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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/06/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
nella persona dei magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. est
3) Dott.ssa Claudia COTTINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 130/2024 R.G.,
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Leonardi, (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
Appellante
nei confronti di
(C.F. ), in persona del Segretario Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Amministrativo pro tempore, con sede legale ad Acireale, Via Suor Maria
Mazzarello n. 46, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lorito, giusta procura alle liti in atti;
1 Appellata
All'esito dell'udienza di discussione orale dell'8.4.2025, la causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3894/2023 pubblicata in data 29 settembre 2023, il Tribunale di Catania (nel giudizio iscritto al n. 16997/2015 R.G.), accoglieva la domanda risarcitoria spiegata da e, per l'effetto, condannava Controparte_1 CP_2
al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento, della somma di €
[...]
12.237,47, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo.
Condannava, infine, alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese CP_2
legali che liquidava ex D.M. n. 147/2022, in € 5.077,00 per compensi, oltre IVA,
c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali come per legge.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , chiedendo, in via CP_2
pregiudiziale, la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutività della sentenza impugnata nonché, nel merito, la riforma della sentenza sulla scorta di quattro motivi di gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18 maggio 2024 si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'appello perché ritenuto Controparte_1
infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi.
Indi, all'udienza di discussione orale dell'8 aprile 2025, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, la parte appellante lamenta la “carenza di legittimazione attiva del datore di lavoro a richiedere al lavoratore quanto versato durante il periodo di malattia”.
2 Nello specifico, l'odierna appellante deduce l'infondatezza della domanda di controparte, di risarcimento del danno derivante dal mancato guadagno, “in primo luogo, perché il Fondo Vittime della Strada ha effettuato in suo favore il risarcimento dei soli danni da essa subiti a titolo di invalidità permanente ed invalidità temporanea (e non anche quello riguardante il mancato guadagno derivante dal periodo di assenza dal lavoro a causa dell'infortunio); in secondo luogo perché, come già sopra evidenziato, non è configurabile in capo a quest'ultima alcuna responsabilità ex art. 2043 c.c., avendo Ella posto in essere un comportamento non contrario ai doveri di diligenza e buona fede del lavoratore nei confronti del datore di lavoro durante il periodo di malattia”.
Il primo motivo di appello è infondato.
Giova premettere in fatto, per un corretto inquadramento giuridico della vicenda, che quando venne avviato il giudizio di primo grado, era CP_2
dipendente dell' (ente pubblico vigilato dalla Regione Controparte_1
Siciliana); l'08.09.2011 la era stata vittima di un incidente stradale per cause CP_2
estranee al rapporto di lavoro e, in conseguenza del sinistro, dovette assentarsi per lungo tempo dal lavoro per rientrare in sede, il 04.03.2012, una volta guarita;
durante i quasi sei mesi di assenza, l pagò alla dipendente sia gli stipendi che gli oneri CP_1
riflessi senza beneficiare della prestazione lavorativa;
in mancanza di comunicazione da parte della dipendente, nonostante le richieste in tal senso, dei riferimenti utili a rintracciare il responsabile del sinistro o l'assicuratore, una volta decorso il termine biennale per azionare il risarcimento, l' ha agito nei confronti della stessa CP_1 CP_2
per il risarcimento del danno conseguente all'omissione (dolosa o quantomeno colposa) che aveva impedito a esso terzo danneggiato (datore di lavoro) di ottenere il risarcimento del danno dall'autore del sinistro e/o dall'assicuratore del danno;
il danno veniva parametrato alla somma pagata a titolo di stipendi e oneri riflessi durante tutto il tempo di assenza della dipendente, somma che l' non aveva potuto ottenere CP_1
dal danneggiante (o dall'assicuratore).
3 Invero, l'azione diretta del datore di lavoro nei confronti del soggetto danneggiante è una pratica che permette all'azienda di recuperare i costi sostenuti per il proprio collaboratore / dipendente allorquando quest'ultimo sia rimasto assente dal lavoro a causa di un sinistro causato da un soggetto responsabile ed estraneo al rapporto di lavoro. Tale diritto, dunque, è volto alla tutela dell'equilibrio economico dell'azienda che deve fronteggiare spese non trascurabili per la mancata prestazione lavorativa.
La legittimazione attiva del datore di lavoro a richiedere al danneggiante tale risarcimento risiede, innanzitutto, nel riconoscimento in capo a quest'ultimo della responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c. a norma del quale: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” nonché dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, secondo il quale “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento.
Le citate norme, dunque, sono poste a presidio di una vera e propria tutela aquiliana del credito (alla prestazione lavorativa), già consacrata con la sentenza delle
SS.UU. della Corte di Cassazione n. 6132 del 1988 in ragione della quale “… sul piano della causalità non può fondatamente contestarsi la ricorrenza del necessario nesso eziologico posto che l'azione del terzo, determinando la malattia e quindi
l'assenza del lavoratore, comporta per il datore di lavoro l'impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa lasciando senza corrispettivo la retribuzione dovuta per legge o per contratto, che viene così pagata a vuoto”, e successivamente riconfermata con la pronuncia n. 2844 del 2010 con la quale si è precisato che “… gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, integrano un danno che si
4 ricollega con nesso di causalità a detto infortunio e come tale deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo. Costituiscono componente di tale danno anche i contributi dovuti dal datore di lavoro agli enti di assicurazione sociale”.
Inoltre, in forza di tali pronunce, la Giurisprudenza si è consolidata nel ritenere possibile da parte del datore di lavoro del dipendente infortunato l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, ritenuto responsabile del sinistro, unitamente a quest'ultimo (v. ex multis Cass. Civ. Sez. III del 21 ottobre 1991 n.
11099 e n. 11100; Cass. Civ. Sez. III del 4 ottobre 2002 n. 15399; Cass. Civ. Sez.
Lav. del 15 settembre 2003 n. 13549, Cass. Civ. del 9 febbraio 2010 n. 2844 ove si legge).
Alla luce del superiore quadro normativo e giurisprudenziale, nella fattispecie, non coglie nel segno la doglianza di parte appellante circa la carenza di legittimazione attiva del datore di lavoro a richiedere alla lavoratrice quanto versato durante il periodo di malattia.
E invero, l' non ha agito per pretendere la restituzione delle somme CP_1
doverosamente versate alla dipendente, bensì piuttosto per ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno derivante dalla perdita della possibilità di agire direttamente nei confronti del responsabile del sinistro (o del suo assicuratore) a causa del comportamento omissivo della propria dipendente, comportamento che, per come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, è esso stesso fonte autonoma di responsabilità.
Così come non coglie nel segno l'ulteriore profilo di doglianza, relativo ai limiti di risarcibilità del danno da parte del Fondo di Garanzia per le Vittime delle
Strada, previsti dall'art. 283 del D.Lgs. n. 209/2005, che, seppur esistenti, non appaiono ostativi all'azione in concreto esercitata dall verso la propria CP_1
dipendente, atteso che il datore di lavoro – terzo danneggiato dal sinistro che ha coinvolto la dipendente – aveva certamente il diritto di chiedere il risarcimento del
5 danno subito (da perdita della prestazione lavorativa), indipendentemente dal soggetto tenuto al risarcimento di tale danno (compagnia di assicurazione o Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, nonché conducente e/o proprietario del veicolo, questi ultimi in concreto individuabili trattandosi di ipotesi di veicolo - identificato ma- non coperto da assicurazione).
Ne segue che la violazione dell'obbligo della lavoratrice di informativa nei confronti del proprio datore di lavoro è stato causa, nella specie, di un danno risarcibile.
2. Con il secondo motivo di appello, deduce “l'applicazione del CP_2
termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947, comma 3 c.c.”
Nello specifico, l'appellante lamenta che ha errato il Giudice di prime cure a ricostruire il sinistro di cui è rimasta vittima come “sinistro derivante dalla circolazione di veicoli” ritenendo, di conseguenza, che si applicasse la prescrizione biennale prevista per gli incidenti che attengono ai veicoli, e non quella quinquennale derivante da fatto illecito per essere stata ingiustamente investita da un veicolo mentre era a piedi.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Invero, in tema di risarcimento del danno da circolazione di autoveicoli, la giurisprudenza della S.C. è unanime nel considerare che la prescrizione breve (due anni) fissata dall'art. 2947, comma 2 c.c. trovi applicazione in ogni caso in cui il sinistro sia stato causato dalla circolazione di veicoli, ivi compresa l'ipotesi in cui il pedone sia stato investito da un mezzo a motore. A far scattare il termine biennale, infatti, è sufficiente che il danno tragga origine da un qualunque fatto illecito che risulti connesso alla circolazione di un mezzo a motore, non rilevando la causa generatrice del sinistro e la situazione giuridica in cui può trovarsi il danneggiato rispetto al veicolo danneggiante (cfr. Cass. sent. n. 22291 del 21 ottobre 2009; Cass.
Civ. Sez. III del 9 febbraio 2010 n. 2844).
6 Pertanto, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, atteso che il diritto risarcitorio del datore di lavoro scaturisce dal medesimo fatto illecito del terzo,
e dunque il danno è geneticamente riconducibile alla circolazione stradale, dovrà trovare applicazione anche per esso il termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 297 c.c…
Ha affermato al riguardo la Corte di Cassazione: “Se la lesione del credito
(nella specie: da prestazione lavorativa del dipendente) deriva da un fatto per la cui imputabilità la legge preveda uno speciale criterio di imputazione (come nel caso dell'art. 2054 C.c.) quel criterio trova applicazione anche nella causa promossa dal creditore nei confronti del responsabile del fatto illecito, non essendovi ragione per limitarne l'applicabilità al solo caso della domanda proposta direttamente dalla vittima primaria, giacchè il fatto genetico del danno è il medesimo anche per gli altri soggetti danneggiati. Il diritto al risarcimento del terzo titolare del diritto di credito resta peraltro soggetto allo stesso termine di prescrizione (2947 C.c. comma 2) ed alle stesse condizioni di proponibilità contemplate dalla legge per far valere i diritti derivanti dai danni da circolazione dei veicoli a motore” (Così Cass. sez. III,
27.10.2011 n. 22402, v. anche Cass. n. 2844/2010, citate nella sentenza impugnata).
Inoltre, si rileva che non è applicabile il principio richiamato dall'appellante
(solo in questo grado di giudizio) in tema di termine lungo di prescrizione per i sinistri stradali causati da reato, previsto dall'art. 2947, comma 3 c.c. (es. sent. Corte di Cassazione n. 16037 del 2 agosto 2016).
E invero, nel caso in esame, non è stato accertato giudizialmente – neanche incidenter tantum- il fatto costitutivo del diritto che avrebbe potuto integrare astrattamente un'ipotesi di reato.
A ciò deve aggiungersi, per quanto irrilevante alla luce di quanto sopra detto, che, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, i dati richiesti in merito al
7 sinistro (circa il veicolo investitore) non erano contenuti neanche nella lettera della di non adesione alla mediazione, inviata prima del quinquennio. CP_2
Con il terzo motivo di appello l'odierna appellante deduce l'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla legge in capo al lavoratore e che ha errato il Tribunale a configurare a suo carico un comportamento omissivo.
Nello specifico, la dipendente lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha ritenuto sufficientemente assolto l'obbligo informativo in capo alla stessa nei confronti del datore di lavoro circa i dati relativi al sinistro.
Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Invero, l'art. 1375 c.c. sancisce in capo al lavoratore, a corollario del più generico principio di buona fede, l'obbligo di informazione nei confronti del datore di lavoro, che implica una conduzione onesta e trasparente del rapporto di lavoro con l'obbligo di segnalare eventi rilevanti per la prosecuzione dello stesso comprendente sia la segnalazione di situazioni che potrebbero ledere gli interessi del datore di lavoro, sia la comunicazione di fatti o circostanze che possono influire sul rapporto lavorativo.
La diligente osservanza di tale obbligo da parte del dipendente richiede allo stesso di veicolare le informazioni in maniera efficace, accurata, completa, chiara, tempestiva e rilevante rispetto alla richiesta o al contesto in cui è fornita, e ciò al fine di tutelare gli interessi del datore di lavoro ogniqualvolta l'esercizio di un suo diritto dipenda dalla tempestiva conoscenza di determinate informazioni che potrebbero normalmente esulare dalla sua sfera di conoscenza o conoscibilità.
Nella particolare fattispecie in esame, l'obbligo di informazione trova altresì il proprio fondamento giuridico nella norma speciale di cui all'art. 21 comma 14 del
CNNL “Pubblico Impiego – Regioni e Autonomie Locali” del 06.07.1995 (versato in atti, all. B20), a tenore del quale: nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un
8 terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.”.
Ebbene, nel caso di specie, l'esercizio dell'azione di risarcimento da parte dell' necessitava, in quanto soggetto terzo ed estraneo al sinistro, del rispetto da CP_1
parte della del su menzionato obbligo informativo, e ciò non è avvenuto. CP_2
Difatti, mentre parte appellata, già in sede di istruttoria nel giudizio di primo grado, ha efficacemente dimostrato di aver tentato di conferire con i legali indicati dalla dipendente (v. All. 13 – 14 – 15 – 16 – 17 dell'atto di citazione in primo grado di ), senza, tuttavia, ricevere alcuna risposta, l'odierna appellante, invece, non CP_1
ha mai fornito la prova in giudizio di aver provveduto personalmente, e/o per il tramite di un proprio procuratore, a colmare tale asimmetria informativa in tal guisa causando un'ingiusta frustrazione del diritto dell' di vedersi risarcito per il CP_1
danno subito.
Peraltro, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non coglie nel segno la circostanza dedotta da parte appellante di aver adempiuto al proprio onere informativo con la consegna al datore di lavoro del biglietto da visita del legale da lei incaricato per la pratica relativa al sinistro.
Tale gesto, ad avviso di questa Corte, non garantendo, di per sé, il raggiungimento dello scopo informativo, non può ritenersi uno strumento sufficiente a soddisfare le legittime pretese del datore di lavoro e ciò, a maggior ragione, ove si consideri che entrambi i procuratori nominati dalla sono rimasti silenti a fronte CP_2
dei numerosi e documentati solleciti di controparte.
9 Né a tale gesto può accordarsi alcuna efficacia esimente atteso che era onere della dipendente vigilare affinché i legali da lei stessa nominati veicolassero efficacemente le informazioni richieste dal datore di lavoro.
Con il quarto motivo di appello l'odierna appellante deduce “l'applicazione del termine di prescrizione decennale per l'esercizio dell'azione di rivalsa da parte del datore di lavoro che ha risarcito il danneggiato nei casi previsti dall'art. 283 e 293 del D. Lgs. n. 209del 2005”.
In particolare, la stessa lamenta che il giudice di primo grado ha errato a ritenere che l' , datrice di lavoro della avesse perso il diritto di agire nei CP_1 CP_2
confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per decorso dei termini di prescrizione;
assume in proposito che l'azione di rivalsa spettante al datore di lavoro che ha risarcito il danneggiato è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale di cui alla norma generale dell'art. 2946 c.c., in linea con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità per l'azione di regresso dell'impresa designata per il FGVS nei confronti del responsabile civile.
Anche detto motivo è infondato.
Come si è già avuto modo di specificare in merito alla disamina del primo motivo di appello, l'azione con cui il datore di lavoro agisce in giudizio nei confronti del danneggiante, per il risarcimento dei danni derivanti dall'assenza del dipendente per infortunio causato da altri soggetti, non è un'azione di rivalsa.
E infatti, nel caso del datore di lavoro, palesemente, non ricorre in capo al medesimo un obbligo risarcitorio nei confronti del lavoratore, e il suo credito nei confronti dell'autore dell'illecito - benche' non riconducibile alla surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c. - trova la sua genesi nello stesso fatto che ha impedito al lavoratore di prestare la propria attivita' lavorativa e che ha dunque leso la posizione creditoria del datore di lavoro, tenuto a pagare il lavoratore ma pregiudicato nella possibilità di ricevere la prestazione corrispettiva.
10 Alla stregua di ciò, trova conferma che il datore di lavoro agisce dunque per il risarcimento di un danno direttamente subito per fatto illecito del terzo, dal chè ne consegue che se, come nel caso in scrutinio, il danno sia stato prodotto "dalla circolazione di veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in due anni" ex art. 2947
c.c., comma 2 (in questi termini, v. Cass. n. 2844/2010, cit.).
Alla luce di quanto sopra, dunque, l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e vanno poste a carico di tenuto conto del valore della controversia CP_2
(scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 applicando i valori medi e, limitatamente alla fase di trattazione, quelli minimi) e dell'attività difensiva effettivamente svolta applicando, ratione temporis, le tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022.
Atteso il rigetto integrale dell'appello ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art 13, co. 1 – quater, del D.P.R. 115/2002 per effetto del quale, quando l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, ai sensi del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 130/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. CP_2
3894/2023 emessa dal Tribunale di Catania in data 29 settembre 2023.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell' Controparte_1
delle spese relative al grado di appello, che si liquidano in complessivi € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria e € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%).
11 Dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dallo stesso dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 20 maggio 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DOTT.SSA MARIA STELLA ARENA DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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