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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/11/2025, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3538/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Arceri Presidente rel. dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3538/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con sede in via Parte_1 P.IVA_1
Venezia 16, Numana, nella persona del presidente e legale rapp.te ,c.f. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Cimino del Foro di Fermo (c.f. C.F._1
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fermo, viale della C.F._2
Carriera 24 (fax presso il quale eseguire comunicazioni e notificazioni riguardanti il presente procedimento 0734-225337; - PE , come da giusta Email_1 procura in calce alla memoria di costituzione di primo grado.
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
contro
(C.F., n. iscr. al Registro delle Imprese e P.IVA: , con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Novara, Via Greppi n. 2, in persona della sua Procuratrice avv. Monica Sini, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Massimiliano Mostardini (C.F.: ; C.F._3
pag. 1 PE: del Foro di Milano, Simone Cadeddu (C.F.: Email_2
PE: ) del Foro di Roma e C.F._4 Email_3
RA OR (C.F.: ; PE: del Foro C.F._5 Email_4 di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico degli stessi nonché presso il loro Studio in Milano, via Porlezza, 12.
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10147/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 22.11.2024 ad esito del giudizio R.G. n. 8302/2021.
* * *
Oggetto del giudizio: Diritto al nome ex art. 7 c.c. / risarcimento ex art. 2043 c.c. del danno patrimoniale e non patrimoniale per lesione del diritto al nome e alla reputazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
− IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare ogni domanda dell'appellata, condannandola alla rifusione delle spese tutte di giudizio in favore dell' appellante, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
− rigettare l'appello incidentale e tutte le domande formulate da − Controparte_1 revocare l'ordinanza di condanna di al Parte_1 pagamento di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende del 26 marzo 2025 nel procedimento R.G. Num. 3538-1/2024, sez. civile, dalla Corte di Appello di Milano.
Con vittoria di spese di lite e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto da per Parte_1 carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa e, di conseguenza, provvedere ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; 2) Rigettare le domande tutte formulate da
[...] nel suo atto di appello, in quanto infondate in fatto e in diritto e, Parte_1 conseguentemente, confermare i capi della sentenza del Tribunale di Milano n. 10147/2024 del 22 novembre 2024 dalla stessa impugnati;
in via di appello incidentale: 3) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 10147/2024 del 22 novembre 2024, condannare Parte_1
pag. 2 ex art. 2043 c.c. al risarcimento, in favore di dei Parte_1 Controparte_1 danni derivanti dalla violazione degli artt. 7 e 16 c.c., nonché dalle condotte emulative e denigratorie poste in essere ai danni di quantificandoli in via equitativa, oltre rivalutazione Controparte_1 ed interessi come per legge;
in ogni caso: 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari e successive occorrende.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1.1. Con atto di citazione notificato in data 9 novembre 2021 (di seguito, “ ) Controparte_1 Parte_1 conveniva in giudizio l di seguito, “ ), in persona Parte_1 CP_2 del suo legale rappresentante sig. dinnanzi al Tribunale di Milano per chiedere Parte_2 la cessazione, da parte della convenuta, ai sensi dell'art 7 c.c., dell'utilizzo della denominazione e del segno “in qualsiasi forma e modalità, ivi compreso nella ragione associativa Parte_1
“ , in qualsiasi spazio web, compreso il nome di dominio Parte_1 www.associazionenazionaledipendentiautogrill.it e la pagina Facebook “ Parte_3
, nonché su qualsiasi altro supporto o materiale (ad esempio, carta intestata,
[...] timbro, locandine, brochure, etc)”.
A sostegno della propria domanda, l'attrice lamentava che ente associativo che non ha alcun CP_2 legame con la società né tantomeno gode di alcuna forma di patrocinio da parte della Parte_1 stessa, poneva in essere da tempo – tramite le più svariate condotte (dall'utilizzo del nome “ Parte_1 nella carta intestata e sul timbro all'uso del medesimo nel dominio dell'associazione) – comportamenti tali da arrecare pregiudizio al nome di del suo marchio e della sua ragione Parte_1 sociale.
In sintesi, si doleva del fatto che, a causa dell'illecito uso del proprio nome da parte di Parte_1
venisse ingenerata nel pubblico l'erronea impressione che esistesse un collegamento tra CP_2 ed con conseguente possibilità che le condotte, anche diffamatorie, e i commenti Parte_1 CP_2 volgari espressi da venissero direttamente imputati all'attrice stessa. CP_2
Da ultimo, chiedeva di condannare la convenuta ai sensi dell'art 2043 c.c. al risarcimento Parte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti a causa delle condotte denigratorie e diffamatorie poste in essere da servendosi illecitamente del nome di CP_2 Parte_1
1.2. Parte convenuta si costituiva in giudizio con atto del 27 gennaio 2022 al fine di ottenere il rigetto di tutte le domande di parte avversaria.
1.3. Con sentenza n. 10147, pubblicata in data 22 novembre 2024, il Tribunale di Milano così disponeva:
1) condanna la alla rimozione della parola Parte_1 Parte_1
“ dalla propria denominazione e dai profili social e dai siti internet dalla Parte_1
pag. 3 stessa gestiti immediatamente e, comunque, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia;
2) ordina alla di non spendere la parola Parte_1
“ nell'esercizio della propria attività associativa, in qualsiasi altra forma e Parte_1 modalità oltre a quelle previste dal precedente capo a);
3) condanna la convenuta alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 processuali che si liquidano in complessivi euro 5.311,00 di cui euro 600,00 per spese ed euro 4.711,00 per compenso, oltre CPA, spese generali e IVA se dovuta.
In particolare, il Tribunale accoglieva la domanda dell'attrice volta alla cessazione dell'utilizzo del proprio nome, in quanto rilevava che, pur rimanendo impregiudicata la libertà, costituzionalmente tutelata, di associarsi di la stessa avrebbe ben potuto perseguire i propri scopi statutari CP_2 sostituendo il nome “ con la locuzione “aree di servizio autostradali”. Parte_1
Il Giudice di prime cure non accoglieva, dunque, la tesi difensiva secondo cui, da un lato, la condanna inibitoria avrebbe inciso su propri diritti costituzionalmente tutelati né, dall'altro, riteneva fondata la tesi secondo cui non esiste, allo stato di fatto, alcuna possibilità di confusione fra i due enti, viste le diverse attività dagli stessi esplicate.
A sostegno di tale ultimo punto, il Giudice evidenziava che la maggior parte degli associati non risultava essere né dipendente né ex dipendente di a dimostrazione dell'assenza di Parte_1 qualunque giustificazione nell'utilizzo, senza consenso, del nome “ da parte di Parte_1 CP_2
Infine, il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice di condanna ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, poiché non aveva fornito la prova che Parte_1 la situazione di discredito in concreto arrecata al nome e all'immagine commerciale di Parte_1 avesse raggiunto una gravità e serietà tale da giustificare la tutela risarcitoria.
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO
2.1. Con atto del 18 dicembre 2024 interponeva appello la quale formulava i seguenti motivi CP_2 di impugnazione:
1) violazione degli artt. 7 c.c., 18 e 39 Cost, erronea interpretazione dei fatti ed applicazione della legge, erronea valutazione delle prove, sentenza contenente disposizioni contraddittorie.
In particolare, lamentava l'erronea applicazione dell'art 7 c.c. al caso di specie, CP_2 in quanto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare che avesse Parte_1 subito un concreto pregiudizio a causa dell'uso del proprio nome da parte dell'appellante.
pag. 4 Inoltre, affermava, da un lato, che la sentenza impugnata avesse leso la libertà CP_2 di associarsi di cui all'art. 18 Cost e, dall'altro, che a norma dell'art 39 Cost, il
Tribunale non avrebbe potuto sindacare la composizione dell'organizzazione sotto il profilo della qualifica degli associati (se dipendenti o meno di . Parte_1
La stessa sosteneva, infine, che il Tribunale avesse fatto erronea applicazione del principio di cui all'art 2697 c.c. in materia di onere della prova, avendo ritenuto che dovesse essere a provare l'attuale ed effettivo collegamento con CP_2 Parte_1
2) vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione per mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, violazione dell'art. 112 c.p.c.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante censurava l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale aveva non solo condannato alla cessazione dell'utilizzo del nome e del segno “ ma anche alla non CP_2 Parte_1 spendita del nome “ nella propria denominazione, nei profili social e nei Parte_1 propri siti internet;
3) violazione degli artt. 7 c.c., 21 Cost., 10 Cost., 11 CEDU, erronea interpretazione dei fatti ed applicazione della legge, erronea valutazione delle prove.
Col terzo motivo di appello, denunciava un'eccessiva limitazione della libertà CP_2 di pensiero, espressione ed informazione, nonché, a seguito della condanna inibitoria del primo Giudice, l'impossibilità di perseguire il proprio scopo statuario;
4) violazione dell'art. 91 c.p.c., sentenza contenente disposizioni contraddittorie.
Col quarto motivo, l'appellante censurava l'impugnata sentenza nella parte in cui, malgrado la soccombenza reciproca, non aveva applicato il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. chiedeva, dunque, di riformare la sentenza del Tribunale e di compensare le CP_2 spese.
Infine, parte appellante proponeva istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex artt. 283 e 351 c.p.c., in ragione della manifesta fondatezza dell'atto di appello dalla stessa proposto e del grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della pronuncia di primo grado;
pregiudizio che si sarebbe concretizzato nel fatto di non poter più spendere, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, il nome “ nella Parte_1 propria attività associativa, limitando così la libertà di pensiero nonché quella sindacale.
2.2. Nel giudizio così instaurato si costituiva con comparsa di costituzione e risposta Parte_1 del 9 aprile 2025, nella quale, oltre ad affermare l'inammissibilità dell'atto di appello avversario per mancanza di specificità dei motivi, insisteva per la conferma della sentenza pag. 5 di primo grado e allegava condotte di successive alla pubblicazione della sentenza CP_2 del Tribunale, come prova della mancata ottemperanza dell'inibitoria contenuta nel provvedimento impugnato.
Con tale atto, proponeva, inoltre, appello incidentale, al fine di ottenere la riforma Parte_1 della sentenza nella parte in cui aveva respinto la domanda risarcitoria di cui all'art. 2043
c.c., con conseguente condanna di controparte al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa. L'appellante incidentale affermava, infatti, che sia la condotta illecita che la natura dolosa della stessa, in quanto elementi costitutivi della fattispecie, fossero stati provati. Quanto al danno ingiusto, riteneva di aver dimostrato che l'utilizzo illecito del nome “ per mano di controparte avesse determinato - tramite la Parte_1 creazione di confusione tra i due enti - una lesione della propria immagine e reputazione.
Aggiungeva, infine, che la sussistenza del danno all'immagine e all'identità aziendale di fosse da ritenersi in re ipsa. Controparte_1
2.3. Con istanza del 20 febbraio 2025 chiedeva a codesta Corte di disporre, inaudita CP_2 altera parte, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
2.4. In data 21 febbraio 2025, il Presidente, ritenuto che non sussistessero le condizioni per l'emissione del provvedimento inaudita altera parte, fissava udienza dinnanzi al consigliere istruttore.
2.5. Con ordinanza del 26 marzo 2025, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza sull'assunto che, da un lato, non vi fosse evidenza, allo stato, al contrario di quanto sostenuto dall'istante, della volgarizzazione del termine
, dall'altro, che – sotto il profilo del periculum – non fosse possibile scorgere alcun Parte_1 pregiudizio grave ed irreparabile discendente dall'esecuzione della sentenza di primo grado.
Inoltre, condannava l'istante al pagamento della somma di € 2.000,00 a favore della
[...]
. CP_3
All'udienza del 30 aprile 2025, le parti si riportavano alle conclusioni contenute nei rispettivi atti difensivi e il consigliere istruttore fissava, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., udienza in data
15 ottobre 2025, assegnando un termine di 10 giorni prima per le note conclusive.
2.6. Scambiate le note conclusionali, in tale udienza la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Innanzitutto, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., eccezione sollevata da in ragione del fatto che l'atto Parte_1 di appello conterebbe “alle p.
6-8 un paragrafo dedicato alla “esposizione dei motivi di
pag. 6 appello”, in cui sono elencati “i capi e le parti della sentenza [di primo grado] che vengono impugnati”, successivamente espone le motivazioni a supporto di tali supposti motivi in maniera piuttosto confusa e illogica, tale da non consentire una chiara individuazione degli stessi e delle connesse ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal
Giudice di primo grado”.
Tale eccezione deve essere disattesa.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo
Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. 36481/2022; Cass. civ. n.
7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
Orbene, nell'atto di appello proposto da sono sia individuate le statuizioni della CP_2 sentenza di primo grado che l'appellante intende impugnare sia esposte le argomentazioni addotte a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale. Tale circostanza
è sufficiente a ritenere l'appello ammissibile, a prescindere dalla fondatezza o meno delle censure mosse da parte appellante avverso la sentenza impugnata, che già rappresentano valutazioni di merito. Inoltre, a conferma della sufficiente specificità ed intellegibilità dell'impugnazione, si rileva che la difesa di parte appellata è stata in grado di contraddire sulle censure avanzate dalla controparte, chiedendone, motivatamente, il rigetto.
4. Ciò chiarito e prima di esaminare i motivi di appello, pare opportuno premettere una sintetica esposizione dei fatti rilevanti per come provati documentalmente.
L' veniva costituita dal sig. Parte_1 Parte_2
ex dipendente di licenziato per giusta causa in data 2 marzo 2019.
[...] Parte_1
La legittimità del licenziamento veniva confermata dalla sentenza del Tribunale di Milano n.
251/2020, poi passata in giudicato.
Tale associazione, nonostante l'utilizzo del nome “ , non ha alcun legame con la Parte_1 società Parte_1
pag. 7 Lo scopo statutario di è quello, tra gli altri, di “promuovere e cementare i vincoli di CP_2 fratellanza e di solidarietà fra i dipendenti e gli ex dipendenti di e fra essi e gli Parte_1 appartenenti di altre associazioni e sindacati di qualunque categoria” (art. 5 Statuto di doc. 1 fasc. I grado . CP_2 CP_2
L'art. 6 dello Statuto prevede inoltre che possano aderire “tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle”.
Dalla sola lettura dello Statuto, si evince dunque che gli associati non sono solo dipendenti ed ex dipendenti di bensì chiunque ritenga di condividere gli scopi statutari, Parte_1 piuttosto evanescenti, della stessa.
L'appellativo , marchio registrato dalla società appellata, veniva utilizzata non solo Parte_1 nella denominazione sociale di ma anche nel nome a dominio del suo sito internet CP_2
(www.associazionenazionaledipendentidiautogrill.it), nelle lettere inviate alle istituzioni e nei messaggi pubblicati sui profili web.
Tra le condotte contestate da ad vi è l'invio di innumerevoli lettere ad Parte_1 CP_2 istituzioni pubbliche, tra cui anche il Presidente della Repubblica, con contenuti mai avallati dall'appellata. Sempre con riguardo a tali missive, è stata anche prodotta, per esempio, una e-mail, inviata da al Sindaco di Montepulciano, al Presidente della Regione Toscana, CP_2 al Presidente della Provincia di Siena e p.c. all'allora Ministro del Lavoro, On. e Per_1 all'amministratore delegato di dott. nella quale l'appellante Parte_1 Controparte_4 denunciava la precarietà lavorativa dei dipendenti di e l'approfittamento, da parte Parte_1 di quest'ultima, di tali condizioni di lavoro (doc. da 11 a 16 fasc. 1 grado).
Altri episodi allegati da parte appellata riguardano le immagini e i post pubblicati sul profilo
Facebook di CP_2
1) un'immagine di una tazza di cappuccino (simbolo della sosta nelle aree di servizio di
, visibile anche ai non iscritti al gruppo Facebook, accompagnata dalla Parte_1 scritta “Vaffanculo” (doc. 17 fasc. 1 grado);
2) un post raffigurante l'immagine di una donna di bell'aspetto, accompagnato dalla descrizione “ Eliminate quella divisa! Vogliamo bariste così!” (doc. 18 fasc. Parte_1
1 grado);
3) la creazione di un album fotografico nella pagina Facebook di denominato CP_2
“Bestie di Satana” (doc. 19 fasc. 1 grado).
pag. 8 a seguito dei numerosi episodi di utilizzo del proprio nome da parte di Controparte_1 CP_2 inviava a quest'ultima una prima diffida, al fine di ottenere la cessazione delle condotte contestate.
Nonostante il sig. avesse risposto alla diffida affermando di aver già Parte_2 provveduto a chiudere il gruppo Facebook e di aver già cessato l'uso del sito e del dominio internet di le condotte contestate venivano nuovamente poste in essere (doc. 21 CP_2 fasc. 1 grado).
A seguito della condanna in primo grado a rimuovere la parola “autogrill”, continuava CP_2 ad utilizzare il nome nella denominazione sociale e poneva in essere una nuova attività definita da controparte “pregiudizievole e confusoria”.
Tra le altre, il 13 dicembre 2024 il sig. presidente di inviava al Parte_2 CP_2
Presidente della Repubblica una lettera in cui, oltre a riferire di alcune azioni legali intraprese nei confronti di alcuni dipendenti di faceva un parallelo tra la pronuncia contenuta Parte_1 nella sentenza impugnata e “i momenti più bui che la nostra Nazione ha attraversato, quando il Regio decreto n. 1848 del 6 novembre 1926 dava disposizione ai Prefetti di sciogliere tutti i “partiti, associazioni e organizzazioni che esplicano azione contraria al regime” e solo qualche mese prima la Legge n. 563 del 3 aprile 1926 riconosceva giuridicamente il solo sindacato fascista” (doc. 4 fasc. di appello).
5. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che l'appello proposto da avverso la CP_2 sentenza di primo grado sia infondato e vada, dunque, rigettato.
5.1. Quanto al primo motivo di gravame, non coglie nel segno la censura dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel condannare a cessare qualunque CP_2 condotta, pur non avendo ravvisato alcun pregiudizio (tanto che la domanda risarcitoria era stata rigettata).
Innanzitutto, occorre chiarire quando può trovare applicazione la tutela di cui all'art. 7 c.c., il quale prevede che “La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni”.
Invero, laddove vi sia usurpazione del nome da parte di taluno che ne faccia un uso indebito, al fine di ottenere la cessazione del fatto non è affatto necessario che il titolare del nome dimostri di aver subìto o di subìre un pregiudizio, essendo richiesto soltanto un rischio di pregiudizio, derivante dall'uso indebito, rischio che tuttavia, deve essere verificato in concreto.
pag. 9 Già da tempo la Suprema Corte ha, infatti, affermato il principio secondo cui: “In tema di tutela del diritto al nome, l'accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo, contemplata dall'art. 7 cod. civ., è subordinata alla duplice condizione che l'utilizzazione del nome altrui sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito. Sotto quest'ultimo profilo, quantunque
a giustificare l'accoglimento della misura sia sufficiente la possibilità di un pregiudizio, non essendo necessario che esso si sia già verificato, tuttavia, la ricorrenza di detta possibilità deve essere accertata in concreto” (Cass. n. 11129/2003).
In relazione alla prima condizione, ossia l'uso indebito, è pacifico – in quanto mai diversamente sostenuto da – che l'appellante principale abbia usato e stia ancora CP_2 utilizzando il nome “ in mancanza di consenso del titolare, nonché in assenza di Parte_1 qualsivoglia altro diritto o facoltà.
Quanto, invece, alla seconda condizione, vale a dire il rischio di pregiudizio, la giurisprudenza ha ritenuto che tale circostanza sussista, ad esempio, quando dall'uso indebito derivi un rischio di confusione tra i soggetti e l'usurpatore ponga in essere condotte poco commendevoli alle quali il titolare ha interesse a non essere associato.
In tali casi, il Giudice deve, dunque, svolgere un duplice accertamento: deve verificare, in primo luogo, che l'usurpazione del nome da parte del convenuto possa creare confusione nel pubblico circa l'identità o l'esistenza di un legame tra le parti e, in secondo luogo, che da tale condotta confusoria possa, in via concreta e non meramente astratta, derivare un pregiudizio alla parte che chiede tutela.
Quanto all'idoneità dell'uso a creare confusione, rileva la Corte che le condotte contestate dall'appellata all'appellante (e da questa non smentite, ma definite esercizio di libertà associativa e di manifestazione del pensiero) sono indubbiamente idonee a creare nel pubblico la convinzione circa l'esistenza di un legame tra e Parte_1 Parte_1 per le seguenti ragioni.
[...]
pur svolgendo un'attività diversa da quella di parte appellata, utilizza il nome CP_2
“ accostato a quello “Dipendenti”, presentandosi così al pubblico come Parte_1 un'associazione rappresentativa di tutti i dipendenti di Parte_1
Tale rappresentatività non solo non trova conferma nelle prove addotte dalle parti, ma deve essere certamente esclusa alla luce del tenore dell'art. 6 dello stesso Statuto associativo, rubricato “Ammissione”, nel quale si legge espressamente che “sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione
(…)”.
pag. 10 Chiunque può, quindi, aderire all'associazione, senza dover provare l'attuale o, almeno, pregresso rapporto di lavoro con Parte_1
Tuttavia, poiché tale circostanza (ossia la mancanza di qualunque reale collegamento fra e non risulta evidente al pubblico che viene a conoscenza dei pensieri CP_2 Parte_1 esternati da tramite missive o post su Facebook, si deve concludere che l'appellante CP_2 si serva della confusione creata dall'apposizione del nome “ al termine “Dipendenti” Parte_1 per veicolare i propri pensieri come se si trattasse di un'associazione rappresentativa di tutto il corpo dipendenti dell'appellata.
Una tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che non risulta provata in atti la
“volgarizzazione” del marchio “autogrill”; circostanza che avrebbe dimostrato la perdita di capacità distintiva del predetto nome e, di conseguenza, la sua utilizzazione quale sinonimo del termine “aree di servizio attrezzate sul percorso autostradale”.
Quale secondo punto dell'accertamento rimesso al Giudice, si deve verificare se dalla suddetta confusione, derivata dall'uso non consentito del nome “ , possa derivare Parte_1 un pregiudizio a parte appellata.
Invero, dalla valutazione dei documenti prodotti da si trae che la spendita del nome Parte_1
“ accostata a frasi denigratorie, sessiste o volgari (vd. doc. 17, 18, 19 fasc. I grado) Parte_1
è senza dubbio idonea a far sorgere nel pubblico il convincimento secondo cui tutti coloro che lavorano presso e la società stessa, che permette l'uso del proprio nome, Parte_1 condividano i pensieri espressi da in ogni sede. CP_2
Trattandosi tuttavia di manifestazioni del pensiero che nulla hanno a che vedere con la società e che, oltretutto, risultano spesso offensive o volgari, è indubbio che tali Parte_1 condotte siano, sotto il profilo dell'art. 7 c.c., idonee ad arrecare pregiudizio all'appellata, denigrandone e ridicolizzandone l'attività, ed in definitiva, generando discredito, scherno e riprovazione.
5.2. Per quanto attiene alla seconda censura elaborata dall'appellante nell'ambito del primo motivo di appello, ossia la violazione degli artt. 18 e 39 Cost., il motivo appare parimenti infondato.
Parte appellante lamenta, a causa della condanna inibitoria del Tribunale, la lesione della libertà di associazione e di quella sindacale.
La Corte ritiene che l'ordine del giudice di prime cure di cessare l'uso del nome “autogrill” in tutte le sedi non abbia né limitato né leso le predette libertà costituzionalmente tutelate.
infatti, può certamente continuare a perseguire i propri scopi associativi servendosi CP_2 di un diverso nome.
pag. 11 Tra l'altro, il Collegio rileva che è parte appellante stessa ad aver più volte dichiarato che con il termine “autogrill” la stessa aveva intenzione di riferirsi genericamente alle “aree di servizio autostradali” e non alla società appellata.
Pertanto, non si comprende come la mera sostituzione di un termine nella ragione associativa, nonché nel sito internet e nelle altre sedi specificate dal Tribunale, con un diverso termine (“aree di servizio autostradali”, per esempio), che per la stessa CP_2 rappresenta un sinonimo del primo, possa alla stessa arrecare una lesione delle proprie libertà costituzionali.
Parimenti infondata è la censura dell'appellante secondo cui il Giudice di prime cure non avrebbe potuto sindacare la composizione dell'associazione, avendo così violato l'art. 39
Cost., che dispone che l'organizzazione sindacale sia libera.
La Corte osserva che la sentenza di primo grado non ha sindacato la composizione dell'associazione, ma ha solamente verificato se, a partire dalla composizione della stessa, fosse possibile individuare un collegamento effettivo tra e CP_2 Parte_1
Sussiste una netta differenza fra quanto affermato da parte appellante e l'accertamento svolto dal primo Giudice.
Il Tribunale non ha compiuto, al pari di questa Corte nella presente pronuncia, alcuna intromissione nell'esercizio, libero, dell'attività sindacale e nella composizione dell'associazione stessa. L'accertamento, infatti, ha ed ha avuto un fine ben diverso, che nulla ha a che vedere con l'esercizio delle libertà costituzionalmente tutelate, ossia valutare la fondatezza della pretesa attorea a tutela del proprio nome alla luce del materiale probatorio in atti.
5.3. Infine, parimenti infondata appare la terza censura svolta nell'ambito del primo motivo di gravame: la violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c.
La Corte evidenzia che tale principio assume rilevanza in caso di mancanza di prova di un fatto costitutivo posto a fondamento della domanda attorea.
Nel caso di specie, aveva già ampiamente provato che non aveva alcun Parte_1 CP_2 collegamento attuale e diretto con la stessa e con i suoi dipendenti. È sufficiente, tra l'altro, leggere lo Statuto per comprendere che chiunque può aderire ad senza alcuna CP_2 necessità che sia in corso o sia stato in essere un rapporto di lavoro con l'appellata.
Non si è trattato, pertanto, di un'inversione dell'onere della prova, avendo il Tribunale solamente evidenziato che per smentire i fatti così come provati dall'attore in primo CP_2 grado, avrebbe dovuto fornire prova contraria, cosa che non è avvenuta.
pag. 12 6. Col secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato il vizio di ultra o extrapetizione della sentenza impugnata per mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
La Corte ritiene che il motivo sia infondato.
E' sufficiente, infatti, porre a confronto le conclusioni, così come precisate da nel Parte_1 giudizio di primo grado, con la statuizione contenuta in sentenza:
- ha formulato la seguente domanda di inibitoria: “ordinare altresì Parte_1 all' in persona del suo legale Parte_1 rappresentante Sig. i cessare l'utilizzo della denominazione e del Parte_2 segno “ in qualsiasi forma o modalità, ivi compreso nella ragione associativa Parte_1
“ , in qualsiasi spazio web, compreso il Parte_1 nome di dominio www.associazionenazionaledipendentiautogrill.it e la pagina
Facebook “ , nonché su qualsiasi altro Parte_1 supporto o materiale (ad esempio carta intestata, timbro, locandine, brochure, etc.)”.
- Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda condannando “la
[...] alla rimozione della parola “ dalla propria Parte_1 Parte_1 denominazione e dai profili social e dai siti internet dalla stessa gestiti immediatamente e, comunque, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia” e ordinando “alla di Parte_1 non spendere la parola “ nell'esercizio della propria attività associativa, in Parte_1 qualsiasi altra forma e modalità oltre a quelle previste dal precedente capo a)”.
Il Collegio ritiene che vi sia piena corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
Non può essere condivisa la tesi di secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe CP_2
“travisato il petitum e la causa petendi di parte attrice” pronunciando “in maniera illegittima una condanna ad un ordine con un oggetto e degli effetti ben più ampi di quanto richiesto da parte attrice”.
L'attrice, infatti, ha espressamente formulato una domanda al Giudice di prime cure dai confini ampi, volta ad inibire ad qualunque utilizzo del nome “ : “(…) di CP_2 Parte_1 cessare l'utilizzo della denominazione e del segno “ in qualsiasi forma e modalità”. Parte_1
In accoglimento di tale domanda, il Tribunale ha condannato non solo a rimuovere il CP_2 nome “ dalla propria denominazione sociale ma anche a non spendere più la parola Parte_1
“ , cosa che appare pienamente corrispondente al petitum di parte appellata, la Parte_1 quale ha chiesto, appunto, di ottenere la cessazione dell'uso del proprio nome “in qualsiasi forma e modalità”.
pag. 13 D'altronde, si osserva che il fine cui è volta la tutela del nome predisposta dall'art. 7 c.c. è proprio quello di ottenere l'inibizione di qualunque uso, non consentito, e perciò illegittimo, del proprio nome da parte di terzi. Per tale ragione, la statuizione del Giudice di prime cure risulta pienamente corrispondente anche alla stessa ratio dell'art. 7 c.c., quale norma invocata da parte attrice a fondamento della propria domanda.
7. Il terzo motivo di appello, con cui parte appellante lamenta la violazione di libertà consacrate dalla Costituzione e dalla CEDU è parimenti infondato. In particolare, il Collegio ritiene che la condanna inibitoria disposta dal Tribunale di Milano non violi la libertà di espressione di cui agli artt. 21 Cost. e 10 e 11 CEDU. Non risulta affatto condivisibile la tesi di secondo cui la sentenza di primo grado avrebbe operato “una vera e propria CP_2 castrazione della libertà di pensiero, espressione ed informazione previsti dagli artt. 10 e 11
CEDU, in quanto dispone che l'associazione non possa più nemmeno riferirsi ad Parte_1 né utilizzare mai la parola “ , impendendo di fatto il perseguimento degli scopi sociali Parte_1
e dell'esercizio della libertà di critica, di parola, di pensiero, associative e sindacali”.
La condanna alla rimozione del nome “ dalla denominazione sociale, nonché da Parte_1 tutti gli altri canali dell'associazione (sito internet, pagina Facebook, etc), così come il divieto di spendere il nome “ nell'esercizio della propria attività associativa, non attiene al Parte_1 piano della manifestazione del pensiero, bensì a quello della tutela del nome altrui e dell'illecito utilizzo dello stesso da parte di chi non ha alcun diritto di spenderlo.
Si osserva che se il diritto al nome trovasse un limite nella libertà di manifestazione del pensiero altrui, ciò comporterebbe lo svuotamento della tutela e della ratio di cui all'art. 7
c.c., in quanto si permetterebbe a chiunque di servirsi per i propri scopi, senza il consenso del titolare del nome, di tale attributo immateriale.
È evidente, invece, che un conto è la manifestazione del pensiero, che potrà CP_2 continuare ad esercitare, eventualmente criticando, anche aspramente, l'attività di Parte_1 ovviamente nei limiti dell'esercizio del diritto di cui l'art. 21 Cost., un altro è quello dell'utilizzo del nome altrui nella propria denominazione sociale ed in manifestazioni esteriori percepibili dal grande pubblico in modo non soltanto confusorio, ma addirittura gravemente pregiudizievole per il titolare del nome stesso.
Ciò che, dunque, – a seguito della condanna inibitoria, che la Corte ritiene di CP_2 confermare – non potrà più fare non ha nulla a che vedere con la manifestazione del proprio pensiero in relazione a fatti e circostanze relativi ad Parte_1
L'inibizione attiene all'illecita spendita del nome “ nell'esercizio dell'attività Parte_1 associativa, che ben potrebbe essere esercitata – con le stesse finalità enunciate – con pag. 14 differente denominazione, ed il cui concreto utilizzo da parte dell'appellante risponde, a ben vedere, a finalità che addirittura trascendono completamente dalle generiche enunciazioni contenute nello Statuto, per tradursi nei fatti – addirittura in contrasto con le finalità palesate
- in attività dirette a diffondere nel pubblico pensieri ed opinioni negative sul conto della società appellata.
8. Per ragioni di ordine logico-giuridico, il quarto motivo verrà trattato successivamente all'esame dell'appello incidentale.
9. Avverso la sentenza impugnata ha interposto appello incidentale la quale ha Parte_1 chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dalla stessa asseritamente subito.
La Corte ritiene di dover accogliere parzialmente l'appello incidentale di per le Parte_1 ragioni di seguito esposte.
9.1. Per quanto riguarda il preteso danno patrimoniale, si rileva che non ha fornito Parte_1 alcuna prova circa l'esistenza dello stesso.
L'appellante incidentale si è, infatti, limitata a sostenere che “le conseguenze giuridiche di quanto sopra non possono che portare dunque al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dall'esponente”. avrebbe, invero, dovuto non solo allegare l'intervenuto danno patrimoniale ma Parte_1 anche almeno individuare, nei termini di danno emergente e/o lucro cessante, il danno cagionatogli da parte appellante, nonché fornire prova di tale circostanza.
Il Giudice, infatti, non può liquidare equitativamente il danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. se la parte non fornisce alcuna prova della sussistenza del danno patrimoniale, poiché è solo la quantificazione dello stesso che – quando risulta impossibile o estremamente difficile – può essere svolta ai sensi dell'art. 1226 c.c. In altri termini, la Corte non può supplire alla mancanza di prova del danno applicando i principi in materia di liquidazione equitativa del danno.
Deve, dunque, rigettarsi la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale.
9.2. Diversamente, in relazione al danno non patrimoniale, il Collegio ritiene che l'appello incidentale debba trova accoglimento.
Si rammenta, a tale proposito che la Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n.
26972 dell'11 novembre 2008, ha stabilito che il suddetto danno, perché possa esser riconosciuto a chi ne chieda il risarcimento, non soltanto deve andare ad incidere interessi di rilievo costituzionale, ma deve anche consistere in un'offesa superi una soglia minima di pag. 15 tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza) ed infine, non può concretarsi in un danno futile, ovvero non deve consistere in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari.
La Suprema Corte, peraltro, reputa che anche in capo alle persone giuridiche sia configurabile la lesione dei diritti immateriali (nome, immagine, reputazione) generalmente riconducibili alla persona fisica (vd. Cass. n. 6123 del 7 marzo 2025, la quale ha precisato che “anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare
- di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Cass. n.
20643/2016; Cass. n. 19551/2023; Cass. n. 20345/2023)”.
E' parimenti pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il danno derivante dalla lesione di diritti immateriali della personalità pur di rango primario perché costituzionalmente protetti non possa mai considerarsi, in sé e per sé, un danno in re ipsa: esso rappresenta di contro un danno conseguenza, e pertanto, deve essere oggetto di allegazione e di prova, ancorché, in considerazione della oggettiva difficoltà di fornire concreta prova del pregiudizio subìto (in punto, vedi anche Cass. 26 novembre 2024 n. 30487), la sussistenza di esso possa essere provata tramite presunzioni ( “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici”: Cass. n.19551 del
10 luglio 2023), ovvero tramite l'allegazione di fatti e circostanze dalle quali sia possibile indurne l'esistenza (Cfr. Cass. n. 34026 del 18 novembre 2022).
Per esempio, in materia di danno da diffamazione, la S.C., con la sentenza 29 dicembre
2024, n. 34860 ha recentemente affermato che la sussistenza di tale danno può apprezzarsi alla stregua un danno non patrimoniale in concreto subìto, quindi, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo rilevanza, a tal fine, quali parametri di riferimento, “la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (cfr. Cass. n. 19551 del 10 luglio 2023; Cass. n. 25420 del 26 ottobre
2017). Deve ovviamente trattarsi di elementi indiziari diversi dal fatto in sé e per sé
pag. 16 considerato (cfr. Cass. n. 19434 del 2019, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass.
n. 19551 del 10 luglio 2023).
Quanto, poi, ai criteri adottati per addivenire alla liquidazione equitativa del pregiudizio, la
Corte di Cassazione (sentenza 11 marzo 2025, n. 6518) ha avuto modo di sottolineare che il principio della tendenziale insindacabilità della liquidazione equitativa del danno in sede di giudizio di legittimità conosce eccezione solo quando i criteri adottati "siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto" (da ultimo,
Cass. 25 maggio 2017, n. 13153); con la conseguenza che, affinché la quantificazione del danno in via equitativa abbia a "non risultare arbitraria" è sufficiente "l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata" (Cass., Sez.
6-3, 17 novembre 2020, n. 26051).
La corretta applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. mira in definitiva, a scongiurare solo la c.d. "equità cerebrina", ovvero ad assicurare un "modello di valutazione equitativa", a mente del quale "il giudice non può farsi guidare da concezioni personali o da mere intuizioni, col rischio di sconfinare nell'arbitrio", avendo, invece, "il dovere di ispirarsi a criteri noti e generalmente accolti dall'ordinamento vigente, comportandosi come avrebbe fatto il legislatore se avesse potuto prevedere il caso" (così, in motivazione, Cass., Sez. 6 - 3, 2 luglio 2021, n. 18795).
Ancora, Cass. 26 novembre 2024, n. 30487, ha altresì precisato che, pur nella comprensibile difficoltà di comprovare il danno nel suo preciso ammontare (come intuitivamente accade in relazione ad un pregiudizio di natura non patrimoniale) la liquidazione equitativa si sostanzia in un “prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere discrezionale, il giudice è tenuto a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento”.
Nella medesima pronuncia, il Supremo Consesso ha precisato che “al fine di rendere più concreto il senso delle indicazioni sin qui fornite sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ritiene il Collegio opportuno sottolineare come, al fine di rendere 'realmente' controllabile il processo logico e valutativo seguito dal giudice della liquidazione equitativa
(nel caso in esame, nella liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale), occorra
pag. 17 necessariamente muovere dalla fissazione di un parametro di natura quantitativa da rendere in termini strettamente monetari, sostanziandosi propriamente, la 'liquidazione' di un danno, nell'articolazione di un linguaggio monetario quale 'minimo comune' destinato a 'rimodulare'
(sottoforma di moneta) qualsivoglia argomentazione originariamente elaborata su un piano logico o in termini di puro valore giuridico o etico-sociale; peraltro, la scelta di tale iniziale parametro quantitativo dovrà necessariamente esibire un profilo di diretto o indiretto collegamento con la natura degli interessi incisi dal fatto dannoso, sì da presentarsi in una relazione di ragionevole (e oggettivamente controllabile) congruità tra natura del danno e parametro monetario di riferimento;
una volta fissato, con l'indicazione delle ragioni della sua scelta, un tale parametro di natura monetaria, spetterà al giudice adeguarne l'entità, al fine di giungere all'importo ritenuto appropriato quale risarcimento del danno, aumentandone o diminuendone la cifra (attraverso operazioni aritmetiche di moltiplicazione
o di divisione) in funzione dell'incidenza modulare di altri fattori di riferimento concretamente apprezzabili in considerazione dello specifico danno così come materialmente accertato;
fattori a loro volta caratterizzati (necessariamente) da: 1) oggettività; 2) controllabilità e 3) non manifesta incongruità (né per eccesso, né per difetto)”.
Nel caso di specie, come ben può evincersi dai fatti e dalle condotte descritte al punto 4 della presente pronuncia, l'offesa arrecata tramite l'indebito utilizzo del nome “ alla Parte_1 società titolare del relativo marchio è senza dubbio connotata da caratteristiche pienamente sufficienti a comprovare la sussistenza di un pregiudizio in capo a quest'ultima, in specie se considerata alla luce di tutte le circostanze di fatto in cui la condotta si è attuata. Ed infatti:
a) l'utilizzo del nome da parte dell'odierna appellante è avvenuta in Parte_1 associazione a messaggi di particolare offensività e volgarità, oltretutto presentati al pubblico in modo da ingenerare la falsa convinzione che gli stessi fossero, in qualche modo, riferibili alla stessa titolare del marchio, o comunque dalla stessa avallati e condivisi. Infatti, considerando l'attenzione dell'utente medio del social attraverso il quale i post e le pubblicazioni venivano eseguìte, era pressoché impossibile che vi fosse la possibilità, per il destinatario, di comprendere che il messaggio volgare ed offensivo era proveniente da soggetto – presentantesi come” Parte_1
- non avente invece alcun collegamento con la società
[...] appellata, o supporre che quest'ultima non li avesse in alcun modo avallati o condivisi;
b) le condotte sono state connotate da particolare pervicacia, tanto da non cessare neppure in séguito ad inibitoria giudiziale;
pag. 18 c) le condotte si sono attuate in modo da raggiungere un numero vastissimo di utenti, tramite pubblicazione su social network avente visibilità internazionale;
d) l'invio di missive di forte critica nei confronti di addirittura a cariche Parte_1 istituzionali dello Stato ed altre cariche politiche, concernenti le condotte asseritamente illecite serbate nei riguardi dei propri dipendenti, completa un quadro di inusitata pervasività del messaggio diffamatorio veicolato attraverso associazione che addirittura si arrogava una sorta di derivazione o provenienza dal medesimo soggetto screditato;
e) le condotte hanno senza dubbio compromesso la notorietà ed il prestigio connessi al marchio Parte_1
f) il dolo delle condotte è da ritenersi particolarmente intenso, data la ingiuriosità delle espressioni usate, il mezzo utilizzato per diffondere i messaggi denigratori, la persistenza nell'illecito.
Ciò chiarito, il Collegio ritiene di poter liquidare il danno non patrimoniale, in ossequio al crisma di intellegibilità del percorso logico di cui si è detto sopra, facendo appello ai criteri contenuti nelle Tabelle di Milano in caso di diffamazione1, criteri che possono certamente 1 Sul punto, le Tabelle Milanesi prevedono il ricorso ai seguenti parametri per valutare la consistenza del danno:
- notorietà del diffamante,
- carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato,
- natura della condotta diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio, possibile rilievo penale della condotta),
- condotte reiterate, campagne stampa,
- collocazione dell'articolo e dei titoli, spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno dell'articolo/libro/trasmissione televisiva o radiofonica,
- intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione (se vi sia animus diffamandi, se il dolo sia eventuale),
- mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, eventualmente anche con edizione on line del giornale (escludendo la automatica equiparazione tra minor tiratura (o diffusività) = minor danno, specie in caso di mezzo di stampa che abbia un ambito di diffusione assai limitato sul territoriale, ma di elevata diffusività proprio in quell'ambito assai ristretto, ove lo stesso costituisca “territorio” di vita e relazione del danneggiato),
- risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie imputabile al diffamante (es. falso scoop con la consapevolezza di avvio di campagna stampa diffamatoria, ovvero notizia data ad agenzia tipo Ansa che la diffonde universalmente),
- natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, se siano evidenziati profili concreti di danno o meno,
- reputazione già compromessa (es. ampio coinvolgimento in procedimento penale),
- limitata riconoscibilità del diffamato (es. foto di spalle, mancata indicazione del nome),
- ampio lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale,
- rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi,
- pubblicazione della sentenza. Inoltre, per le diffamazioni di media gravità, le suddette tabelle propongono i seguenti range di quantificazione: 3) diffamazioni di media gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 23.498,00 ad euro 35.247,00:
- media notorietà del diffamante,
- significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale,
- uno o più episodi diffamatori, pag. 19 essere utilizzati dal Giudice anche nel caso di specie, per similitudine tra le fattispecie, così da giungere ad una quantificazione sorretta da criteri di calcolo trasparenti e logicamente argomentati.
In relazione ai fatti per cui è causa, si osserva che vi sono plurimi indici che fanno propendere la Corte per una quantificazione del danno che si discosti dai minimi previsti in generale dalle Tabelle, per attestarsi ai valori quanto meno medi (si osserva infatti che addirittura l'intensità del dolo potrebbe giustificare anche l'applicazione del range quantitativo relativo alle offese di elevata gravità), date le caratteristiche dell'offesa e le circostanze in cui la stessa si è collocata, come sopra valorizzate da a) ad f).
Alla luce di ciò, si ritiene equo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale CP_2 patito da da liquidarsi in misura pari a € 25.000,00 (diconsi venticinquemilaeuro e Parte_1 zero centesimi), somma che viene determinata alla data odierna, ed oggi cristallizzata da debito di valore in debito di valuta, da maggiorarsi degli interessi legali, in funzione corrispettiva, con decorrenza dalla data della presente sentenza e fino al saldo.
10. L'accoglimento dell'appello incidentale, comportando la riforma in parte della decisione di primo grado, determina la necessità di procedere a una nuova liquidazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, secondo il principio della soccombenza complessiva di cui all'art. 91 c.p.c.
La statuizione sulle spese del primo grado ha, infatti, natura accessoria e dipendente rispetto alla decisione di merito e viene pertanto travolta dall'effetto sostitutivo della sentenza di appello (art. 336, comma 1, c.p.c.).
E' orientamento consolidato della giurisprudenza legittimità quello secondo cui: ““In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la
- media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio (diffusione a livello nazionale/significativa diffusione nell' ambiente locale di riferimento),
- eventuale pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale,
- natura eventuale del dolo. Per le diffamazioni di elevata gravità, invece, i range proposti sono i seguenti: 4) diffamazioni di elevata gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 35.247,00 ad euro 58.745,00:
- elevata notorietà del diffamante,
- uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione (diffusione su quotidiano/trasmissione a diffusione nazionale),
- notevole gravità del discredito e eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato,
- eventuale utilizzo di espressioni dequalificanti/denigratorie/ingiuriose,
- elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale,
- risonanza mediatica della notizia diffamatoria,
- elevata intensità elemento soggettivo pag. 20 sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. n.
1775/2017).
Ne consegue che il quarto motivo di gravame dell'appello principale, volto a censurare la precedente liquidazione delle spese di primo grado, resta assorbito, venendo meno l'interesse dell'appellante a una specifica pronuncia sul punto, in quanto la Corte è comunque tenuta a rideterminare ex novo le spese alla luce dell'esito complessivo della lite:
“l'accoglimento, anche parziale, dell'appello comporta la caducazione della statuizione sulle spese del primo grado, con conseguente assorbimento del motivo di gravame che la censuri” (cfr. Cass. sent. n. 16600/2019, Cass. sent. n. 7836/2021, Cass. sez. lav. Sent.
n.17812/2018).
11. Conclusivamente, stante l'integrale rigetto dell'appello principale e la conferma dei relativi capi della sentenza impugnata, si impone anche la conferma dell'ordinanza ex art. 283 c. 3 c.p.c. con cui è stata applicata la sanzione di € 2.000,00 a favore della Cassa delle
Ammende.
12. Le spese processuali di entrambi i gradi devono essere poste a carico di
[...]
sostanzialmente soccombente. Oltre al rimborso delle spese Parte_1 vive anticipate per c.u. e marca da bollo, gli onorari si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/14 come in parte modificato dal d.m. 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività difensiva effettivamente espletata, escludendo dalle spese d'appello la fase istruttoria.
13. Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello principale, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'art. 1 co. 17. l. n.
228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
pag. 21 - rigetta integralmente l'appello proposto da Parte_1 contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 10147/2024 pubblicata in data
[...]
22 novembre 2024;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, Controparte_1 condanna al pagamento in favore di Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di una somma pari Controparte_1
a € 25.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 delle spese processuali, che si liquidano quanto al primo grado in Controparte_1 complessivi € 5.077, oltre 15% per spese generali e accessori di legge e quanto al secondo grado in complessivi € 3.966, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
- conferma la sanzione di € 2.000,00 inflitta con il rigetto dell'istanza di sospensiva, da versarsi a favore della;
Controparte_3
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'art. 1 co 17. l. n. 228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Arceri
Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Rebecca Inzaghi CP_5
pag. 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Arceri Presidente rel. dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3538/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con sede in via Parte_1 P.IVA_1
Venezia 16, Numana, nella persona del presidente e legale rapp.te ,c.f. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Cimino del Foro di Fermo (c.f. C.F._1
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fermo, viale della C.F._2
Carriera 24 (fax presso il quale eseguire comunicazioni e notificazioni riguardanti il presente procedimento 0734-225337; - PE , come da giusta Email_1 procura in calce alla memoria di costituzione di primo grado.
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
contro
(C.F., n. iscr. al Registro delle Imprese e P.IVA: , con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Novara, Via Greppi n. 2, in persona della sua Procuratrice avv. Monica Sini, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Massimiliano Mostardini (C.F.: ; C.F._3
pag. 1 PE: del Foro di Milano, Simone Cadeddu (C.F.: Email_2
PE: ) del Foro di Roma e C.F._4 Email_3
RA OR (C.F.: ; PE: del Foro C.F._5 Email_4 di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico degli stessi nonché presso il loro Studio in Milano, via Porlezza, 12.
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10147/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 22.11.2024 ad esito del giudizio R.G. n. 8302/2021.
* * *
Oggetto del giudizio: Diritto al nome ex art. 7 c.c. / risarcimento ex art. 2043 c.c. del danno patrimoniale e non patrimoniale per lesione del diritto al nome e alla reputazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
− IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare ogni domanda dell'appellata, condannandola alla rifusione delle spese tutte di giudizio in favore dell' appellante, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
− rigettare l'appello incidentale e tutte le domande formulate da − Controparte_1 revocare l'ordinanza di condanna di al Parte_1 pagamento di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende del 26 marzo 2025 nel procedimento R.G. Num. 3538-1/2024, sez. civile, dalla Corte di Appello di Milano.
Con vittoria di spese di lite e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto da per Parte_1 carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa e, di conseguenza, provvedere ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; 2) Rigettare le domande tutte formulate da
[...] nel suo atto di appello, in quanto infondate in fatto e in diritto e, Parte_1 conseguentemente, confermare i capi della sentenza del Tribunale di Milano n. 10147/2024 del 22 novembre 2024 dalla stessa impugnati;
in via di appello incidentale: 3) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 10147/2024 del 22 novembre 2024, condannare Parte_1
pag. 2 ex art. 2043 c.c. al risarcimento, in favore di dei Parte_1 Controparte_1 danni derivanti dalla violazione degli artt. 7 e 16 c.c., nonché dalle condotte emulative e denigratorie poste in essere ai danni di quantificandoli in via equitativa, oltre rivalutazione Controparte_1 ed interessi come per legge;
in ogni caso: 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari e successive occorrende.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1.1. Con atto di citazione notificato in data 9 novembre 2021 (di seguito, “ ) Controparte_1 Parte_1 conveniva in giudizio l di seguito, “ ), in persona Parte_1 CP_2 del suo legale rappresentante sig. dinnanzi al Tribunale di Milano per chiedere Parte_2 la cessazione, da parte della convenuta, ai sensi dell'art 7 c.c., dell'utilizzo della denominazione e del segno “in qualsiasi forma e modalità, ivi compreso nella ragione associativa Parte_1
“ , in qualsiasi spazio web, compreso il nome di dominio Parte_1 www.associazionenazionaledipendentiautogrill.it e la pagina Facebook “ Parte_3
, nonché su qualsiasi altro supporto o materiale (ad esempio, carta intestata,
[...] timbro, locandine, brochure, etc)”.
A sostegno della propria domanda, l'attrice lamentava che ente associativo che non ha alcun CP_2 legame con la società né tantomeno gode di alcuna forma di patrocinio da parte della Parte_1 stessa, poneva in essere da tempo – tramite le più svariate condotte (dall'utilizzo del nome “ Parte_1 nella carta intestata e sul timbro all'uso del medesimo nel dominio dell'associazione) – comportamenti tali da arrecare pregiudizio al nome di del suo marchio e della sua ragione Parte_1 sociale.
In sintesi, si doleva del fatto che, a causa dell'illecito uso del proprio nome da parte di Parte_1
venisse ingenerata nel pubblico l'erronea impressione che esistesse un collegamento tra CP_2 ed con conseguente possibilità che le condotte, anche diffamatorie, e i commenti Parte_1 CP_2 volgari espressi da venissero direttamente imputati all'attrice stessa. CP_2
Da ultimo, chiedeva di condannare la convenuta ai sensi dell'art 2043 c.c. al risarcimento Parte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti a causa delle condotte denigratorie e diffamatorie poste in essere da servendosi illecitamente del nome di CP_2 Parte_1
1.2. Parte convenuta si costituiva in giudizio con atto del 27 gennaio 2022 al fine di ottenere il rigetto di tutte le domande di parte avversaria.
1.3. Con sentenza n. 10147, pubblicata in data 22 novembre 2024, il Tribunale di Milano così disponeva:
1) condanna la alla rimozione della parola Parte_1 Parte_1
“ dalla propria denominazione e dai profili social e dai siti internet dalla Parte_1
pag. 3 stessa gestiti immediatamente e, comunque, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia;
2) ordina alla di non spendere la parola Parte_1
“ nell'esercizio della propria attività associativa, in qualsiasi altra forma e Parte_1 modalità oltre a quelle previste dal precedente capo a);
3) condanna la convenuta alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 processuali che si liquidano in complessivi euro 5.311,00 di cui euro 600,00 per spese ed euro 4.711,00 per compenso, oltre CPA, spese generali e IVA se dovuta.
In particolare, il Tribunale accoglieva la domanda dell'attrice volta alla cessazione dell'utilizzo del proprio nome, in quanto rilevava che, pur rimanendo impregiudicata la libertà, costituzionalmente tutelata, di associarsi di la stessa avrebbe ben potuto perseguire i propri scopi statutari CP_2 sostituendo il nome “ con la locuzione “aree di servizio autostradali”. Parte_1
Il Giudice di prime cure non accoglieva, dunque, la tesi difensiva secondo cui, da un lato, la condanna inibitoria avrebbe inciso su propri diritti costituzionalmente tutelati né, dall'altro, riteneva fondata la tesi secondo cui non esiste, allo stato di fatto, alcuna possibilità di confusione fra i due enti, viste le diverse attività dagli stessi esplicate.
A sostegno di tale ultimo punto, il Giudice evidenziava che la maggior parte degli associati non risultava essere né dipendente né ex dipendente di a dimostrazione dell'assenza di Parte_1 qualunque giustificazione nell'utilizzo, senza consenso, del nome “ da parte di Parte_1 CP_2
Infine, il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice di condanna ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, poiché non aveva fornito la prova che Parte_1 la situazione di discredito in concreto arrecata al nome e all'immagine commerciale di Parte_1 avesse raggiunto una gravità e serietà tale da giustificare la tutela risarcitoria.
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO
2.1. Con atto del 18 dicembre 2024 interponeva appello la quale formulava i seguenti motivi CP_2 di impugnazione:
1) violazione degli artt. 7 c.c., 18 e 39 Cost, erronea interpretazione dei fatti ed applicazione della legge, erronea valutazione delle prove, sentenza contenente disposizioni contraddittorie.
In particolare, lamentava l'erronea applicazione dell'art 7 c.c. al caso di specie, CP_2 in quanto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare che avesse Parte_1 subito un concreto pregiudizio a causa dell'uso del proprio nome da parte dell'appellante.
pag. 4 Inoltre, affermava, da un lato, che la sentenza impugnata avesse leso la libertà CP_2 di associarsi di cui all'art. 18 Cost e, dall'altro, che a norma dell'art 39 Cost, il
Tribunale non avrebbe potuto sindacare la composizione dell'organizzazione sotto il profilo della qualifica degli associati (se dipendenti o meno di . Parte_1
La stessa sosteneva, infine, che il Tribunale avesse fatto erronea applicazione del principio di cui all'art 2697 c.c. in materia di onere della prova, avendo ritenuto che dovesse essere a provare l'attuale ed effettivo collegamento con CP_2 Parte_1
2) vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione per mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, violazione dell'art. 112 c.p.c.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante censurava l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale aveva non solo condannato alla cessazione dell'utilizzo del nome e del segno “ ma anche alla non CP_2 Parte_1 spendita del nome “ nella propria denominazione, nei profili social e nei Parte_1 propri siti internet;
3) violazione degli artt. 7 c.c., 21 Cost., 10 Cost., 11 CEDU, erronea interpretazione dei fatti ed applicazione della legge, erronea valutazione delle prove.
Col terzo motivo di appello, denunciava un'eccessiva limitazione della libertà CP_2 di pensiero, espressione ed informazione, nonché, a seguito della condanna inibitoria del primo Giudice, l'impossibilità di perseguire il proprio scopo statuario;
4) violazione dell'art. 91 c.p.c., sentenza contenente disposizioni contraddittorie.
Col quarto motivo, l'appellante censurava l'impugnata sentenza nella parte in cui, malgrado la soccombenza reciproca, non aveva applicato il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. chiedeva, dunque, di riformare la sentenza del Tribunale e di compensare le CP_2 spese.
Infine, parte appellante proponeva istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex artt. 283 e 351 c.p.c., in ragione della manifesta fondatezza dell'atto di appello dalla stessa proposto e del grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della pronuncia di primo grado;
pregiudizio che si sarebbe concretizzato nel fatto di non poter più spendere, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, il nome “ nella Parte_1 propria attività associativa, limitando così la libertà di pensiero nonché quella sindacale.
2.2. Nel giudizio così instaurato si costituiva con comparsa di costituzione e risposta Parte_1 del 9 aprile 2025, nella quale, oltre ad affermare l'inammissibilità dell'atto di appello avversario per mancanza di specificità dei motivi, insisteva per la conferma della sentenza pag. 5 di primo grado e allegava condotte di successive alla pubblicazione della sentenza CP_2 del Tribunale, come prova della mancata ottemperanza dell'inibitoria contenuta nel provvedimento impugnato.
Con tale atto, proponeva, inoltre, appello incidentale, al fine di ottenere la riforma Parte_1 della sentenza nella parte in cui aveva respinto la domanda risarcitoria di cui all'art. 2043
c.c., con conseguente condanna di controparte al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa. L'appellante incidentale affermava, infatti, che sia la condotta illecita che la natura dolosa della stessa, in quanto elementi costitutivi della fattispecie, fossero stati provati. Quanto al danno ingiusto, riteneva di aver dimostrato che l'utilizzo illecito del nome “ per mano di controparte avesse determinato - tramite la Parte_1 creazione di confusione tra i due enti - una lesione della propria immagine e reputazione.
Aggiungeva, infine, che la sussistenza del danno all'immagine e all'identità aziendale di fosse da ritenersi in re ipsa. Controparte_1
2.3. Con istanza del 20 febbraio 2025 chiedeva a codesta Corte di disporre, inaudita CP_2 altera parte, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
2.4. In data 21 febbraio 2025, il Presidente, ritenuto che non sussistessero le condizioni per l'emissione del provvedimento inaudita altera parte, fissava udienza dinnanzi al consigliere istruttore.
2.5. Con ordinanza del 26 marzo 2025, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza sull'assunto che, da un lato, non vi fosse evidenza, allo stato, al contrario di quanto sostenuto dall'istante, della volgarizzazione del termine
, dall'altro, che – sotto il profilo del periculum – non fosse possibile scorgere alcun Parte_1 pregiudizio grave ed irreparabile discendente dall'esecuzione della sentenza di primo grado.
Inoltre, condannava l'istante al pagamento della somma di € 2.000,00 a favore della
[...]
. CP_3
All'udienza del 30 aprile 2025, le parti si riportavano alle conclusioni contenute nei rispettivi atti difensivi e il consigliere istruttore fissava, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., udienza in data
15 ottobre 2025, assegnando un termine di 10 giorni prima per le note conclusive.
2.6. Scambiate le note conclusionali, in tale udienza la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Innanzitutto, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., eccezione sollevata da in ragione del fatto che l'atto Parte_1 di appello conterebbe “alle p.
6-8 un paragrafo dedicato alla “esposizione dei motivi di
pag. 6 appello”, in cui sono elencati “i capi e le parti della sentenza [di primo grado] che vengono impugnati”, successivamente espone le motivazioni a supporto di tali supposti motivi in maniera piuttosto confusa e illogica, tale da non consentire una chiara individuazione degli stessi e delle connesse ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal
Giudice di primo grado”.
Tale eccezione deve essere disattesa.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo
Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. 36481/2022; Cass. civ. n.
7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
Orbene, nell'atto di appello proposto da sono sia individuate le statuizioni della CP_2 sentenza di primo grado che l'appellante intende impugnare sia esposte le argomentazioni addotte a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale. Tale circostanza
è sufficiente a ritenere l'appello ammissibile, a prescindere dalla fondatezza o meno delle censure mosse da parte appellante avverso la sentenza impugnata, che già rappresentano valutazioni di merito. Inoltre, a conferma della sufficiente specificità ed intellegibilità dell'impugnazione, si rileva che la difesa di parte appellata è stata in grado di contraddire sulle censure avanzate dalla controparte, chiedendone, motivatamente, il rigetto.
4. Ciò chiarito e prima di esaminare i motivi di appello, pare opportuno premettere una sintetica esposizione dei fatti rilevanti per come provati documentalmente.
L' veniva costituita dal sig. Parte_1 Parte_2
ex dipendente di licenziato per giusta causa in data 2 marzo 2019.
[...] Parte_1
La legittimità del licenziamento veniva confermata dalla sentenza del Tribunale di Milano n.
251/2020, poi passata in giudicato.
Tale associazione, nonostante l'utilizzo del nome “ , non ha alcun legame con la Parte_1 società Parte_1
pag. 7 Lo scopo statutario di è quello, tra gli altri, di “promuovere e cementare i vincoli di CP_2 fratellanza e di solidarietà fra i dipendenti e gli ex dipendenti di e fra essi e gli Parte_1 appartenenti di altre associazioni e sindacati di qualunque categoria” (art. 5 Statuto di doc. 1 fasc. I grado . CP_2 CP_2
L'art. 6 dello Statuto prevede inoltre che possano aderire “tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle”.
Dalla sola lettura dello Statuto, si evince dunque che gli associati non sono solo dipendenti ed ex dipendenti di bensì chiunque ritenga di condividere gli scopi statutari, Parte_1 piuttosto evanescenti, della stessa.
L'appellativo , marchio registrato dalla società appellata, veniva utilizzata non solo Parte_1 nella denominazione sociale di ma anche nel nome a dominio del suo sito internet CP_2
(www.associazionenazionaledipendentidiautogrill.it), nelle lettere inviate alle istituzioni e nei messaggi pubblicati sui profili web.
Tra le condotte contestate da ad vi è l'invio di innumerevoli lettere ad Parte_1 CP_2 istituzioni pubbliche, tra cui anche il Presidente della Repubblica, con contenuti mai avallati dall'appellata. Sempre con riguardo a tali missive, è stata anche prodotta, per esempio, una e-mail, inviata da al Sindaco di Montepulciano, al Presidente della Regione Toscana, CP_2 al Presidente della Provincia di Siena e p.c. all'allora Ministro del Lavoro, On. e Per_1 all'amministratore delegato di dott. nella quale l'appellante Parte_1 Controparte_4 denunciava la precarietà lavorativa dei dipendenti di e l'approfittamento, da parte Parte_1 di quest'ultima, di tali condizioni di lavoro (doc. da 11 a 16 fasc. 1 grado).
Altri episodi allegati da parte appellata riguardano le immagini e i post pubblicati sul profilo
Facebook di CP_2
1) un'immagine di una tazza di cappuccino (simbolo della sosta nelle aree di servizio di
, visibile anche ai non iscritti al gruppo Facebook, accompagnata dalla Parte_1 scritta “Vaffanculo” (doc. 17 fasc. 1 grado);
2) un post raffigurante l'immagine di una donna di bell'aspetto, accompagnato dalla descrizione “ Eliminate quella divisa! Vogliamo bariste così!” (doc. 18 fasc. Parte_1
1 grado);
3) la creazione di un album fotografico nella pagina Facebook di denominato CP_2
“Bestie di Satana” (doc. 19 fasc. 1 grado).
pag. 8 a seguito dei numerosi episodi di utilizzo del proprio nome da parte di Controparte_1 CP_2 inviava a quest'ultima una prima diffida, al fine di ottenere la cessazione delle condotte contestate.
Nonostante il sig. avesse risposto alla diffida affermando di aver già Parte_2 provveduto a chiudere il gruppo Facebook e di aver già cessato l'uso del sito e del dominio internet di le condotte contestate venivano nuovamente poste in essere (doc. 21 CP_2 fasc. 1 grado).
A seguito della condanna in primo grado a rimuovere la parola “autogrill”, continuava CP_2 ad utilizzare il nome nella denominazione sociale e poneva in essere una nuova attività definita da controparte “pregiudizievole e confusoria”.
Tra le altre, il 13 dicembre 2024 il sig. presidente di inviava al Parte_2 CP_2
Presidente della Repubblica una lettera in cui, oltre a riferire di alcune azioni legali intraprese nei confronti di alcuni dipendenti di faceva un parallelo tra la pronuncia contenuta Parte_1 nella sentenza impugnata e “i momenti più bui che la nostra Nazione ha attraversato, quando il Regio decreto n. 1848 del 6 novembre 1926 dava disposizione ai Prefetti di sciogliere tutti i “partiti, associazioni e organizzazioni che esplicano azione contraria al regime” e solo qualche mese prima la Legge n. 563 del 3 aprile 1926 riconosceva giuridicamente il solo sindacato fascista” (doc. 4 fasc. di appello).
5. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che l'appello proposto da avverso la CP_2 sentenza di primo grado sia infondato e vada, dunque, rigettato.
5.1. Quanto al primo motivo di gravame, non coglie nel segno la censura dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel condannare a cessare qualunque CP_2 condotta, pur non avendo ravvisato alcun pregiudizio (tanto che la domanda risarcitoria era stata rigettata).
Innanzitutto, occorre chiarire quando può trovare applicazione la tutela di cui all'art. 7 c.c., il quale prevede che “La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni”.
Invero, laddove vi sia usurpazione del nome da parte di taluno che ne faccia un uso indebito, al fine di ottenere la cessazione del fatto non è affatto necessario che il titolare del nome dimostri di aver subìto o di subìre un pregiudizio, essendo richiesto soltanto un rischio di pregiudizio, derivante dall'uso indebito, rischio che tuttavia, deve essere verificato in concreto.
pag. 9 Già da tempo la Suprema Corte ha, infatti, affermato il principio secondo cui: “In tema di tutela del diritto al nome, l'accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo, contemplata dall'art. 7 cod. civ., è subordinata alla duplice condizione che l'utilizzazione del nome altrui sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito. Sotto quest'ultimo profilo, quantunque
a giustificare l'accoglimento della misura sia sufficiente la possibilità di un pregiudizio, non essendo necessario che esso si sia già verificato, tuttavia, la ricorrenza di detta possibilità deve essere accertata in concreto” (Cass. n. 11129/2003).
In relazione alla prima condizione, ossia l'uso indebito, è pacifico – in quanto mai diversamente sostenuto da – che l'appellante principale abbia usato e stia ancora CP_2 utilizzando il nome “ in mancanza di consenso del titolare, nonché in assenza di Parte_1 qualsivoglia altro diritto o facoltà.
Quanto, invece, alla seconda condizione, vale a dire il rischio di pregiudizio, la giurisprudenza ha ritenuto che tale circostanza sussista, ad esempio, quando dall'uso indebito derivi un rischio di confusione tra i soggetti e l'usurpatore ponga in essere condotte poco commendevoli alle quali il titolare ha interesse a non essere associato.
In tali casi, il Giudice deve, dunque, svolgere un duplice accertamento: deve verificare, in primo luogo, che l'usurpazione del nome da parte del convenuto possa creare confusione nel pubblico circa l'identità o l'esistenza di un legame tra le parti e, in secondo luogo, che da tale condotta confusoria possa, in via concreta e non meramente astratta, derivare un pregiudizio alla parte che chiede tutela.
Quanto all'idoneità dell'uso a creare confusione, rileva la Corte che le condotte contestate dall'appellata all'appellante (e da questa non smentite, ma definite esercizio di libertà associativa e di manifestazione del pensiero) sono indubbiamente idonee a creare nel pubblico la convinzione circa l'esistenza di un legame tra e Parte_1 Parte_1 per le seguenti ragioni.
[...]
pur svolgendo un'attività diversa da quella di parte appellata, utilizza il nome CP_2
“ accostato a quello “Dipendenti”, presentandosi così al pubblico come Parte_1 un'associazione rappresentativa di tutti i dipendenti di Parte_1
Tale rappresentatività non solo non trova conferma nelle prove addotte dalle parti, ma deve essere certamente esclusa alla luce del tenore dell'art. 6 dello stesso Statuto associativo, rubricato “Ammissione”, nel quale si legge espressamente che “sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione
(…)”.
pag. 10 Chiunque può, quindi, aderire all'associazione, senza dover provare l'attuale o, almeno, pregresso rapporto di lavoro con Parte_1
Tuttavia, poiché tale circostanza (ossia la mancanza di qualunque reale collegamento fra e non risulta evidente al pubblico che viene a conoscenza dei pensieri CP_2 Parte_1 esternati da tramite missive o post su Facebook, si deve concludere che l'appellante CP_2 si serva della confusione creata dall'apposizione del nome “ al termine “Dipendenti” Parte_1 per veicolare i propri pensieri come se si trattasse di un'associazione rappresentativa di tutto il corpo dipendenti dell'appellata.
Una tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che non risulta provata in atti la
“volgarizzazione” del marchio “autogrill”; circostanza che avrebbe dimostrato la perdita di capacità distintiva del predetto nome e, di conseguenza, la sua utilizzazione quale sinonimo del termine “aree di servizio attrezzate sul percorso autostradale”.
Quale secondo punto dell'accertamento rimesso al Giudice, si deve verificare se dalla suddetta confusione, derivata dall'uso non consentito del nome “ , possa derivare Parte_1 un pregiudizio a parte appellata.
Invero, dalla valutazione dei documenti prodotti da si trae che la spendita del nome Parte_1
“ accostata a frasi denigratorie, sessiste o volgari (vd. doc. 17, 18, 19 fasc. I grado) Parte_1
è senza dubbio idonea a far sorgere nel pubblico il convincimento secondo cui tutti coloro che lavorano presso e la società stessa, che permette l'uso del proprio nome, Parte_1 condividano i pensieri espressi da in ogni sede. CP_2
Trattandosi tuttavia di manifestazioni del pensiero che nulla hanno a che vedere con la società e che, oltretutto, risultano spesso offensive o volgari, è indubbio che tali Parte_1 condotte siano, sotto il profilo dell'art. 7 c.c., idonee ad arrecare pregiudizio all'appellata, denigrandone e ridicolizzandone l'attività, ed in definitiva, generando discredito, scherno e riprovazione.
5.2. Per quanto attiene alla seconda censura elaborata dall'appellante nell'ambito del primo motivo di appello, ossia la violazione degli artt. 18 e 39 Cost., il motivo appare parimenti infondato.
Parte appellante lamenta, a causa della condanna inibitoria del Tribunale, la lesione della libertà di associazione e di quella sindacale.
La Corte ritiene che l'ordine del giudice di prime cure di cessare l'uso del nome “autogrill” in tutte le sedi non abbia né limitato né leso le predette libertà costituzionalmente tutelate.
infatti, può certamente continuare a perseguire i propri scopi associativi servendosi CP_2 di un diverso nome.
pag. 11 Tra l'altro, il Collegio rileva che è parte appellante stessa ad aver più volte dichiarato che con il termine “autogrill” la stessa aveva intenzione di riferirsi genericamente alle “aree di servizio autostradali” e non alla società appellata.
Pertanto, non si comprende come la mera sostituzione di un termine nella ragione associativa, nonché nel sito internet e nelle altre sedi specificate dal Tribunale, con un diverso termine (“aree di servizio autostradali”, per esempio), che per la stessa CP_2 rappresenta un sinonimo del primo, possa alla stessa arrecare una lesione delle proprie libertà costituzionali.
Parimenti infondata è la censura dell'appellante secondo cui il Giudice di prime cure non avrebbe potuto sindacare la composizione dell'associazione, avendo così violato l'art. 39
Cost., che dispone che l'organizzazione sindacale sia libera.
La Corte osserva che la sentenza di primo grado non ha sindacato la composizione dell'associazione, ma ha solamente verificato se, a partire dalla composizione della stessa, fosse possibile individuare un collegamento effettivo tra e CP_2 Parte_1
Sussiste una netta differenza fra quanto affermato da parte appellante e l'accertamento svolto dal primo Giudice.
Il Tribunale non ha compiuto, al pari di questa Corte nella presente pronuncia, alcuna intromissione nell'esercizio, libero, dell'attività sindacale e nella composizione dell'associazione stessa. L'accertamento, infatti, ha ed ha avuto un fine ben diverso, che nulla ha a che vedere con l'esercizio delle libertà costituzionalmente tutelate, ossia valutare la fondatezza della pretesa attorea a tutela del proprio nome alla luce del materiale probatorio in atti.
5.3. Infine, parimenti infondata appare la terza censura svolta nell'ambito del primo motivo di gravame: la violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c.
La Corte evidenzia che tale principio assume rilevanza in caso di mancanza di prova di un fatto costitutivo posto a fondamento della domanda attorea.
Nel caso di specie, aveva già ampiamente provato che non aveva alcun Parte_1 CP_2 collegamento attuale e diretto con la stessa e con i suoi dipendenti. È sufficiente, tra l'altro, leggere lo Statuto per comprendere che chiunque può aderire ad senza alcuna CP_2 necessità che sia in corso o sia stato in essere un rapporto di lavoro con l'appellata.
Non si è trattato, pertanto, di un'inversione dell'onere della prova, avendo il Tribunale solamente evidenziato che per smentire i fatti così come provati dall'attore in primo CP_2 grado, avrebbe dovuto fornire prova contraria, cosa che non è avvenuta.
pag. 12 6. Col secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato il vizio di ultra o extrapetizione della sentenza impugnata per mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
La Corte ritiene che il motivo sia infondato.
E' sufficiente, infatti, porre a confronto le conclusioni, così come precisate da nel Parte_1 giudizio di primo grado, con la statuizione contenuta in sentenza:
- ha formulato la seguente domanda di inibitoria: “ordinare altresì Parte_1 all' in persona del suo legale Parte_1 rappresentante Sig. i cessare l'utilizzo della denominazione e del Parte_2 segno “ in qualsiasi forma o modalità, ivi compreso nella ragione associativa Parte_1
“ , in qualsiasi spazio web, compreso il Parte_1 nome di dominio www.associazionenazionaledipendentiautogrill.it e la pagina
Facebook “ , nonché su qualsiasi altro Parte_1 supporto o materiale (ad esempio carta intestata, timbro, locandine, brochure, etc.)”.
- Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda condannando “la
[...] alla rimozione della parola “ dalla propria Parte_1 Parte_1 denominazione e dai profili social e dai siti internet dalla stessa gestiti immediatamente e, comunque, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia” e ordinando “alla di Parte_1 non spendere la parola “ nell'esercizio della propria attività associativa, in Parte_1 qualsiasi altra forma e modalità oltre a quelle previste dal precedente capo a)”.
Il Collegio ritiene che vi sia piena corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
Non può essere condivisa la tesi di secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe CP_2
“travisato il petitum e la causa petendi di parte attrice” pronunciando “in maniera illegittima una condanna ad un ordine con un oggetto e degli effetti ben più ampi di quanto richiesto da parte attrice”.
L'attrice, infatti, ha espressamente formulato una domanda al Giudice di prime cure dai confini ampi, volta ad inibire ad qualunque utilizzo del nome “ : “(…) di CP_2 Parte_1 cessare l'utilizzo della denominazione e del segno “ in qualsiasi forma e modalità”. Parte_1
In accoglimento di tale domanda, il Tribunale ha condannato non solo a rimuovere il CP_2 nome “ dalla propria denominazione sociale ma anche a non spendere più la parola Parte_1
“ , cosa che appare pienamente corrispondente al petitum di parte appellata, la Parte_1 quale ha chiesto, appunto, di ottenere la cessazione dell'uso del proprio nome “in qualsiasi forma e modalità”.
pag. 13 D'altronde, si osserva che il fine cui è volta la tutela del nome predisposta dall'art. 7 c.c. è proprio quello di ottenere l'inibizione di qualunque uso, non consentito, e perciò illegittimo, del proprio nome da parte di terzi. Per tale ragione, la statuizione del Giudice di prime cure risulta pienamente corrispondente anche alla stessa ratio dell'art. 7 c.c., quale norma invocata da parte attrice a fondamento della propria domanda.
7. Il terzo motivo di appello, con cui parte appellante lamenta la violazione di libertà consacrate dalla Costituzione e dalla CEDU è parimenti infondato. In particolare, il Collegio ritiene che la condanna inibitoria disposta dal Tribunale di Milano non violi la libertà di espressione di cui agli artt. 21 Cost. e 10 e 11 CEDU. Non risulta affatto condivisibile la tesi di secondo cui la sentenza di primo grado avrebbe operato “una vera e propria CP_2 castrazione della libertà di pensiero, espressione ed informazione previsti dagli artt. 10 e 11
CEDU, in quanto dispone che l'associazione non possa più nemmeno riferirsi ad Parte_1 né utilizzare mai la parola “ , impendendo di fatto il perseguimento degli scopi sociali Parte_1
e dell'esercizio della libertà di critica, di parola, di pensiero, associative e sindacali”.
La condanna alla rimozione del nome “ dalla denominazione sociale, nonché da Parte_1 tutti gli altri canali dell'associazione (sito internet, pagina Facebook, etc), così come il divieto di spendere il nome “ nell'esercizio della propria attività associativa, non attiene al Parte_1 piano della manifestazione del pensiero, bensì a quello della tutela del nome altrui e dell'illecito utilizzo dello stesso da parte di chi non ha alcun diritto di spenderlo.
Si osserva che se il diritto al nome trovasse un limite nella libertà di manifestazione del pensiero altrui, ciò comporterebbe lo svuotamento della tutela e della ratio di cui all'art. 7
c.c., in quanto si permetterebbe a chiunque di servirsi per i propri scopi, senza il consenso del titolare del nome, di tale attributo immateriale.
È evidente, invece, che un conto è la manifestazione del pensiero, che potrà CP_2 continuare ad esercitare, eventualmente criticando, anche aspramente, l'attività di Parte_1 ovviamente nei limiti dell'esercizio del diritto di cui l'art. 21 Cost., un altro è quello dell'utilizzo del nome altrui nella propria denominazione sociale ed in manifestazioni esteriori percepibili dal grande pubblico in modo non soltanto confusorio, ma addirittura gravemente pregiudizievole per il titolare del nome stesso.
Ciò che, dunque, – a seguito della condanna inibitoria, che la Corte ritiene di CP_2 confermare – non potrà più fare non ha nulla a che vedere con la manifestazione del proprio pensiero in relazione a fatti e circostanze relativi ad Parte_1
L'inibizione attiene all'illecita spendita del nome “ nell'esercizio dell'attività Parte_1 associativa, che ben potrebbe essere esercitata – con le stesse finalità enunciate – con pag. 14 differente denominazione, ed il cui concreto utilizzo da parte dell'appellante risponde, a ben vedere, a finalità che addirittura trascendono completamente dalle generiche enunciazioni contenute nello Statuto, per tradursi nei fatti – addirittura in contrasto con le finalità palesate
- in attività dirette a diffondere nel pubblico pensieri ed opinioni negative sul conto della società appellata.
8. Per ragioni di ordine logico-giuridico, il quarto motivo verrà trattato successivamente all'esame dell'appello incidentale.
9. Avverso la sentenza impugnata ha interposto appello incidentale la quale ha Parte_1 chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dalla stessa asseritamente subito.
La Corte ritiene di dover accogliere parzialmente l'appello incidentale di per le Parte_1 ragioni di seguito esposte.
9.1. Per quanto riguarda il preteso danno patrimoniale, si rileva che non ha fornito Parte_1 alcuna prova circa l'esistenza dello stesso.
L'appellante incidentale si è, infatti, limitata a sostenere che “le conseguenze giuridiche di quanto sopra non possono che portare dunque al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dall'esponente”. avrebbe, invero, dovuto non solo allegare l'intervenuto danno patrimoniale ma Parte_1 anche almeno individuare, nei termini di danno emergente e/o lucro cessante, il danno cagionatogli da parte appellante, nonché fornire prova di tale circostanza.
Il Giudice, infatti, non può liquidare equitativamente il danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. se la parte non fornisce alcuna prova della sussistenza del danno patrimoniale, poiché è solo la quantificazione dello stesso che – quando risulta impossibile o estremamente difficile – può essere svolta ai sensi dell'art. 1226 c.c. In altri termini, la Corte non può supplire alla mancanza di prova del danno applicando i principi in materia di liquidazione equitativa del danno.
Deve, dunque, rigettarsi la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale.
9.2. Diversamente, in relazione al danno non patrimoniale, il Collegio ritiene che l'appello incidentale debba trova accoglimento.
Si rammenta, a tale proposito che la Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n.
26972 dell'11 novembre 2008, ha stabilito che il suddetto danno, perché possa esser riconosciuto a chi ne chieda il risarcimento, non soltanto deve andare ad incidere interessi di rilievo costituzionale, ma deve anche consistere in un'offesa superi una soglia minima di pag. 15 tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza) ed infine, non può concretarsi in un danno futile, ovvero non deve consistere in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari.
La Suprema Corte, peraltro, reputa che anche in capo alle persone giuridiche sia configurabile la lesione dei diritti immateriali (nome, immagine, reputazione) generalmente riconducibili alla persona fisica (vd. Cass. n. 6123 del 7 marzo 2025, la quale ha precisato che “anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare
- di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Cass. n.
20643/2016; Cass. n. 19551/2023; Cass. n. 20345/2023)”.
E' parimenti pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il danno derivante dalla lesione di diritti immateriali della personalità pur di rango primario perché costituzionalmente protetti non possa mai considerarsi, in sé e per sé, un danno in re ipsa: esso rappresenta di contro un danno conseguenza, e pertanto, deve essere oggetto di allegazione e di prova, ancorché, in considerazione della oggettiva difficoltà di fornire concreta prova del pregiudizio subìto (in punto, vedi anche Cass. 26 novembre 2024 n. 30487), la sussistenza di esso possa essere provata tramite presunzioni ( “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici”: Cass. n.19551 del
10 luglio 2023), ovvero tramite l'allegazione di fatti e circostanze dalle quali sia possibile indurne l'esistenza (Cfr. Cass. n. 34026 del 18 novembre 2022).
Per esempio, in materia di danno da diffamazione, la S.C., con la sentenza 29 dicembre
2024, n. 34860 ha recentemente affermato che la sussistenza di tale danno può apprezzarsi alla stregua un danno non patrimoniale in concreto subìto, quindi, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo rilevanza, a tal fine, quali parametri di riferimento, “la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (cfr. Cass. n. 19551 del 10 luglio 2023; Cass. n. 25420 del 26 ottobre
2017). Deve ovviamente trattarsi di elementi indiziari diversi dal fatto in sé e per sé
pag. 16 considerato (cfr. Cass. n. 19434 del 2019, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass.
n. 19551 del 10 luglio 2023).
Quanto, poi, ai criteri adottati per addivenire alla liquidazione equitativa del pregiudizio, la
Corte di Cassazione (sentenza 11 marzo 2025, n. 6518) ha avuto modo di sottolineare che il principio della tendenziale insindacabilità della liquidazione equitativa del danno in sede di giudizio di legittimità conosce eccezione solo quando i criteri adottati "siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto" (da ultimo,
Cass. 25 maggio 2017, n. 13153); con la conseguenza che, affinché la quantificazione del danno in via equitativa abbia a "non risultare arbitraria" è sufficiente "l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata" (Cass., Sez.
6-3, 17 novembre 2020, n. 26051).
La corretta applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. mira in definitiva, a scongiurare solo la c.d. "equità cerebrina", ovvero ad assicurare un "modello di valutazione equitativa", a mente del quale "il giudice non può farsi guidare da concezioni personali o da mere intuizioni, col rischio di sconfinare nell'arbitrio", avendo, invece, "il dovere di ispirarsi a criteri noti e generalmente accolti dall'ordinamento vigente, comportandosi come avrebbe fatto il legislatore se avesse potuto prevedere il caso" (così, in motivazione, Cass., Sez. 6 - 3, 2 luglio 2021, n. 18795).
Ancora, Cass. 26 novembre 2024, n. 30487, ha altresì precisato che, pur nella comprensibile difficoltà di comprovare il danno nel suo preciso ammontare (come intuitivamente accade in relazione ad un pregiudizio di natura non patrimoniale) la liquidazione equitativa si sostanzia in un “prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere discrezionale, il giudice è tenuto a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento”.
Nella medesima pronuncia, il Supremo Consesso ha precisato che “al fine di rendere più concreto il senso delle indicazioni sin qui fornite sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ritiene il Collegio opportuno sottolineare come, al fine di rendere 'realmente' controllabile il processo logico e valutativo seguito dal giudice della liquidazione equitativa
(nel caso in esame, nella liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale), occorra
pag. 17 necessariamente muovere dalla fissazione di un parametro di natura quantitativa da rendere in termini strettamente monetari, sostanziandosi propriamente, la 'liquidazione' di un danno, nell'articolazione di un linguaggio monetario quale 'minimo comune' destinato a 'rimodulare'
(sottoforma di moneta) qualsivoglia argomentazione originariamente elaborata su un piano logico o in termini di puro valore giuridico o etico-sociale; peraltro, la scelta di tale iniziale parametro quantitativo dovrà necessariamente esibire un profilo di diretto o indiretto collegamento con la natura degli interessi incisi dal fatto dannoso, sì da presentarsi in una relazione di ragionevole (e oggettivamente controllabile) congruità tra natura del danno e parametro monetario di riferimento;
una volta fissato, con l'indicazione delle ragioni della sua scelta, un tale parametro di natura monetaria, spetterà al giudice adeguarne l'entità, al fine di giungere all'importo ritenuto appropriato quale risarcimento del danno, aumentandone o diminuendone la cifra (attraverso operazioni aritmetiche di moltiplicazione
o di divisione) in funzione dell'incidenza modulare di altri fattori di riferimento concretamente apprezzabili in considerazione dello specifico danno così come materialmente accertato;
fattori a loro volta caratterizzati (necessariamente) da: 1) oggettività; 2) controllabilità e 3) non manifesta incongruità (né per eccesso, né per difetto)”.
Nel caso di specie, come ben può evincersi dai fatti e dalle condotte descritte al punto 4 della presente pronuncia, l'offesa arrecata tramite l'indebito utilizzo del nome “ alla Parte_1 società titolare del relativo marchio è senza dubbio connotata da caratteristiche pienamente sufficienti a comprovare la sussistenza di un pregiudizio in capo a quest'ultima, in specie se considerata alla luce di tutte le circostanze di fatto in cui la condotta si è attuata. Ed infatti:
a) l'utilizzo del nome da parte dell'odierna appellante è avvenuta in Parte_1 associazione a messaggi di particolare offensività e volgarità, oltretutto presentati al pubblico in modo da ingenerare la falsa convinzione che gli stessi fossero, in qualche modo, riferibili alla stessa titolare del marchio, o comunque dalla stessa avallati e condivisi. Infatti, considerando l'attenzione dell'utente medio del social attraverso il quale i post e le pubblicazioni venivano eseguìte, era pressoché impossibile che vi fosse la possibilità, per il destinatario, di comprendere che il messaggio volgare ed offensivo era proveniente da soggetto – presentantesi come” Parte_1
- non avente invece alcun collegamento con la società
[...] appellata, o supporre che quest'ultima non li avesse in alcun modo avallati o condivisi;
b) le condotte sono state connotate da particolare pervicacia, tanto da non cessare neppure in séguito ad inibitoria giudiziale;
pag. 18 c) le condotte si sono attuate in modo da raggiungere un numero vastissimo di utenti, tramite pubblicazione su social network avente visibilità internazionale;
d) l'invio di missive di forte critica nei confronti di addirittura a cariche Parte_1 istituzionali dello Stato ed altre cariche politiche, concernenti le condotte asseritamente illecite serbate nei riguardi dei propri dipendenti, completa un quadro di inusitata pervasività del messaggio diffamatorio veicolato attraverso associazione che addirittura si arrogava una sorta di derivazione o provenienza dal medesimo soggetto screditato;
e) le condotte hanno senza dubbio compromesso la notorietà ed il prestigio connessi al marchio Parte_1
f) il dolo delle condotte è da ritenersi particolarmente intenso, data la ingiuriosità delle espressioni usate, il mezzo utilizzato per diffondere i messaggi denigratori, la persistenza nell'illecito.
Ciò chiarito, il Collegio ritiene di poter liquidare il danno non patrimoniale, in ossequio al crisma di intellegibilità del percorso logico di cui si è detto sopra, facendo appello ai criteri contenuti nelle Tabelle di Milano in caso di diffamazione1, criteri che possono certamente 1 Sul punto, le Tabelle Milanesi prevedono il ricorso ai seguenti parametri per valutare la consistenza del danno:
- notorietà del diffamante,
- carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato,
- natura della condotta diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio, possibile rilievo penale della condotta),
- condotte reiterate, campagne stampa,
- collocazione dell'articolo e dei titoli, spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno dell'articolo/libro/trasmissione televisiva o radiofonica,
- intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione (se vi sia animus diffamandi, se il dolo sia eventuale),
- mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, eventualmente anche con edizione on line del giornale (escludendo la automatica equiparazione tra minor tiratura (o diffusività) = minor danno, specie in caso di mezzo di stampa che abbia un ambito di diffusione assai limitato sul territoriale, ma di elevata diffusività proprio in quell'ambito assai ristretto, ove lo stesso costituisca “territorio” di vita e relazione del danneggiato),
- risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie imputabile al diffamante (es. falso scoop con la consapevolezza di avvio di campagna stampa diffamatoria, ovvero notizia data ad agenzia tipo Ansa che la diffonde universalmente),
- natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, se siano evidenziati profili concreti di danno o meno,
- reputazione già compromessa (es. ampio coinvolgimento in procedimento penale),
- limitata riconoscibilità del diffamato (es. foto di spalle, mancata indicazione del nome),
- ampio lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale,
- rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi,
- pubblicazione della sentenza. Inoltre, per le diffamazioni di media gravità, le suddette tabelle propongono i seguenti range di quantificazione: 3) diffamazioni di media gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 23.498,00 ad euro 35.247,00:
- media notorietà del diffamante,
- significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale,
- uno o più episodi diffamatori, pag. 19 essere utilizzati dal Giudice anche nel caso di specie, per similitudine tra le fattispecie, così da giungere ad una quantificazione sorretta da criteri di calcolo trasparenti e logicamente argomentati.
In relazione ai fatti per cui è causa, si osserva che vi sono plurimi indici che fanno propendere la Corte per una quantificazione del danno che si discosti dai minimi previsti in generale dalle Tabelle, per attestarsi ai valori quanto meno medi (si osserva infatti che addirittura l'intensità del dolo potrebbe giustificare anche l'applicazione del range quantitativo relativo alle offese di elevata gravità), date le caratteristiche dell'offesa e le circostanze in cui la stessa si è collocata, come sopra valorizzate da a) ad f).
Alla luce di ciò, si ritiene equo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale CP_2 patito da da liquidarsi in misura pari a € 25.000,00 (diconsi venticinquemilaeuro e Parte_1 zero centesimi), somma che viene determinata alla data odierna, ed oggi cristallizzata da debito di valore in debito di valuta, da maggiorarsi degli interessi legali, in funzione corrispettiva, con decorrenza dalla data della presente sentenza e fino al saldo.
10. L'accoglimento dell'appello incidentale, comportando la riforma in parte della decisione di primo grado, determina la necessità di procedere a una nuova liquidazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, secondo il principio della soccombenza complessiva di cui all'art. 91 c.p.c.
La statuizione sulle spese del primo grado ha, infatti, natura accessoria e dipendente rispetto alla decisione di merito e viene pertanto travolta dall'effetto sostitutivo della sentenza di appello (art. 336, comma 1, c.p.c.).
E' orientamento consolidato della giurisprudenza legittimità quello secondo cui: ““In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la
- media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio (diffusione a livello nazionale/significativa diffusione nell' ambiente locale di riferimento),
- eventuale pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale,
- natura eventuale del dolo. Per le diffamazioni di elevata gravità, invece, i range proposti sono i seguenti: 4) diffamazioni di elevata gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 35.247,00 ad euro 58.745,00:
- elevata notorietà del diffamante,
- uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione (diffusione su quotidiano/trasmissione a diffusione nazionale),
- notevole gravità del discredito e eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato,
- eventuale utilizzo di espressioni dequalificanti/denigratorie/ingiuriose,
- elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale,
- risonanza mediatica della notizia diffamatoria,
- elevata intensità elemento soggettivo pag. 20 sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. n.
1775/2017).
Ne consegue che il quarto motivo di gravame dell'appello principale, volto a censurare la precedente liquidazione delle spese di primo grado, resta assorbito, venendo meno l'interesse dell'appellante a una specifica pronuncia sul punto, in quanto la Corte è comunque tenuta a rideterminare ex novo le spese alla luce dell'esito complessivo della lite:
“l'accoglimento, anche parziale, dell'appello comporta la caducazione della statuizione sulle spese del primo grado, con conseguente assorbimento del motivo di gravame che la censuri” (cfr. Cass. sent. n. 16600/2019, Cass. sent. n. 7836/2021, Cass. sez. lav. Sent.
n.17812/2018).
11. Conclusivamente, stante l'integrale rigetto dell'appello principale e la conferma dei relativi capi della sentenza impugnata, si impone anche la conferma dell'ordinanza ex art. 283 c. 3 c.p.c. con cui è stata applicata la sanzione di € 2.000,00 a favore della Cassa delle
Ammende.
12. Le spese processuali di entrambi i gradi devono essere poste a carico di
[...]
sostanzialmente soccombente. Oltre al rimborso delle spese Parte_1 vive anticipate per c.u. e marca da bollo, gli onorari si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/14 come in parte modificato dal d.m. 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività difensiva effettivamente espletata, escludendo dalle spese d'appello la fase istruttoria.
13. Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello principale, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'art. 1 co. 17. l. n.
228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
pag. 21 - rigetta integralmente l'appello proposto da Parte_1 contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 10147/2024 pubblicata in data
[...]
22 novembre 2024;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, Controparte_1 condanna al pagamento in favore di Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di una somma pari Controparte_1
a € 25.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 delle spese processuali, che si liquidano quanto al primo grado in Controparte_1 complessivi € 5.077, oltre 15% per spese generali e accessori di legge e quanto al secondo grado in complessivi € 3.966, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
- conferma la sanzione di € 2.000,00 inflitta con il rigetto dell'istanza di sospensiva, da versarsi a favore della;
Controparte_3
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'art. 1 co 17. l. n. 228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Arceri
Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Rebecca Inzaghi CP_5
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