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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2263/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10225/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG PA - S.lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250002800727000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2475/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 03 maggio alla EG PA, il sig. Ricorrente_1 impugna la n. 10020250002800727000 notificata in data 17 aprile 2025 avente per oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2019 per complessivi €.230,28.
Eccepisce il ricorrente la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione triennale della pretesa.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 30 maggio 2025.
In data 23 gennaio 2026 il ricorrente deposita memoria illustrativa ribadendo le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
La EG PA non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 10 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici ovvero dell'avviso di accertamento e per prescrizione della pretesa.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
A tal riguardo ritiene il giudice che l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente debba essere esaminata in considerazione del novellato art.7, comma 5bis del D.Lgs. n.546/92 introdotto con l'articolo 6 della legge n.
130/2022. Con tale disposizione viene stabilito che “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato”.
La norma introduce una regola “propria” nel diritto tributario per dirimere le questioni in ordine al riparto dell'onere della prova, distaccandosi così dalla disposizione civilistica dell'articolo 2697 del Codice civile.
Difatti la lettura esegetica dell'incipit del novellato comma 5-bis, articolo 7, del Dlgs 546/1992 non lascia spazio a diverse interpretazioni: “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato”. La prima considerazione indotta dalla lettura di questa alinea del comma citato è che la norma si risolve, inequivocabilmente, nell'introduzione nel processo tributario di una nuova regola autonoma sorta per dirimere le questioni in ordine al riparto dell'onere della prova, superando così la portata dell'articolo
2697 del codice civile e con esso la trasposizione, talora impropria, nel processo tributario di dinamiche essenzialmente privatistiche. Ne consegue che la distinzione tra fatti costitutivi, impeditivi, estintivi e modificativi (ovvero il distinto onere probatorio tra Ufficio e contribuente) non può più trovare albergo nel processo tributario. In base alla nuova regola, dunque, è inequivocabile che sia il creditore che è tenuto a provare la legittimità della propria pretesa producendo in giudizio la documentazione comprovante la regolare notifica dell'avviso di accertamento cosa che la EG PA (neanche costituitasi in giudizio) ha fatto. L'eccezione è dunque accolta.
Assorbiti gli altri motivi del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento;
condanna la
EG PA al pagamento delle spese di lite che liquida in €.250,00 oltre accessori di legge, se spettanti con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 10 febbraio 2026.
Il giudice
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10225/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG PA - S.lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250002800727000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2475/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 03 maggio alla EG PA, il sig. Ricorrente_1 impugna la n. 10020250002800727000 notificata in data 17 aprile 2025 avente per oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2019 per complessivi €.230,28.
Eccepisce il ricorrente la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione triennale della pretesa.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 30 maggio 2025.
In data 23 gennaio 2026 il ricorrente deposita memoria illustrativa ribadendo le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
La EG PA non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 10 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici ovvero dell'avviso di accertamento e per prescrizione della pretesa.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
A tal riguardo ritiene il giudice che l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente debba essere esaminata in considerazione del novellato art.7, comma 5bis del D.Lgs. n.546/92 introdotto con l'articolo 6 della legge n.
130/2022. Con tale disposizione viene stabilito che “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato”.
La norma introduce una regola “propria” nel diritto tributario per dirimere le questioni in ordine al riparto dell'onere della prova, distaccandosi così dalla disposizione civilistica dell'articolo 2697 del Codice civile.
Difatti la lettura esegetica dell'incipit del novellato comma 5-bis, articolo 7, del Dlgs 546/1992 non lascia spazio a diverse interpretazioni: “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato”. La prima considerazione indotta dalla lettura di questa alinea del comma citato è che la norma si risolve, inequivocabilmente, nell'introduzione nel processo tributario di una nuova regola autonoma sorta per dirimere le questioni in ordine al riparto dell'onere della prova, superando così la portata dell'articolo
2697 del codice civile e con esso la trasposizione, talora impropria, nel processo tributario di dinamiche essenzialmente privatistiche. Ne consegue che la distinzione tra fatti costitutivi, impeditivi, estintivi e modificativi (ovvero il distinto onere probatorio tra Ufficio e contribuente) non può più trovare albergo nel processo tributario. In base alla nuova regola, dunque, è inequivocabile che sia il creditore che è tenuto a provare la legittimità della propria pretesa producendo in giudizio la documentazione comprovante la regolare notifica dell'avviso di accertamento cosa che la EG PA (neanche costituitasi in giudizio) ha fatto. L'eccezione è dunque accolta.
Assorbiti gli altri motivi del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento;
condanna la
EG PA al pagamento delle spese di lite che liquida in €.250,00 oltre accessori di legge, se spettanti con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 10 febbraio 2026.
Il giudice