Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
3606/2024 RGAC
Il tribunale, nella persona dei sigg.ri:
Dott. Gian Andrea Morbelli Pres.
Dott.ssa Sara Pozzetti Giud.
Dott. Pasquale Perfetti Rel est
Ha emesso SENTENZA
Sul ricorso CONGIUNTO DI
, nata a [...] il [...], C.F.: , res.te a Cerro Tanaro, Parte_1 CodiceFiscale_1
Via San Rocco n. 10,
e
, nato a [...] il [...], C.F.: , res.te a Felizzano, Strada Parte_2 C.F._2
Padana Ovest 10 n. 15,
entrambi elettivamente domiciliati in Asti, Via Aliberti nr. 30, presso lo studio e la persona dell'Avv. Rita
ARMENI del Foro di Asti (codice fiscale: , che li rappresenta e difende in forza di CodiceFiscale_3 procura speciale in atti.
OSSERVATO
I ricorrenti instano congiuntamente per la modifica delle condizioni di divorzio, seguenti alla pronunzia di cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario, resa inter partes,
evidenziando in particolare aver la reperito, successivamente alla sentenza in questione, Pt_1 occupazione lavorativa.
Chiedono:
“Rejectis adversis, piaccia al Tribunale Ill.mo:
a parziale modifica della sentenza n. 191/22 del 30/03/22 pronunciata dal Tribunale di Asti, disporre che:
1) Il SI. corrisponda in favore della SI.ra a titolo di concorso per il Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio minore l'importo mensile di € 400,00 per 12 mensilità all'anno, da rivalutarsi
2) Il SI. provveda altresì a corrispondere nella misura del 50% le spese straordinarie Parte_2 per il figlio secondo il Protocollo del Tribunale di Asti del 7/7/2017 (doc. 3);
3) La sig.ra inuncia all'assegno divorzile, dichiarandosi economicamente autosufficiente;
Pt_1
4) Spese del presente procedimento compensate.”
La domanda merita accoglimento.
Essa incide, invero, sulla sola posizione della ed in conseguenza del mutamento nelle condizioni Pt_1 reddituali di questa.
Non emergono ragioni ostative alla ratifica delle conclusioni conformi, vista anche la documentazione reddituale prodotta dalle parti.
Spese compensate.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando, in accoglimento delle domande delle parti,
in parziale modifica della sentenza n. 191/22 del 30/03/22 pronunciata dal Tribunale di Asti, così statuisce:
1) Il SI. corrisponderà in favore della SI.ra a titolo di concorso per Parte_2 Parte_1 il mantenimento del figlio minore l'importo mensile di € 400,00 per 12 mensilità all'anno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
2) Il SI. provvederà altresì a corrispondere nella misura del 50% le spese Parte_2 straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo Tribunale di Asti vigente;
3) La sig.ra avendo invece rinunciato all'assegno divorzile, dichiarandosi economicamente Pt_1 autosufficiente, detto emolumento viene revocato;
Spese compensate.
Infine, Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
Il tribunale dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Asti, 10.2.2025
Il Pres. il Rel est