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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/11/2025, n. 4855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4855 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20255/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice rel. -est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20255/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BRUNO Parte_1 C.F._1
CO RO e dell'avv. CLERICO VALENTINA elettivamente domiciliato in VIA VINADIO 17 - 10139 - TORINO presso il difensore avv. BRUNO CO RO
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. RIZZO RAFFAELLA, elettivamente domiciliato Controparte_1 in VIA GIOLITTI 4 - 10123 - TORINO presso il difensore avv. RIZZO RAFFAELLA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate in data 30/7/2025
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Sig.ra in data 22 agosto 2013, in AGRIGENTO, contraeva matrimonio Parte_1 concordatario, con il Sig. , trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del predetto Controparte_1
Comune, al n 175 parte 2 serie A dell'anno 2013 (doc 1). Dall'unione nascevano due bambine: in data 28/03/2014 e in data 22/05/2017, tuttora Per_1 Per_2 minorenni (doc 2). Con ricorso depositato in data 14/11/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti. pagina 1 di 4 Si costituiva ritualmente non opponendosi alla pronuncia di separazione. Controparte_1
All'udienza del 12/3/2025 le parti venivano sentite congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori ed all'esito, si disponeva un rinvio per medesimi incombenti all'udienza del 13/5/2025, poi rinviata al mese di giugno. Nelle more, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo su tutte le questioni, come da note depositate in data 28/5/2025. Quindi, revocata l'udienza di comparizione personale delle parti, con ordinanza del 17/9/2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisone. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
§§§§§ ***** §§§§§
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo. Le pese processuali sono compensate in forza dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Dà atto - In via preliminare ai fini dell'accordo prevedere che il Sig. rimette la denuncia – CP_1 querela (rubricata con N. 25737/24 RG notizie reato) per i reati perseguibili a querela di parte e, contestualmente, si impegni a rendere dichiarazioni spontanee al PM, Dott.ssa BADELLINO, per quanto concerne i reati perseguibili d'Ufficio. Dispone che ed saranno affidate in modo congiunto ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Dispone che le figlie trascorreranno indicativamente lo stesso tempo sia con la mamma che con il papà (dovrà essere garantito, quindi, durante i pomeriggi e il momento della cena lo stesso tempo con ciascun genitore compatibilmente ai turni e alle esigenze dei componenti della famiglia). Nel periodo di frequentazione scolastica il pernotto sarà presso la casa materna o paterna, compatibilmente con i turni lavorativi, in modo da preservare la stabilità psicofisica delle figlie, ciò tenendo sempre conto dell'interesse, del gradimento delle minori e delle loro esigenze e della loro salute psichica. La residenza delle minori sarà trasferita presso la nuova abitazione della madre, quando si trasferirà altrove. Verranno garantiti due weekend al mese con ciascun genitore dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola/dal termine di eventuali attività al lunedì mattina con ri-accompagnamento agli pagina 2 di 4 Istituti scolastici frequentati dalle figlie, salvo diverso accordo in considerazione dei rispettivi turni di lavoro. Eventuali variazioni sulle modalità di visita dovranno essere concordate fra i genitori. Festività: Le bambine trascorreranno le festività Natalizie nel seguente modo: la vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro; il 31 dicembre con un genitore e il primo gennaio con l'altro; il 5 gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro. Qualora, nel periodo delle festività natalizie, il padre o la madre organizzino con le figlie delle vacanze aggiuntive, le stesse dovranno essere concordate entro la fine di novembre indicando i giorni consecutivi che trascorreranno con le medesime. Nel periodo delle vacanze gli incontri con l'altro genitore saranno sospesi saranno ammessi colloqui telefonici. Le festività Pasquali saranno suddivise nel seguente modo: Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro. Le vacanze estive 15 giorni (salva la possibilità di concordare un periodo di tempo superiore in considerazione del luogo di vacanza e delle esigenze delle bambine) anche non consecutivi, con un genitore, il quale si impegna a comunicare il luogo del soggiorno e a garantire rapporti telefonici. Le vacanze estive dovranno essere concordate fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Le bambine potranno trascorrere, previo accordo fra i genitori, dei periodi di vacanza ulteriori rispetto a quelli previsti col regime ordinario sia durante le festività che durante il periodo estivo. Entrambi i genitori si impegnano a seguire costantemente le bambine nei loro impegni scolastici, sportivi e nelle loro frequentazioni amicali. -Conto comune: Dispone che entrambi i genitori, entro il 5 di ogni mese, dovranno versare sul conto corrente cointestato, acceso presso la Banca Intesa SANPAOLO, IBAN [...] e destinato alle spese necessarie per le bambine, l'importo di € 150,00 cadauno (salva la possibilità per entrambi i genitori di effettuare ulteriori versamenti oltre a quello pattuito). Tale conto sarà destinato alle seguenti spese: acquisto di vestiti per uso quotidiano, materiale di piccola cancelleria scolastica in corso d'anno, assicurazione scuola, gite scolastiche di piccolo importo, farmaci da banco, regali e partecipazione a feste e compleanni di amiche, nonché mensa scolastica. Le spese dovranno comunque essere concordate preventivamente fra i genitori secondo le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Torino che qui si richiama. Dispone che tutte le spese riguardanti le figlie saranno divise al 50% tra i genitori a prescindere dal fatto che siano prelevate dal conto corrente di cui sopra o versate direttamente ciò, ad esclusione delle spese relative all'acquisto degli abiti ed accessori per cerimonie a cui le bimbe siano invitate, che saranno a carico del genitore parente della persona che effettua l'invito. -Ciascun genitore non verserà all'altro alcun assegno a titolo di mantenimento per le minori, ma provvederà al mantenimento diretto delle figlie per il tempo in cui staranno con ciascuno di loro. -Nessun mantenimento verrà versato tra i coniugi, in quanto entrambi autosufficienti. -L'assegno unico familiare disposto dall'Inps continuerà ad essere corrisposto al 50% tra i genitori, come avviene da marzo 2025. -Le detrazioni fiscali spetteranno a entrambi i genitori nella misura del 50%. -Immobile attualmente in comproprietà: Dà atto che a definizione dei rapporti economici tra i coniugi, il signor acquisterà la quota CP_1 della casa coniugale della Sig.ra per la seguente cifra: 80.000 Euro (metà del valore Parte_1 dell'immobile secondo valutazione effettuata dall'agenzia “Il Mattone”) a cui si aggiungono 4.405 Euro** (50% dei lavori di miglioria eseguiti insieme negli anni e acquisto arredo di valore – antifurto, aria condizionata canalizzata, tende da sole, zanzariere, tende, sostituzione tapparella cameretta, pagina 3 di 4 lampadari di design Flos). A tale cifra andrà sottratta metà del mutuo residuo al giorno dell'atto e la Signora dovrà essere totalmente liberata dai suoi impegni nei confronti della Banca Parte_1
Mutuante. -I costi relativi a all'eventuali spese di cancellazione dell'ipoteca e le spese notarili di acquisto dell'intero immobile saranno a carico del Sig. , mentre le eventuali spese Controparte_1 per l'estinzione del mutuo saranno a carico in pari misura dei coniugi cointestatari. Dà atto che l'atto notarile dovrà essere stipulato entro il 31/12/2025 e, contestualmente, le utenze attualmente intestate alla Sig.ra dovranno essere volturate al Sig. Parte_1 CP_1
al momento dell'intestazione dell'intero immobile. Pertanto, dalla data dell'atto tutte le
[...] spese condominiali e forniture saranno a carico esclusivo del Sig. -La signora CP_1 [...] entro il 31 dicembre 2025 rilascerà l'appartamento di ORBASSANO, strada Gerbido n. 24. Pt_1
Qualora il rilascio avvenga prima dell'atto notarile, tutte le spese condominiali da allora saranno a carico esclusivo del Sig. e, quest'ultimo, dovrà provvedere alla volturazione a suo carico CP_1 di tutte le utenze. -Entrambi i genitori si impegnano a comunicare eventuale e future variazioni di residenza. Dà atto – circa la suddivisione arredi – casa coniugale che la Signora Parte_1 preleverà la camera da letto comprensiva di letto matrimoniale, reti, materasso, armadio, comò, due comodini, specchio con cornice;
cameretta delle bambine comprensiva di letto a castello, quadrotti, armadio, scrivania;
mobile del terrazzo;
il tavolo di legno utilizzato in precedenza ora posto in garage, mobile bianco presente nel corridoio;
sedie color carta da zucchero poste in garage;
se ancora presenti i sanitari vecchi sostituiti;
il Signor terrà tutto quello presente nell'appartamento e non CP_1 assegnato alla moglie. Dà atto – circa la suddivisione elettrodomestici – che la Sig.ra preleverà la Parte_1 lavatrice, l'aspirapolvere Dyson, il microonde, la friggitrice ad aria, il pc portatile, la stampante, il piano cottura ad induzione piccolo e i due televisori piccoli posti nelle due camere da letto. Il Signor
, invece, terrà la macchina del caffè, la TV del soggiorno o-led, le casse Controparte_1 subwoofer, l'asciugatrice e il ferro da stiro caldaia, il frigorifero, la lavastoviglie, il forno, il piano cottura ad induzione grande, il fornetto elettrico. -Suddivisione al 50% dei beni presenti dentro l'immobile: servizi di piatti, posate, pentole e stoviglie, accessori da cucina, asciugamani, lenzuola, soprammobili, tappeti, tovaglie. Dà atto che entrambi i genitori prestano consenso al rilascio/rinnovo del passaporto delle figlie minori;
Dà atto che entrambi i genitori si impegnano a favorire il rapporto delle figlie con gli ascendenti materni e paterni;
-Spese del giudizio compensato tra le parti. Torino, 2 luglio 2025.
[...]
Avv. Mauro BRUNO CO Avv. Raffaella RIZZO Avv. Valentina Controparte_2
CLERICO. Spese processuali compensate. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Torino in data 26/09/2025. Il Giudice Rel. Il Presidente Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice rel. -est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20255/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BRUNO Parte_1 C.F._1
CO RO e dell'avv. CLERICO VALENTINA elettivamente domiciliato in VIA VINADIO 17 - 10139 - TORINO presso il difensore avv. BRUNO CO RO
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. RIZZO RAFFAELLA, elettivamente domiciliato Controparte_1 in VIA GIOLITTI 4 - 10123 - TORINO presso il difensore avv. RIZZO RAFFAELLA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate in data 30/7/2025
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Sig.ra in data 22 agosto 2013, in AGRIGENTO, contraeva matrimonio Parte_1 concordatario, con il Sig. , trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del predetto Controparte_1
Comune, al n 175 parte 2 serie A dell'anno 2013 (doc 1). Dall'unione nascevano due bambine: in data 28/03/2014 e in data 22/05/2017, tuttora Per_1 Per_2 minorenni (doc 2). Con ricorso depositato in data 14/11/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti. pagina 1 di 4 Si costituiva ritualmente non opponendosi alla pronuncia di separazione. Controparte_1
All'udienza del 12/3/2025 le parti venivano sentite congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori ed all'esito, si disponeva un rinvio per medesimi incombenti all'udienza del 13/5/2025, poi rinviata al mese di giugno. Nelle more, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo su tutte le questioni, come da note depositate in data 28/5/2025. Quindi, revocata l'udienza di comparizione personale delle parti, con ordinanza del 17/9/2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisone. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
§§§§§ ***** §§§§§
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo. Le pese processuali sono compensate in forza dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Dà atto - In via preliminare ai fini dell'accordo prevedere che il Sig. rimette la denuncia – CP_1 querela (rubricata con N. 25737/24 RG notizie reato) per i reati perseguibili a querela di parte e, contestualmente, si impegni a rendere dichiarazioni spontanee al PM, Dott.ssa BADELLINO, per quanto concerne i reati perseguibili d'Ufficio. Dispone che ed saranno affidate in modo congiunto ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Dispone che le figlie trascorreranno indicativamente lo stesso tempo sia con la mamma che con il papà (dovrà essere garantito, quindi, durante i pomeriggi e il momento della cena lo stesso tempo con ciascun genitore compatibilmente ai turni e alle esigenze dei componenti della famiglia). Nel periodo di frequentazione scolastica il pernotto sarà presso la casa materna o paterna, compatibilmente con i turni lavorativi, in modo da preservare la stabilità psicofisica delle figlie, ciò tenendo sempre conto dell'interesse, del gradimento delle minori e delle loro esigenze e della loro salute psichica. La residenza delle minori sarà trasferita presso la nuova abitazione della madre, quando si trasferirà altrove. Verranno garantiti due weekend al mese con ciascun genitore dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola/dal termine di eventuali attività al lunedì mattina con ri-accompagnamento agli pagina 2 di 4 Istituti scolastici frequentati dalle figlie, salvo diverso accordo in considerazione dei rispettivi turni di lavoro. Eventuali variazioni sulle modalità di visita dovranno essere concordate fra i genitori. Festività: Le bambine trascorreranno le festività Natalizie nel seguente modo: la vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro; il 31 dicembre con un genitore e il primo gennaio con l'altro; il 5 gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro. Qualora, nel periodo delle festività natalizie, il padre o la madre organizzino con le figlie delle vacanze aggiuntive, le stesse dovranno essere concordate entro la fine di novembre indicando i giorni consecutivi che trascorreranno con le medesime. Nel periodo delle vacanze gli incontri con l'altro genitore saranno sospesi saranno ammessi colloqui telefonici. Le festività Pasquali saranno suddivise nel seguente modo: Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro. Le vacanze estive 15 giorni (salva la possibilità di concordare un periodo di tempo superiore in considerazione del luogo di vacanza e delle esigenze delle bambine) anche non consecutivi, con un genitore, il quale si impegna a comunicare il luogo del soggiorno e a garantire rapporti telefonici. Le vacanze estive dovranno essere concordate fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Le bambine potranno trascorrere, previo accordo fra i genitori, dei periodi di vacanza ulteriori rispetto a quelli previsti col regime ordinario sia durante le festività che durante il periodo estivo. Entrambi i genitori si impegnano a seguire costantemente le bambine nei loro impegni scolastici, sportivi e nelle loro frequentazioni amicali. -Conto comune: Dispone che entrambi i genitori, entro il 5 di ogni mese, dovranno versare sul conto corrente cointestato, acceso presso la Banca Intesa SANPAOLO, IBAN [...] e destinato alle spese necessarie per le bambine, l'importo di € 150,00 cadauno (salva la possibilità per entrambi i genitori di effettuare ulteriori versamenti oltre a quello pattuito). Tale conto sarà destinato alle seguenti spese: acquisto di vestiti per uso quotidiano, materiale di piccola cancelleria scolastica in corso d'anno, assicurazione scuola, gite scolastiche di piccolo importo, farmaci da banco, regali e partecipazione a feste e compleanni di amiche, nonché mensa scolastica. Le spese dovranno comunque essere concordate preventivamente fra i genitori secondo le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Torino che qui si richiama. Dispone che tutte le spese riguardanti le figlie saranno divise al 50% tra i genitori a prescindere dal fatto che siano prelevate dal conto corrente di cui sopra o versate direttamente ciò, ad esclusione delle spese relative all'acquisto degli abiti ed accessori per cerimonie a cui le bimbe siano invitate, che saranno a carico del genitore parente della persona che effettua l'invito. -Ciascun genitore non verserà all'altro alcun assegno a titolo di mantenimento per le minori, ma provvederà al mantenimento diretto delle figlie per il tempo in cui staranno con ciascuno di loro. -Nessun mantenimento verrà versato tra i coniugi, in quanto entrambi autosufficienti. -L'assegno unico familiare disposto dall'Inps continuerà ad essere corrisposto al 50% tra i genitori, come avviene da marzo 2025. -Le detrazioni fiscali spetteranno a entrambi i genitori nella misura del 50%. -Immobile attualmente in comproprietà: Dà atto che a definizione dei rapporti economici tra i coniugi, il signor acquisterà la quota CP_1 della casa coniugale della Sig.ra per la seguente cifra: 80.000 Euro (metà del valore Parte_1 dell'immobile secondo valutazione effettuata dall'agenzia “Il Mattone”) a cui si aggiungono 4.405 Euro** (50% dei lavori di miglioria eseguiti insieme negli anni e acquisto arredo di valore – antifurto, aria condizionata canalizzata, tende da sole, zanzariere, tende, sostituzione tapparella cameretta, pagina 3 di 4 lampadari di design Flos). A tale cifra andrà sottratta metà del mutuo residuo al giorno dell'atto e la Signora dovrà essere totalmente liberata dai suoi impegni nei confronti della Banca Parte_1
Mutuante. -I costi relativi a all'eventuali spese di cancellazione dell'ipoteca e le spese notarili di acquisto dell'intero immobile saranno a carico del Sig. , mentre le eventuali spese Controparte_1 per l'estinzione del mutuo saranno a carico in pari misura dei coniugi cointestatari. Dà atto che l'atto notarile dovrà essere stipulato entro il 31/12/2025 e, contestualmente, le utenze attualmente intestate alla Sig.ra dovranno essere volturate al Sig. Parte_1 CP_1
al momento dell'intestazione dell'intero immobile. Pertanto, dalla data dell'atto tutte le
[...] spese condominiali e forniture saranno a carico esclusivo del Sig. -La signora CP_1 [...] entro il 31 dicembre 2025 rilascerà l'appartamento di ORBASSANO, strada Gerbido n. 24. Pt_1
Qualora il rilascio avvenga prima dell'atto notarile, tutte le spese condominiali da allora saranno a carico esclusivo del Sig. e, quest'ultimo, dovrà provvedere alla volturazione a suo carico CP_1 di tutte le utenze. -Entrambi i genitori si impegnano a comunicare eventuale e future variazioni di residenza. Dà atto – circa la suddivisione arredi – casa coniugale che la Signora Parte_1 preleverà la camera da letto comprensiva di letto matrimoniale, reti, materasso, armadio, comò, due comodini, specchio con cornice;
cameretta delle bambine comprensiva di letto a castello, quadrotti, armadio, scrivania;
mobile del terrazzo;
il tavolo di legno utilizzato in precedenza ora posto in garage, mobile bianco presente nel corridoio;
sedie color carta da zucchero poste in garage;
se ancora presenti i sanitari vecchi sostituiti;
il Signor terrà tutto quello presente nell'appartamento e non CP_1 assegnato alla moglie. Dà atto – circa la suddivisione elettrodomestici – che la Sig.ra preleverà la Parte_1 lavatrice, l'aspirapolvere Dyson, il microonde, la friggitrice ad aria, il pc portatile, la stampante, il piano cottura ad induzione piccolo e i due televisori piccoli posti nelle due camere da letto. Il Signor
, invece, terrà la macchina del caffè, la TV del soggiorno o-led, le casse Controparte_1 subwoofer, l'asciugatrice e il ferro da stiro caldaia, il frigorifero, la lavastoviglie, il forno, il piano cottura ad induzione grande, il fornetto elettrico. -Suddivisione al 50% dei beni presenti dentro l'immobile: servizi di piatti, posate, pentole e stoviglie, accessori da cucina, asciugamani, lenzuola, soprammobili, tappeti, tovaglie. Dà atto che entrambi i genitori prestano consenso al rilascio/rinnovo del passaporto delle figlie minori;
Dà atto che entrambi i genitori si impegnano a favorire il rapporto delle figlie con gli ascendenti materni e paterni;
-Spese del giudizio compensato tra le parti. Torino, 2 luglio 2025.
[...]
Avv. Mauro BRUNO CO Avv. Raffaella RIZZO Avv. Valentina Controparte_2
CLERICO. Spese processuali compensate. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Torino in data 26/09/2025. Il Giudice Rel. Il Presidente Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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