TRIB
Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/06/2025, n. 8145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8145 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65889 anno 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 65889 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 8 dicembre 2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Corvasce e Sofia Pasquino, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla Via Taranto n. 21.
Parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, al Piazzale delle Belle Arti n. 8, presso lo studio dell'Avv. Ignazio Abrignani, dalla quale è rappresentata e difesa, come da documentazione in atti
Parte convenuta
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Enrico Pucci, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via dei Settemetri n. 11/E.
Parte convenuta
OGGETTO: risarcimento lesioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice chiamava in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Assumeva parte attrice che: “ in data 18/05/2019, alle 10.00 ca., il Sig. Pt_1 mentre si trovava all'interno del Centro Sportivo “Amedeo Fabrizi”, sito in Roma alla via Pazzano, 1 - (00118) Roma, diretto verso l'uscita, scivolava sui gradini delle scale ivi presenti, bagnati dalla pioggia, cadendo rovinosamente a terra e riportando tutti i danni fisici di seguito precisati. Detta scalinata non era rispondente alle norme di sicurezza vigenti e non risultava realizzata a regola d'arte, in quanto, tra l'altro, costruita in ferro, con materiale non a norma, priva di corrimano e non dotata dei necessari presidi di sicurezza ed antinfortunistici previsti dalle norme di settore…il giorno successivo, il sig. colpito da forti dolori al ginocchio destro e alla Pt_1 caviglia destra, si recava presso il punto di Primo Soccorso di Ladispoli e, riscontrata la gravità della situazione, veniva indirizzato all'Ospedale Padre Pio Bracciano per una visita ortopedica, dove gli veniva diagnosticata un “trauma distorsivo alla caviglia destra e ginocchio destro con infrazione malleolo peroneale”, con prognosi di venticinque giorni…con lettera del 11/6/2019, il sig. a mezzo Pt_1 della scrivente difesa, denunciava il sinistro all'odierna società convenuta, intimando la stessa a risarcire tutti i danni materiali e immateriali subiti…in data 14/6/2019 la società “ comunicava, all'odierno attore, di aver provveduto Controparte_1 ad inoltrare la denuncia alla propria compagnia assicuratrice…in data 24/07/2019, la comunicava espressamente al sig. di non Controparte_3 Pt_1 poter procedere con il risarcimento del danno in quanto, a suo dire, non si evidenziavano responsabilità a carico della Società sua assicurata, anche in quanto non proprietaria dei luoghi oggetto del sinistro, “ma soltanto gestore”…con pec del 14/7/2021 indirizzata alla “ proprietaria del centro Controparte_2 sportivo e dei relativi immobili nel quale è avvenuto il sinistro del sig. si Pt_1 diffidava quest'ultima società, in uno con l' di risarcire tutti i Controparte_1 danni materiali ed immateriali subiti dal sig. né la società sportiva Parte_2
“ nella sua qualità di gestore dell'impianto sportivo, né la Controparte_1 società proprietaria dello stesso impianto, hanno Controparte_2 provveduto a risarcire al sig. i danni materiali ed immateriali…” Pt_1
Concludeva per: “…accertare e dichiarare la colpa e responsabilità solidale o, in via gradata, di ognuna delle società convenute, per quanto di ragione, ai sensi del disposto dell'art. 2051 c.c. o, in via gradata, dell'art. 2043 c.c., nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto, condannarle, in solido tra loro o, in via gradata, ognuna per quanto di ragione, al risarcimento, in favore del sig. di tutti i danni materiali ed immateriali subiti da quest'ultimo attore, Parte_1 pari ad € 26.621,51 o, in via gradata e salvo gravame, nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dal sig. Giudice, anche all'esito della CTU medico-legale eventualmente disposta;
il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore chiedendo: “…rigettare tutte le domande di parte attrice perché totalmente infondate in fatto e in diritto, e comunque, non provate;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.
Si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., chiedendo: “…accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della avendo quest'ultima Controparte_2 concesso in comodato il complesso immobiliare adibito a Centro Sportivo unitamente alle aree pertinenziali, sito in Roma Via Pazzano n. 1, alla che Controparte_1 risulta pertanto gestore esclusivo del medesimo impianto sportivo, non avendo la la disponibilità nè alcun potere di gestione, di vigilanza e di Controparte_2 controllo sullo stesso, con conseguente estromissione di quest'ultima dal giudizio de quo…rigettare le avverse domande formulate contro la Controparte_2 dichiarando l'insussistenza di responsabilità di quest'ultima ex art. 2051 cod. civ., non avendo la disponibilità dell'impianto sportivo e conseguentemente non essendo custode del luogo dove asseritamente si verificava il sinistro, ovvero per carenza del nesso causale tra il bene ed evento, imputabile al caso fortuito costituito da una condotta negligente dello stesso attore danneggiato;
rigettare comunque la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo, diritto o pretesa da parte della convenuta a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali ovvero morali all'attrice, in quanto non è ravvisabile alcuna responsabilità addebitabile alla comparente nella determinazione del danno;
dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità della
[...] anche ex art. 2043 cod. civ. per assoluta estraneità di quest'ultima Controparte_2 alla concatenazione eziologica dell'asserito sinistro occorso al sig. in ogni Pt_1 caso rigettare la domanda di parte attrice in quanto priva dei presupposti relativi all'an debeatur ed al quantum debeatur;
…nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea anche nell'eventualità di una responsabilità concorsuale del sig. per le motivazioni esposte da intendersi qui ribadite integralmente, Pt_1 dichiarare che l ed il terzo eventualmente chiamato in causa Controparte_1 da quest'ultima in manleva per il giudizio de quo, siano tenuti a manlevare e garantire la in forza dei titoli depositati, da ogni Controparte_2 conseguenza pregiudizievole derivante alla medesima dalla soccombenza nel giudizio e, conseguentemente condannare l' e l'eventuale terzo Controparte_1 da questa chiamato in causa, nei confronti del quale si chiede sin da ora l'estensione di giudicato, a rifondere alla tutte le eventuali somme, Controparte_2 che quest'ultima fosse condannata a pagare all'attore all'esito del presente giudizio. Con vittoria in ogni caso di spese competenze ed onorari di giudizio”.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, interrogatorio formale, escussione testi e Consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 8 dicembre 2024, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha imputato una responsabilità extracontrattuale alla Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043
c.c.
Ritiene il giudicante che la domanda attrice non sia fondata e non meriti pertanto accoglimento.
In ordine al merito della vicenda è a dirsi quanto segue. Come noto, la giurisprudenza non ha fornito risposte sempre univoche al tormentato tema dei danni derivati direttamente o indirettamente da cose inerti (come ad es. nel caso di cadute, scivolate od inciampi su pavimenti bagnati od irregolari, scale, rampe, moquette con lembi sollevati, urti contro vetrate non visibili, e più in generale tutte le ipotesi di lesività personali derivanti dall'uso delle altrui proprietà ). In particolare, è controverso se in questi casi il danno possa ritenersi arrecato “dalla cosa'', e quindi se ad essi sia applicabile l'art. 2051 c.c.. A tale problema un primo e prevalente orientamento da soluzione negativa. Si ritiene, infatti, che nel caso di cadute o scivolate su un pavimento o sulle scale, o comunque nell'altrui proprietà, quest'ultima non può ritenersi ''causa'' del danno, perché ciò che è inerte riveste un ruolo del tutto passivo nella produzione dell'evento. In questi casi il giudizio sull'autonoma idoneità causale dell'oggetto a causare un danno, va certamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più
l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo. Cosi, in applicazione di tale principio la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. con riferimento ai danni riportati da una persona che era caduta in una botola aperta, ben visibile;
ha escluso l'applicabilità dell'articolo
2051 c.c. con riferimento ai danni riportati da una persona che aveva urtato contro un ramo d'albero collocato sul ciglio di una strada, in condizioni di visibilità; ha escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. al caso del cliente di un supermercato che, spingendo il carrello nel piazzale antistante l'esercizio commerciale, non si avvedeva della presenza di una buca sul manto stradale, nella quale si incastrava una ruota del carrello, determinando la caduta del cliente;
Pertanto occorre verificare che il convenuto sia effettivamente il custode della cosa, e che il danno sia stato cagionato da questa (vuoi perché pericolosa ex se, vuoi perché in essa si è innestato ab externo un agente dannoso).
La dinamica del sinistro che ci interessa fa propendere per una assenza di responsabilità in capo a parte convenuta. Parte attrice non ha fornito univoci elementi utili a determinare la responsabilità della convenuta sia in relazione all'an che al quantum. Preliminarmente occorre evidenziare che i luoghi del sinistro erano perfettamente conosciuti e frequentati da parte attrice e si è recata solo il giorno dopo in Ospedale. Ed infatti, come dalla stessa dichiarato in fase di interrogatorio formale:
“ …alle ore 10,00 ed aveva piovuto;
conosco lo stato dei luoghi perché frequentatore del centro sportivo…avevo già utilizzato i gradini per salire quel giorno…” Dalla escussione del teste di parte attrice, sig. “…le scale sono Testimone_1
l'unico punto di accesso e noi siamo andati per controllare le convocazioni delle partite e poi siamo riscesi. Abbiamo usato altre volte quelle scale…lui era davanti a me ed è cascato. Non ricordo se vi fossero altre persone…non ricordo con precisione quanti gradini fossero, ma ho riconosciuto lo stato dei luoghi dalle foto…”
Ed ancora il teste di parte attrice sig.ra : “…io non ho assistito Testimone_2 all'incidente, ma sono stata chiamata perché mio fratello non se la sentiva di guidare. Sono andata a prenderlo e l'ho accompagnato a casa…il giorno dopo l'ho accompagnato al pronto soccorso…”
Dalla escussione dei testi quindi, nessun elemento utile emerge per attribuire una responsabilità in capo ai convenuti. In conclusione dagli elementi emersi in corso di giudizio risulta che parte attrice non ha affrontato con la necessaria perizia e prudenza l'uso delle scale.
Non si ravvisa nella situazione descritta una situazione tale da non poter essere evitata usando un po' di attenzione da parte di una persona che ben conosceva lo stato dei luoghi.
Ritiene questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non abbia dato seguito alla richiesta. Ed ancora, la prospettazione iniziale di parte attrice non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
1.- rigetta la domanda;
2.- compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente Giudizio;
3. pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 1 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 65889 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 8 dicembre 2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Corvasce e Sofia Pasquino, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla Via Taranto n. 21.
Parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, al Piazzale delle Belle Arti n. 8, presso lo studio dell'Avv. Ignazio Abrignani, dalla quale è rappresentata e difesa, come da documentazione in atti
Parte convenuta
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Enrico Pucci, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via dei Settemetri n. 11/E.
Parte convenuta
OGGETTO: risarcimento lesioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice chiamava in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Assumeva parte attrice che: “ in data 18/05/2019, alle 10.00 ca., il Sig. Pt_1 mentre si trovava all'interno del Centro Sportivo “Amedeo Fabrizi”, sito in Roma alla via Pazzano, 1 - (00118) Roma, diretto verso l'uscita, scivolava sui gradini delle scale ivi presenti, bagnati dalla pioggia, cadendo rovinosamente a terra e riportando tutti i danni fisici di seguito precisati. Detta scalinata non era rispondente alle norme di sicurezza vigenti e non risultava realizzata a regola d'arte, in quanto, tra l'altro, costruita in ferro, con materiale non a norma, priva di corrimano e non dotata dei necessari presidi di sicurezza ed antinfortunistici previsti dalle norme di settore…il giorno successivo, il sig. colpito da forti dolori al ginocchio destro e alla Pt_1 caviglia destra, si recava presso il punto di Primo Soccorso di Ladispoli e, riscontrata la gravità della situazione, veniva indirizzato all'Ospedale Padre Pio Bracciano per una visita ortopedica, dove gli veniva diagnosticata un “trauma distorsivo alla caviglia destra e ginocchio destro con infrazione malleolo peroneale”, con prognosi di venticinque giorni…con lettera del 11/6/2019, il sig. a mezzo Pt_1 della scrivente difesa, denunciava il sinistro all'odierna società convenuta, intimando la stessa a risarcire tutti i danni materiali e immateriali subiti…in data 14/6/2019 la società “ comunicava, all'odierno attore, di aver provveduto Controparte_1 ad inoltrare la denuncia alla propria compagnia assicuratrice…in data 24/07/2019, la comunicava espressamente al sig. di non Controparte_3 Pt_1 poter procedere con il risarcimento del danno in quanto, a suo dire, non si evidenziavano responsabilità a carico della Società sua assicurata, anche in quanto non proprietaria dei luoghi oggetto del sinistro, “ma soltanto gestore”…con pec del 14/7/2021 indirizzata alla “ proprietaria del centro Controparte_2 sportivo e dei relativi immobili nel quale è avvenuto il sinistro del sig. si Pt_1 diffidava quest'ultima società, in uno con l' di risarcire tutti i Controparte_1 danni materiali ed immateriali subiti dal sig. né la società sportiva Parte_2
“ nella sua qualità di gestore dell'impianto sportivo, né la Controparte_1 società proprietaria dello stesso impianto, hanno Controparte_2 provveduto a risarcire al sig. i danni materiali ed immateriali…” Pt_1
Concludeva per: “…accertare e dichiarare la colpa e responsabilità solidale o, in via gradata, di ognuna delle società convenute, per quanto di ragione, ai sensi del disposto dell'art. 2051 c.c. o, in via gradata, dell'art. 2043 c.c., nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto, condannarle, in solido tra loro o, in via gradata, ognuna per quanto di ragione, al risarcimento, in favore del sig. di tutti i danni materiali ed immateriali subiti da quest'ultimo attore, Parte_1 pari ad € 26.621,51 o, in via gradata e salvo gravame, nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dal sig. Giudice, anche all'esito della CTU medico-legale eventualmente disposta;
il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore chiedendo: “…rigettare tutte le domande di parte attrice perché totalmente infondate in fatto e in diritto, e comunque, non provate;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.
Si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., chiedendo: “…accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della avendo quest'ultima Controparte_2 concesso in comodato il complesso immobiliare adibito a Centro Sportivo unitamente alle aree pertinenziali, sito in Roma Via Pazzano n. 1, alla che Controparte_1 risulta pertanto gestore esclusivo del medesimo impianto sportivo, non avendo la la disponibilità nè alcun potere di gestione, di vigilanza e di Controparte_2 controllo sullo stesso, con conseguente estromissione di quest'ultima dal giudizio de quo…rigettare le avverse domande formulate contro la Controparte_2 dichiarando l'insussistenza di responsabilità di quest'ultima ex art. 2051 cod. civ., non avendo la disponibilità dell'impianto sportivo e conseguentemente non essendo custode del luogo dove asseritamente si verificava il sinistro, ovvero per carenza del nesso causale tra il bene ed evento, imputabile al caso fortuito costituito da una condotta negligente dello stesso attore danneggiato;
rigettare comunque la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo, diritto o pretesa da parte della convenuta a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali ovvero morali all'attrice, in quanto non è ravvisabile alcuna responsabilità addebitabile alla comparente nella determinazione del danno;
dichiarare l'insussistenza di qualsiasi responsabilità della
[...] anche ex art. 2043 cod. civ. per assoluta estraneità di quest'ultima Controparte_2 alla concatenazione eziologica dell'asserito sinistro occorso al sig. in ogni Pt_1 caso rigettare la domanda di parte attrice in quanto priva dei presupposti relativi all'an debeatur ed al quantum debeatur;
…nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea anche nell'eventualità di una responsabilità concorsuale del sig. per le motivazioni esposte da intendersi qui ribadite integralmente, Pt_1 dichiarare che l ed il terzo eventualmente chiamato in causa Controparte_1 da quest'ultima in manleva per il giudizio de quo, siano tenuti a manlevare e garantire la in forza dei titoli depositati, da ogni Controparte_2 conseguenza pregiudizievole derivante alla medesima dalla soccombenza nel giudizio e, conseguentemente condannare l' e l'eventuale terzo Controparte_1 da questa chiamato in causa, nei confronti del quale si chiede sin da ora l'estensione di giudicato, a rifondere alla tutte le eventuali somme, Controparte_2 che quest'ultima fosse condannata a pagare all'attore all'esito del presente giudizio. Con vittoria in ogni caso di spese competenze ed onorari di giudizio”.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, interrogatorio formale, escussione testi e Consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 8 dicembre 2024, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha imputato una responsabilità extracontrattuale alla Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043
c.c.
Ritiene il giudicante che la domanda attrice non sia fondata e non meriti pertanto accoglimento.
In ordine al merito della vicenda è a dirsi quanto segue. Come noto, la giurisprudenza non ha fornito risposte sempre univoche al tormentato tema dei danni derivati direttamente o indirettamente da cose inerti (come ad es. nel caso di cadute, scivolate od inciampi su pavimenti bagnati od irregolari, scale, rampe, moquette con lembi sollevati, urti contro vetrate non visibili, e più in generale tutte le ipotesi di lesività personali derivanti dall'uso delle altrui proprietà ). In particolare, è controverso se in questi casi il danno possa ritenersi arrecato “dalla cosa'', e quindi se ad essi sia applicabile l'art. 2051 c.c.. A tale problema un primo e prevalente orientamento da soluzione negativa. Si ritiene, infatti, che nel caso di cadute o scivolate su un pavimento o sulle scale, o comunque nell'altrui proprietà, quest'ultima non può ritenersi ''causa'' del danno, perché ciò che è inerte riveste un ruolo del tutto passivo nella produzione dell'evento. In questi casi il giudizio sull'autonoma idoneità causale dell'oggetto a causare un danno, va certamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più
l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo. Cosi, in applicazione di tale principio la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. con riferimento ai danni riportati da una persona che era caduta in una botola aperta, ben visibile;
ha escluso l'applicabilità dell'articolo
2051 c.c. con riferimento ai danni riportati da una persona che aveva urtato contro un ramo d'albero collocato sul ciglio di una strada, in condizioni di visibilità; ha escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. al caso del cliente di un supermercato che, spingendo il carrello nel piazzale antistante l'esercizio commerciale, non si avvedeva della presenza di una buca sul manto stradale, nella quale si incastrava una ruota del carrello, determinando la caduta del cliente;
Pertanto occorre verificare che il convenuto sia effettivamente il custode della cosa, e che il danno sia stato cagionato da questa (vuoi perché pericolosa ex se, vuoi perché in essa si è innestato ab externo un agente dannoso).
La dinamica del sinistro che ci interessa fa propendere per una assenza di responsabilità in capo a parte convenuta. Parte attrice non ha fornito univoci elementi utili a determinare la responsabilità della convenuta sia in relazione all'an che al quantum. Preliminarmente occorre evidenziare che i luoghi del sinistro erano perfettamente conosciuti e frequentati da parte attrice e si è recata solo il giorno dopo in Ospedale. Ed infatti, come dalla stessa dichiarato in fase di interrogatorio formale:
“ …alle ore 10,00 ed aveva piovuto;
conosco lo stato dei luoghi perché frequentatore del centro sportivo…avevo già utilizzato i gradini per salire quel giorno…” Dalla escussione del teste di parte attrice, sig. “…le scale sono Testimone_1
l'unico punto di accesso e noi siamo andati per controllare le convocazioni delle partite e poi siamo riscesi. Abbiamo usato altre volte quelle scale…lui era davanti a me ed è cascato. Non ricordo se vi fossero altre persone…non ricordo con precisione quanti gradini fossero, ma ho riconosciuto lo stato dei luoghi dalle foto…”
Ed ancora il teste di parte attrice sig.ra : “…io non ho assistito Testimone_2 all'incidente, ma sono stata chiamata perché mio fratello non se la sentiva di guidare. Sono andata a prenderlo e l'ho accompagnato a casa…il giorno dopo l'ho accompagnato al pronto soccorso…”
Dalla escussione dei testi quindi, nessun elemento utile emerge per attribuire una responsabilità in capo ai convenuti. In conclusione dagli elementi emersi in corso di giudizio risulta che parte attrice non ha affrontato con la necessaria perizia e prudenza l'uso delle scale.
Non si ravvisa nella situazione descritta una situazione tale da non poter essere evitata usando un po' di attenzione da parte di una persona che ben conosceva lo stato dei luoghi.
Ritiene questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non abbia dato seguito alla richiesta. Ed ancora, la prospettazione iniziale di parte attrice non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
1.- rigetta la domanda;
2.- compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente Giudizio;
3. pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 1 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso