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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/06/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel. -est dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21/2025 promossa da:
C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, via Parte_1 C.F._1
Cesare Battisti, n. 7, presso lo studio dell'avv.to Carlo Moroni, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente
E
C.F. ; CP_1 C.F._2 ricorrente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda di separazione giudiziale. CONCLUSIONI: all'udienza del 3/06/2025 la parte costituita precisava le conclusioni come da verbale in pari data, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 7/01/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. e seguenti,
[...] chiedeva, previa autorizzazione ai coniugi a vivere separati, con ordine di rilascio Pt_1 dell'abitazione coniugale da parte del marito entro 30 giorni dalla comparizione delle parti, pronunciarsi la separazione dei coniugi e, all'esito, il divorzio, nonché disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica in Terni, via Andromeda n. 9, l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, unitamente agli arredi, nella veste di genitore collocatario, la quantificazione del contributo paterno al mantenimento entro il giorno 1 di ogni mese in misura pari a euro 700,00 mensili, da rivalutare come per legge, la percezione integrale da parte della ricorrente dell'AU, la sopportazione da parte del padre delle spese straordinarie nella misura del 70%, la disciplina del diritto di visita del padre, l'assegnazione in proprio favore del veicolo Fiat Punto targato EJ066CL e in favore del marito del veicolo Audi targato DG484CW, con reciproca autorizzazione alla vendita, la rinuncia reciproca delle parti a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio, nonché il consenso degli stessi alla iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto.
pagina 1 di 3 Premesso che dall'unione coniugale era nato , in data [...], a [...] Per_1 domande formulate, detta ricorrente evidenziava che nel corso degli anni era venuta meno la comunione affettiva e sentimentale in conseguenza di contrasti insorti tra le parti.
Quanto alle rispettive condizioni economico patrimoniali, deduceva di svolgere attività lavorativa con retribuzione mensile di circa euro 900,00 mensili, laddove il marito lavorava quale operaio con emolumenti pari a 1.600,00 euro mensili, oltre ad entrate non dichiarate, con entrate complessive mensili che quantificava in misura pari ad almeno 2.000,00 euro mensili, e che il marito, dal momento della crisi coniugale, aveva versato l'importo non inferiore a euro 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio e di partecipazione alle spese delle utenze.
Rappresentava, poi, che , quindicenne, frequentava le scuole medie superiori, mostrandosi Per_1 particolarmente maturo, indipendente e responsabile. Con ordinanza del 14/01/2025, il giudice designato fissava udienza all'8/04/2025 per la comparizione delle parti, assegnando termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio con la controparte. All'udienza dell'8/04/2025, compariva in giudizio il resistente, non costituito in giudizio benchè ritualmente evocato, e, a fronte della precisazione della domanda operata dal difensore (mediante la previsione del contributo paterno al mantenimento in misura pari a euro 400,00 mensili, suddivisione paritaria delle spese straordinarie tra i genitori come da protocollo, percezione integrale dell'AU da parte della madre, e, infine, previsione del termine per il trasferimento del marito dalla casa coniugale di giorni 60), dichiarava di non voler avvalersi della difesa tecnica e di aderire alle condizioni indicate.
Quindi, il giudice, sentite le parti sulle condizioni economico-patrimoniali, assumeva il procedimento in riserva.
Con ordinanza riservata del 5/05/2025, il giudice assegnava al resistente termine al 7 giugno 2025 per l'allontanamento dalla ex casa coniugale, disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre e, conseguente, assegnazione in favore della stessa della ex casa coniugale, sita in Terni, via Andromeda, n. 9, disciplinava la frequentazione padre-figlio, quantificava il contributo paterno al mantenimento in misura pari a euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e prevedeva la percezione in via integrale dell'AU da parte della madre, dando atto dell'autonomia di ciascun coniuge e dell'impegno dei genitori a collaborare ed aiutarsi reciprocamente per garantire al minore la presenza di entrambi ed un clima sereno, affettuoso e collaborativo, nonché del consenso di entrambi i genitori dell'iscrizione del figlio minore sul rispettivo passaporto. Rimetteva, quindi, le parti all'udienza del 3/06/2025. A detta udienza il difensore insisteva nella domanda di separazione e nella conferma dei provvedimenti provvisori, con rinuncia espressa al termine per gli scritti conclusionali e chiedeva, all'esito, fissarsi udienza per il divorzio. Il giudice riservava la decisione al Tribunale nella composizione collegiale, senza termini, a fronte della rinuncia del difensore, previa acquisizione delle conclusioni della in Parte_2 sede, che veniva rassegnate in data 12/06/2025 mediante richiesta di conferma dei provvedimenti provvisori adottati.
In rito, va dichiarata la contumacia del resistente, il quale benché ritualmente evocato, non si è costituto in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento.
Al riguardo, si osserva che il comportamento di entrambe le parti attesta, l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi.
pagina 2 di 3 Con riferimento agli ulteriori profili, devono trovare conferma i provvedimenti temporanei e urgenti adottati sull'accordo delle parti e su conforme parere del PM (v. conclusioni rassegnate in data 12/06/2025) non essendo emerso alcun elemento che consenta la deroga al regime ordinario di affidamento, la quale notoriamente rinvia a ipotesi residuali, e risultando la disciplina dei profili economici congrua, avuto riguardo alle condizioni di ciascun genitore come emerse nel corso del procedimento e alle esigenze di vita del figlio minore.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo la parte costituita chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio. Le spese di lite saranno liquidate all'esito della definizione del procedimento di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale sulla domanda di separazione proposta:
-dichiara la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...], il 1°/09/1970, i quali hanno contratto matrimonio in data CP_1
2/09/2000 in San gemini (TR) (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2000, n. 48, parte II, serie A);
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile ove è registrato l'atto;
-Assegna al resistente termine al 7 giugno 2025 per l'allontanamento dalla ex casa coniugale;
-Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre e, conseguente, assegnazione in favore della stessa della ex casa coniugale, sita in Terni, via Andromeda, n. 9;
-il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal sabato Per_1 all'uscita di scuola alla domenica alle ore 21.00. Inoltre, potrà avere con sé altri 2 Per_1 pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 21.00, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi dello stesso o degli stessi. Inoltre, il padre potrà avere con sé il figlio per 7 gg. consecutivi durante il periodo estivo, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori e periodo da concordare ogni anno entro il 30 aprile. Le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza;
-il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento del figlio minore, entro il giorno 1° di ogni mese, l'assegno mensile pari a euro 400,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici del costo della vita;
la madre percepirà in via integrale l'assegno unico e universale;
i genitori sosterranno in pari quota ossia nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, che saranno individuate sulla base del protocollo in uso presso questo Tribunale, da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
-ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
- si dà atto dell'impegno dei genitori a collaborare ed aiutarsi reciprocamente per garantire al minore la presenza di entrambi ed un clima sereno, affettuoso e collaborativo, nonché del consenso di entrambi i genitori dell'iscrizione del figlio minore sul rispettivo passaporto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18/06/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
Il Presidente
(dott.ssa Emilia Fargnoli)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel. -est dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21/2025 promossa da:
C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, via Parte_1 C.F._1
Cesare Battisti, n. 7, presso lo studio dell'avv.to Carlo Moroni, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente
E
C.F. ; CP_1 C.F._2 ricorrente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda di separazione giudiziale. CONCLUSIONI: all'udienza del 3/06/2025 la parte costituita precisava le conclusioni come da verbale in pari data, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 7/01/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. e seguenti,
[...] chiedeva, previa autorizzazione ai coniugi a vivere separati, con ordine di rilascio Pt_1 dell'abitazione coniugale da parte del marito entro 30 giorni dalla comparizione delle parti, pronunciarsi la separazione dei coniugi e, all'esito, il divorzio, nonché disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica in Terni, via Andromeda n. 9, l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, unitamente agli arredi, nella veste di genitore collocatario, la quantificazione del contributo paterno al mantenimento entro il giorno 1 di ogni mese in misura pari a euro 700,00 mensili, da rivalutare come per legge, la percezione integrale da parte della ricorrente dell'AU, la sopportazione da parte del padre delle spese straordinarie nella misura del 70%, la disciplina del diritto di visita del padre, l'assegnazione in proprio favore del veicolo Fiat Punto targato EJ066CL e in favore del marito del veicolo Audi targato DG484CW, con reciproca autorizzazione alla vendita, la rinuncia reciproca delle parti a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio, nonché il consenso degli stessi alla iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto.
pagina 1 di 3 Premesso che dall'unione coniugale era nato , in data [...], a [...] Per_1 domande formulate, detta ricorrente evidenziava che nel corso degli anni era venuta meno la comunione affettiva e sentimentale in conseguenza di contrasti insorti tra le parti.
Quanto alle rispettive condizioni economico patrimoniali, deduceva di svolgere attività lavorativa con retribuzione mensile di circa euro 900,00 mensili, laddove il marito lavorava quale operaio con emolumenti pari a 1.600,00 euro mensili, oltre ad entrate non dichiarate, con entrate complessive mensili che quantificava in misura pari ad almeno 2.000,00 euro mensili, e che il marito, dal momento della crisi coniugale, aveva versato l'importo non inferiore a euro 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio e di partecipazione alle spese delle utenze.
Rappresentava, poi, che , quindicenne, frequentava le scuole medie superiori, mostrandosi Per_1 particolarmente maturo, indipendente e responsabile. Con ordinanza del 14/01/2025, il giudice designato fissava udienza all'8/04/2025 per la comparizione delle parti, assegnando termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio con la controparte. All'udienza dell'8/04/2025, compariva in giudizio il resistente, non costituito in giudizio benchè ritualmente evocato, e, a fronte della precisazione della domanda operata dal difensore (mediante la previsione del contributo paterno al mantenimento in misura pari a euro 400,00 mensili, suddivisione paritaria delle spese straordinarie tra i genitori come da protocollo, percezione integrale dell'AU da parte della madre, e, infine, previsione del termine per il trasferimento del marito dalla casa coniugale di giorni 60), dichiarava di non voler avvalersi della difesa tecnica e di aderire alle condizioni indicate.
Quindi, il giudice, sentite le parti sulle condizioni economico-patrimoniali, assumeva il procedimento in riserva.
Con ordinanza riservata del 5/05/2025, il giudice assegnava al resistente termine al 7 giugno 2025 per l'allontanamento dalla ex casa coniugale, disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre e, conseguente, assegnazione in favore della stessa della ex casa coniugale, sita in Terni, via Andromeda, n. 9, disciplinava la frequentazione padre-figlio, quantificava il contributo paterno al mantenimento in misura pari a euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e prevedeva la percezione in via integrale dell'AU da parte della madre, dando atto dell'autonomia di ciascun coniuge e dell'impegno dei genitori a collaborare ed aiutarsi reciprocamente per garantire al minore la presenza di entrambi ed un clima sereno, affettuoso e collaborativo, nonché del consenso di entrambi i genitori dell'iscrizione del figlio minore sul rispettivo passaporto. Rimetteva, quindi, le parti all'udienza del 3/06/2025. A detta udienza il difensore insisteva nella domanda di separazione e nella conferma dei provvedimenti provvisori, con rinuncia espressa al termine per gli scritti conclusionali e chiedeva, all'esito, fissarsi udienza per il divorzio. Il giudice riservava la decisione al Tribunale nella composizione collegiale, senza termini, a fronte della rinuncia del difensore, previa acquisizione delle conclusioni della in Parte_2 sede, che veniva rassegnate in data 12/06/2025 mediante richiesta di conferma dei provvedimenti provvisori adottati.
In rito, va dichiarata la contumacia del resistente, il quale benché ritualmente evocato, non si è costituto in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento.
Al riguardo, si osserva che il comportamento di entrambe le parti attesta, l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi.
pagina 2 di 3 Con riferimento agli ulteriori profili, devono trovare conferma i provvedimenti temporanei e urgenti adottati sull'accordo delle parti e su conforme parere del PM (v. conclusioni rassegnate in data 12/06/2025) non essendo emerso alcun elemento che consenta la deroga al regime ordinario di affidamento, la quale notoriamente rinvia a ipotesi residuali, e risultando la disciplina dei profili economici congrua, avuto riguardo alle condizioni di ciascun genitore come emerse nel corso del procedimento e alle esigenze di vita del figlio minore.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo la parte costituita chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio. Le spese di lite saranno liquidate all'esito della definizione del procedimento di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale sulla domanda di separazione proposta:
-dichiara la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...], il 1°/09/1970, i quali hanno contratto matrimonio in data CP_1
2/09/2000 in San gemini (TR) (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2000, n. 48, parte II, serie A);
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile ove è registrato l'atto;
-Assegna al resistente termine al 7 giugno 2025 per l'allontanamento dalla ex casa coniugale;
-Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre e, conseguente, assegnazione in favore della stessa della ex casa coniugale, sita in Terni, via Andromeda, n. 9;
-il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal sabato Per_1 all'uscita di scuola alla domenica alle ore 21.00. Inoltre, potrà avere con sé altri 2 Per_1 pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 21.00, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi dello stesso o degli stessi. Inoltre, il padre potrà avere con sé il figlio per 7 gg. consecutivi durante il periodo estivo, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori e periodo da concordare ogni anno entro il 30 aprile. Le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza;
-il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento del figlio minore, entro il giorno 1° di ogni mese, l'assegno mensile pari a euro 400,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici del costo della vita;
la madre percepirà in via integrale l'assegno unico e universale;
i genitori sosterranno in pari quota ossia nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, che saranno individuate sulla base del protocollo in uso presso questo Tribunale, da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
-ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
- si dà atto dell'impegno dei genitori a collaborare ed aiutarsi reciprocamente per garantire al minore la presenza di entrambi ed un clima sereno, affettuoso e collaborativo, nonché del consenso di entrambi i genitori dell'iscrizione del figlio minore sul rispettivo passaporto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18/06/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
Il Presidente
(dott.ssa Emilia Fargnoli)
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