Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/05/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 2845 dell'anno 2020, avente per oggetto: appello,
TRA
(c.f. , in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Quarato, Parte_2 appellante E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Martino Bruno, appellata All'udienza del 21.01.2025 la causa passava in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che la proponeva appello avverso la sentenza n. 121/2020, Parte_1 pronunziata dal Giudice di Pace di Martina Franca in data 03.04.2020, con la quale veniva accolta per quanto di ragione la domanda risarcitoria avanzata dall'odierna appellata;
• rilevato che l'appellata, costituitasi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa impugnazione;
• rilevato che con sentenza non definitiva n. 1948/2024 questo giudice, in accoglimento del quarto motivo di appello fatto valere dalla , annullava la sentenza Parte_1 impugnata, ritenendo che non fosse stato rispettato il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 3, comma 2, d.l. n. 132/2014, convertito con modifiche in l. n. 162/2014 (nella formulazione pro tempore vigente), perché potesse considerarsi avverata la condizione di procedibilità della domanda;
con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo, con assegnazione alle parti del termine di giorni quindici per comunicare alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
a seguito della pronunzia dei predetti provvedimenti le parti depositavano documentazione da cui emerge l'integrazione in questa fase della condizione di procedibilità della domanda, cosicché, posto che la pronunzia impugnata è stata annullata con la predetta sentenza non definitiva di questo giudice, occorre decidere nel merito la controversia;
• ritenuto che, decidendo in applicazione del principio della ragione più liquida, la domanda proposta dalla davanti al primo giudice debba essere rigettata, Controparte_1 giacché non adeguatamente dimostrata;
occorre, infatti, rilevare che il teste ascoltato in primo grado ( non sia attendibile, in quanto non vi sono sufficienti Testimone_1 riscontri a quanto dallo stesso riferito in ordine all'evento per cui è causa, in particolare osservandosi che detto teste riferiva che dopo essersi fermati (unitamente al conducente della vettura dell'appellata, sulla quale viaggiava quale trasportato), ebbero a chiamare il carroattrezzi perché l'autovettura non era marciante;
ebbene, detta circostanza non solo non è stata allegata in citazione, ma non risulta prodotta dalla parte attrice
( alcuna documentazione relativa a detto intervento del carroattrezzi ed Controparte_1 al relativo pagamento, nonostante l'innegabile rilevanza della stessa e l'interesse di una società commerciale a disporre di detta documentazione fiscale per il relativo discarico e per fare valere la relativa spesa in sede risarcitoria;
ed in effetti in primo grado veniva esibita, ai fini della prova del quantum del danno assertivamente subito, un preventivo
nessuno di detti documenti riguarda un intervento per il recupero della vettura dal luogo dell'affermato sinistro, nonostante la notoria non irrilevanza del costo di un servizio di tal genere (soprattutto se rapportata al danno complessivo lamentato); inoltre, non vi sono sufficienti riscontri circa la presenza sul luogo del preteso sinistro di detto teste, anche considerando che il suo nominativo non veniva riportato né nella comunicazione pec del 13.02.2019, inoltrata alla al fine di richiedere il Parte_1 risarcimento dei danni, né nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, ma solo all'udienza del 12.06.2019 davanti al gdp;
ed effettivamente deve osservarsi che dette omissioni (particolarmente la mancata indicazione nella raccomandata inoltrata prima dell'introduzione del giudizio di primo grado) appaiono difficilmente spiegabili e non possono non avere una rilevanza nella complessiva valutazione relativa alla attendibilità del teste, tenuto conto del fatto che detta indicazione avrebbe potuto contribuire ad una definizione stragiudiziale della controversia nell'interesse della stessa parte attrice (è utile ribadire che detta osservazione attiene al giudizio di attendibilità e non di ammissibilità della prova);
• osservato che, in considerazione dell'avvenuto annullamento della pronunzia del primo giudice e del rigetto della domanda proposta in primo grado, e l'Avv. Controparte_1
Martino Bruno (quale distrattario, cfr. Cass. n. 9062/2010; Cass. n. 25247/2017) devono essere condannati e restituire le somme loro rispettivamente versate dall'ente appellante in esecuzione della sentenza impugnata (circostanza pacifica, come da allegazioni a verbale del 27.10.2020, e come da mandati di pagamento prodotti dall'appellante) e, in particolare la prima deve restituire la somma di € 1.661,46 ed il secondo la somma di € 1.161,26, per entrambi con l'aggiunta degli interessi legali dal pagamento al soddisfo;
• ritenuto che la particolarità della questione affrontata con la sentenza non definitiva, con la quale veniva fatta applicazione di un principio di diritto enunciato dalla Corte
Suprema con una sentenza pronunziata nel corso del presente procedimento di appello, nonché la difficoltà della valutazione delle prove offerte, giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, configurandosi una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante a seguito della dichiarazione di incostituzionalità pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018;
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: a) accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, rigetta la Parte_1 domanda avanzata da in primo grado;
Controparte_1 b) condanna a restituire alla la somma di € Controparte_1 Parte_1
1.661,46, ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado annullata, oltre interessi dal pagamento al soddisfo;
c) condanna l'Avv. Martino Bruno a restituire alla la somma di € Parte_1
1.161,26, ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado annullata, oltre interessi dal pagamento al soddisfo;
d) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Taranto, 21.05.2025
Il Giudice
dott. Remo Lisco