TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/07/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 917/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 917/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] l'[...], residente in [...], Parte_1 C.F._1 pres ta Gloria Silvestrini del Foro di Milano;
e da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_2 C.F._2
, Via tata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Coniglio del Foro di Parma e Antonio Aiello del Foro di Catanzaro.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:
nata a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) L'affidamento dei figli minore congiunto ed esercitato da entrambi i genitori;
2) la casa coniugale di San Giuliano Milanese, via Cavour 58/1 di proprietà dei genitori della IG.ra , è Pt_2 assegnata a quest'ultima, che vi abiterà con i figli collocati prevalentemente presso la stessa;
3) il padre è obbligato a versare un contributo al mantenimento dei figli direttamente alla madre, nella misura di euro 425,00 mensili per entrambi (212,50 € per ciascun figlio), entro il 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese mediche e scolastiche nonché quelle straordinarie a favore degli stessi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Lodi;
4) il padre potrà vedere i figli con le seguenti modalità un weekend ogni due (ovvero 2 weekend di fila con la mamme e uno con il papà) dal venerdì alle 18.00 alla domenica sera fino alle 20.30; un giorno infrasettimanale che coincida con il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 20.30, due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il mese di Aprile e le vacanze natalizie e pasquali alternate, così come i ponti. Tale calendario potrà subire variazioni in accordo con i genitori e sempre compatibilmente con le esigenze dei figli;
5) il padre si impegna, compatibilmente con gli impegni di lavoro, a collaborare con la madre per prendere i figli a scuola in caso di necessità della stessa, previo avviso tempestivo onde consentirgli di organizzarsi con il lavoro;
6) il padre potrà sentire telefonicamente mediante il cellulare della madre essendo ancora piccolo e Per_2 direttamente sul cellulare a lei in uso, tutti i giorni;
Per_1
7) i figli dovranno mantenere un rapporto continuo con i nonni sia paterni che materni, il IG. dovrà Pt_1 impedire categoricamente che i figli abbiano contatto però con il di lui fratello , avendo qu blemi Per_3 di dipendenza, almeno sino a quando non saranno abbastanza grandi e maturi e se tale frequentazione è nociva per gli stessi;
8) i coniugi si dichiarano indipendenti economicamente con rinuncia a qualsiasi forma di sostentamento e/o mantenimento reciproco;
9) le parti rinunciano a qualsiasi pretesa economica e di avere risolto ogni questione, salvo quanto stabilito nel presente atto, derivante dal matrimonio e/o successivo ad esso, avanzata in sede di divorzio e di cui agli atti;
10) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. I figli minori potranno espatriare dall'Italia senza nessun consenso del padre e/o della madre che sin d'ora si rilasciano l'autorizzazione al rilascio del passaporto per i figli minori. I genitori qualora dovessero recarsi all'estero dovranno comunque comunicarlo;
11) le parti si dichiarano soddisfatte e di avere risolto ogni questione, e di non pretendere null'altro per qualsiasi ragione e/o titolo e/o causa conferente direttamente e/o indirettamente i rapporti coniugali e il matrimonio;
12) spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 27.06.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Piazza Armerina (EN) in data 20.08.2016 e con sentenza n. 687/2023, pubblicata il 03.08.2023, il Tribunale di Lodi è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e il Parte_1 Parte_2 20.08.2016 in Piazza Armerina (EN) trascritto presso gli atti dello St C za Armerina al n. 41, Parte II, Serie A, Anno 2016;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piazza Armerina (EN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 16 luglio 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 917/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] l'[...], residente in [...], Parte_1 C.F._1 pres ta Gloria Silvestrini del Foro di Milano;
e da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_2 C.F._2
, Via tata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Coniglio del Foro di Parma e Antonio Aiello del Foro di Catanzaro.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:
nata a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) L'affidamento dei figli minore congiunto ed esercitato da entrambi i genitori;
2) la casa coniugale di San Giuliano Milanese, via Cavour 58/1 di proprietà dei genitori della IG.ra , è Pt_2 assegnata a quest'ultima, che vi abiterà con i figli collocati prevalentemente presso la stessa;
3) il padre è obbligato a versare un contributo al mantenimento dei figli direttamente alla madre, nella misura di euro 425,00 mensili per entrambi (212,50 € per ciascun figlio), entro il 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese mediche e scolastiche nonché quelle straordinarie a favore degli stessi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Lodi;
4) il padre potrà vedere i figli con le seguenti modalità un weekend ogni due (ovvero 2 weekend di fila con la mamme e uno con il papà) dal venerdì alle 18.00 alla domenica sera fino alle 20.30; un giorno infrasettimanale che coincida con il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 20.30, due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il mese di Aprile e le vacanze natalizie e pasquali alternate, così come i ponti. Tale calendario potrà subire variazioni in accordo con i genitori e sempre compatibilmente con le esigenze dei figli;
5) il padre si impegna, compatibilmente con gli impegni di lavoro, a collaborare con la madre per prendere i figli a scuola in caso di necessità della stessa, previo avviso tempestivo onde consentirgli di organizzarsi con il lavoro;
6) il padre potrà sentire telefonicamente mediante il cellulare della madre essendo ancora piccolo e Per_2 direttamente sul cellulare a lei in uso, tutti i giorni;
Per_1
7) i figli dovranno mantenere un rapporto continuo con i nonni sia paterni che materni, il IG. dovrà Pt_1 impedire categoricamente che i figli abbiano contatto però con il di lui fratello , avendo qu blemi Per_3 di dipendenza, almeno sino a quando non saranno abbastanza grandi e maturi e se tale frequentazione è nociva per gli stessi;
8) i coniugi si dichiarano indipendenti economicamente con rinuncia a qualsiasi forma di sostentamento e/o mantenimento reciproco;
9) le parti rinunciano a qualsiasi pretesa economica e di avere risolto ogni questione, salvo quanto stabilito nel presente atto, derivante dal matrimonio e/o successivo ad esso, avanzata in sede di divorzio e di cui agli atti;
10) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. I figli minori potranno espatriare dall'Italia senza nessun consenso del padre e/o della madre che sin d'ora si rilasciano l'autorizzazione al rilascio del passaporto per i figli minori. I genitori qualora dovessero recarsi all'estero dovranno comunque comunicarlo;
11) le parti si dichiarano soddisfatte e di avere risolto ogni questione, e di non pretendere null'altro per qualsiasi ragione e/o titolo e/o causa conferente direttamente e/o indirettamente i rapporti coniugali e il matrimonio;
12) spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 27.06.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Piazza Armerina (EN) in data 20.08.2016 e con sentenza n. 687/2023, pubblicata il 03.08.2023, il Tribunale di Lodi è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e il Parte_1 Parte_2 20.08.2016 in Piazza Armerina (EN) trascritto presso gli atti dello St C za Armerina al n. 41, Parte II, Serie A, Anno 2016;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piazza Armerina (EN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 16 luglio 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello