Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 26927/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26927 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. C.F. 1 () rappresentata e Parte 1
difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MOCERINO ARIANNA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli al Viale Campi Flegrei 7/A
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - Codice Fiscale 2 1) rappresentato e Controparte_1
difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. PALAZZI MONICA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli al Viale Villa Santa Maria n.14
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
,premesso che aveva intrattenuto Con ricorso depositato in data 22.12.2023 Parte 1
dalla quale era nata una figlia: Per 1Controparte 1 una relazione sentimentale con
CE il 22.03.2021) riconosciuta da entrambi i genitori, che il( CA Volturno
[...] CP 1 era un imprenditore nel campo dell'abbigliamento; che nel corso della relazione avevano fatto numerosi viaggi e trascorso solitamente i weekend fuori;
che tale relazione era cessata a causa di una relazione intrattenuta da quest'ultimo con un'altra donna, rappresentava la volontà di disciplinare la responsabilità genitoriale sulla minore chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
"A) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con residenza privilegiata presso l'abitazione materna. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
B) Sia onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia e che gli stessi avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
C)Il padre versi mensilmente alla sig.ra Parte 1
,entro e non oltre il 20 del mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'assegno mensile di euro 450,00 oltre al 50% del canone di locazione pari ad € 500,00 per un totale di € 950,00 a mezzo di bonifico bancario oltre Istat come per legge;
D) Il padre provveda al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore, sino alla concorrenza del 50% della spesa preventivamente concordata tra le parti. Per l'individuazione delle spese le parti si riferiranno al protocollo di intesa n. 2018/003180, di cui ricevono copia, stipulato tra i magistrati del Tribunale di Napoli e Avvocati del C.O.A. di Na-poli;
E) Il padre potrà tenere con sé la figlia due volte la settimana, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e la domenica a settimane alternate dalle ore 10:00 alle ore 20:00; In merito alle festività religiose vigerà la regola dell'alternanza. In particolare disporsi che a partire dall'anno 2023 la minore resterà con il padre il giorno di Natale, il giorno di Capodanno e Pasqua, mentre con la madre la vigilia di Natale e la Vigilia di Capodanno e Pasquetta, e così ad anni alterni;
che possa inoltre il padre tenere la figlia con sé nel giorno del di Lui compleanno nel giorno della festa del papà ed al compleanno della bambina almeno per metà giornata;
G) In merito alle vacanze estive il padre trascorrerà con la minore 10 giorni consecutiva nel mese di agosto dalle ore 11:00 alle ore 19:00, con comunicazione alla madre entro il 30 giugno di ogni anno a mezzo email in base alle esigenze lavorative e scolastiche della minore;
In ogni caso con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi come da allegata nota redatta ex D.M.
Giustizia 55/14, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, C.P.A. al 4% ed I.V.A. al 22%, con attribuzione ex art. 93 c.p.c."
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc.e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. Si costituiva Controparte_1 il quale, nel contestare quanto dedotto dalla ricorrente, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
,nata a [...], il "a) Disporre l'affidamento congiunto della figlia Persona 1
22.3.2021 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza materna in Napoli alla
Via Rocco Jemma n. 23.
Pers b) Disporre che il papà, potrà tenere con sè la figlia a settimane alterne: una Controparte_1 settimana con il pernotto nel week end dalle ore 10 del sabato alle ore 21 della domenica nonché il mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 21; una settimana con il pernotto il giovedì e accompagnamento a scuola il venerdì, nonché il martedì dalle ore 16 alle ore 21.
Ove per impegni motivati dei genitori fosse impossibile il rispetto dei giorni e degli orari innanzi stabiliti, le parti si accorderanno per altre date, stessi orari da concordare preventivamente e a seconda delle esigenze della minore.
Disporre che in relazione alle vacanze estive (agosto) il padre Sig. CP 1 potrà tenere la figlia con sè 15 giorni, anche divisi in due periodi di 7/8 gg consecutivi.
Pers Disporre che durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 o il 1° gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio e sempre alternativamente il giorno di
Pasqua o il lunedi dell'Angelo.
Qualora il genitore programmi impegni/uscite/giornate/weekend/viaggi, qualora l'altro genitore non abbia impedimenti, la figlia permarrà presso quest'ultimo, senza affido e ricorso a terzi.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicare i luoghi di soggiorno delle ferie. La figlia, inoltre, ogni anno trascorrerà con il papà il giorno della festa del papà, il giorno del di lui onomastico e compleanno;
parimenti, trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma ed il giorno del di lei onomastico e compleanno. d) Disporre che il Sig. CP 1 corrisponderà a titolo di mantenimento in favore della figlia [...] Persona 1 € 300,00 con cadenza mensile. Detta somma sarà versata entro il giorno 4 di ciascun و
mese a mezzo bonifico bancario alla Sig.ra Parte 1 . Disporre che le ulteriori spese per la figlia Pers minore ovvero le spese straordinarie quali le mediche tutte anche specialistiche non coperte dal
S.S.N., le spese scolastiche ed in ogni caso quelle di natura straordinaria relative all'istruzione della Pers figlia attività sportive, tutte occorrende per la minore, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previamente concordate da entrambi e) I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria Pers amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, allo sport e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli, secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c..
Spese di lite vinte.
Con ogni altra necessaria pronuncia secondo legge".
All'udienza del 9.04.2024 le parti, comparse personalmente dichiaravano che il padre stava incontrando regolarmente la bambina per tre giorni durante la settimana, compresa la domenica per l'intera giornata. Il resistente confermava che aveva iniziato a corrispondere regolarmente un contributo economico di €
300,00 per il mantenimento della bambina a partire da agosto 2024 e che in precedenza si era limitato ad acquistare i beni di prima necessità per la minore.
Il Giudice, in via temporanea ed urgente così provvedeva: “affida la figlia minore ad entrambi i genitori, stabilendo la residenza privilegiata presso la madre e disponendo che la stessa resterà con il padre due pomeriggi a settimana da concordare, in mancanza di accordo da individuare nel martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00, nonché, a settimane alterne, il fine settimana, dalle ore 9,00 del sabato alle ore
20,00 della domenica e, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, infine, quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
rilevato quanto al contributo al mantenimento della minore da parte del padre che tenuto conto della documentazione depositata, dell'età della minore, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e della necessità della ricorrente di locare un appartamento
Controparte_1 a titolo di in cui vivere con la stessa, appare opportuno, allo stato, porre a carico di contributo nel mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, un assegno mensile di euro 550,00 da versarsi alla Parte 1 entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda (dicembre
2023)" e rinviava in prosieguo per l'acquisizione di documentazione e per la decisione. All'udienza del 31.10.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui davano atto di aver rispettato la disciplina adottata in via provvisoria che chiedevano confermare in via definitiva.
Il Giudice, preso atto della concorde volontà delle parti, riservava la decisione della causa al Collegio, previa acquisizione del parere del PM.
Il Collegio ritiene che la disciplina adottata in via provvisoria, cui le parti hanno aderito, sia conforme all'interesse della minore, garantendole il diritto di mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori nel rispetto della bi-genitorialità, e pertanto possa essere adottata in via definitiva.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti, aderendo alla disciplina adottata in via temporanea dal giudice, hanno di fatto trovato un accordo, si ritiene di compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
Persona 1 (nata a [...] il [...]) ad
-1. affida la figlia minore entrambi i genitori, stabilendo la residenza privilegiata presso la madre e disponendo che la stessa resterà con il padre due pomeriggi a settimana da concordare, in mancanza di accordo da individuare nel martedì
e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00, nonché, a settimane alterne, il fine settimana, dalle ore 9,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica e, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, infine, quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
-pone a carico di Controparte 1 a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, un assegno mensile di euro 550,00 da versarsi alla Parte 1 entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda (dicembre 2023); importo da rivalutare in base agli indici ISTAT a decorrere da dicembre 2025,
2.compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 29.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino