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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 02/12/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: LU SEBASTIANI Presidente TO DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1899/2025 promossa da:
(c.f. ) nata alla Spezia il 18.01.1986 e Controparte_1 C.F._1 CP_2 (c.f. ) nato alla Spezia il 20.01.1982, entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall'avv. Allegretta e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 06.10.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in data 05.09.2004, optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione è nata in data [...] la IA;
che è Per_1 venuta definitivamente meno “l'affectio coniugalis”; di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata). I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) La minore, ancora per poco, , viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso la madre, presso l'abitazione, attualmente sita nel comune di La Spezia, in Via Sarzana, 735, con l'impegno da parte di entrambi di educarla, istruirla e mantenerla.
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà sulla minore ed ogni decisione relativa all'educazione, istruzione ed alla salute della stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo in materia di scuola, cure, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i genitori, anche per valutarne i relativi costi.
3) Il padre sarà libero di vedere la IA, minorenne ancora per pochi mesi, tutte le volte che vorrà, anche recandosi presso la casa coniugale.
4) La casa familiare sita alla Spezia, in Via Sarzana, 735 resta alla Sig.ra in Controparte_1 quanto casa coniugale e la stessa si impegna a volturare solo a suo nome il contratto di locazione, attualmente cointestato.
5) Il Sig. si impegna a versare la somma complessiva di € 450,00 (aggiornabile secondo gli CP_2 indici ISTAT) mensili sul conto corrente intestato alla Sig.ra entro e non oltre giorno dieci CP_1 di ogni mese. Tale somma è da intendersi così suddivisa: 250,00 euro come contributo al mantenimento della IA , oltre al 50% delle spese extra, ed € 200,00 come contributo al Per_1 mantenimento del coniuge.
6) L'assegno universale per i figli sarà riscosso integralmente dalla Sig.ra CP_1
7) Le detrazioni fiscali per oneri famigliari saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) I coniugi dichiarano altresì, di rinunciare rispettivamente ad ogni altra pretesa di natura economica con la sottoscrizione del presente ricorso.
9) I genitori si danno reciproco assenso per il rilascio od il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato (19.11.2025) è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per ottenere l'omologa del caso. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, può omologarsi l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne. Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, alle condizioni ivi indicate, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, non definendo il giudizio fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , generalizzati Controparte_1 CP_2 come in epigrafe e coniugatisi in data 05.09.2004 a NO IG (SP), con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Arcola (SP) per l'anno 2004, al numero 19, parte II, serie B;
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- spese al definitivo;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. TO Di RT. La Spezia, 20.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
TO Di RT LU ST