Versione
24 novembre 2010
24 novembre 2010
Art. 39. (Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali) 1. L'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis , 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 .
Note all'art. 39:
- Il testo dell' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e' il seguente:
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all' art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».
- Il testo dell' art. 2, commi 1-bis , 1-ter e 1-quater del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , e' il seguente:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non e' punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato e' presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia e' allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso.».
Note all'art. 39:
- Il testo dell' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e' il seguente:
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all' art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».
- Il testo dell' art. 2, commi 1-bis , 1-ter e 1-quater del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , e' il seguente:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non e' punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato e' presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia e' allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso.».
Commentario • 1
- 1. Omesso versamento ritenute previdenziali: sanzioniFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 7 agosto 2024 · 0.9963578
L'omesso versamento delle ritenute previdenziali, disciplinato dall'art. 2 D.L. 463/1983 e dall'art. 3 D.Lgs. 8/2016, comporta sanzione penale oltre 10.000 euro annui o sanzione amministrativa da 1,5 a 4 volte l'importo sotto tale soglia, con termine di notifica di 90 giorni a pena di decadenza. L'omesso versamento delle ritenute previdenziali è la mancata corresponsione all'INPS delle somme trattenute in busta paga al lavoratore dipendente, pari solitamente al 9,19% della retribuzione, che il datore di lavoro deve versare entro il giorno 16 del mese successivo tramite modello F24 con codice tributo DM10. La disciplina sanzionatoria distingue due fattispecie in base all'importo annuo …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Pordenone, sentenza 25/06/2024, n. 92Provvedimento: […] Inoltre lo stesso provvedimento di concessione della rateizzazione del debito esplicita chiaramente che l'accoglimento della domanda non fa venire meno “l'obbligo da parte dell'Istituto di provvedere, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 183/2010, in caso di illecito penale o amministrativo, all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, commi 1 - bis, […] Sono invece infondate le contestazioni circa la sussistenza dell'obbligazione contributiva, costituendo ipotesi equiparata anche l'omesso versamento delle ritenute contributive dei soggetti iscritti alla gestione separata, ex art 39 legge n. 183/2010.Leggi di più...
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- art. 2 co. 1 bis d.l. n. 463/1983·
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