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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1432 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio DA
Parte_1
in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentata e difesa da-
[...] gli avv.ti Gabriella Gulì e Francesco Schillaci dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, presso la cui sede, in Palermo alla via Caltanis- setta n. 2/e, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO corrente in Sambuca di Sicilia (Ag) al Controparte_1
Corso Umberto I° n. 190 (P.I. , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Cimino giusto mandato in atti (pec: ; Email_1
Appellata e appellante incidentale
E
in persona Controparte_2 del pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di CP_3
Palermo, presso i cui uffici, siti in via V. Villareale n. 6, è domiciliato ex lege;
Appellato
E CON L'INTERVENTO
del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
l'ordinanza Tribunale di Palermo n. 6018/2021 del 13 luglio 2021;
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 6018/2021 del 13 luglio 2021 il Tri- bunale di Palermo ha condannato l' Parte_2
al pagamento in favore della della somma di eu-
[...] Controparte_4 ro € 57.750,73, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole an- nualità sino al saldo effettivo, quali oneri economici aggiuntivi necessari a fron- teggiare gli adeguamenti del trattamento economico previsto per i propri dipen- denti dagli artt. 6 e 10 del contratto di affidamento n. 250 del 12.11.2007, in quanto lavoratori cui si applica il C.C.N.L. degli autoferrotranvieri degli anni 2004 – 2007, somme qui afferenti l'annualità 2018. Il Tribunale ha, infine, compensato tra le parti le spese di lite, alla luce della particolarità della questione e del tenore delle difese dell'amministrazione convenuta.
Con atto di appello l' Parte_2 ne ha chiesto la riforma. Con il primo motivo ne ha eccepito la nullità per motiva- zione apparente, essendo nella forma e nella sostanza uguale ad altre ordinanze emesse, in assenza quindi di autonoma valutazione dalle contrapposte tesi difen- sive, nella specifica considerazione delle caratteristiche di ogni singolo caso. Con il secondo motivo ha dedotto errore in diritto per avere il Tribunale ritenuto che le norme invocate da controparte, ossia l'art. 1 comma 2 L. 58/2005 e l'art. 1 com- ma 1230 della legge n. 296/2006, istituissero diritti di credito incondizionati da ri- condurre al contratto di affidamento del servizio, ed in particolare all'art.
9. Se- gnala, invece, che le norme de quibus solo prevedono finanziamenti statali per la copertura finanziaria degli oneri per il rinnovo del contratto collettivo 2004-2007 degli addetti al settore del trasporto pubblico locale, esogeni e straordinari rispet- to ai contratti di affidamento del servizio. Più precisamente queste autorizzano una spesa a carico del bilancio statale (art. 1, comma 2, L. 58/2005 “ Al fine di as- sicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005...” e art. 1 comma 1230 L. n. 296/2006 “ ... per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007 è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro...”) , descrivono il procedimento attraverso il quale le somme statali vengono assegnate alle regioni (art. 1, comma 3, L. 58/2005 “Le risorse ... sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata... ” e art. 1, comma 1230 l. n. 296/2006 “Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni … con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ...”) ed individuano i criteri per la successiva attribuzione alle aziende di trasporto pubblico locale (art. 1, comma 3 L. 58/2005 e art. 1, comma 1230 l. n. 296/2006). Ne deriva che le norme solo sanciscono contributi subordi- nati all'espletamento del procedimento amministrativo ministeriale ivi previsto, senza un obbligo di anticipazione a carico della , con correlativa inesisten- Pt_1 za di crediti della società verso quest'ultima prima del decreto ministeriale che as- segna i relativi fondi, e mera aspettativa giuridica al celere e corretto espletamen- to della stessa. Fa inoltre presente che, contrariamente all'opinamento del primo giudice, anche il , all'unisono con la , ribadisce l'infondatezza CP_2 Pt_1
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 della pretesa vantata da controparte, in quanto l'insorgenza del credito coincide con il momento di adozione del decreto con cui vengono approvate le proposte di riparto formulate dalle Regioni e, dunque, individuate formalmente le aziende creditrici e le somme a ciascuna di esse spettanti, mentre prima dell'adozione del decreto il può, in forza di un potere discrezionale, apportare correzioni CP_2 alle proposte regionali o anche variare gli importi, precisando che l'iter procedi- mentale, con riferimento ai contributi di cui alla legge n. 58/05, era fermo al “De- creto dirigenziale di pagamento n. 225 del 01.8.2019” con cui si è provveduto all'erogazione delle competenze relative all'esercizio 2014, e che con riguardo ai contributi di cui alla legge n. 296/06 al “Decreto dirigenziale di pagamento n. 264 del 5.10.2018”, con cui si è provveduto all'erogazione delle competenze relative all'esercizio 2013, e che dunque il ritardo nell'adozione del decreto ministeriale in pendenza di giudizio era di 6 anni sulla legge n. 58/2005 e di 7 anni sulla legge n. 296/2006. Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'errata interpretazione dell'art. 9 del contratto di affidamento del servizio, evidenziando che questo ri- guarda unicamente il corrispettivo per lo svolgimento del servizio pubblico e non anche le somme statali extracontrattuali previste dalle citate leggi n. 58/2005 e 296/2006. Con il quarto motivo segnala che il Giudice di merito ha errato nel rite- nere superfluo il richiamo all'art. 200 della L. n. 77/2020, poiché è chiaro che la sopravvenuta norma è stata dettata per far fronte alle maggiori difficoltà da emergenza pandemica, rispetto alle quali il legislatore ha disposto a che il Mini- stero provvedesse ad adottare un unico procedimento per tutti gli anni di ritardo, prendendo dunque atto del ritardo pluriennale. Con il quinto motivo si duole dell'erronea negazione della manleva, poiché il decidente non ha tenuto conto del fatto che la non può intervenire nei procedimenti in itinere e non è titola- Pt_1 re passiva di alcuna obbligazione, per cui, se diversamente doveva ritenere, la de- claratoria della responsabilità ministeriale doveva essere consequenziale. Con l'ultimo motivo lamenta che il Giudice ha erroneamente riconosciuto gli interessi e, a maggior ragione gli interessi ex D.L.gs. n. 231/2002, considerato che la que- stione non verteva su transazioni commerciali. Con comparsa avversativa dell'appello si è poi costituita
[...]
chiedendo l'integrale rigetto del gravame e interponendo appello CP_5 incidentale. Preliminarmente ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva del Controparte_6
in quanto la legittimazione processuale in giudizi riguar-
[...] danti questioni di interesse regionale spetterebbe alla Presidenza della Regione Sicilia o comunque ai suoi Assessorati, non sussistendo, in capo ai singoli Diparti- menti o in capo alle singole articolazioni dell'Assessorato, capacità processuale autonoma. In secondo luogo ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto dello ius postulandi, atteso che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, D.lgs n. 142 del 1948 e artt.
1-5 del R.D. n. 1611 del 1933, l' Parte_2 avrebbe dovuto essere difeso dall'Avvocatura dello Stato. Ancora in via prelimina- re ha chiesto quindi dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c., poiché generico. Nel merito, relativamente al primo motivo di appello, ha dedotto che la motivazione dell'ordinanza non può essere considerata apparente sol perché il giudice ha seguito il chiaro orientamento più volte espresso dallo stesso Tribuna-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 le. Ha sostenuto poi l'infondatezza delle doglianze dell'Assessorato, secondo cui il diritto alla erogazione dei contributi per le imprese sorgerebbe esclusivamente a seguito dell'approvazione della proposta di riparto regionale da parte del Ministe- ro competente, in quanto: non vi sarebbe alcuna disposizione di legge che depon- ga in tal senso;
l'art. 16 della L. 223/2006 prevede il pagamento dei contributi da parte delle dalla documentazione in atti emergerebbe la sussistenza del Pt_1 diritto soggettivo di credito in capo alle aziende beneficiarie del contributo e la sua maturazione annuale. Inoltre i contributi oggetto di causa sarebbero dovuti alla società appellata in assenza di alcuna condizione cui subordinare il trasferi- mento delle somme. Ha poi evidenziato che il titolo che fonda la pretesa credito- ria non è il contratto di affidamento ma sono le leggi - nn. 296/2006 e 58/2005 - istitutive del contributo, con la conseguenza che il Tribunale, facendo corretta ap- plicazione della anzidetta normativa, non ha violato il principio della corrispon- denza tra chiesto e pronunciato. Ha poi interposto appello incidentale censuran- do l'ordinanza decisoria nella parte in cui ha compensato le spese di lite tra le par- ti, non facendo retta applicazione del principio di soccombenza, in forza dl quale avrebbe dovuto invece condannare l'Amministrazione regionale e non lasciare al- la ditta rivelatasi creditrice gli oneri della difesa in giudizio. Con comparsa del 23/11/2021 si è altresì costituito in giudizio il
[...]
chiedendo il rigetto del gravame e Controparte_2 la conferma dell'ordinanza impugnata. Deduce poi l'insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di manleva proposta dalla Controparte_7
[
, non sussistendo un rapporto di garanzia tra Stato e . Pt_1
In sede di precisazione delle conclusioni l'appellata ha chiesto la declarato- ria di cessata materia del contendere, in quanto, nelle more, l'Assessorato ha provveduto a pagare l'intero credito. L'appellante ha invece insistito nelle proprie censure impugnatorie. Con ordinanza del 18/07/2025 la causa è stata quindi posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre escludere sia l'invocata incapacità processuale che il difetto di ius postulandi dell'ente regionale. Quanto alla prima è anzitutto a evidenziarsi che, sebbene l'art. 7 lett. h) della L.R. n. 10/2000, al pari dell'art. 16 comma 1 lett. f) del D.lgs. n. 165 del 2001, prevedano che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali "promuovono e resistono alle liti", trattasi solo di riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i poteri sostanziali di gestione delle liti, senza che tali norme attribuiscano invece altresì soggettività processuale ai rispettivi uffici dirigenziali, i quali mantengono il rango di organi amministrativi dell'ente, unico munito di soggettività giuridica e capacità proces- suale (sul punto anche Cass. n. 7862 del 2008, a proposito dell'incapacità di stare in giudizio di un Provveditorato agli studi in luogo del o Cass. n. 15171 CP_8 del 2015). Nel caso di specie, però, sebbene in effetti l'intestazione dell'atto di appello sia duplice, la difesa parla sempre al singolare riferendosi unitariamente alla , per l'appunto poi concludendo con “Tutto ciò premesso la Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 Regione Siciliana - Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobili- tà….CONCLUDE”, con la conseguenza che, con la menzione del Dipartimento col- locata dopo quella dell'Assessorato tutto, si è in realtà inteso citare l'articolazione amministrativa interessata e che ha proposto la lite, senza duplicare richieste o effetti giuridici. Rispetto poi al denunciato difetto di ius postulandi, è a evidenziarsi che a mente dell'art. 1, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 142/1948: “Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali sono estese all'Amministra- zione regionale ”. “Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano Parte_1 nei giudizi in cui sono parti l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione re- gionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.”: stante l'assenza di litisconsor- zio attivo e, anzi, il paradigmatico conflitto di interessi dato dalla chiamata in ga- ranzia, alcun vizio di rappresentanza in giudizio è dato riscontrare. Appurata quindi la strumentalità dell'accusa di genericità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avuto riguardo al lungo e dovizioso gravame con il quale si conte- sta, persino punto per punto, la fallacia del ragionamento giudiziale, ed evidenzia- ta l'irrilevanza dell'asserita nullità dell'ordinanza impugnata per mancato confron- to con il caso di specie, non essendo questo un giudizio di Cassazione ma di meri- to, ove quindi integrare o sostituire l'apparato motivazionale reso a supporto del decisum, è invece a rilevarsi che la materia del contendere è parzialmente venuta a cessare. Rassegna infatti la che nelle more del giudizio Controparte_1
l'amministrazione regionale ha versato quanto richiesto con l'atto introduttivo, non in esecuzione dell'ordine giudiziale qui avversato, avendo questo mantenuto l'efficacia esecutiva per rigetto della chiesta sospensiva, ma spontaneamente, os- sia una volta definito l'iter procedimentale di erogazione del contributo pubblico (così, più chiaramente, in memoria di replica, pag. 17). Conferma invece l'appellante di non avere con ciò, affatto, prestato acquiescenza alla decisione, ma che anzi risulta avallato il proprio opinamento giuridico, ossia che le somme potevano eventualmente spettare solo una volta emessi i Decreti ministeriali, e di avere quindi interesse all'acclaramento dell'infondatezza della pretesa azionata e dell'erroneità della prima decisione. Ne consegue che risultano ancora in contesa il profilo degli accessori, l'appello incidentale e la domanda di manleva, mentre per il resto deve qui esa- minarsi l'effettiva esistenza o meno, al momento della domanda, di un credito pe- cuniario esigibile vantato dalla società affidataria appellata nei confronti della
[...]
a titolo di adeguamenti per il trattamento economico previsto per i CP_9 propri dipendenti per l'annualità 2018, sia quale presupposto per le altre questio- ni sia ai fini della c.d. soccombenza virtuale. Orbene, come ampiamente rassegnato da tutte le parti, la questione è sta- ta di recente decisa dal collegio nomofilattico con due condivisibili pronunce ge- melle (Cass., n. 15437 e 15439 del 10.6.2025), cui il collegio intende dare continui- tà. La pretesa originariamente azionata dall'odierna appellata si viene a basa- re sia sull'art. 1, D.L. n. 16/2005 ("Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica"), conv. con modific. dalla Legge n.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 58/2005, sia sull'art. 1, comma 1230, Legge n. 296/2006 ("Disposizioni per la for- mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"). La prima norma prevede al comma 2 che "Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del traspor- to pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di Euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di Euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal
[...]
Controparte_10
a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla base
[...] del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3"; al successivo comma 3 pun- tualizza che "Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'eco- nomia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimen- to alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamen- te a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la correspon- sione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità inter- no". La seconda previsione, invece, stabilisce che "Al fine di garantire il cofinan- ziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto col- lettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007 è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al pre- sente comma sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'eco- nomia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimen- to alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del de- creto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno". Così richiamato il quadro normativo, è da ritenere che lo stesso venga a delineare un sistema che prevede l'attribuzione alle Regioni da parte dello Stato delle risorse necessarie a finanziare il rinnovo del CCNL 2004-2007 ed il conse- guente impiego di tali risorse da parte delle Regioni per procedere al finanziamen- to del rinnovo del CCNL. Alla luce di tale meccanismo - che prevede un primo rapporto tra Stato e Regioni ed un secondo rapporto tra la ed i contraenti del CCNL - appare Pt_1 evidente che la pretesa degli operatori nel settore del trasporto pubblico locale di
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 ottenere l'impiego da parte delle Regioni del (co)finanziamento del rinnovo del CCNL, in tanto può ritenersi sussistente in quanto sia avvenuta la previa erogazio- ne delle risorse medesime alle Regioni da parte dello Stato. Il tema, cioè, non è - come invece ritenuto dalla appellata - quello di af- fermare o meno la natura di diritto soggettivo delle pretese degli operatori come l'odierna ricorrente - pur essendo evidente che alla qualificazione della posizione soggettiva come diritto si viene a ricollegare anche la giurisdizione del giudice or- dinario - quanto quello di constatare che la pretesa medesima, in quanto attinen- te al rapporto , risulta in ogni caso condizionata alla previa ero- Parte_3 gazione del contributo da parte dello Stato alla , nel rapporto che concer- Pt_1 ne questi Enti. Le previsioni invocate, quindi, non attribuiscono direttamente agli opera- tori del trasporto pubblico locale una pretesa da far valere incondizionatamente nei confronti delle Regioni, ma delineano un sistema di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni che quindi viene inevitabilmente a condizionare la dispo- nibilità economica di queste ultime e, di riflesso, la sussistenza della pretesa degli operatori stessi. Del resto - come correttamente osservato dall'appellante - il sistema di (co)finanziamento in tal modo delineato si viene a basare anche su una fase pro- cedurale (art. 1, comma 3, 1, D.L. n. 16/2005) che contempla l'adozione di un de- creto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta, peraltro, della determinazione della consistenza del personale in servizio ad una certa data presso la singola azienda del trasporto pubblico locale. Sono, quindi, le stesse fonti normative a prevedere che l'attribuzione del (co)finanziamento alle Regioni non è automatica ma presuppone che il Ministero competente venga a determinare con il riparto delle risorse tra le Regioni - peral- tro sulla base della consistenza del personale in servizio ad una certa data e con riferimento esclusivo alle aziende che applicano il CCNL autoferrotramvieri di cui al D.L. n. 355/2003 (conv. con mod con L. n. 47/2004) - con successivo trasferi- mento delle risorse alle singole Regioni. Tale fase procedurale costituisce vero e proprio presupposto per l'eroga- zione delle risorse statali, venendo quindi a condizionare la disponibilità economi- ca - e cioè la possibilità di stanziare in bilancio le somme - in capo alle Regioni e - di riflesso - la fondatezza della pretesa qui azionata. Non si tratta, quindi, di operare una distinzione tra la fase di attribuzione del beneficio e la successiva fase di erogazione del contributo nell'ambito del me- desimo rapporto tra Ente e privato - come dedotto dalla Controparte_4 richiamando precedenti decisioni di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12372 del 16/05/2008) - in quanto nel caso in esame vengono in rilievo due distinti rap- porti, e cioè quello tra lo Stato e le Regioni, da una parte, e quello tra le Regioni e le imprese operanti nel trasporto pubblico locale, dall'altro, sicchè mentre è in re- lazione al primo che l'erogazione del (co)finanziamento postula una fase procedu- rale - rilevante ai fini del riconoscimento sia dell'an sia del quantum del (co)finanziamento alla quale diretta interessata - in relazione al secondo Pt_1 la definitiva attribuzione del (co)finanziamento da parte dello Stato alla si Pt_1
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 pone come elemento presupposto che viene a condizionare la pretesa dell'impre- P
verso la . Pt_1
In conclusione si deve ritenere che la pretesa delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale ad ottenere dalle Regioni la corresponsione dei contributi per il rinnovo del CCNL previsti dagli artt. 1, D.L. n. 16/2005 (conv. con modific. dalla Legge n. 58/2005) e 1, comma 1230, Legge n. 296/2006, è su- bordinata alla previa erogazione del (co)finanziamento da parte dello Stato alle Regioni e non può ritenersi sussistente in assenza di tale erogazione. Tanto accertato, poiché l'iter procedimentale attributivo delle spettanze, stando a quanto concordemente rassegnato, si è concluso solo nelle more del giudizio d'appello, ne consegue che la causa adquirendi allora invocata, ossia un credito pecuniario di fonte legale a prescindere dalle determinazioni amministra- tive, era inesistente. Di talchè, parimenti inesistente era – ed è – il diritto agli accessori “dalle singole annualità”, men che meno ex D.lgs. 231/2002, non trattandosi di obbliga- zioni inadempiute da transazione commerciale. In assenza di un credito pecuniario antecedente alla determina ammini- strativa di assegnazione delle somme statali, alcun diritto alla manleva da parte del terzo chiamato si sarebbe quindi potuto acclarare. CP_2
L'erroneità della prima pronuncia, che avrebbe dovuto vedere come soc- combente la comporta evidentemente Controparte_1
l'infondatezza della doglianza d'appello incidentale, volta invece all'ottenimento di un condannatorio sulle spese in proprio favore. Relativamente a queste ultime è infine a rilevarsi che, stante il mutamento della giurisprudenza sulla questione principale (art. 92 comma 2 c.p.c.), dal mo- mento che le pronunce di merito, documentate dall'appellata, erano di segno di- verso, ben può qui adottarsi un pronunciamento integralmente compensativo delle stesse, anche per la presente fase di appello. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in ordine all'appello principale ed incidentale proposto avverso l'ordinanza Tribunale di Palermo n. 6018/2021 del 13 luglio 2021:
• Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda condanna- toria per € 57.750,73 avanzata dalla Controparte_1 nei confronti della Controparte_11
[...]
• In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
[...] nei confronti della Parte_5 dichiara non dovuti gli interessi ex Controparte_1
D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole annualità sino al saldo;
• Rigetta la domanda di manleva proposta dalla
[...] nei confronti del Controparte_12 CP_13
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 Controparte_14
• Rigetta l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1 nei confronti della
[...] Controparte_15
[...]
• Compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, da parte dell'appellante incidentale. Così deciso in Palermo il 7.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 9
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1432 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio DA
Parte_1
in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentata e difesa da-
[...] gli avv.ti Gabriella Gulì e Francesco Schillaci dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, presso la cui sede, in Palermo alla via Caltanis- setta n. 2/e, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO corrente in Sambuca di Sicilia (Ag) al Controparte_1
Corso Umberto I° n. 190 (P.I. , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Cimino giusto mandato in atti (pec: ; Email_1
Appellata e appellante incidentale
E
in persona Controparte_2 del pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di CP_3
Palermo, presso i cui uffici, siti in via V. Villareale n. 6, è domiciliato ex lege;
Appellato
E CON L'INTERVENTO
del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
l'ordinanza Tribunale di Palermo n. 6018/2021 del 13 luglio 2021;
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 6018/2021 del 13 luglio 2021 il Tri- bunale di Palermo ha condannato l' Parte_2
al pagamento in favore della della somma di eu-
[...] Controparte_4 ro € 57.750,73, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole an- nualità sino al saldo effettivo, quali oneri economici aggiuntivi necessari a fron- teggiare gli adeguamenti del trattamento economico previsto per i propri dipen- denti dagli artt. 6 e 10 del contratto di affidamento n. 250 del 12.11.2007, in quanto lavoratori cui si applica il C.C.N.L. degli autoferrotranvieri degli anni 2004 – 2007, somme qui afferenti l'annualità 2018. Il Tribunale ha, infine, compensato tra le parti le spese di lite, alla luce della particolarità della questione e del tenore delle difese dell'amministrazione convenuta.
Con atto di appello l' Parte_2 ne ha chiesto la riforma. Con il primo motivo ne ha eccepito la nullità per motiva- zione apparente, essendo nella forma e nella sostanza uguale ad altre ordinanze emesse, in assenza quindi di autonoma valutazione dalle contrapposte tesi difen- sive, nella specifica considerazione delle caratteristiche di ogni singolo caso. Con il secondo motivo ha dedotto errore in diritto per avere il Tribunale ritenuto che le norme invocate da controparte, ossia l'art. 1 comma 2 L. 58/2005 e l'art. 1 com- ma 1230 della legge n. 296/2006, istituissero diritti di credito incondizionati da ri- condurre al contratto di affidamento del servizio, ed in particolare all'art.
9. Se- gnala, invece, che le norme de quibus solo prevedono finanziamenti statali per la copertura finanziaria degli oneri per il rinnovo del contratto collettivo 2004-2007 degli addetti al settore del trasporto pubblico locale, esogeni e straordinari rispet- to ai contratti di affidamento del servizio. Più precisamente queste autorizzano una spesa a carico del bilancio statale (art. 1, comma 2, L. 58/2005 “ Al fine di as- sicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005...” e art. 1 comma 1230 L. n. 296/2006 “ ... per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007 è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro...”) , descrivono il procedimento attraverso il quale le somme statali vengono assegnate alle regioni (art. 1, comma 3, L. 58/2005 “Le risorse ... sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata... ” e art. 1, comma 1230 l. n. 296/2006 “Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni … con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ...”) ed individuano i criteri per la successiva attribuzione alle aziende di trasporto pubblico locale (art. 1, comma 3 L. 58/2005 e art. 1, comma 1230 l. n. 296/2006). Ne deriva che le norme solo sanciscono contributi subordi- nati all'espletamento del procedimento amministrativo ministeriale ivi previsto, senza un obbligo di anticipazione a carico della , con correlativa inesisten- Pt_1 za di crediti della società verso quest'ultima prima del decreto ministeriale che as- segna i relativi fondi, e mera aspettativa giuridica al celere e corretto espletamen- to della stessa. Fa inoltre presente che, contrariamente all'opinamento del primo giudice, anche il , all'unisono con la , ribadisce l'infondatezza CP_2 Pt_1
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 della pretesa vantata da controparte, in quanto l'insorgenza del credito coincide con il momento di adozione del decreto con cui vengono approvate le proposte di riparto formulate dalle Regioni e, dunque, individuate formalmente le aziende creditrici e le somme a ciascuna di esse spettanti, mentre prima dell'adozione del decreto il può, in forza di un potere discrezionale, apportare correzioni CP_2 alle proposte regionali o anche variare gli importi, precisando che l'iter procedi- mentale, con riferimento ai contributi di cui alla legge n. 58/05, era fermo al “De- creto dirigenziale di pagamento n. 225 del 01.8.2019” con cui si è provveduto all'erogazione delle competenze relative all'esercizio 2014, e che con riguardo ai contributi di cui alla legge n. 296/06 al “Decreto dirigenziale di pagamento n. 264 del 5.10.2018”, con cui si è provveduto all'erogazione delle competenze relative all'esercizio 2013, e che dunque il ritardo nell'adozione del decreto ministeriale in pendenza di giudizio era di 6 anni sulla legge n. 58/2005 e di 7 anni sulla legge n. 296/2006. Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'errata interpretazione dell'art. 9 del contratto di affidamento del servizio, evidenziando che questo ri- guarda unicamente il corrispettivo per lo svolgimento del servizio pubblico e non anche le somme statali extracontrattuali previste dalle citate leggi n. 58/2005 e 296/2006. Con il quarto motivo segnala che il Giudice di merito ha errato nel rite- nere superfluo il richiamo all'art. 200 della L. n. 77/2020, poiché è chiaro che la sopravvenuta norma è stata dettata per far fronte alle maggiori difficoltà da emergenza pandemica, rispetto alle quali il legislatore ha disposto a che il Mini- stero provvedesse ad adottare un unico procedimento per tutti gli anni di ritardo, prendendo dunque atto del ritardo pluriennale. Con il quinto motivo si duole dell'erronea negazione della manleva, poiché il decidente non ha tenuto conto del fatto che la non può intervenire nei procedimenti in itinere e non è titola- Pt_1 re passiva di alcuna obbligazione, per cui, se diversamente doveva ritenere, la de- claratoria della responsabilità ministeriale doveva essere consequenziale. Con l'ultimo motivo lamenta che il Giudice ha erroneamente riconosciuto gli interessi e, a maggior ragione gli interessi ex D.L.gs. n. 231/2002, considerato che la que- stione non verteva su transazioni commerciali. Con comparsa avversativa dell'appello si è poi costituita
[...]
chiedendo l'integrale rigetto del gravame e interponendo appello CP_5 incidentale. Preliminarmente ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva del Controparte_6
in quanto la legittimazione processuale in giudizi riguar-
[...] danti questioni di interesse regionale spetterebbe alla Presidenza della Regione Sicilia o comunque ai suoi Assessorati, non sussistendo, in capo ai singoli Diparti- menti o in capo alle singole articolazioni dell'Assessorato, capacità processuale autonoma. In secondo luogo ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto dello ius postulandi, atteso che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, D.lgs n. 142 del 1948 e artt.
1-5 del R.D. n. 1611 del 1933, l' Parte_2 avrebbe dovuto essere difeso dall'Avvocatura dello Stato. Ancora in via prelimina- re ha chiesto quindi dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c., poiché generico. Nel merito, relativamente al primo motivo di appello, ha dedotto che la motivazione dell'ordinanza non può essere considerata apparente sol perché il giudice ha seguito il chiaro orientamento più volte espresso dallo stesso Tribuna-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 le. Ha sostenuto poi l'infondatezza delle doglianze dell'Assessorato, secondo cui il diritto alla erogazione dei contributi per le imprese sorgerebbe esclusivamente a seguito dell'approvazione della proposta di riparto regionale da parte del Ministe- ro competente, in quanto: non vi sarebbe alcuna disposizione di legge che depon- ga in tal senso;
l'art. 16 della L. 223/2006 prevede il pagamento dei contributi da parte delle dalla documentazione in atti emergerebbe la sussistenza del Pt_1 diritto soggettivo di credito in capo alle aziende beneficiarie del contributo e la sua maturazione annuale. Inoltre i contributi oggetto di causa sarebbero dovuti alla società appellata in assenza di alcuna condizione cui subordinare il trasferi- mento delle somme. Ha poi evidenziato che il titolo che fonda la pretesa credito- ria non è il contratto di affidamento ma sono le leggi - nn. 296/2006 e 58/2005 - istitutive del contributo, con la conseguenza che il Tribunale, facendo corretta ap- plicazione della anzidetta normativa, non ha violato il principio della corrispon- denza tra chiesto e pronunciato. Ha poi interposto appello incidentale censuran- do l'ordinanza decisoria nella parte in cui ha compensato le spese di lite tra le par- ti, non facendo retta applicazione del principio di soccombenza, in forza dl quale avrebbe dovuto invece condannare l'Amministrazione regionale e non lasciare al- la ditta rivelatasi creditrice gli oneri della difesa in giudizio. Con comparsa del 23/11/2021 si è altresì costituito in giudizio il
[...]
chiedendo il rigetto del gravame e Controparte_2 la conferma dell'ordinanza impugnata. Deduce poi l'insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di manleva proposta dalla Controparte_7
[
, non sussistendo un rapporto di garanzia tra Stato e . Pt_1
In sede di precisazione delle conclusioni l'appellata ha chiesto la declarato- ria di cessata materia del contendere, in quanto, nelle more, l'Assessorato ha provveduto a pagare l'intero credito. L'appellante ha invece insistito nelle proprie censure impugnatorie. Con ordinanza del 18/07/2025 la causa è stata quindi posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre escludere sia l'invocata incapacità processuale che il difetto di ius postulandi dell'ente regionale. Quanto alla prima è anzitutto a evidenziarsi che, sebbene l'art. 7 lett. h) della L.R. n. 10/2000, al pari dell'art. 16 comma 1 lett. f) del D.lgs. n. 165 del 2001, prevedano che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali "promuovono e resistono alle liti", trattasi solo di riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i poteri sostanziali di gestione delle liti, senza che tali norme attribuiscano invece altresì soggettività processuale ai rispettivi uffici dirigenziali, i quali mantengono il rango di organi amministrativi dell'ente, unico munito di soggettività giuridica e capacità proces- suale (sul punto anche Cass. n. 7862 del 2008, a proposito dell'incapacità di stare in giudizio di un Provveditorato agli studi in luogo del o Cass. n. 15171 CP_8 del 2015). Nel caso di specie, però, sebbene in effetti l'intestazione dell'atto di appello sia duplice, la difesa parla sempre al singolare riferendosi unitariamente alla , per l'appunto poi concludendo con “Tutto ciò premesso la Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 Regione Siciliana - Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobili- tà….CONCLUDE”, con la conseguenza che, con la menzione del Dipartimento col- locata dopo quella dell'Assessorato tutto, si è in realtà inteso citare l'articolazione amministrativa interessata e che ha proposto la lite, senza duplicare richieste o effetti giuridici. Rispetto poi al denunciato difetto di ius postulandi, è a evidenziarsi che a mente dell'art. 1, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 142/1948: “Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali sono estese all'Amministra- zione regionale ”. “Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano Parte_1 nei giudizi in cui sono parti l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione re- gionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.”: stante l'assenza di litisconsor- zio attivo e, anzi, il paradigmatico conflitto di interessi dato dalla chiamata in ga- ranzia, alcun vizio di rappresentanza in giudizio è dato riscontrare. Appurata quindi la strumentalità dell'accusa di genericità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avuto riguardo al lungo e dovizioso gravame con il quale si conte- sta, persino punto per punto, la fallacia del ragionamento giudiziale, ed evidenzia- ta l'irrilevanza dell'asserita nullità dell'ordinanza impugnata per mancato confron- to con il caso di specie, non essendo questo un giudizio di Cassazione ma di meri- to, ove quindi integrare o sostituire l'apparato motivazionale reso a supporto del decisum, è invece a rilevarsi che la materia del contendere è parzialmente venuta a cessare. Rassegna infatti la che nelle more del giudizio Controparte_1
l'amministrazione regionale ha versato quanto richiesto con l'atto introduttivo, non in esecuzione dell'ordine giudiziale qui avversato, avendo questo mantenuto l'efficacia esecutiva per rigetto della chiesta sospensiva, ma spontaneamente, os- sia una volta definito l'iter procedimentale di erogazione del contributo pubblico (così, più chiaramente, in memoria di replica, pag. 17). Conferma invece l'appellante di non avere con ciò, affatto, prestato acquiescenza alla decisione, ma che anzi risulta avallato il proprio opinamento giuridico, ossia che le somme potevano eventualmente spettare solo una volta emessi i Decreti ministeriali, e di avere quindi interesse all'acclaramento dell'infondatezza della pretesa azionata e dell'erroneità della prima decisione. Ne consegue che risultano ancora in contesa il profilo degli accessori, l'appello incidentale e la domanda di manleva, mentre per il resto deve qui esa- minarsi l'effettiva esistenza o meno, al momento della domanda, di un credito pe- cuniario esigibile vantato dalla società affidataria appellata nei confronti della
[...]
a titolo di adeguamenti per il trattamento economico previsto per i CP_9 propri dipendenti per l'annualità 2018, sia quale presupposto per le altre questio- ni sia ai fini della c.d. soccombenza virtuale. Orbene, come ampiamente rassegnato da tutte le parti, la questione è sta- ta di recente decisa dal collegio nomofilattico con due condivisibili pronunce ge- melle (Cass., n. 15437 e 15439 del 10.6.2025), cui il collegio intende dare continui- tà. La pretesa originariamente azionata dall'odierna appellata si viene a basa- re sia sull'art. 1, D.L. n. 16/2005 ("Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica"), conv. con modific. dalla Legge n.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 58/2005, sia sull'art. 1, comma 1230, Legge n. 296/2006 ("Disposizioni per la for- mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"). La prima norma prevede al comma 2 che "Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del traspor- to pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di Euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di Euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal
[...]
Controparte_10
a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla base
[...] del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3"; al successivo comma 3 pun- tualizza che "Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'eco- nomia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimen- to alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamen- te a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la correspon- sione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità inter- no". La seconda previsione, invece, stabilisce che "Al fine di garantire il cofinan- ziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto col- lettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007 è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al pre- sente comma sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'eco- nomia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimen- to alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del de- creto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno". Così richiamato il quadro normativo, è da ritenere che lo stesso venga a delineare un sistema che prevede l'attribuzione alle Regioni da parte dello Stato delle risorse necessarie a finanziare il rinnovo del CCNL 2004-2007 ed il conse- guente impiego di tali risorse da parte delle Regioni per procedere al finanziamen- to del rinnovo del CCNL. Alla luce di tale meccanismo - che prevede un primo rapporto tra Stato e Regioni ed un secondo rapporto tra la ed i contraenti del CCNL - appare Pt_1 evidente che la pretesa degli operatori nel settore del trasporto pubblico locale di
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 ottenere l'impiego da parte delle Regioni del (co)finanziamento del rinnovo del CCNL, in tanto può ritenersi sussistente in quanto sia avvenuta la previa erogazio- ne delle risorse medesime alle Regioni da parte dello Stato. Il tema, cioè, non è - come invece ritenuto dalla appellata - quello di af- fermare o meno la natura di diritto soggettivo delle pretese degli operatori come l'odierna ricorrente - pur essendo evidente che alla qualificazione della posizione soggettiva come diritto si viene a ricollegare anche la giurisdizione del giudice or- dinario - quanto quello di constatare che la pretesa medesima, in quanto attinen- te al rapporto , risulta in ogni caso condizionata alla previa ero- Parte_3 gazione del contributo da parte dello Stato alla , nel rapporto che concer- Pt_1 ne questi Enti. Le previsioni invocate, quindi, non attribuiscono direttamente agli opera- tori del trasporto pubblico locale una pretesa da far valere incondizionatamente nei confronti delle Regioni, ma delineano un sistema di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni che quindi viene inevitabilmente a condizionare la dispo- nibilità economica di queste ultime e, di riflesso, la sussistenza della pretesa degli operatori stessi. Del resto - come correttamente osservato dall'appellante - il sistema di (co)finanziamento in tal modo delineato si viene a basare anche su una fase pro- cedurale (art. 1, comma 3, 1, D.L. n. 16/2005) che contempla l'adozione di un de- creto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta, peraltro, della determinazione della consistenza del personale in servizio ad una certa data presso la singola azienda del trasporto pubblico locale. Sono, quindi, le stesse fonti normative a prevedere che l'attribuzione del (co)finanziamento alle Regioni non è automatica ma presuppone che il Ministero competente venga a determinare con il riparto delle risorse tra le Regioni - peral- tro sulla base della consistenza del personale in servizio ad una certa data e con riferimento esclusivo alle aziende che applicano il CCNL autoferrotramvieri di cui al D.L. n. 355/2003 (conv. con mod con L. n. 47/2004) - con successivo trasferi- mento delle risorse alle singole Regioni. Tale fase procedurale costituisce vero e proprio presupposto per l'eroga- zione delle risorse statali, venendo quindi a condizionare la disponibilità economi- ca - e cioè la possibilità di stanziare in bilancio le somme - in capo alle Regioni e - di riflesso - la fondatezza della pretesa qui azionata. Non si tratta, quindi, di operare una distinzione tra la fase di attribuzione del beneficio e la successiva fase di erogazione del contributo nell'ambito del me- desimo rapporto tra Ente e privato - come dedotto dalla Controparte_4 richiamando precedenti decisioni di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12372 del 16/05/2008) - in quanto nel caso in esame vengono in rilievo due distinti rap- porti, e cioè quello tra lo Stato e le Regioni, da una parte, e quello tra le Regioni e le imprese operanti nel trasporto pubblico locale, dall'altro, sicchè mentre è in re- lazione al primo che l'erogazione del (co)finanziamento postula una fase procedu- rale - rilevante ai fini del riconoscimento sia dell'an sia del quantum del (co)finanziamento alla quale diretta interessata - in relazione al secondo Pt_1 la definitiva attribuzione del (co)finanziamento da parte dello Stato alla si Pt_1
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 pone come elemento presupposto che viene a condizionare la pretesa dell'impre- P
verso la . Pt_1
In conclusione si deve ritenere che la pretesa delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale ad ottenere dalle Regioni la corresponsione dei contributi per il rinnovo del CCNL previsti dagli artt. 1, D.L. n. 16/2005 (conv. con modific. dalla Legge n. 58/2005) e 1, comma 1230, Legge n. 296/2006, è su- bordinata alla previa erogazione del (co)finanziamento da parte dello Stato alle Regioni e non può ritenersi sussistente in assenza di tale erogazione. Tanto accertato, poiché l'iter procedimentale attributivo delle spettanze, stando a quanto concordemente rassegnato, si è concluso solo nelle more del giudizio d'appello, ne consegue che la causa adquirendi allora invocata, ossia un credito pecuniario di fonte legale a prescindere dalle determinazioni amministra- tive, era inesistente. Di talchè, parimenti inesistente era – ed è – il diritto agli accessori “dalle singole annualità”, men che meno ex D.lgs. 231/2002, non trattandosi di obbliga- zioni inadempiute da transazione commerciale. In assenza di un credito pecuniario antecedente alla determina ammini- strativa di assegnazione delle somme statali, alcun diritto alla manleva da parte del terzo chiamato si sarebbe quindi potuto acclarare. CP_2
L'erroneità della prima pronuncia, che avrebbe dovuto vedere come soc- combente la comporta evidentemente Controparte_1
l'infondatezza della doglianza d'appello incidentale, volta invece all'ottenimento di un condannatorio sulle spese in proprio favore. Relativamente a queste ultime è infine a rilevarsi che, stante il mutamento della giurisprudenza sulla questione principale (art. 92 comma 2 c.p.c.), dal mo- mento che le pronunce di merito, documentate dall'appellata, erano di segno di- verso, ben può qui adottarsi un pronunciamento integralmente compensativo delle stesse, anche per la presente fase di appello. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in ordine all'appello principale ed incidentale proposto avverso l'ordinanza Tribunale di Palermo n. 6018/2021 del 13 luglio 2021:
• Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda condanna- toria per € 57.750,73 avanzata dalla Controparte_1 nei confronti della Controparte_11
[...]
• In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
[...] nei confronti della Parte_5 dichiara non dovuti gli interessi ex Controparte_1
D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole annualità sino al saldo;
• Rigetta la domanda di manleva proposta dalla
[...] nei confronti del Controparte_12 CP_13
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 Controparte_14
• Rigetta l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1 nei confronti della
[...] Controparte_15
[...]
• Compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, da parte dell'appellante incidentale. Così deciso in Palermo il 7.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
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