fini della risposta al primo quesito, ha così concluso: “è possibile affermare che, sulla base della documentazione in atti rappresentata nel precedente paragrafo, è stato possibile ricostruire l'andamento del rapporto e determinare il saldo finale alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in atti in relazione al conto corrente
n. 17180 al 31/3/2021 è pari a 365.96 euro a credito del correntista ricorrente” e, con riferimento al secondo quesito, ha così concluso: “è possibile affermare che, sulla base della documentazione in atti rappresentata nel precedente paragrafo n. 3, è possibile ricostruire l'andamento del rapporto e determinare il saldo finale alla data dell'ultimo estratto conto prodotto in atti, in relazione al conto corrente n. 631947.63 al 30/9/2022, pagina 14 di 19 pari a euro 78.139,14 a debito del correntista , di cui 68.569,27 per saldo finale senza interessi e 9.569,87 euro per interessi a debito del correntista ricorrente”.
Pertanto, va accertato che il saldo del conto corrente n. 17180 alla data del 31.3.2021 è pari ad euro 365,96 a credito della società correntista, anziché alla somma di euro 32,41
a debito della società correntista, e che il saldo del conto corrente n. 631947.63 alla data del 30.9.2022 è pari ad euro 78.139,14 a debito della correntista, anziché alla maggior somma di euro -90.329,84.
Eccezioni relative alle fideiussioni omnibus del 21.9.2012.
-Violazione della normativa antitrust.
Con riferimento alla domanda di nullità delle due fideiussioni de quibus per contrarietà alla normativa antitrust, gli opponenti hanno evidenziato che le clausole nn. 2, 6 e 8 delle fideiussioni rilasciate in data 21.9.2012, per l'importo massimo di euro 630.000,00
(v. doc. nn. 6 e 7 opponenti), riproducono gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI 2003, oggetto delle censure del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, all'epoca autorità antitrust per il settore bancario, documenti peraltro non prodotti in causa.
Al riguardo si osserva, anzitutto, che per espressa previsione dell'art. 1 comma 4 L. n.
287/1990 “L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo [Norme sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione] è effettuata in base ai princìpi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.”
Nella fattispecie in esame il garante non può avvalersi, quale prova privilegiata dell'esistenza nel 2012 di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche in materia di fideiussioni omnibus, del citato provvedimento di Banca d'Italia, dal momento che la garanzia è stata rilasciata quasi dieci anni dopo quell'accertamento, che si basa su un'indagine a campione svolta nel settembre 2004.
pagina 15 di 19 Nemmeno è rilevante il fatto che alcune banche abbiano continuato ad utilizzare dopo il
2005 ancora schemi di garanzia contenenti le clausole nn. 2, 6 e 8, oggetto dell'esame della Banca d'Italia.
E' notorio, infatti, che nel luglio 2005 l'ABI ha diffuso tra le associate uno schema di fideiussione omnibus che non contiene più le tre clausole censurate da Banca d'Italia
“nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”.
In tal modo è venuta meno quella forma di intesa che può determinare la nullità comminata dall'art. 2 comma 3 L. n. 287/1990.
Le tre clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del precedente schema ABI sono di per sé lecite in mancanza della prova di un'intesa anticoncorrenziale sul punto e tale intesa, in via logica, non è ricavabile dal semplice utilizzo di tale schema da parte di alcune banche.
Tale fatto dimostra solo l'adozione di condotte contrattuali parallele da parte di alcuni operatori del mercato, ma, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di giustizia dell'Unione europea (v. sentenza 31/3/1993, cause riunite C89-85, punto 71), “si deve ricordare che il parallelismo di comportamenti può essere considerato prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca l'unica spiegazione plausibile. È infatti importante tener presente che l'art. 85 del Trattato, mentre vieta qualsiasi forma di collusione atta a falsare il gioco della concorrenza, non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti”.
Nel caso di specie è evidente che una spiegazione perfettamente logica dell'inserimento della deroga all'art. 1957 c.c. nelle fideiussioni utilizzate è quella della notevole utilità della clausola per la banca, che non si vede così costretta ad agire in termini contingentati nei confronti del debitore principale.
In sostanza, in difetto della prova dell'esistenza di un'intesa tra banche operante nel
2012,
pagina 16 di 19 la stessa non potrebbe essere desunta dal solo utilizzo di schemi di fideiussione analoghi da parte delle banche, perché tale condotta trova altra e ragionevole spiegazione.
-Decadenza ex art. 1957 c.c.
Dal suddetto rigetto della domanda di nullità della clausola derogatoria consegue, ulteriormente, che la deroga all'applicabilità dell'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti (v. doc. nn. 6 e 7 opponenti) è valida ed efficace e quindi la banca non è incorsa nella decadenza prevista dalla suddetta norma (v. doc. nn.
11 e 12 fasc. monit.).
Né può ritenersi che tale deroga costituisca una clausola vessatoria, atteso che e al momento della sottoscrizione delle Parte_1 Parte_2
fideiussioni non erano consumatori, essendo l presidente del C.d.A. della Pt_2
dall'1.3.2011 al 30.7.2020 e la consigliere della Parte_3 Pt_1 Parte_3
dall'1.3.2011 al 30.7.2020 (v. doc. n. 27 opposta).
Peraltro, trattandosi di fideiussioni a prima richiesta, sarebbe sufficiente ad evitare la decadenza le lettere di messa in mora in data 1.8.2022 inviate sia alla società debitrice sia ai due fideiussori (v. doc. nn. 9 e 10 opponenti).
-Liberazione ex art. 1956 c.c.
E', del resto, priva di pregio la doglianza, svolta anch'essa in modo del tutto generico, inerente l'asserita liberazione degli opponenti ex art. 1956 c.c. ed invero, secondo i condivisibili insegnamenti del Supremo Collegio (v. Cass. n. 7444/17, Cass. n.
20713/23 e Cass. n. 16822/24), nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore previsto dall'art. 1956 c.c. di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le pagina 17 di 19 qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, o amministratore ovvero di socio, come nel caso dell e della Pt_2 Pt_1
Importo dovuto.
Tenuto conto delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, l'importo dovuto dalla società debitrice principale, e quindi dai garanti è, pertanto, pari alla minor somma di euro 346.078,02.
Da tale somma va, poi, dedotto l'importo di euro 200.000,00 che la banca opposta ha ottenuto in corso di causa dal garante Mediocredito Centrale s.p.a..
Ne consegue che l'importo dovuto dagli opponenti è pari alla somma di euro
146.078,02.
L'opposizione proposta va, pertanto, accolta in parte e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 15439/2023 emesso in data 6.10.2023 dal Tribunale di Milano.
Essendo il credito dell'opposta provato solo per la minor somma di euro 146.078,02, gli opponenti vanno condannati a pagare, in solido, tale somma a Controparte_1
Sulla stessa spettano gli interessi convenzionali dalla messa in mora in data 2.8.2022 (v. doc. n. 14 fasc. monit.) al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e pertanto, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, gli opponenti vanno condannati a rimborsare, in solido, all'opposta e alla terza intervenuta, assistite dal medesimo difensore, le spese -con riferimento alle due fasi- come liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/14 nella misura che discende dalla fondatezza dell'opposizione.
Vanno poste definitivamente a carico di come liquidate in Controparte_1
corso di causa, le spese della C.T.U. resasi necessaria per depurare il saldo dagli interessi anatocistici illegittimi a decorrere dal 2014.
-
P.Q.M.
-
pagina 18 di 19 il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e da Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 15439/2023 emesso in data 6.10.2023 Parte_2
dal Tribunale di Milano;
-condanna e da a pagare, in solido, a Parte_1 Parte_2
la somma di euro 146.078,02, oltre interessi convenzionali dal Controparte_1
2.8.2022 al saldo;
-si dà atto che il credito è stato ceduto alla società Controparte_3
-condanna e da a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
e alla società le spese di giudizio che si liquidano nella CP_1 Controparte_3
somma di euro 22.457,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. come Controparte_1
liquidate in corso di causa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice estensore dott. Guido Macripò
Il Presidente dott. Antonio S. Stefani
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