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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Presidente Dott.ssa Marta Ienzi
giudice Dott.ssa Filomena Albano
giudice rel.Dott.ssa Francesca Cosentino
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 4628/2024 proposta da
Parte 1
e da
Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Diego Piersanti Todisco e Andrea Arati
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
obbligo di corrispondersi alcun assegno in tal senso.
2) La casa coniugale sita in Roma Via Costantino n. 118, intestata ad entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, e dalla quale il Sig. RO si è da tempo allontanato trasferendosi altrove, rimane assegnata alla Sig.ra TI RU.
3) La figlia minore UL, affidata congiuntamente ad entrambi i ricorrenti, risiederà in via prevalente presso la madre in Roma, Via Costantino n. 118. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria a amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando lo desideri compatibilmente con le esigenze della minore e previo accordo diretto con la madre e comunque, in caso di disaccordo, secondo le seguenti modalità: a) a fine settimana alternati dal venerdì
dall'uscita della scuola al lunedì mattina;
b) per due pomeriggi a settimana, con pernottamento nelle settimane in cui passa il fine settimana con la madre;
c) durante le vacanze estive per n. 30 giorni (trenta) anche non consecutivi da concordarsi tra i ricorrenti entro il 30 aprile di ciascun anno;
d) per metà delle festività scolastiche natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali;
per una settimana ad anni alterni con la madre;
e) per una settimana nel periodo invernale ad anni alterni con le vacanze scolastiche pasquali;
f) per il compleanno della prole ad anni alterni.
5) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia UL mediante versamento al domicilio della madre della somma mensile di euro 200,00 (duecento/00) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Detta somma dovrà essere automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT come per legge.
6) Le spese straordinarie scolastiche, parascolastiche, sportive, ricreative e medico sanitarie, purchè previamente concordate ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7) Il mutuo gravante sulla casa coniugale sarà pagato dai ricorrenti nella misura del 50%
ciascuno.
8) Spese legali compensate.
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in
Roma....... in data 14.7.2007........... trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno
2007..... Parte II…………………….., Serie A01........, alle condizioni al N. 01300 ',
concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 18.12.2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi