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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TT NI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 474/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate -Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione 159 00159 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: vedi oltre
Resistente/Appellato: vedi oltre
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' stato impugnato il silenzio-rifiuto su istanza con la quale l'odierno ricorrente aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF applicate sull'indennità aggiuntiva di buonuscita a lui erogata.
L'istante evidenzia -nel merito- che la circolare Min. Finanze n° 2 del 5/2/1986 ebbe a stabilire l'assoggettamento dell'indennità in questione a tassazione separata e per l'intero (e non già con la riduzione forfettaria di € 309,87 per ogni anno di servizio). Tuttavia l'Agenzia delle entrate -con risposta ad interpello n° 91/2024- ha invece riconosciuto la suddetta riduzione (prevista invero dall'art. 19 c. 2 bis T.U.I.R.).
Il ricorrente argomenta -per mero refuso con altri ricorsi evidentemente predisposti dallo stesso difensore- sulla possibilità di domanda collettiva di rimborso tramite procuratore speciale e di ricorso collettivo.
L'istante precisa anche di avere elaborato prospetto di calcolo, ove mai necessario.
Quanto al termine decadenziale per la proposizione delle domande di rimborso in questione (quello di prescrizione essendo decennale, stante l'errore ascrivibile solo all'amministrazione), il ricorrente dà atto di pronunce di alcune Corti che hanno ritenuto termine di quattro anni dalla effettuata ritenuta fiscale;
ritiene tuttavia che il termine -biennale- decorra dal fatto sopravvenuto che costituisce il presupposto stesso dell'istanza, e cioè l'avvenuta risposta ad interpello n° 91/2024.
Chiede di: accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità del rigetto della domanda di rimborso
IRPEF; ordinare all'Agenzia delle Entrate di procedere al ricomputo delle ritenute IRPEF effettuate dal FAF sull'indennità aggiuntiva di buonuscita, determinando la base imponibile secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2-bis del TUIR;
ordinare l'immediata liquidazione degli importi oggetto di rimborso, come dettagliato nei fogli di calcolo allegati all'istanza di rimborso o nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio;
condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario.
L'Agenzia delle entrate:
· segnala il refuso relativo ad argomentazioni su ricorso cumulativo e/o collettivo, non confacenti al caso di specie;
· eccepisce l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine decadenziale di quattro anni dalle rispettive ritenute;
e per vertersi su rapporti ormai definiti.
Chiede di dichiarare inammissibile il ricorso.
Con apposita memoria l'istante ha insistito nelle rispettive richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il decidente non essere necessario che il contribuente abbia allegato -all'Agenzia delle entrate- un proprio computo, laddove (come nel caso di specie) non è dedotto un errore di calcolo, bensì un errore di diritto, cioè nell'applicazione delle norme di legge.
Non è decorso il termine di decadenza, che è quello biennale, atteso che il “dies a quo” si rinviene in fatto sopravvenuto che costituisce il presupposto stesso dell'istanza, e cioè la risposta ad interpello n° 91/2024: infatti, prima di detto fatto sopravvenuto ovviamente il ricorso sarebbe stato stucchevolmente inutile.
Né è utile argomentare sul fatto che si verta su rapporto giuridico ormai definito, atteso che detta definizione non sussiste fino al maturare della decadenza dal diritto al rimborso.
Il ricorso va quindi accolto: il silenzio-rifiuto va annullato e va ordinato all'Agenzia delle Entrate di procedere al ricomputo delle ritenute IRPEF effettuate dal FAF sull'indennità aggiuntiva di buonuscita del ricorrente, determinando la base imponibile secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2-bis del TUIR. Il regime delle spese segue la soccombenza (D.M. 55/2014; valore indeterminabile;
bassa complessità; valori minimi e ulteriormente ridotti per la effettiva consistenza delle questioni) con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Corte di giustizia di primo grado di Teramo, in composizione moncratica e nel contraddittorio delle parti, pronunciando definitivamente nel ricorso 474 del 2025 così decide:
• accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il silenzio rifiuto impugnato e ordina all'Agenzia delle entrate di procedere al ricomputo delle ritenute Irpef effettuate dal FAF sull'indennità di buonuscita del ricorrente, determinando la base imponibile secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2-bis TUIR;
• condanna parte resistente alla rifusione delle spese liquidate in euro 500,00 per compenso oltre il rimborso del contributo unificato e accessori di legge;
con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Teramo 19/1/2026 Il Giudice monocratico(dott. Nicola Valletta)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TT NI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 474/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate -Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione 159 00159 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: vedi oltre
Resistente/Appellato: vedi oltre
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' stato impugnato il silenzio-rifiuto su istanza con la quale l'odierno ricorrente aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF applicate sull'indennità aggiuntiva di buonuscita a lui erogata.
L'istante evidenzia -nel merito- che la circolare Min. Finanze n° 2 del 5/2/1986 ebbe a stabilire l'assoggettamento dell'indennità in questione a tassazione separata e per l'intero (e non già con la riduzione forfettaria di € 309,87 per ogni anno di servizio). Tuttavia l'Agenzia delle entrate -con risposta ad interpello n° 91/2024- ha invece riconosciuto la suddetta riduzione (prevista invero dall'art. 19 c. 2 bis T.U.I.R.).
Il ricorrente argomenta -per mero refuso con altri ricorsi evidentemente predisposti dallo stesso difensore- sulla possibilità di domanda collettiva di rimborso tramite procuratore speciale e di ricorso collettivo.
L'istante precisa anche di avere elaborato prospetto di calcolo, ove mai necessario.
Quanto al termine decadenziale per la proposizione delle domande di rimborso in questione (quello di prescrizione essendo decennale, stante l'errore ascrivibile solo all'amministrazione), il ricorrente dà atto di pronunce di alcune Corti che hanno ritenuto termine di quattro anni dalla effettuata ritenuta fiscale;
ritiene tuttavia che il termine -biennale- decorra dal fatto sopravvenuto che costituisce il presupposto stesso dell'istanza, e cioè l'avvenuta risposta ad interpello n° 91/2024.
Chiede di: accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità del rigetto della domanda di rimborso
IRPEF; ordinare all'Agenzia delle Entrate di procedere al ricomputo delle ritenute IRPEF effettuate dal FAF sull'indennità aggiuntiva di buonuscita, determinando la base imponibile secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2-bis del TUIR;
ordinare l'immediata liquidazione degli importi oggetto di rimborso, come dettagliato nei fogli di calcolo allegati all'istanza di rimborso o nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio;
condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario.
L'Agenzia delle entrate:
· segnala il refuso relativo ad argomentazioni su ricorso cumulativo e/o collettivo, non confacenti al caso di specie;
· eccepisce l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine decadenziale di quattro anni dalle rispettive ritenute;
e per vertersi su rapporti ormai definiti.
Chiede di dichiarare inammissibile il ricorso.
Con apposita memoria l'istante ha insistito nelle rispettive richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il decidente non essere necessario che il contribuente abbia allegato -all'Agenzia delle entrate- un proprio computo, laddove (come nel caso di specie) non è dedotto un errore di calcolo, bensì un errore di diritto, cioè nell'applicazione delle norme di legge.
Non è decorso il termine di decadenza, che è quello biennale, atteso che il “dies a quo” si rinviene in fatto sopravvenuto che costituisce il presupposto stesso dell'istanza, e cioè la risposta ad interpello n° 91/2024: infatti, prima di detto fatto sopravvenuto ovviamente il ricorso sarebbe stato stucchevolmente inutile.
Né è utile argomentare sul fatto che si verta su rapporto giuridico ormai definito, atteso che detta definizione non sussiste fino al maturare della decadenza dal diritto al rimborso.
Il ricorso va quindi accolto: il silenzio-rifiuto va annullato e va ordinato all'Agenzia delle Entrate di procedere al ricomputo delle ritenute IRPEF effettuate dal FAF sull'indennità aggiuntiva di buonuscita del ricorrente, determinando la base imponibile secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2-bis del TUIR. Il regime delle spese segue la soccombenza (D.M. 55/2014; valore indeterminabile;
bassa complessità; valori minimi e ulteriormente ridotti per la effettiva consistenza delle questioni) con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Corte di giustizia di primo grado di Teramo, in composizione moncratica e nel contraddittorio delle parti, pronunciando definitivamente nel ricorso 474 del 2025 così decide:
• accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il silenzio rifiuto impugnato e ordina all'Agenzia delle entrate di procedere al ricomputo delle ritenute Irpef effettuate dal FAF sull'indennità di buonuscita del ricorrente, determinando la base imponibile secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2-bis TUIR;
• condanna parte resistente alla rifusione delle spese liquidate in euro 500,00 per compenso oltre il rimborso del contributo unificato e accessori di legge;
con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Teramo 19/1/2026 Il Giudice monocratico(dott. Nicola Valletta)