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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/11/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg. Magistrati:
Dott. RO ZO Presidente
Dott. AN De OR Consigliere rel.
Dott. Marco Gaeta Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello iscritta al n.186 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
, nato a [...] il [...] ivi residente in c. da Grottacalda snc, (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso giusta procura agli atti dall'Avv. RO Sardella C.F._1
(C.F.: ) il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero C.F._2 fax: 0935/85932 o al seguente indirizzo pec: Email_1
appellante
CONTRO
n persona del Responsabile della Direzione Legale di rappresentata e CP_1 CP_1 difesa, giusta procura speciale allegata agli atti, dall'Avv. Salvatore Giangrasso (C.F.:
il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero fax: C.F._3
0935/902479 ovvero al seguente indirizzo pec: Email_2
appellata
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note ex art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 30 ottobre 2025, di seguito trascritte:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc. Ma Corte d'Appello in totale riforma della sentenza di primo grado, accogliere integralmente l'appello, essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in
1 custodia e i danni subiti dall'appellante, ex art. 2051 c.c.; in subordine, previa ammissione delle richieste di prova e di tutti i documenti prodotti, accogliere integralmente l'appello, ex art. 2043 c.c.; condannare parte appellata al risarcimento del danno, ex art. 92, secondo comma c.p.c., quantificato in € 10.000,00, o in quella diversa somma ritenuta equa.
Per l'appellata: insiste in tutto quanto dedotto in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale che qui vengono trascritte: “ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Caltanissetta, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: dichiarare inammissibile l'appello
e/o comunque rigettare l'appello proposto in quanto infondato, confermando la sentenza impugnata
o comunque rigettarlo, perché le domande dell'appellante sono infondate in fatto e in diritto e, comunque non provate, così come non risulta provata la legittimazione attiva dell'appellante ;in subordine e solo ed esclusivamente nel caso di ritenuta responsabilità o corresponsabilità della convenuta, ridurre il risarcimento dei danni per essere gli stessi richiesti in misura eccessiva e ridurli anche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1227 e 2056 c.c., in ragione del contributo causale apportato dall'appellante nella causazione del danno, con esclusione del cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria;
condannare l'appellante alle spese ed ai compensi del presente grado di giudizio. In subordine, ritenuta sproporzionata la richiesta di risarcimento danni dell'appellante, compensare le spese processuali tra le parti.”
Oggetto: risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 18.4.2018 ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Enna, deducendo di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali CP_1 derivanti, segnatamente, dal divieto di transito veicolare imposto dalla convenuta sull'unica strada pubblica di accesso ai propri immobili (terreno e fabbricato con annesso garage), siti in Piazza
Armerina, contrada Grottacalda.
Precisamente, l'attore, premesso di essere comproprietario per quota di 1/3 del fondo rustico con sovrastante fabbricato meglio indicati in citazione, ha rappresentato che il divieto di transito imposto dalla convenuta in data 16.1.2009 sull'unica via pubblica di accesso agli stessi ha comportato:
I) danni ai fabbricati per impossibilità di eseguire la necessaria manutenzione, essendo questi interessati da infiltrazioni di acque meteoriche;
II) danni al terreno e, in particolare, alle colture, non essendo possibile eseguire le necessarie lavorazioni;
2 III) danno da lucro cessante per deprezzamento dell'immobile “atteso che il bene non è utilizzabile ormai dal 2009”;
IV) danno non patrimoniale per lesione del diritto di abitazione, avendo dovuto, esso attore, lasciare la propria abitazione e trasferirsi in quella dei propri genitori.
L'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 77.000,00 per le voci di danno sopra rassegnate, di cui euro 35.000,00 quale danno emergente;
euro 20.000,00 a titolo di lucro cessante;
euro 2.000,00 per danno alle colture;
euro 10.000,00 a titolo di pregiudizio non patrimoniale.
L costituitasi, ha contestato le domande attoree deducendo: CP_1
I) l'inammissibilità della domanda per non avere parte attrice instaurato il giudizio entro il termine di 30 giorni dalla mancata risposta all'invito per la negoziazione assistita;
II) l'insussistenza di alcun nesso causale tra il divieto di transito veicolare e i danni lamentati dall'attore ai propri immobili;
III) l'inesistenza di un lucro cessante nei termini indicati dall'attore nonché la non risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale lamentato.
In subordine ha domandato accertarsi il concorso di colpa di parte attrice ex art. 1227 c.c. per mancato esperimento dei rimedi predisposti dall'ordinamento in caso di interclusione dei fondi.
Alla prima udienza di comparizione il Tribunale ha assegnato i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. nn. 1, 2 e 3; successivamente ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti invitando queste ultime a precisare le proprie conclusioni.
All'udienza del 31.1.2023 le parti hanno precisato le conclusioni e il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale di Enna, con sentenza n. 346/2023, pubblicata in data 25 maggio 2023, ha rigettato la domanda di parte attrice e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, liquidandole in euro 3.809,00 oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario ex lege professionale.
Il Tribunale ha così motivato la propria decisione (cfr. pagine 3-10 della motivazione):
“Preliminarmente, devesi rilevare che parte convenuta non ha coltivato l'eccezione di inammissibilità formulata in comparsa di costituzione e risposta, sì che l'eccezione in questione è da ritenere rinunciata.
In ogni caso, trattasi di eccezione infondata giacchè la disciplina della negoziazione assistita contenuta al d.l. 132/2014 non appare applicabile alla fattispecie sub iudice.
Difatti, la normativa citata prevede la condizione di procedibilità della negoziazione assistita quando
l'attore intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento
3 del danno da circolazione di veicoli e natanti, ovvero quando intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
Ebbene, l'attore non ha proposto né una domanda di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, né una domanda risarcitoria per una somma non eccedente cinquantamila euro, avendo invece domandato la somma di euro 77.000,00 per le causali sopra descritte.
Ciò posto, deve dirsi che, quanto al risarcimento dei danni lamentati ai fabbricati, assume rilievo assorbente la circostanza, già evidenziata dal giudice istruttore e dedotta da parte convenuta, per cui non v'è alcuna prova del nesso causale intercorrente tra la chiusura al traffico veicolare della strada di accesso ai fabbricati e i danni di cui l'attore chiede il risarcimento.
A prescindere, infatti, dalla applicabilità al caso in esame dell'art. 2051 c.c. piuttosto che dell'art.
2043 c.c., elemento comune e imprescindibile per affermare la responsabilità di parte convenuta è la sussistenza del nesso causale.
L'attore, anche in sede di scritti conclusionali, ha insistito sull'esistenza del nesso di derivazione causale tra la cosa in custodia e i danni di cui si duole, deducendo:
i) che in base a una “massima di esperienza” si può affermare che “se l'immobile viene sostanzialmente abbandonato (per dieci anni), non essendo possibile effettuare periodicamente lavori di manutenzione, è chiaro che si danneggia”;
ii) che occorreva ammettere la prova testimoniale articolata in seno alla memoria ex art.
183 c. 6 n. 2, ove si chiedeva di interrogare il geometra , il quale aveva Controparte_2 già redatto c.t.p., precisamente sui seguenti articolati: “vero o no che il fondo è totalmente intercluso nel senso che non vi è strada da cui poter raggiungere il fondo? Vero o no che se, in relazione ai danni subiti dai fabbricati, se fosse stato possibile intervenire tempestivamente, si potevano limitare sia per entità che per costi in modo considerevole?
Vero o no che in assenza di eventi meteorici negativi il tratto di carreggiata relativa al percorso dal bivio Grottacalda alla proprietà del ricorrente, in assenza del divieto di transito, sarebbe percorribile con mezzi di trasporto e con macchine operatrici necessari ai lavori di manutenzione e riparazione dei danni della proprietà dei ricorrenti?”. La risposta agli interrogativi trascritti avrebbe, secondo l'attore, consentito di disvelare
l'esistenza del nesso causale;
iii) che occorreva altresì ammettere c.t.u. al fine di consentire l'accertamento pieno di detto nesso eziologico.
Le deduzioni sono infondate.
In primo luogo, nessuna massima di esperienza consente di affermare che la mancata manutenzione per dieci anni causa ammaloramenti di un immobile, dipendendo tale circostanza dalle
4 caratteristiche costruttive dell'immobile che possono consentirne una durata di gran lunga superiore al decennio senza necessità di riparazioni. Semmai, si può convenire con parte attrice intendendo che questa voglia affermare che se un immobile è caratterizzato da ammaloramenti, il tardivo intervento può comportare l'aggravamento degli stessi. Ma, allora, l'attore avrebbe dovuto chiedere,
e provare, il danno consistente nell'aggravamento degli ammaloramenti già esistenti sui propri beni
e non già il danno consistente nel totale degli ammaloramenti.
In secondo luogo, non si vede in che modo la risposta eventualmente positiva ai quesiti formulati avrebbe potuto portare alla prova del nesso di causa tra la chiusura al traffico della strada di accesso al fondo e i danni subiti dall'immobile. Difatti, di quelli trascritti, il primo e il terzo capitolato non hanno a che fare con i danni subiti dagli immobili, mente il secondo è estremamente generico.
Anzi, la carenza probatoria si coglie proprio dal capitolato in questione (vero o no che se, in relazione ai danni subiti dai fabbricati, se fosse stato possibile intervenire tempestivamente, si potevano limitare sia per entità che per costi in modo considerevole) giacché lo stesso evidenzia che
l'attore non è stato in grado di provare quali siano i danni concretamente derivati agli immobili per il mancato intervento tempestivo.
Come già rilevato dal giudice istruttore precedentemente assegnatario della controversia, va ribadito che “parte attrice non ha provato né offerto di provare che gli ammaloramenti lamentati siano riconducibili alla controparte e non preesistenti alla chiusura della strada”; a ciò deve ora aggiungersi, più precisamente, che l'attore non ha offerto di provare con precisione quali ammaloramenti sarebbero imputabili alla convenuta.
In altri termini, l'attore avrebbe dovuto provare gli specifici danni che l'immobile ha subito per
l'intempestiva manutenzione dovuta alla chiusura della strada, mentre con l'azione spiegata intende addossare tutti i danni alla convenuta. Come emerge dal capitolato trascritto, infatti, se può ritenersi che un intervento tempestivo avrebbe limitato i danni e, quindi, i costi di riparazione, non è in alcun modo indicata la differenza tra i danni preesistenti e quelli ulteriori subiti dopo la chiusura della strada;
non è cioè provato l'aggravamento subito, né, tantomeno, la domanda attorea è formulata in tal senso, intendo invece ottenere esso attore l'integrale costo delle riparazioni per la totalità dei danni presenti sull'immobile.
L'unico danno che in qualche modo si sarebbe potuto riconoscere come dovuto alla chiusura della strada sarebbe stato quello, per così dire, differenziale, ossia consistente nella differenza tra i costi di ripristino per gli ammaloramenti subiti dall'immobile prima della chiusura della strada e quelli che l'immobile stesso ha subito per il ritardo nella manutenzione, fermo restando che, anche in tal caso, si porrebbe la questione del mancato intervento in un momento antecedente a quello di chiusura della strada che avrebbe con ogni probabilità impedito il verificarsi di aggravamenti successivi.
5 Alla massima di esperienza invocata dall'attore, difatti, se ne contrappone altra, consistente in ciò, che se si interviene tempestivamente per eliminare le cause degli ammaloramenti esistenti, non occorrerà intervenire in futuro e, soprattutto, detti ammaloramenti non potranno aggravarsi né i costi di riparazione accrescersi.
Neanche le due consulenze di parte depositate dall'attore sopperiscono alla carenza probatoria in questione (carenza in ogni caso preceduta da quella in punto di allegazione, non essendo stato richiesto il danno prima definito come differenziale).
In seno alle consulenze, infatti, non si fa altro che descrivere i lavori di ripristino necessari, senza individuare con rigore tecnico i danni specificamente subiti dall'immobile negli anni di chiusura della strada.
Si legge, in particolare, che “i fabbricati all'interno della proprietà in particolare quello Pt_1 adibito ad abitazione, dopo circa otto anni dall'ordinanza presentano problematiche esterne, CP_1 che sono urgenti da risolvere, prima che vengano interessate parti strutturali” (cfr. pag. 3 c.t.p. a firma dell'ing. . CP_3
Ebbene, non si vede in che modo ciò abbia qualcosa da dire con riguardo al nesso di causa tra la chiusura della strada e gli inconvenienti caratterizzanti l'immobile. Non v'è infatti alcuna analisi tecnica che spieghi se tali inconvenienti siano sorti dopo la chiusura della strada o se siano preesistenti e si siano solo successivamente aggravati, né v'è una quantificazione di tali aggravamenti, né, ancora, si spiega se l'attore avrebbe potuto intervenire prima della chiusura della strada. Ancora più generica e controproducente è la c.t.p. a firma del geom. , ove Controparte_2 si descrivono i danni che caratterizzano i beni (cap. 4 b. 3) e, successivamente, (al cap. 7) si legge che “il fabbricato, nel tempo, per vari e non accertati fattori, ha probabilmente subito lievi deterioramenti. Però i danni e i fenomeni negativi, nel tempo, si sono espansi e aggravati in modo esponenziale a causa dell'impossibilità di effettuare gli interventi riparatori”. Non una parola si legge su quale sia la misura dell'aggravamento, quali i lavori che sarebbero stati necessari per emendare i deterioramenti preesistenti e la differenza rispetto a quelli ora necessari.
Soprattutto, si ammette la preesistenza di ammaloramenti, il che induce a ritenere che l'attore non si curò di eseguire la manutenzione già richiesta anteriormente alla chiusura della strada e conseguentemente, che i danni si sarebbero comunque verificati non avendo provato esso attore che in caso di transitabilità della strada di accesso avrebbe effettivamente eseguito le opere necessarie al mantenimento in perfetto stato dell'immobile.
Alla luce di quanto sin qui rassegnato può rilevarsi i) l'incertezza in ordine all'an del nesso causale,
ii) la carente specifica individuazione -e quantificazione economica- del danno eventualmente imputabile alla parte convenuta.
6 Poiché il costo dell'incertezza ricade su chi ha l'onere di provare i fatti a fondamento della propria pretesa, il dubbio relativo alla sussistenza dell'an e del quantum della responsabilità non può che sciogliersi in danno dell'attore. Si noti che, così stando le cose, va ribadito il carattere esplorativo della c.t.u. richiesta da parte attrice già evidenziato dal giudice istruttore precedentemente titolare del fascicolo. Aggiungasi che, chiaramente, anche la carenza in punto di allegazione -specifica individuazione del danno risarcibile- nuoce alla parte che invoca tutela.
Quanto poi al danno da lucro cessante, fermo quanto sopra, non può che rilevarsi l'estrema genericità della deduzione attorea, che si limita ad affermare la sussistenza di un siffatto danno consistente nell'inutilizzabilità del bene dall'anno 2009.
Sul punto, per un verso, come evidenziato da parte convenuta, di tale inutilizzabilità non v'è prova sia in quanto l'immobile era ed è raggiungibile recandovisi a piedi, sia in quanto il certificato di residenza storico prodotto dall'attore indica che esso attore ha continuato a risiedere nell'immobile per cui è causa oltre il 2009 (dal 1964 al 2007; dal 12.5.2011 al 1.10.2014; dal 7.11.2014 alla data del certificato -2018-) essendosi spostato solo dal 13.8.2007 all'11.5.2011 e, successivamente, dal
2.10.2014 al 6.11.2014.
Per altro verso, non si riesce a intendere in cosa consisterebbe il lucro cessante derivante da inutilizzabilità: l'attore non deduce che avrebbe dato in locazione l'immobile, né deduce di aver perso una specifica utilità economica.
Aggiungasi che la quantificazione effettuata appare del tutto arbitraria non essendo accennato alcuno specifico riferimento cui ancorare l'ammontare richiesto.
Volgendo lo sguardo al danno “alle colture”, l'attore non ha provato né dedotto: i) di aver -sino alla chiusura della strada- coltivato il fondo;
ii) la tipologia delle colture;
iii) la produttività del fondo;
iv) il valore delle colture.
Anche la voce di danno in esame, pertanto, appare genericamente invocata, sia nell'an che nel quantum.
Viene all'esame, infine, il lamentato pregiudizio non patrimoniale derivante dalla lesione della proprietà privata e, più precisamente, del diritto di abitazione.
Sul punto, premesso che può anche convenirsi sul carattere inviolabile del diritto invocato dall'attore al fine della sua riconduzione all'alveo di risarcibilità di cui all'art. 2059 c.c. come interpretato dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, specie in considerazione delle fonti sovranazionali e internazionali, va rilevato che nel caso in esame non occorre approfondire l'argomento in questione non potendosi accogliere la domanda giacchè non risulta provata alcuna lesione del diritto di abitazione. L'unica prova che si ravvisa, difatti, è quella dell'accesso più incomodo all'abitazione, non potendosi raggiungere la stessa mediante autoveicolo.
7 È del tutto evidente che altro è l'impossibilità di fruire della propria abitazione rispetto a un accesso incomodo alla stessa, peraltro dovuto ai rischi di danno grave alle cose e alle persone che hanno consigliato la chiusura del tratto stradale. Solo per inciso, va altresì detto che non si può trascurare come nell'ordinamento dato l'interclusione del fondo comporta l'insorgenza del diritto di servitù di passaggio coattivo (artt. 1051-1052 c.c.) per o e, oltre, del diritto di passaggio per eseguire opere
(art. 843 c.c.).
La domanda attorea non può quindi trovare accoglimento restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese di lite, infine, queste seguono la soccombenza e vanno pertanto poste in capo a parte attrice [...].
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato a quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello (rubricato: <>) deduce:
- che l' ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada e in base al suo statuto, ha tra CP_1
i principali obblighi, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dallo statuto societario, quello di “gestire e manutenere la rete stradale e autostradale nazionale di competenza nonché provvedere al miglioramento progressivo e adeguamento della stessa anche per quanto riguarda gli aspetti connessi alla sicurezza stradale” e di “garantire la sorveglianza sulla rete gestita
e in caso di emergenza assicurare l'adozione di un'attività di coordinamento e di provvedere al tempestivo ripristino della viabilità attraverso la predisposizione di risorse e mezzi necessari”;
- che, nel caso di specie, la mancata manutenzione da parte dell' della rete stradale interessata CP_1 non solo ha reso impossibile l'accesso del alla sua proprietà ma soprattutto ha causato Pt_1 ingenti danni alla stessa proprietà, per il fatto che la stessa non è raggiungibile né è possibile far transitare mezzi di cantiere per provvedere alle indispensabili opere di manutenzione;
- che il è residente in detto luogo (docc. 3, 4 fascicolo di primo grado) ma ha dovuto Pt_1 abbandonare l'immobile in quanto è divenuto inaccessibile;
- che il fabbricato principale presenta i seguenti danni:
a) gravi e continue infiltrazioni nei locali sottostanti i quali risultano ormai insalubri e non funzionali;
b) scrostamento del colore in buona parte della superficie della facciata;
c) foratura delle grondaie che necessitano di essere sostituite;
d) necessità di ulteriori muri per fronteggiare eventuali frane;
e) danni alla pavimentazione esterna del piazzale antistante il fabbricato dovuto alle radici degli alberi;
8 - che tali danni sono da attribuire al comportamento colpevole dell' in quanto tale CP_1 società, in violazione di legge, non ha provveduto alla manutenzione della strada, impedendo in tal guisa l'accesso del all'immobile di sua proprietà; Pt_1
- che ha violato il suo obbligo di manutenzione della strada ex art. 14 C.d.S.: CP_1
- che la responsabilità della convenuta per i danni allegati dal è qualificabile ai sensi Pt_1 dell'art. 2051 c.c. oppure ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- che i danni patiti dal sono così quantificati: a) danno emergente € 35.000,00; b) lucro Pt_1 cessante € 20.000,00; c) danni alle colture € 2.000,00; d) danno esistenziale € 10.000,00; il tutto per complessivi € 67.000,00;
- che il danno emergente è costituito dal fatto che l'immobile “de quo” è in condizioni di degrado e non può essere sottoposto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, stante l'impossibilità di raggiungere i luoghi e soprattutto stante l'impossibilità di raggiungere i luoghi per i mezzi di cantiere;
- che il lucro cessante è rappresentato dal deprezzamento dell'immobile, atteso che il bene, a causa della chiusura della strada pubblica, non è utilizzabile dal 2009;
- che nella sentenza di primo grado è acclarato che l'accesso all'immobile è più incomodo (cfr. pag. 9);
- che a nulla rilevano le considerazioni sui periodi di residenza dell'attore in C.da Grottacalda e la circostanza che i periodi di residenza del siano limitati non incide sul fatto che l'immobile Pt_1 non è stato più utilizzato ed anzi prova ancor di più il fatto che l'attore ha dovuto andar via a causa dei disagi descritti;
- che il danno alle colture è reso evidente dalla documentazione fotografica e dal fatto che sul posto le piante esistenti sono abbandonate;
- che il danno esistenziale ed il danno da lucro cessante sono liquidabili in via equitativa, ex art. 1226 c.c., e sono provati in quanto è un fatto evidente e non contestato che l'immobile in questione non può essere utilizzato.
Con il secondo motivo di appello (rubricato: < del Giudice istruttore, Dr.ssa Motta>>) il deduce: Pt_1
- che ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'attore deve solamente dimostrare la relazione tra l'evento e i danni;
- che non vi è alcun dubbio sul fatto che in capo all' incomba l'obbligo della CP_1 manutenzione delle strade, ex art. 14 cds e successive modifiche;
9 - che l' ha la disponibilità della strada pubblica e, colpevolmente, non ha provveduto CP_1 alla sua manutenzione rendendola intransitabile e apponendo il segnale stradale di divieto di transito da circa quindici anni;
- che il danno è rappresentato dall'ammaloramento dell'immobile, oltre al lucro cessante, danni alle colture, danno esistenziale, dato che non è possibile raggiungere con mezzi meccanici l'immobile per effettuare la necessaria manutenzione;
- che, per completezza di difesa, è prospettabile la responsabilità dell' ex art. 2043 CP_1
c.c.;
- che ingiustamente non è stata ammessa la prova per testi articolata nella memoria ex art. 183, comma 6 , 2 c.p.c. con il teste geom. ; Controparte_2
- che è ingiusto affermare che la richiesta di C.T.U. abbia carattere meramente esplorativo;
- che erra il giudice di primo grado ad affermare che il non avrebbe provato che Pt_1 il fondo non possa essere raggiunto per altre vie, in qaunto l'interclusione del fondo, causata dalla chiusura dell'unica via pubblica d'accesso, è dettagliatamente descritta nelle 2 perizie di parte;
- che, in particolare, nella perizia a firma del Geom. sono state inserite Controparte_2 alcune immagini satellitari che descrivono i luoghi ed in particolare il fatto che il fondo può essere raggiunto solamente attraverso la SS 117 Bis e non per altre vie;
- che, a conferma di ciò, è possibile confrontare anche la planimetria allegata alla perizia dell'Ing. CP_3
- che non potevano essere sindacate dal giudice di prime cure le ragioni per cui l'attore non ha chiesto la condanna dell' al ripristino della percorribilità della strada SS117 CP_1
BIS;
- che oggi propende per ottenere il risarcimento del danno ma non prevede più di ritornare nella sua vecchia casa, anche perché lo stato di abbandono e la chiusura della strada pubblica ha reso la località ormai disabitata;
- che non rileva ai fini risarcitori il fatto che il non abbia richiesto, dal 2009 Pt_1 al 2014, il ripristino della strada pubblica;
- che erra il giudice di prime cure a sostenere che dalla mail del 2014 del e Pt_1 relativa risposta non emergerebbe nemmeno l'esistenza di un divieto di transito sui CP_1 due sensi di marcia (quantomeno per i residenti e proprietari dei fondi) fino a quel momento, atteso che in tale mail parte attrice afferma di percorrere la strada con i mezzi meccanici;
10 - che affermare l'inesistenza del divieto di transito significa negare l'evidenza dei fatti, in quanto ciò emerge chiaramente dagli atti fra cui le consulenze di parte e in particolare dalla documentazione fotografica;
- che non si comprende quale correlazione vi sia tra il fatto che l'attore abbia percorso il tratto stradale con i mezzi (a suo rischio e pericolo) e il fatto che non esisterebbe il cartello stradale o che non vi sarebbe limitazione di transito per i residenti;
- che erra il Giudice di prime cure ad affermare che il cartello stradale illustrato da documentazione fotografica in atti si riferisca al tratto di strada in questione e che non vi sono elementi per desumere il momento in cui tale divieto è stato affisso;
- che il cartello stradale è la conseguenza dell'ordinanza dell' del 17/2009 (la cui CP_1 esistenza non è stata mai messa in discussione) e diversamente opinando non si comprenderebbe in base a quale regola di riferimento l'apposizione del segnale sarebbe stata effettuata, così come è certo che il cartello apposto è quello del divieto di transito in entrambi i sensi di marcia;
- che l' nel costituirsi ha precisato che non vi sarebbe un divieto assoluto di transito ma CP_1 solo un avviso di pericolosità della strada e che pertanto gli utenti possono percorrere, ma a loro rischio e pericolo (v. pag. 3 comparsa di costituzione) ma ciò contrasta con il cartello stradale apposto in loco che impone un divieto di transito nei due sensi di marcia;
- che è stata fatta richiesta al giudice di prime cure ex art. 210 c.p.c. di ordinare all' CP_1 di esibire l'ordinanza n. 17/2009 ma comunque non c'è contestazione sull'esistenza di detto provvedimento, in quanto è la stessa che nella corrispondenza di risposta fa CP_1 riferimento a detta ordinanza per giustificare il suo comportamento (cfr. risposta del
18/03/2014 doc. 2);
- che, in definitiva, per le ragioni esposte, la C.T.U non ha affatto natura esplorativa e le prove tempestivamente articolate non sono generiche, valutative ed inconducenti.
Con il terzo motivo di appello (rubricato: <>), il deduce: Pt_1
- che è documentalmente dimostrato il nesso di causalità ex art. 2051 c.c. tra l'evento
(rappresentato dall'incuria e dall'omessa manutenzione semplice della strada per colpa esclusiva dell' avendo l'obbligo per legge di provvedere alla sua manutenzione) e il CP_1 danno subito dall'attore (causato dall'impossibilità di effettuare la manutenzione del bene, non potendo i mezzi meccanici di cantiere raggiungere l'area interessata a causa della segnaletica ancora oggi esistente e delle precarie condizioni della strada);
11 - che il danno è stato documentato nelle perizie di parte a firma dell'Ing. e del CP_3
Geom. , ma soprattutto appare evidenziato nella documentazione Controparte_2 fotografica allegata alle perizie stesse (documentazione depositata in modalità cartacea);
- che la descrizione dei fatti come effettuata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi atti e documenti di causa sembra evidente, in quanto l' in risposta al CP_1 reclamo del 18.03.2014, iscritto al n. 351272 (cfr. doc.2), ammetteva sostanzialmente che “la chiusura al traffico della stradella era stata effettuata per motivi di sicurezza”;
- che l'immobile è pervenuto all'attore a titolo di eredità dai genitori e la costruzione dell'edificio ivi esistente è stata effettuata negli anni settanta circa, epoca in cui la strada
Statale 117 bis costituiva l'arteria principale che collegava la città di Piazza Armerina con la città di Enna;
- che la strada pubblica suddetta è l'unica via di accesso per raggiungere la proprietà dell'attore e tale dato è dimostrato dalle planimetrie e foto versate in atti;
- che i danni patiti sono provati dalla documentazione versata dall'attore nel corso del giudizio di primo grado.
Con il quarto motivo di appello (rubricato: < illogicità della motivazione>> il deduce: Pt_1
- che ha errato il Tribunale di Enna ad affermare che il diritto al risarcimento del danno non sussisterebbe in quanto “non v'è alcuna prova del nesso causale intercorrente tra la chiusura al traffico veicolare della strada di accesso ai fabbricati e i danni di cui l'attore chiede il risarcimento”… (cfr. pag. 4 della sentenza), posto che la prova del danno è in re ipsa dato che l'attore non ha più potuto raggiungere l'immobile di sua proprietà con mezzi meccanici, in ragione del divieto di transito veicolare imposto da sul CP_1 tratto di strada in questione;
- che l'attore, a causa della chiusura della strada, dovrebbe percorre quasi due chilometri a piedi per raggiungere il fondo di sua proprietà;
- che l'attore ha dovuto, sostanzialmente, abbandonare l'immobile e questo è un fatto oggettivo ed incontestabile;
- che i consulenti di parte per effettuare i rilievi si sono accollati il rischio di multe per la violazione del CdS ed il rischio per loro incolumità a causa della pericolosità del percorso;
- che la domanda di risarcimento danni si riferisce al momento della chiusura della strada fino al momento di inizio del presente giudizio e il danno complessivamente quantificato in €
67.000,00 è quello causato dal momento dell'abbandono dell'immobile (dato che prima questo era regolarmente abitato e manutenuto);
12 - che nel punto 6) dell'atto di citazione è stato chiaramente detto che a causa della impossibilità
a transitare nella strada non è stato più possibile effettuare manutenzione e la domanda è, quindi, chiara sotto il profilo del “quantum”, con la conseguenza che l'attore non deve dimostrare il danno differenziale, soprattutto se si considera il dettato di cui all'art. 2051 c.c. secondo cui l'attore deve solo dimostrare il nesso di causalità, non altro;
- che sul danno alle colture sarebbe bastato effettuare un sopralluogo a mezzo CTU per verificare quali siano le piante esistenti, peraltro già individuabili dalla documentazione fotografica, con conseguente possibilità oggettiva di valutazione del danno.
Il nel suo atto di appello, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: <In Pt_1 totale riforma della sentenza impugnata voglia l'ecc.ma Corte d'appello:
1. in via preliminare, revocare l'ordinanza dell'11/01/2021, nella parte in cui non ammette le prove richieste da parte attrice, essendo rilevanti e conducenti ai fini del decidere, e, quindi ammettere dette prove orali ed i documenti prodotti sia in forma cartacea che in forma digitale;
2. nel merito, accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, condannare l' n persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore al risarcimento del danno in favore dell'attore quantificabile in € 67.000,00 di cui €
35.000,00 per danno emergente, € 20.000,00 per lucro cessante, € 2.000,00 per danni alle colture,
€ 10.000,00 per danno esistenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o a quella diversa somma ritenuta equa. Con vittoria di spese e compensi>>.
L costituitasi tempestivamente nel giudizio di appello, ha eccepito in via preliminare CP_1
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del primo e terzo motivo di appello atteso che non si tratterebbe di veri e propri motivi di appello in quanto si limiterebbero ad effettuare una mera rappresentazione dei fatti e dei danni, non essendo volti a censurare la ricostruzione della motivazione della sentenza.
Sempre in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. in quanto non presenterebbe una ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
Il Consigliere istruttore, con ordinanza depositata in data 5/2/2024, visti gli artt. 350 e 350-bis c.p.c., non ha ammesso le richieste istruttorie formulate dall'appellante e ha fissato davanti al collegio l'udienza del 30 ottobre 2025, ore 9.30, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali fino a trenta giorni prima.
L'appellante, nelle note difensive depositate in data 29/09/2025, dopo avere argomentato le proprie richieste e lamentato che nella comparsa di costituzione in appello di CP_1 vi sarebbero frasi sconvenienti ed offensive (segnatamente: …”l'appellante si ostina a non voler comprendere”… cfr. pag. 2, rigo 20: …”Ciò che non vuole comprendere l'appellante”… cfr. pag. 3,
13 rigo 1; …”ma molto probabilmente lo stesso tecnico di parte a cui era stato affidato l'incarico, non ha avuto il coraggio (perché avrebbe screditato la sua professionalità) di scrivere qualcosa che è del tutto infondato nella realtà”… cfr. pag. 7 righi 15,16, 17; …”Ebbene l'appellante non si rende conto”… cfr. pag. 10, rigo 1; …”non ha mai intrapreso nessuna azione giudiziaria per richiedere il ripristino della strada, preferendo aspettare il trascorrere degli anni, per poi far “cassa”… cfr pag.
11 righi 5,6) ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: <voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello A) in totale riforma della sentenza di primo grado, accogliere integralmente l'appello, essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e i danni subiti dall'appellante, ex art. 2051 c.c.; B) in subordine, previa ammissione delle richieste di prova e di tutti i documenti prodotti, accogliere integralmente l'appello, ex art. 2043 c.c.; C) condannare parte appellata al risarcimento del danno, ex art. 92, secondo comma c.p.c., quantificato in € 10.000,00, o in quella diversa somma ritenuta equa. D) Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, in subordine, per le ragioni esposte, voglia l'Ecc.ma Corte compensare dette spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio>>.
L'appellata, nelle proprie note difensive depositate in data 30/09/2025, ha rassegnato le seguenti conclusioni: <dichiarare inammissibile l'appello e/o comunque rigettare l'appello proposto in quanto infondato, confermando la sentenza impugnata o comunque rigettarlo, perché le domande dell'appellante sono infondate in fatto e in diritto e, comunque non provate, così come non risulta provata la legittimazione attiva dell'appellante; in subordine e solo ed esclusivamente nel caso di ritenuta responsabilità o corresponsabilità della convenuta, ridurre il risarcimento dei danni per essere gli stessi richiesti in misura eccessiva e ridurli anche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1227 e 2056 c.c., in ragione del contributo causale apportato dall'appellante nella causazione del danno, con esclusione del cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria;
condannare l'appellante alle spese ed ai compensi del presente grado di giudizio. In subordine, ritenuta sproporzionata la richiesta di risarcimento danni dell'appellante, compensare le spese processuali tra le parti>>.
L'udienza di discussione e decisione del 30 ottobre 2025 è stata poi sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. che entrambe le parti hanno depositato in data 29 ottobre 2025, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
La Corte, allo scadere del termine assegnato alle parti per il deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c., ha posto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine indicato dall'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In rito, l'appello è ammissibile ex art. 342 c.p.c.
14 La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., per come novellato dal D.Lgs. 149/2022, applicabile al presente giudizio di appello, non sembra differire sostanzialmente dal precedente testo dell'art. 342 c.p.c., rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità esigeva che l'atto di appello contenesse, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, in modo da confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che fosse tuttavia necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 7675/2019 e Cass. n. 13535/ 2018).
Nel caso di specie, l'atto di appello consente di individuare le parti della sentenza che si intendono impugnare ed esprimere in maniera sufficiente le doglianze sollevate rispetto alla sentenza gravata.
Nel merito, l'appello è infondato.
I motivi di appello sono strettamente connessi e, quindi, possono essere congiuntamente esaminati.
Dalla lettura dell'ordinanza n. 17 del 16/1/2009 emessa dal in Controparte_4
Sicilia (cfr. documento allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc memoria dell' in CP_1 prime cure), mai impugnata in sede amministrativa dal si evince che la chiusura del tratto Pt_1 stradale SS 117/bis “Centrale Sicula” in entrambi i sensi di marcia e per tutti i veicoli tra il Km.
27+900 (Bivio Ramata) e il Km. 35+000 (Bivio Furma), con conseguente impossibilità di accedere con veicoli al fondo di cui il è comproprietario, venne motivata per le ragioni di cui alla Pt_1 premessa della stessa ordinanza.
La circostanza che l' abbia disposto, dal 16 gennaio 2009, la chiusura al traffico CP_1 veicolare nei due sensi di marcia del tratto della Strada Statale 117bis dal Km. 35+500 al
Km 27+900 a causa di eventi franosi e che da allora tale tratto di strada non sia stato più riaperto al traffico veicolare (almeno fino alla data della domanda giudiziale) è stata allegata dall'attore e non è stata specificatamente contestata dalla convenuta costituita CP_1 ragione per cui essa può ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.
Ugualmente allegata dall'attore e non specificatamente contestata dalla convenuta quindi CP_1 ugualmente provata ex art. 115 c.p.c., è la circostanza che l'attore, a seguito della chiusura del detto tratto della strada statale, non possa più raggiungere con mezzi meccanici il proprio
15 fondo, cui si prima era possibile accedere percorrendo quel tratto di strada chiuso al traffico veicolare da gennaio 2009.
Quindi, in buona sostanza, la chiusura al traffico veicolare di quel tratto della S.S. 117bis costringe il da gennaio 2009, a percorrere a piedi circa 1.500 metri per raggiungere Pt_1 il detto fondo, cui prima si accedeva con mezzi meccanici percorrendo il tratto della strada pubblica oggi chiusa al traffico veicolare.
L'attore non ha contestato, nella domanda introduttiva, che la chiusura al traffico veicolare del tratto stradale sia stata necessaria per esigenze di sicurezza, in ragione del fatto che quel tratto stradale era stato interessato da estesi movimenti franosi che avevano reso impercorribile la carreggiata stradale con veicoli a motore o altri mezzi meccanici (salvo violare il divieto di circolazione imposto in quel tratto da e quindi in maniera abusiva ed a rischio e CP_1 pericolo del trasgressore).
L nella sua comparsa di costituzione e risposta, ha sostenuto di non disporre CP_1 degli ingenti mezzi finanziari necessari per ripristinare quel tratto di strada, il quale, a causa dei movimenti franosi, presenta importanti problemi strutturali (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta dell' in prime cure). CP_1
Quanto al fatto che l'odierno appellante disponga della legittimazione ad agire quale proprietario del fondo cui si accedeva percorrendo la strada statale oggi chiusa al traffico veicolare, tale legittimazione appare provata sulla scorta delle visure catastali degli immobili depositata dall'attore e peraltro essa non è stata negata dal giudice di primo grado.
Peraltro l'attore ha pure dedotto di essere possessore del fondo e di avervi avuto la residenza, ragione per cui, non discutendosi del diritto di proprietà dell'attore ma del suo diritto ad agire per i danni, non è dubitabile che tale legittimazione attiva ad agire per il risarcimento del danno vi sia.
La domanda di danni è stata formulata dall'attore, alternativamente, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o ai sensi dell'art. 2043 c.c. e quindi va vagliata alla luce degli oneri probatori gravanti sulle parti.
Quanto alla prospettata responsabilità aquiliana dell' per i danni lamentati patrimoniali e CP_1 non patrimoniali dall'attore, vale osservare che l'art. 2043 c.c. impone al danneggiato di provare una condotta commissiva od omissiva del responsabile;
la natura colposa di essa ed il nesso causale tra questa ed il danno.
E' impensabile sostenere che una condotta indimostrata sia stata la causa d'un danno. Se manca la prova della condotta colposa, commissiva od omissiva che sia, nessuna spiegazione causale è possibile anche solo imbastire.
16 Nel caso di specie, la condotta colposa ascritta dall'attore all' è di natura omissiva, CP_1 cioè non essersi attivata per i lavori di riapertura al traffico del tratto di strada statale in questione, chiuso al traffico veicolare dal 16 gennaio 2009.
è una società per azioni (S.p.A.) con una natura giuridica di organismo di diritto pubblico. CP_1
Sebbene la sua forma giuridica sia quella di una società per azioni, è interamente partecipata dallo
Stato (socio unico è il Ministero dell'Economia) ed è soggetta al controllo e alla vigilanza del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È stata trasformata in nel 2002 e fa parte del CP_1
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dal 2018.
Infatti l'art. 49 del D.L. 50/2017 ha disposto il trasferimento dell'intero azionariato da parte CP_1
Contr Co del a favore di e tale circostanza ha comportato la decadenza del rapporto di controllo da parte dello Stato sulla propria Concessionaria per la Gestione e manutenzione della rete stradale di interesse nazionale.
L come dalla stessa eccepito nella comparsa di costituzione e risposta in prime cure, CP_1 non è la proprietaria delle strade statali.
Le strade statali sono di proprietà dello Stato, seppure la loro gestione è affidata all'AS (Azienda
Nazionale Autonoma delle Strade)
Nel periodo dal gennaio 2009 e fino al 2018 essa era interamente partecipata dallo Stato (socio unico il Ministero dell'Economia) ed era soggetta al controllo e alla vigilanza del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Dal 2018 fa parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Tale essendo il quadro normativo non si comprende quale colpa ex art. 2043 c.c. possa ascriversi a per la protratta chiusura della strada statale in questione. CP_1
Infatti legittimamente ha chiuso il tratto stradale al traffico veicolare nel gennaio 2009, CP_1 in quanto la carreggiata era stata interessata da estesi movimenti franosi ed essa non era percorribile in condizioni di sicurezza dagli utenti della strada;
quindi alcuna colpa può ad essa ascriversi per la chiusura della strada a quell'epoca.
Quanto al fatto che la tratta stradale danneggiata dai movimenti franosi non sia stata ricostruita e riaperta al traffico, vale osservare che quale gestore della strada, essendo CP_1
Contr controllata al 100% dapprima dal (fino a inizio 2018) e poi da Ferrovie dello Stato
(dal 2018 in poi è partecipata al 100% da ), non poteva liberamente determinarsi in CP_1 Co
ordine alla scelta di ricostruzione del tratto stradale in questione, anche sul piano finanziario, non essendo neppure l'ente proprietario della strada statale gravemente danneggiata dalla frana.
Peraltro, oltre a difettare la condotta commissiva o omissiva colpevole di in ordine alla CP_1 protratta chiusura della strada, difetta pure il nesso causale rispetto ai danni paventati dall'attore.
17 Atteso che in tema di responsabilità aquiliana, costituisce "danno risarcibile" qualunque pregiudizio che, senza il fatto illecito, non si sarebbe verificato, a prescindere dalla sua prevedibilità (Cass.
20932/2015), è evidente che, in assenza di colpa ascrivibile ad per la mancata riapertura CP_1 della strada, non trattandosi della proprietaria della strada da ricostruire, avendone affidata solo la gestione, già sotto questo profilo non si prospetta alcuna responsabilità di ex art. CP_1
2043 c.c. per il danno prospettato dall'odierno appellante.
Trattandosi di una tematica peraltro comune sia alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. che alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., occorre adesso esaminare se si possa configurare un nesso causale tra la condotta omissiva ascritta al custode della strada ( e il danno patrimoniale e non patrimoniale prospettato dall'attore. CP_1
Anzitutto occorre ribadire che colui che alleghi di avere subito un danno, sia che agisca ex art. 2043 c.c. sia che agisca ex art. 2051 c.c., ha sempre l'onere di provare, ex art. 2697
c.c., che vi è nesso causale tra la condotta, commissiva o omissiva, ascritta al convenuto, e il danno da lui prospettato.
In tema illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass. 18584/2021).
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cass. 33129/2024).
Facendo applicazione di tali principi al caso concreto, è indubbiamente vero quanto affermato dal giudice di primo grado, cioè che nessuna responsabilità per i danni prospettati dal Pt_1 può essere ascritto ad per difetto di nesso causale, facendo applicazione della regola CP_1 della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non".
Premesso che non è esattamente noto quali fossero le condizioni del fondo rustico e del sovrastante fabbricato a gennaio 2009 (quando il tratto di strada in questione è stato chiuso al traffico veicolare, così rendendo possibile il solo accesso pedonale al fondo da parte del
, vale osservare che la prova per testi rigettata in prime cure e non ammessa in appello Pt_1
18 (articolata dall'attore nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) risultava a tale fine irrilevante, in quanto l'attore formulava i seguenti capitoli di prova: <D.1 °- vero o no che richiesta dell'attore per effettuare lavori di coltivazione del fondo, inerenti alla proprietà dell'attore rispondevo negativamente in quanto non era possibile raggiungere in particolar modo per l'esistenza della “chiusura al transito” del tratto di strada?. D.2 °- vero o no che per effettuare i lavori di manutenzione e riparazione necessari ai fabbricati, lavori richiesti dell'attore, rispondevo negativamente in quanto per l'esecuzione dei lavori sarebbero stati necessari materiali che per essere trasportati necessitavano di automezzi e, inoltre, per effettuare i lavori erano necessari mezzi meccanici? D.3 °- Vero o no che non era possibile raggiungere il posto causa il divieto di transito imposto dalla segnaletica AS ? D.4 °- vero o no che il fondo è totalmente intercluso nel senso che non vi è strada da cui poter raggiungere il fondo? D.5 °- Vero o no che se, in relazioni ai danni subiti dai fabbricati, se fosse stato possibile intervenire tempestivamente, si potevano limitare sia per entità che per costi in modo considerevole? D.6 °- Vero o no che in assenza di eventi meteorici negativi il tratto di carreggiata relativa al percorso dal bivio Grottacalda alla proprietà del ricorrente, in assenza del divieto di transito, sarebbe percorribile con mezzi di trasporto e con macchine operatrici necessari ai lavori di manutenzione e riparazione dei danni della proprietà dei ricorrenti?>>.
La prova della condizione dei fondi non può poi trarsi dalle consulenze tecniche di parte depositate dall'attore in prime cure.
La consulenza stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva, di carattere tecnico, e quindi il giudice di merito può disattenderne le conclusioni senza obbligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali (cfr. Cass. 20821/2006).
La palese irrilevanza, a fini di prova del danno paventato, della prova testimoniale articolata dall'attore, come pure della documentazione depositata, in quanto in nulla dimostrativa dell'esistenza di una condotta commissiva o omissiva colposa di che si possa CP_1 prospettare quale causa dei danni prospettati dall'attore (facendo applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non") rende poi inammissibile la chiesta
CTU diretta a quantificare i danni prospettati dall'attore ed a ravvisarne le cause.
In relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 7097/2005).
19 In conclusione, con motivazione così integrata, la decisione di primo grado risulta corretta e merita di essere interamente confermata.
L'appello è rigettato poiché infondato.
Va rigettata pure la richiesta dell'appellante di cancellare ex art. 89 c.p.c. alcune frasi contenute nella comparsa di costituzione e risposta in appello di in quanto ritenute sconvenienti CP_1 od offensive.
L'appellante, nelle note difensive depositate in data 29/09/2025, dopo avere argomentato le proprie richieste, ritiene sconvenienti ed offensive le seguenti frasi: […] “l'appellante si ostina
a non voler comprendere”[…]cfr. pag. 2, rigo 20: […]”Ciò che non vuole comprendere
l'appellante”[…] cfr. pag. 3, rigo 1; […]”ma molto probabilmente lo stesso tecnico di parte a cui era stato affidato l'incarico, non ha avuto il coraggio (perché avrebbe screditato la sua professionalità) di scrivere qualcosa che è del tutto infondato nella realtà”[…] cfr. pag. 7 righi 15,16, 17; […]”Ebbene
l'appellante non si rende conto”[…] cfr. pag. 10, rigo 1; […]”non ha mai intrapreso nessuna azione giudiziaria per richiedere il ripristino della strada, preferendo aspettare il trascorrere degli anni, per poi far “cassa”[…] cfr, pag. 11 righi 5,6.
In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte
(cfr. Cass. 21031/2016).
Ad avviso della Corte, nella specie, non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come quelle sopra indicate), che, seppure in modo piuttosto graffiante, rientrano nell'esercizio del diritto di difesa e non si rivelano comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di liquidate, in base agli atti, applicando i parametri del D.M. CP_1
55/2014, nel testo ad oggi vigente, in euro 9.991,00 per compenso (valore dichiarato della controversia: € 77.000; grado appello;
fase studio, fase introduttiva, fase decisionale;
valori medi), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, in ragione del rigetto dell'appello, si deve atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
20 la Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. Parte_1
346/2023, pubblicata in data 25 maggio 2023, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di appello in favore Parte_1 di liquidate in euro 9.991,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Caltanissetta, 7 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AN De OR RO ZO
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg. Magistrati:
Dott. RO ZO Presidente
Dott. AN De OR Consigliere rel.
Dott. Marco Gaeta Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello iscritta al n.186 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
, nato a [...] il [...] ivi residente in c. da Grottacalda snc, (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso giusta procura agli atti dall'Avv. RO Sardella C.F._1
(C.F.: ) il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero C.F._2 fax: 0935/85932 o al seguente indirizzo pec: Email_1
appellante
CONTRO
n persona del Responsabile della Direzione Legale di rappresentata e CP_1 CP_1 difesa, giusta procura speciale allegata agli atti, dall'Avv. Salvatore Giangrasso (C.F.:
il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero fax: C.F._3
0935/902479 ovvero al seguente indirizzo pec: Email_2
appellata
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note ex art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 30 ottobre 2025, di seguito trascritte:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc. Ma Corte d'Appello in totale riforma della sentenza di primo grado, accogliere integralmente l'appello, essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in
1 custodia e i danni subiti dall'appellante, ex art. 2051 c.c.; in subordine, previa ammissione delle richieste di prova e di tutti i documenti prodotti, accogliere integralmente l'appello, ex art. 2043 c.c.; condannare parte appellata al risarcimento del danno, ex art. 92, secondo comma c.p.c., quantificato in € 10.000,00, o in quella diversa somma ritenuta equa.
Per l'appellata: insiste in tutto quanto dedotto in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale che qui vengono trascritte: “ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di
Caltanissetta, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: dichiarare inammissibile l'appello
e/o comunque rigettare l'appello proposto in quanto infondato, confermando la sentenza impugnata
o comunque rigettarlo, perché le domande dell'appellante sono infondate in fatto e in diritto e, comunque non provate, così come non risulta provata la legittimazione attiva dell'appellante ;in subordine e solo ed esclusivamente nel caso di ritenuta responsabilità o corresponsabilità della convenuta, ridurre il risarcimento dei danni per essere gli stessi richiesti in misura eccessiva e ridurli anche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1227 e 2056 c.c., in ragione del contributo causale apportato dall'appellante nella causazione del danno, con esclusione del cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria;
condannare l'appellante alle spese ed ai compensi del presente grado di giudizio. In subordine, ritenuta sproporzionata la richiesta di risarcimento danni dell'appellante, compensare le spese processuali tra le parti.”
Oggetto: risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 18.4.2018 ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Enna, deducendo di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali CP_1 derivanti, segnatamente, dal divieto di transito veicolare imposto dalla convenuta sull'unica strada pubblica di accesso ai propri immobili (terreno e fabbricato con annesso garage), siti in Piazza
Armerina, contrada Grottacalda.
Precisamente, l'attore, premesso di essere comproprietario per quota di 1/3 del fondo rustico con sovrastante fabbricato meglio indicati in citazione, ha rappresentato che il divieto di transito imposto dalla convenuta in data 16.1.2009 sull'unica via pubblica di accesso agli stessi ha comportato:
I) danni ai fabbricati per impossibilità di eseguire la necessaria manutenzione, essendo questi interessati da infiltrazioni di acque meteoriche;
II) danni al terreno e, in particolare, alle colture, non essendo possibile eseguire le necessarie lavorazioni;
2 III) danno da lucro cessante per deprezzamento dell'immobile “atteso che il bene non è utilizzabile ormai dal 2009”;
IV) danno non patrimoniale per lesione del diritto di abitazione, avendo dovuto, esso attore, lasciare la propria abitazione e trasferirsi in quella dei propri genitori.
L'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 77.000,00 per le voci di danno sopra rassegnate, di cui euro 35.000,00 quale danno emergente;
euro 20.000,00 a titolo di lucro cessante;
euro 2.000,00 per danno alle colture;
euro 10.000,00 a titolo di pregiudizio non patrimoniale.
L costituitasi, ha contestato le domande attoree deducendo: CP_1
I) l'inammissibilità della domanda per non avere parte attrice instaurato il giudizio entro il termine di 30 giorni dalla mancata risposta all'invito per la negoziazione assistita;
II) l'insussistenza di alcun nesso causale tra il divieto di transito veicolare e i danni lamentati dall'attore ai propri immobili;
III) l'inesistenza di un lucro cessante nei termini indicati dall'attore nonché la non risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale lamentato.
In subordine ha domandato accertarsi il concorso di colpa di parte attrice ex art. 1227 c.c. per mancato esperimento dei rimedi predisposti dall'ordinamento in caso di interclusione dei fondi.
Alla prima udienza di comparizione il Tribunale ha assegnato i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. nn. 1, 2 e 3; successivamente ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti invitando queste ultime a precisare le proprie conclusioni.
All'udienza del 31.1.2023 le parti hanno precisato le conclusioni e il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale di Enna, con sentenza n. 346/2023, pubblicata in data 25 maggio 2023, ha rigettato la domanda di parte attrice e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, liquidandole in euro 3.809,00 oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario ex lege professionale.
Il Tribunale ha così motivato la propria decisione (cfr. pagine 3-10 della motivazione):
“Preliminarmente, devesi rilevare che parte convenuta non ha coltivato l'eccezione di inammissibilità formulata in comparsa di costituzione e risposta, sì che l'eccezione in questione è da ritenere rinunciata.
In ogni caso, trattasi di eccezione infondata giacchè la disciplina della negoziazione assistita contenuta al d.l. 132/2014 non appare applicabile alla fattispecie sub iudice.
Difatti, la normativa citata prevede la condizione di procedibilità della negoziazione assistita quando
l'attore intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento
3 del danno da circolazione di veicoli e natanti, ovvero quando intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
Ebbene, l'attore non ha proposto né una domanda di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, né una domanda risarcitoria per una somma non eccedente cinquantamila euro, avendo invece domandato la somma di euro 77.000,00 per le causali sopra descritte.
Ciò posto, deve dirsi che, quanto al risarcimento dei danni lamentati ai fabbricati, assume rilievo assorbente la circostanza, già evidenziata dal giudice istruttore e dedotta da parte convenuta, per cui non v'è alcuna prova del nesso causale intercorrente tra la chiusura al traffico veicolare della strada di accesso ai fabbricati e i danni di cui l'attore chiede il risarcimento.
A prescindere, infatti, dalla applicabilità al caso in esame dell'art. 2051 c.c. piuttosto che dell'art.
2043 c.c., elemento comune e imprescindibile per affermare la responsabilità di parte convenuta è la sussistenza del nesso causale.
L'attore, anche in sede di scritti conclusionali, ha insistito sull'esistenza del nesso di derivazione causale tra la cosa in custodia e i danni di cui si duole, deducendo:
i) che in base a una “massima di esperienza” si può affermare che “se l'immobile viene sostanzialmente abbandonato (per dieci anni), non essendo possibile effettuare periodicamente lavori di manutenzione, è chiaro che si danneggia”;
ii) che occorreva ammettere la prova testimoniale articolata in seno alla memoria ex art.
183 c. 6 n. 2, ove si chiedeva di interrogare il geometra , il quale aveva Controparte_2 già redatto c.t.p., precisamente sui seguenti articolati: “vero o no che il fondo è totalmente intercluso nel senso che non vi è strada da cui poter raggiungere il fondo? Vero o no che se, in relazione ai danni subiti dai fabbricati, se fosse stato possibile intervenire tempestivamente, si potevano limitare sia per entità che per costi in modo considerevole?
Vero o no che in assenza di eventi meteorici negativi il tratto di carreggiata relativa al percorso dal bivio Grottacalda alla proprietà del ricorrente, in assenza del divieto di transito, sarebbe percorribile con mezzi di trasporto e con macchine operatrici necessari ai lavori di manutenzione e riparazione dei danni della proprietà dei ricorrenti?”. La risposta agli interrogativi trascritti avrebbe, secondo l'attore, consentito di disvelare
l'esistenza del nesso causale;
iii) che occorreva altresì ammettere c.t.u. al fine di consentire l'accertamento pieno di detto nesso eziologico.
Le deduzioni sono infondate.
In primo luogo, nessuna massima di esperienza consente di affermare che la mancata manutenzione per dieci anni causa ammaloramenti di un immobile, dipendendo tale circostanza dalle
4 caratteristiche costruttive dell'immobile che possono consentirne una durata di gran lunga superiore al decennio senza necessità di riparazioni. Semmai, si può convenire con parte attrice intendendo che questa voglia affermare che se un immobile è caratterizzato da ammaloramenti, il tardivo intervento può comportare l'aggravamento degli stessi. Ma, allora, l'attore avrebbe dovuto chiedere,
e provare, il danno consistente nell'aggravamento degli ammaloramenti già esistenti sui propri beni
e non già il danno consistente nel totale degli ammaloramenti.
In secondo luogo, non si vede in che modo la risposta eventualmente positiva ai quesiti formulati avrebbe potuto portare alla prova del nesso di causa tra la chiusura al traffico della strada di accesso al fondo e i danni subiti dall'immobile. Difatti, di quelli trascritti, il primo e il terzo capitolato non hanno a che fare con i danni subiti dagli immobili, mente il secondo è estremamente generico.
Anzi, la carenza probatoria si coglie proprio dal capitolato in questione (vero o no che se, in relazione ai danni subiti dai fabbricati, se fosse stato possibile intervenire tempestivamente, si potevano limitare sia per entità che per costi in modo considerevole) giacché lo stesso evidenzia che
l'attore non è stato in grado di provare quali siano i danni concretamente derivati agli immobili per il mancato intervento tempestivo.
Come già rilevato dal giudice istruttore precedentemente assegnatario della controversia, va ribadito che “parte attrice non ha provato né offerto di provare che gli ammaloramenti lamentati siano riconducibili alla controparte e non preesistenti alla chiusura della strada”; a ciò deve ora aggiungersi, più precisamente, che l'attore non ha offerto di provare con precisione quali ammaloramenti sarebbero imputabili alla convenuta.
In altri termini, l'attore avrebbe dovuto provare gli specifici danni che l'immobile ha subito per
l'intempestiva manutenzione dovuta alla chiusura della strada, mentre con l'azione spiegata intende addossare tutti i danni alla convenuta. Come emerge dal capitolato trascritto, infatti, se può ritenersi che un intervento tempestivo avrebbe limitato i danni e, quindi, i costi di riparazione, non è in alcun modo indicata la differenza tra i danni preesistenti e quelli ulteriori subiti dopo la chiusura della strada;
non è cioè provato l'aggravamento subito, né, tantomeno, la domanda attorea è formulata in tal senso, intendo invece ottenere esso attore l'integrale costo delle riparazioni per la totalità dei danni presenti sull'immobile.
L'unico danno che in qualche modo si sarebbe potuto riconoscere come dovuto alla chiusura della strada sarebbe stato quello, per così dire, differenziale, ossia consistente nella differenza tra i costi di ripristino per gli ammaloramenti subiti dall'immobile prima della chiusura della strada e quelli che l'immobile stesso ha subito per il ritardo nella manutenzione, fermo restando che, anche in tal caso, si porrebbe la questione del mancato intervento in un momento antecedente a quello di chiusura della strada che avrebbe con ogni probabilità impedito il verificarsi di aggravamenti successivi.
5 Alla massima di esperienza invocata dall'attore, difatti, se ne contrappone altra, consistente in ciò, che se si interviene tempestivamente per eliminare le cause degli ammaloramenti esistenti, non occorrerà intervenire in futuro e, soprattutto, detti ammaloramenti non potranno aggravarsi né i costi di riparazione accrescersi.
Neanche le due consulenze di parte depositate dall'attore sopperiscono alla carenza probatoria in questione (carenza in ogni caso preceduta da quella in punto di allegazione, non essendo stato richiesto il danno prima definito come differenziale).
In seno alle consulenze, infatti, non si fa altro che descrivere i lavori di ripristino necessari, senza individuare con rigore tecnico i danni specificamente subiti dall'immobile negli anni di chiusura della strada.
Si legge, in particolare, che “i fabbricati all'interno della proprietà in particolare quello Pt_1 adibito ad abitazione, dopo circa otto anni dall'ordinanza presentano problematiche esterne, CP_1 che sono urgenti da risolvere, prima che vengano interessate parti strutturali” (cfr. pag. 3 c.t.p. a firma dell'ing. . CP_3
Ebbene, non si vede in che modo ciò abbia qualcosa da dire con riguardo al nesso di causa tra la chiusura della strada e gli inconvenienti caratterizzanti l'immobile. Non v'è infatti alcuna analisi tecnica che spieghi se tali inconvenienti siano sorti dopo la chiusura della strada o se siano preesistenti e si siano solo successivamente aggravati, né v'è una quantificazione di tali aggravamenti, né, ancora, si spiega se l'attore avrebbe potuto intervenire prima della chiusura della strada. Ancora più generica e controproducente è la c.t.p. a firma del geom. , ove Controparte_2 si descrivono i danni che caratterizzano i beni (cap. 4 b. 3) e, successivamente, (al cap. 7) si legge che “il fabbricato, nel tempo, per vari e non accertati fattori, ha probabilmente subito lievi deterioramenti. Però i danni e i fenomeni negativi, nel tempo, si sono espansi e aggravati in modo esponenziale a causa dell'impossibilità di effettuare gli interventi riparatori”. Non una parola si legge su quale sia la misura dell'aggravamento, quali i lavori che sarebbero stati necessari per emendare i deterioramenti preesistenti e la differenza rispetto a quelli ora necessari.
Soprattutto, si ammette la preesistenza di ammaloramenti, il che induce a ritenere che l'attore non si curò di eseguire la manutenzione già richiesta anteriormente alla chiusura della strada e conseguentemente, che i danni si sarebbero comunque verificati non avendo provato esso attore che in caso di transitabilità della strada di accesso avrebbe effettivamente eseguito le opere necessarie al mantenimento in perfetto stato dell'immobile.
Alla luce di quanto sin qui rassegnato può rilevarsi i) l'incertezza in ordine all'an del nesso causale,
ii) la carente specifica individuazione -e quantificazione economica- del danno eventualmente imputabile alla parte convenuta.
6 Poiché il costo dell'incertezza ricade su chi ha l'onere di provare i fatti a fondamento della propria pretesa, il dubbio relativo alla sussistenza dell'an e del quantum della responsabilità non può che sciogliersi in danno dell'attore. Si noti che, così stando le cose, va ribadito il carattere esplorativo della c.t.u. richiesta da parte attrice già evidenziato dal giudice istruttore precedentemente titolare del fascicolo. Aggiungasi che, chiaramente, anche la carenza in punto di allegazione -specifica individuazione del danno risarcibile- nuoce alla parte che invoca tutela.
Quanto poi al danno da lucro cessante, fermo quanto sopra, non può che rilevarsi l'estrema genericità della deduzione attorea, che si limita ad affermare la sussistenza di un siffatto danno consistente nell'inutilizzabilità del bene dall'anno 2009.
Sul punto, per un verso, come evidenziato da parte convenuta, di tale inutilizzabilità non v'è prova sia in quanto l'immobile era ed è raggiungibile recandovisi a piedi, sia in quanto il certificato di residenza storico prodotto dall'attore indica che esso attore ha continuato a risiedere nell'immobile per cui è causa oltre il 2009 (dal 1964 al 2007; dal 12.5.2011 al 1.10.2014; dal 7.11.2014 alla data del certificato -2018-) essendosi spostato solo dal 13.8.2007 all'11.5.2011 e, successivamente, dal
2.10.2014 al 6.11.2014.
Per altro verso, non si riesce a intendere in cosa consisterebbe il lucro cessante derivante da inutilizzabilità: l'attore non deduce che avrebbe dato in locazione l'immobile, né deduce di aver perso una specifica utilità economica.
Aggiungasi che la quantificazione effettuata appare del tutto arbitraria non essendo accennato alcuno specifico riferimento cui ancorare l'ammontare richiesto.
Volgendo lo sguardo al danno “alle colture”, l'attore non ha provato né dedotto: i) di aver -sino alla chiusura della strada- coltivato il fondo;
ii) la tipologia delle colture;
iii) la produttività del fondo;
iv) il valore delle colture.
Anche la voce di danno in esame, pertanto, appare genericamente invocata, sia nell'an che nel quantum.
Viene all'esame, infine, il lamentato pregiudizio non patrimoniale derivante dalla lesione della proprietà privata e, più precisamente, del diritto di abitazione.
Sul punto, premesso che può anche convenirsi sul carattere inviolabile del diritto invocato dall'attore al fine della sua riconduzione all'alveo di risarcibilità di cui all'art. 2059 c.c. come interpretato dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, specie in considerazione delle fonti sovranazionali e internazionali, va rilevato che nel caso in esame non occorre approfondire l'argomento in questione non potendosi accogliere la domanda giacchè non risulta provata alcuna lesione del diritto di abitazione. L'unica prova che si ravvisa, difatti, è quella dell'accesso più incomodo all'abitazione, non potendosi raggiungere la stessa mediante autoveicolo.
7 È del tutto evidente che altro è l'impossibilità di fruire della propria abitazione rispetto a un accesso incomodo alla stessa, peraltro dovuto ai rischi di danno grave alle cose e alle persone che hanno consigliato la chiusura del tratto stradale. Solo per inciso, va altresì detto che non si può trascurare come nell'ordinamento dato l'interclusione del fondo comporta l'insorgenza del diritto di servitù di passaggio coattivo (artt. 1051-1052 c.c.) per o e, oltre, del diritto di passaggio per eseguire opere
(art. 843 c.c.).
La domanda attorea non può quindi trovare accoglimento restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese di lite, infine, queste seguono la soccombenza e vanno pertanto poste in capo a parte attrice [...].
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato a quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello (rubricato: <>) deduce:
- che l' ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada e in base al suo statuto, ha tra CP_1
i principali obblighi, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dallo statuto societario, quello di “gestire e manutenere la rete stradale e autostradale nazionale di competenza nonché provvedere al miglioramento progressivo e adeguamento della stessa anche per quanto riguarda gli aspetti connessi alla sicurezza stradale” e di “garantire la sorveglianza sulla rete gestita
e in caso di emergenza assicurare l'adozione di un'attività di coordinamento e di provvedere al tempestivo ripristino della viabilità attraverso la predisposizione di risorse e mezzi necessari”;
- che, nel caso di specie, la mancata manutenzione da parte dell' della rete stradale interessata CP_1 non solo ha reso impossibile l'accesso del alla sua proprietà ma soprattutto ha causato Pt_1 ingenti danni alla stessa proprietà, per il fatto che la stessa non è raggiungibile né è possibile far transitare mezzi di cantiere per provvedere alle indispensabili opere di manutenzione;
- che il è residente in detto luogo (docc. 3, 4 fascicolo di primo grado) ma ha dovuto Pt_1 abbandonare l'immobile in quanto è divenuto inaccessibile;
- che il fabbricato principale presenta i seguenti danni:
a) gravi e continue infiltrazioni nei locali sottostanti i quali risultano ormai insalubri e non funzionali;
b) scrostamento del colore in buona parte della superficie della facciata;
c) foratura delle grondaie che necessitano di essere sostituite;
d) necessità di ulteriori muri per fronteggiare eventuali frane;
e) danni alla pavimentazione esterna del piazzale antistante il fabbricato dovuto alle radici degli alberi;
8 - che tali danni sono da attribuire al comportamento colpevole dell' in quanto tale CP_1 società, in violazione di legge, non ha provveduto alla manutenzione della strada, impedendo in tal guisa l'accesso del all'immobile di sua proprietà; Pt_1
- che ha violato il suo obbligo di manutenzione della strada ex art. 14 C.d.S.: CP_1
- che la responsabilità della convenuta per i danni allegati dal è qualificabile ai sensi Pt_1 dell'art. 2051 c.c. oppure ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- che i danni patiti dal sono così quantificati: a) danno emergente € 35.000,00; b) lucro Pt_1 cessante € 20.000,00; c) danni alle colture € 2.000,00; d) danno esistenziale € 10.000,00; il tutto per complessivi € 67.000,00;
- che il danno emergente è costituito dal fatto che l'immobile “de quo” è in condizioni di degrado e non può essere sottoposto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, stante l'impossibilità di raggiungere i luoghi e soprattutto stante l'impossibilità di raggiungere i luoghi per i mezzi di cantiere;
- che il lucro cessante è rappresentato dal deprezzamento dell'immobile, atteso che il bene, a causa della chiusura della strada pubblica, non è utilizzabile dal 2009;
- che nella sentenza di primo grado è acclarato che l'accesso all'immobile è più incomodo (cfr. pag. 9);
- che a nulla rilevano le considerazioni sui periodi di residenza dell'attore in C.da Grottacalda e la circostanza che i periodi di residenza del siano limitati non incide sul fatto che l'immobile Pt_1 non è stato più utilizzato ed anzi prova ancor di più il fatto che l'attore ha dovuto andar via a causa dei disagi descritti;
- che il danno alle colture è reso evidente dalla documentazione fotografica e dal fatto che sul posto le piante esistenti sono abbandonate;
- che il danno esistenziale ed il danno da lucro cessante sono liquidabili in via equitativa, ex art. 1226 c.c., e sono provati in quanto è un fatto evidente e non contestato che l'immobile in questione non può essere utilizzato.
Con il secondo motivo di appello (rubricato: < del Giudice istruttore, Dr.ssa Motta>>) il deduce: Pt_1
- che ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'attore deve solamente dimostrare la relazione tra l'evento e i danni;
- che non vi è alcun dubbio sul fatto che in capo all' incomba l'obbligo della CP_1 manutenzione delle strade, ex art. 14 cds e successive modifiche;
9 - che l' ha la disponibilità della strada pubblica e, colpevolmente, non ha provveduto CP_1 alla sua manutenzione rendendola intransitabile e apponendo il segnale stradale di divieto di transito da circa quindici anni;
- che il danno è rappresentato dall'ammaloramento dell'immobile, oltre al lucro cessante, danni alle colture, danno esistenziale, dato che non è possibile raggiungere con mezzi meccanici l'immobile per effettuare la necessaria manutenzione;
- che, per completezza di difesa, è prospettabile la responsabilità dell' ex art. 2043 CP_1
c.c.;
- che ingiustamente non è stata ammessa la prova per testi articolata nella memoria ex art. 183, comma 6 , 2 c.p.c. con il teste geom. ; Controparte_2
- che è ingiusto affermare che la richiesta di C.T.U. abbia carattere meramente esplorativo;
- che erra il giudice di primo grado ad affermare che il non avrebbe provato che Pt_1 il fondo non possa essere raggiunto per altre vie, in qaunto l'interclusione del fondo, causata dalla chiusura dell'unica via pubblica d'accesso, è dettagliatamente descritta nelle 2 perizie di parte;
- che, in particolare, nella perizia a firma del Geom. sono state inserite Controparte_2 alcune immagini satellitari che descrivono i luoghi ed in particolare il fatto che il fondo può essere raggiunto solamente attraverso la SS 117 Bis e non per altre vie;
- che, a conferma di ciò, è possibile confrontare anche la planimetria allegata alla perizia dell'Ing. CP_3
- che non potevano essere sindacate dal giudice di prime cure le ragioni per cui l'attore non ha chiesto la condanna dell' al ripristino della percorribilità della strada SS117 CP_1
BIS;
- che oggi propende per ottenere il risarcimento del danno ma non prevede più di ritornare nella sua vecchia casa, anche perché lo stato di abbandono e la chiusura della strada pubblica ha reso la località ormai disabitata;
- che non rileva ai fini risarcitori il fatto che il non abbia richiesto, dal 2009 Pt_1 al 2014, il ripristino della strada pubblica;
- che erra il giudice di prime cure a sostenere che dalla mail del 2014 del e Pt_1 relativa risposta non emergerebbe nemmeno l'esistenza di un divieto di transito sui CP_1 due sensi di marcia (quantomeno per i residenti e proprietari dei fondi) fino a quel momento, atteso che in tale mail parte attrice afferma di percorrere la strada con i mezzi meccanici;
10 - che affermare l'inesistenza del divieto di transito significa negare l'evidenza dei fatti, in quanto ciò emerge chiaramente dagli atti fra cui le consulenze di parte e in particolare dalla documentazione fotografica;
- che non si comprende quale correlazione vi sia tra il fatto che l'attore abbia percorso il tratto stradale con i mezzi (a suo rischio e pericolo) e il fatto che non esisterebbe il cartello stradale o che non vi sarebbe limitazione di transito per i residenti;
- che erra il Giudice di prime cure ad affermare che il cartello stradale illustrato da documentazione fotografica in atti si riferisca al tratto di strada in questione e che non vi sono elementi per desumere il momento in cui tale divieto è stato affisso;
- che il cartello stradale è la conseguenza dell'ordinanza dell' del 17/2009 (la cui CP_1 esistenza non è stata mai messa in discussione) e diversamente opinando non si comprenderebbe in base a quale regola di riferimento l'apposizione del segnale sarebbe stata effettuata, così come è certo che il cartello apposto è quello del divieto di transito in entrambi i sensi di marcia;
- che l' nel costituirsi ha precisato che non vi sarebbe un divieto assoluto di transito ma CP_1 solo un avviso di pericolosità della strada e che pertanto gli utenti possono percorrere, ma a loro rischio e pericolo (v. pag. 3 comparsa di costituzione) ma ciò contrasta con il cartello stradale apposto in loco che impone un divieto di transito nei due sensi di marcia;
- che è stata fatta richiesta al giudice di prime cure ex art. 210 c.p.c. di ordinare all' CP_1 di esibire l'ordinanza n. 17/2009 ma comunque non c'è contestazione sull'esistenza di detto provvedimento, in quanto è la stessa che nella corrispondenza di risposta fa CP_1 riferimento a detta ordinanza per giustificare il suo comportamento (cfr. risposta del
18/03/2014 doc. 2);
- che, in definitiva, per le ragioni esposte, la C.T.U non ha affatto natura esplorativa e le prove tempestivamente articolate non sono generiche, valutative ed inconducenti.
Con il terzo motivo di appello (rubricato: <>), il deduce: Pt_1
- che è documentalmente dimostrato il nesso di causalità ex art. 2051 c.c. tra l'evento
(rappresentato dall'incuria e dall'omessa manutenzione semplice della strada per colpa esclusiva dell' avendo l'obbligo per legge di provvedere alla sua manutenzione) e il CP_1 danno subito dall'attore (causato dall'impossibilità di effettuare la manutenzione del bene, non potendo i mezzi meccanici di cantiere raggiungere l'area interessata a causa della segnaletica ancora oggi esistente e delle precarie condizioni della strada);
11 - che il danno è stato documentato nelle perizie di parte a firma dell'Ing. e del CP_3
Geom. , ma soprattutto appare evidenziato nella documentazione Controparte_2 fotografica allegata alle perizie stesse (documentazione depositata in modalità cartacea);
- che la descrizione dei fatti come effettuata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi atti e documenti di causa sembra evidente, in quanto l' in risposta al CP_1 reclamo del 18.03.2014, iscritto al n. 351272 (cfr. doc.2), ammetteva sostanzialmente che “la chiusura al traffico della stradella era stata effettuata per motivi di sicurezza”;
- che l'immobile è pervenuto all'attore a titolo di eredità dai genitori e la costruzione dell'edificio ivi esistente è stata effettuata negli anni settanta circa, epoca in cui la strada
Statale 117 bis costituiva l'arteria principale che collegava la città di Piazza Armerina con la città di Enna;
- che la strada pubblica suddetta è l'unica via di accesso per raggiungere la proprietà dell'attore e tale dato è dimostrato dalle planimetrie e foto versate in atti;
- che i danni patiti sono provati dalla documentazione versata dall'attore nel corso del giudizio di primo grado.
Con il quarto motivo di appello (rubricato: < illogicità della motivazione>> il deduce: Pt_1
- che ha errato il Tribunale di Enna ad affermare che il diritto al risarcimento del danno non sussisterebbe in quanto “non v'è alcuna prova del nesso causale intercorrente tra la chiusura al traffico veicolare della strada di accesso ai fabbricati e i danni di cui l'attore chiede il risarcimento”… (cfr. pag. 4 della sentenza), posto che la prova del danno è in re ipsa dato che l'attore non ha più potuto raggiungere l'immobile di sua proprietà con mezzi meccanici, in ragione del divieto di transito veicolare imposto da sul CP_1 tratto di strada in questione;
- che l'attore, a causa della chiusura della strada, dovrebbe percorre quasi due chilometri a piedi per raggiungere il fondo di sua proprietà;
- che l'attore ha dovuto, sostanzialmente, abbandonare l'immobile e questo è un fatto oggettivo ed incontestabile;
- che i consulenti di parte per effettuare i rilievi si sono accollati il rischio di multe per la violazione del CdS ed il rischio per loro incolumità a causa della pericolosità del percorso;
- che la domanda di risarcimento danni si riferisce al momento della chiusura della strada fino al momento di inizio del presente giudizio e il danno complessivamente quantificato in €
67.000,00 è quello causato dal momento dell'abbandono dell'immobile (dato che prima questo era regolarmente abitato e manutenuto);
12 - che nel punto 6) dell'atto di citazione è stato chiaramente detto che a causa della impossibilità
a transitare nella strada non è stato più possibile effettuare manutenzione e la domanda è, quindi, chiara sotto il profilo del “quantum”, con la conseguenza che l'attore non deve dimostrare il danno differenziale, soprattutto se si considera il dettato di cui all'art. 2051 c.c. secondo cui l'attore deve solo dimostrare il nesso di causalità, non altro;
- che sul danno alle colture sarebbe bastato effettuare un sopralluogo a mezzo CTU per verificare quali siano le piante esistenti, peraltro già individuabili dalla documentazione fotografica, con conseguente possibilità oggettiva di valutazione del danno.
Il nel suo atto di appello, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: <In Pt_1 totale riforma della sentenza impugnata voglia l'ecc.ma Corte d'appello:
1. in via preliminare, revocare l'ordinanza dell'11/01/2021, nella parte in cui non ammette le prove richieste da parte attrice, essendo rilevanti e conducenti ai fini del decidere, e, quindi ammettere dette prove orali ed i documenti prodotti sia in forma cartacea che in forma digitale;
2. nel merito, accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, condannare l' n persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore al risarcimento del danno in favore dell'attore quantificabile in € 67.000,00 di cui €
35.000,00 per danno emergente, € 20.000,00 per lucro cessante, € 2.000,00 per danni alle colture,
€ 10.000,00 per danno esistenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o a quella diversa somma ritenuta equa. Con vittoria di spese e compensi>>.
L costituitasi tempestivamente nel giudizio di appello, ha eccepito in via preliminare CP_1
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del primo e terzo motivo di appello atteso che non si tratterebbe di veri e propri motivi di appello in quanto si limiterebbero ad effettuare una mera rappresentazione dei fatti e dei danni, non essendo volti a censurare la ricostruzione della motivazione della sentenza.
Sempre in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. in quanto non presenterebbe una ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
Il Consigliere istruttore, con ordinanza depositata in data 5/2/2024, visti gli artt. 350 e 350-bis c.p.c., non ha ammesso le richieste istruttorie formulate dall'appellante e ha fissato davanti al collegio l'udienza del 30 ottobre 2025, ore 9.30, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali fino a trenta giorni prima.
L'appellante, nelle note difensive depositate in data 29/09/2025, dopo avere argomentato le proprie richieste e lamentato che nella comparsa di costituzione in appello di CP_1 vi sarebbero frasi sconvenienti ed offensive (segnatamente: …”l'appellante si ostina a non voler comprendere”… cfr. pag. 2, rigo 20: …”Ciò che non vuole comprendere l'appellante”… cfr. pag. 3,
13 rigo 1; …”ma molto probabilmente lo stesso tecnico di parte a cui era stato affidato l'incarico, non ha avuto il coraggio (perché avrebbe screditato la sua professionalità) di scrivere qualcosa che è del tutto infondato nella realtà”… cfr. pag. 7 righi 15,16, 17; …”Ebbene l'appellante non si rende conto”… cfr. pag. 10, rigo 1; …”non ha mai intrapreso nessuna azione giudiziaria per richiedere il ripristino della strada, preferendo aspettare il trascorrere degli anni, per poi far “cassa”… cfr pag.
11 righi 5,6) ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: <voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello A) in totale riforma della sentenza di primo grado, accogliere integralmente l'appello, essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e i danni subiti dall'appellante, ex art. 2051 c.c.; B) in subordine, previa ammissione delle richieste di prova e di tutti i documenti prodotti, accogliere integralmente l'appello, ex art. 2043 c.c.; C) condannare parte appellata al risarcimento del danno, ex art. 92, secondo comma c.p.c., quantificato in € 10.000,00, o in quella diversa somma ritenuta equa. D) Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, in subordine, per le ragioni esposte, voglia l'Ecc.ma Corte compensare dette spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio>>.
L'appellata, nelle proprie note difensive depositate in data 30/09/2025, ha rassegnato le seguenti conclusioni: <dichiarare inammissibile l'appello e/o comunque rigettare l'appello proposto in quanto infondato, confermando la sentenza impugnata o comunque rigettarlo, perché le domande dell'appellante sono infondate in fatto e in diritto e, comunque non provate, così come non risulta provata la legittimazione attiva dell'appellante; in subordine e solo ed esclusivamente nel caso di ritenuta responsabilità o corresponsabilità della convenuta, ridurre il risarcimento dei danni per essere gli stessi richiesti in misura eccessiva e ridurli anche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1227 e 2056 c.c., in ragione del contributo causale apportato dall'appellante nella causazione del danno, con esclusione del cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria;
condannare l'appellante alle spese ed ai compensi del presente grado di giudizio. In subordine, ritenuta sproporzionata la richiesta di risarcimento danni dell'appellante, compensare le spese processuali tra le parti>>.
L'udienza di discussione e decisione del 30 ottobre 2025 è stata poi sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. che entrambe le parti hanno depositato in data 29 ottobre 2025, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
La Corte, allo scadere del termine assegnato alle parti per il deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c., ha posto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine indicato dall'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In rito, l'appello è ammissibile ex art. 342 c.p.c.
14 La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., per come novellato dal D.Lgs. 149/2022, applicabile al presente giudizio di appello, non sembra differire sostanzialmente dal precedente testo dell'art. 342 c.p.c., rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità esigeva che l'atto di appello contenesse, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, in modo da confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che fosse tuttavia necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 7675/2019 e Cass. n. 13535/ 2018).
Nel caso di specie, l'atto di appello consente di individuare le parti della sentenza che si intendono impugnare ed esprimere in maniera sufficiente le doglianze sollevate rispetto alla sentenza gravata.
Nel merito, l'appello è infondato.
I motivi di appello sono strettamente connessi e, quindi, possono essere congiuntamente esaminati.
Dalla lettura dell'ordinanza n. 17 del 16/1/2009 emessa dal in Controparte_4
Sicilia (cfr. documento allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc memoria dell' in CP_1 prime cure), mai impugnata in sede amministrativa dal si evince che la chiusura del tratto Pt_1 stradale SS 117/bis “Centrale Sicula” in entrambi i sensi di marcia e per tutti i veicoli tra il Km.
27+900 (Bivio Ramata) e il Km. 35+000 (Bivio Furma), con conseguente impossibilità di accedere con veicoli al fondo di cui il è comproprietario, venne motivata per le ragioni di cui alla Pt_1 premessa della stessa ordinanza.
La circostanza che l' abbia disposto, dal 16 gennaio 2009, la chiusura al traffico CP_1 veicolare nei due sensi di marcia del tratto della Strada Statale 117bis dal Km. 35+500 al
Km 27+900 a causa di eventi franosi e che da allora tale tratto di strada non sia stato più riaperto al traffico veicolare (almeno fino alla data della domanda giudiziale) è stata allegata dall'attore e non è stata specificatamente contestata dalla convenuta costituita CP_1 ragione per cui essa può ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.
Ugualmente allegata dall'attore e non specificatamente contestata dalla convenuta quindi CP_1 ugualmente provata ex art. 115 c.p.c., è la circostanza che l'attore, a seguito della chiusura del detto tratto della strada statale, non possa più raggiungere con mezzi meccanici il proprio
15 fondo, cui si prima era possibile accedere percorrendo quel tratto di strada chiuso al traffico veicolare da gennaio 2009.
Quindi, in buona sostanza, la chiusura al traffico veicolare di quel tratto della S.S. 117bis costringe il da gennaio 2009, a percorrere a piedi circa 1.500 metri per raggiungere Pt_1 il detto fondo, cui prima si accedeva con mezzi meccanici percorrendo il tratto della strada pubblica oggi chiusa al traffico veicolare.
L'attore non ha contestato, nella domanda introduttiva, che la chiusura al traffico veicolare del tratto stradale sia stata necessaria per esigenze di sicurezza, in ragione del fatto che quel tratto stradale era stato interessato da estesi movimenti franosi che avevano reso impercorribile la carreggiata stradale con veicoli a motore o altri mezzi meccanici (salvo violare il divieto di circolazione imposto in quel tratto da e quindi in maniera abusiva ed a rischio e CP_1 pericolo del trasgressore).
L nella sua comparsa di costituzione e risposta, ha sostenuto di non disporre CP_1 degli ingenti mezzi finanziari necessari per ripristinare quel tratto di strada, il quale, a causa dei movimenti franosi, presenta importanti problemi strutturali (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta dell' in prime cure). CP_1
Quanto al fatto che l'odierno appellante disponga della legittimazione ad agire quale proprietario del fondo cui si accedeva percorrendo la strada statale oggi chiusa al traffico veicolare, tale legittimazione appare provata sulla scorta delle visure catastali degli immobili depositata dall'attore e peraltro essa non è stata negata dal giudice di primo grado.
Peraltro l'attore ha pure dedotto di essere possessore del fondo e di avervi avuto la residenza, ragione per cui, non discutendosi del diritto di proprietà dell'attore ma del suo diritto ad agire per i danni, non è dubitabile che tale legittimazione attiva ad agire per il risarcimento del danno vi sia.
La domanda di danni è stata formulata dall'attore, alternativamente, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o ai sensi dell'art. 2043 c.c. e quindi va vagliata alla luce degli oneri probatori gravanti sulle parti.
Quanto alla prospettata responsabilità aquiliana dell' per i danni lamentati patrimoniali e CP_1 non patrimoniali dall'attore, vale osservare che l'art. 2043 c.c. impone al danneggiato di provare una condotta commissiva od omissiva del responsabile;
la natura colposa di essa ed il nesso causale tra questa ed il danno.
E' impensabile sostenere che una condotta indimostrata sia stata la causa d'un danno. Se manca la prova della condotta colposa, commissiva od omissiva che sia, nessuna spiegazione causale è possibile anche solo imbastire.
16 Nel caso di specie, la condotta colposa ascritta dall'attore all' è di natura omissiva, CP_1 cioè non essersi attivata per i lavori di riapertura al traffico del tratto di strada statale in questione, chiuso al traffico veicolare dal 16 gennaio 2009.
è una società per azioni (S.p.A.) con una natura giuridica di organismo di diritto pubblico. CP_1
Sebbene la sua forma giuridica sia quella di una società per azioni, è interamente partecipata dallo
Stato (socio unico è il Ministero dell'Economia) ed è soggetta al controllo e alla vigilanza del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È stata trasformata in nel 2002 e fa parte del CP_1
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dal 2018.
Infatti l'art. 49 del D.L. 50/2017 ha disposto il trasferimento dell'intero azionariato da parte CP_1
Contr Co del a favore di e tale circostanza ha comportato la decadenza del rapporto di controllo da parte dello Stato sulla propria Concessionaria per la Gestione e manutenzione della rete stradale di interesse nazionale.
L come dalla stessa eccepito nella comparsa di costituzione e risposta in prime cure, CP_1 non è la proprietaria delle strade statali.
Le strade statali sono di proprietà dello Stato, seppure la loro gestione è affidata all'AS (Azienda
Nazionale Autonoma delle Strade)
Nel periodo dal gennaio 2009 e fino al 2018 essa era interamente partecipata dallo Stato (socio unico il Ministero dell'Economia) ed era soggetta al controllo e alla vigilanza del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Dal 2018 fa parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Tale essendo il quadro normativo non si comprende quale colpa ex art. 2043 c.c. possa ascriversi a per la protratta chiusura della strada statale in questione. CP_1
Infatti legittimamente ha chiuso il tratto stradale al traffico veicolare nel gennaio 2009, CP_1 in quanto la carreggiata era stata interessata da estesi movimenti franosi ed essa non era percorribile in condizioni di sicurezza dagli utenti della strada;
quindi alcuna colpa può ad essa ascriversi per la chiusura della strada a quell'epoca.
Quanto al fatto che la tratta stradale danneggiata dai movimenti franosi non sia stata ricostruita e riaperta al traffico, vale osservare che quale gestore della strada, essendo CP_1
Contr controllata al 100% dapprima dal (fino a inizio 2018) e poi da Ferrovie dello Stato
(dal 2018 in poi è partecipata al 100% da ), non poteva liberamente determinarsi in CP_1 Co
ordine alla scelta di ricostruzione del tratto stradale in questione, anche sul piano finanziario, non essendo neppure l'ente proprietario della strada statale gravemente danneggiata dalla frana.
Peraltro, oltre a difettare la condotta commissiva o omissiva colpevole di in ordine alla CP_1 protratta chiusura della strada, difetta pure il nesso causale rispetto ai danni paventati dall'attore.
17 Atteso che in tema di responsabilità aquiliana, costituisce "danno risarcibile" qualunque pregiudizio che, senza il fatto illecito, non si sarebbe verificato, a prescindere dalla sua prevedibilità (Cass.
20932/2015), è evidente che, in assenza di colpa ascrivibile ad per la mancata riapertura CP_1 della strada, non trattandosi della proprietaria della strada da ricostruire, avendone affidata solo la gestione, già sotto questo profilo non si prospetta alcuna responsabilità di ex art. CP_1
2043 c.c. per il danno prospettato dall'odierno appellante.
Trattandosi di una tematica peraltro comune sia alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. che alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., occorre adesso esaminare se si possa configurare un nesso causale tra la condotta omissiva ascritta al custode della strada ( e il danno patrimoniale e non patrimoniale prospettato dall'attore. CP_1
Anzitutto occorre ribadire che colui che alleghi di avere subito un danno, sia che agisca ex art. 2043 c.c. sia che agisca ex art. 2051 c.c., ha sempre l'onere di provare, ex art. 2697
c.c., che vi è nesso causale tra la condotta, commissiva o omissiva, ascritta al convenuto, e il danno da lui prospettato.
In tema illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass. 18584/2021).
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cass. 33129/2024).
Facendo applicazione di tali principi al caso concreto, è indubbiamente vero quanto affermato dal giudice di primo grado, cioè che nessuna responsabilità per i danni prospettati dal Pt_1 può essere ascritto ad per difetto di nesso causale, facendo applicazione della regola CP_1 della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non".
Premesso che non è esattamente noto quali fossero le condizioni del fondo rustico e del sovrastante fabbricato a gennaio 2009 (quando il tratto di strada in questione è stato chiuso al traffico veicolare, così rendendo possibile il solo accesso pedonale al fondo da parte del
, vale osservare che la prova per testi rigettata in prime cure e non ammessa in appello Pt_1
18 (articolata dall'attore nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) risultava a tale fine irrilevante, in quanto l'attore formulava i seguenti capitoli di prova: <D.1 °- vero o no che richiesta dell'attore per effettuare lavori di coltivazione del fondo, inerenti alla proprietà dell'attore rispondevo negativamente in quanto non era possibile raggiungere in particolar modo per l'esistenza della “chiusura al transito” del tratto di strada?. D.2 °- vero o no che per effettuare i lavori di manutenzione e riparazione necessari ai fabbricati, lavori richiesti dell'attore, rispondevo negativamente in quanto per l'esecuzione dei lavori sarebbero stati necessari materiali che per essere trasportati necessitavano di automezzi e, inoltre, per effettuare i lavori erano necessari mezzi meccanici? D.3 °- Vero o no che non era possibile raggiungere il posto causa il divieto di transito imposto dalla segnaletica AS ? D.4 °- vero o no che il fondo è totalmente intercluso nel senso che non vi è strada da cui poter raggiungere il fondo? D.5 °- Vero o no che se, in relazioni ai danni subiti dai fabbricati, se fosse stato possibile intervenire tempestivamente, si potevano limitare sia per entità che per costi in modo considerevole? D.6 °- Vero o no che in assenza di eventi meteorici negativi il tratto di carreggiata relativa al percorso dal bivio Grottacalda alla proprietà del ricorrente, in assenza del divieto di transito, sarebbe percorribile con mezzi di trasporto e con macchine operatrici necessari ai lavori di manutenzione e riparazione dei danni della proprietà dei ricorrenti?>>.
La prova della condizione dei fondi non può poi trarsi dalle consulenze tecniche di parte depositate dall'attore in prime cure.
La consulenza stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva, di carattere tecnico, e quindi il giudice di merito può disattenderne le conclusioni senza obbligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali (cfr. Cass. 20821/2006).
La palese irrilevanza, a fini di prova del danno paventato, della prova testimoniale articolata dall'attore, come pure della documentazione depositata, in quanto in nulla dimostrativa dell'esistenza di una condotta commissiva o omissiva colposa di che si possa CP_1 prospettare quale causa dei danni prospettati dall'attore (facendo applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non") rende poi inammissibile la chiesta
CTU diretta a quantificare i danni prospettati dall'attore ed a ravvisarne le cause.
In relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 7097/2005).
19 In conclusione, con motivazione così integrata, la decisione di primo grado risulta corretta e merita di essere interamente confermata.
L'appello è rigettato poiché infondato.
Va rigettata pure la richiesta dell'appellante di cancellare ex art. 89 c.p.c. alcune frasi contenute nella comparsa di costituzione e risposta in appello di in quanto ritenute sconvenienti CP_1 od offensive.
L'appellante, nelle note difensive depositate in data 29/09/2025, dopo avere argomentato le proprie richieste, ritiene sconvenienti ed offensive le seguenti frasi: […] “l'appellante si ostina
a non voler comprendere”[…]cfr. pag. 2, rigo 20: […]”Ciò che non vuole comprendere
l'appellante”[…] cfr. pag. 3, rigo 1; […]”ma molto probabilmente lo stesso tecnico di parte a cui era stato affidato l'incarico, non ha avuto il coraggio (perché avrebbe screditato la sua professionalità) di scrivere qualcosa che è del tutto infondato nella realtà”[…] cfr. pag. 7 righi 15,16, 17; […]”Ebbene
l'appellante non si rende conto”[…] cfr. pag. 10, rigo 1; […]”non ha mai intrapreso nessuna azione giudiziaria per richiedere il ripristino della strada, preferendo aspettare il trascorrere degli anni, per poi far “cassa”[…] cfr, pag. 11 righi 5,6.
In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte
(cfr. Cass. 21031/2016).
Ad avviso della Corte, nella specie, non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come quelle sopra indicate), che, seppure in modo piuttosto graffiante, rientrano nell'esercizio del diritto di difesa e non si rivelano comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di liquidate, in base agli atti, applicando i parametri del D.M. CP_1
55/2014, nel testo ad oggi vigente, in euro 9.991,00 per compenso (valore dichiarato della controversia: € 77.000; grado appello;
fase studio, fase introduttiva, fase decisionale;
valori medi), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, in ragione del rigetto dell'appello, si deve atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
20 la Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. Parte_1
346/2023, pubblicata in data 25 maggio 2023, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di appello in favore Parte_1 di liquidate in euro 9.991,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Caltanissetta, 7 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AN De OR RO ZO
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