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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/07/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5021/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Salvatore Tavella, presso cui ha eletto domicilio in Reggio Calabria, via D. Muratori n. 2/b, giusta procura in atti
OPPONENTE E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Cristina Carpinelli, presso cui ha eletto domicilio in Carate Brianza, via Giacomo Matteotti n. 13, giusta procura in atti
OPPOSTA OGGETTO: 140101 - promessa di pagamento
CONCLUSIONI delle parti: Per (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in Parte_1 data 13.02.2025): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, provvedere come segue:
1) Annullare il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza delle condizioni per la sua emissione in quanto il credito ingiunto difetta del requisito della certezza;
e/o per inesistenza della prova del credito ingiunto;
e/o perché comunque infondato in fatto ed in diritto.
2) Accertare e dichiarare la nullità dell'accordo/contratto di assunzione del pagamento dei debiti sociali stipulato con il verbale di assemblea dei soci del 27 Febbraio 2014 per violazione dell'art. 2280 c.c. e per vizio del consenso ai sensi dell'art. 1459 c.c. e per l'effetto annullare il decreto ingiuntivo opposto statuendo che nulla è dovuto dal socio in forza del titolo azionato. Parte_1 Con vittoria di spese e competenze professionali.
1 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio In via istruttoria (omissis)
Per (come da nota di Controparte_1 precisazione delle conclusioni depositata in data 14.02.2025): In via pregiudiziale:
- Confermare l'ordinanza del 10/10/2024 di rigetto dell'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo;
- Dichiarare improcedibile la domanda n. 2 proposta dall'opponente in quanto già coperta da sentenza passata in giudicato fra le parti. Nel merito:
- Rigettare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- confermare il Decreto ingiuntivo n. 1608/2024, emesso dal Tribunale di Monza all'interno del procedimento monitorio n. 2188/2024; In via subordinata nel merito accertare e dichiarare il sig. debitore nei confronti dell'opposta Parte_1 della somma di Euro Controparte_1 33.273,65, ovvero della minor o maggior somma accertata in corso di causa, oltre interessi moratori come per legge dovuti e per l'effetto condannarlo a pagare tale somma all'opposta . Controparte_1 Con vittoria di spese e compensi di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di
[...]
, è stato ingiunto al socio Controparte_1 Parte_1 il pagamento della somma di euro 33.273,65 (di cui euro 30.847,99 per capitale), oltre interessi, a fronte dell'impegno del socio in questione di contribuire al pagamento dei debiti sociali. Con l'atto di citazione in opposizione, ha eccepito la mancata Parte_1 prova del credito ingiunto e l'invalidità dell'accordo posto a fondamento della domanda proposta dalla società, contestando altresì la sussistenza e l'ammontare dei debiti sociali indicati dalla controparte. Lo stesso ha dunque domandato la revoca del decreto ingiuntivo.
ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione. Con decreto del 10.10.2024 è stata rigettata la richiesta dell'opponente di autorizzazione all'estensione del contraddittorio nei confronti di CP_1
, quale liquidatore della società opposta.
[...] La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. Per comodità di trattazione, conviene esaminare per prime le questioni sollevate dall'opponente in ordine alla pretesa invalidità dell'accordo raggiunto dai soci dell'opposta nel corso dell'assemblea tenutasi in data 27 febbraio 2014 (cfr.: doc. 1 del fascicolo della fase monitoria). Due sono le eccezioni sollevate in proposito dall'odierno opponente: 2 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio a. l'eccezione di nullità dell'accordo perché contrario al disposto dell'art. 2280 c.c.; b. l'eccezione di annullabilità dell'accordo per vizio del consenso ex art. 1439 c.c. (il richiamo dell'art. 1459 c.c., contenuto più volte in atti, deve ritenersi frutto di un mero errore materiale, visto che la norma da ultimo citata non si riferisce ai vizi del consenso). Dette eccezioni vanno disattese per un molteplice ordine di considerazioni.
2.1. In primo luogo, deve osservarsi che la parziale esecuzione dell'accordo in questione è stata già oggetto di un altro giudizio tra le stesse parti e che esso si è concluso con l'accoglimento della domanda di adempimento formulata dall'odierna opposta, il tutto con sentenza passata in giudicato (cfr.: doc. 2 e 3 del fascicolo della fase monitoria e doc. 5a dell'opposta nella fase di opposizione). Al riguardo, è ben vero che, come sostenuto dall'opponente in questa sede, la questione dell'eventuale nullità dell'accordo non è stata affrontata nell'ambito del precedente giudizio in considerazione del fatto che, come affermato dalla Corte di Appello di Milano (cfr.: doc. 3 del fascicolo della fase monitoria) essa era
“irrimediabilmente tardiva, non essendo affatto ravvisabile un interesse pubblicistico od una tutela normativamente prevista in favore di una parte, tale da comportare il rilievo officioso di tale pretesa nullità in sede d'appello”. Va tuttavia rilevato che, come affermato dalla Corte di cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 15339 del 25.07.2016), “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo”.
2.2. Per l'ipotesi in cui non dovesse concordarsi con le osservazioni che precedono, va ulteriormente considerato quanto segue. L'art. 2280, primo comma, c.c. dispone che “i liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli”. Sul punto, in un precedente remoto ma non contraddetto da pronunce successive, la Corte di cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 3239 del 09.10.1969) ha affermato che “nella società di persone, poiché le ragioni dei creditori della società - sono garantite dal regime di responsabilità illimitata dei soci, il divieto (art. 2280 cod. civ.), fatto ai liquidatori, di ripartire tra i soci, anche solo parzialmente, i beni sociali, finché non siano stati pagati i creditori sociali o non siano state accantonate, per il pagamento dei debiti non ancora scaduti, le somme necessarie, non è inderogabile. Può, pertanto, essere del tutto omesso il procedimento di liquidazione, nel caso in cui lo statuto sociale stabilisca quale destinazione debba avere il patrimonio sociale, o, in mancanza di apposito patto, i soci siano d'accordo sul modo come procedere alla definizione integrale dei
3 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio rapporti preesistenti. In tali ipotesi, i terzi, ove non si ritengano sufficientemente garantiti dalla responsabilità personale ed illimitata dei soci, possono servirsi delle normali misure cautelari e, qualora provino che in concreto dalla omessa liquidazione sia derivato un pregiudizio ai loro diritti, chiedere il risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana a carico di coloro che hanno eluso il procedimento formale di liquidazione”. Il secondo comma dell'articolo citato, poi, prevede che “se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente”. Ora, in concreto, l'accordo consacrato nel verbale dell'assemblea del 27 febbraio 2014 si riferisce a due punti ben distinti tra loro: i) l'impegno dei soci al pagamento dei debiti sociali;
ii) l'assegnazione a di un Controparte_1 immobile sociale quale anticipo sulla liquidazione. Da quanto precede, si deduce che la delibera in esame sia stata rispettosa del disposto di legge. Infatti, in concreto, l'assegnazione dell'immobile a trova la Controparte_1 sua contropartita nell'accordo tra i soci circa la costituzione di un fondo per il pagamento dei debiti sociali, oggetto di ricognizione in detta sede, mediante il pagamento da parte di ciascuno di un importo mensile. In ogni caso, stante la derogabilità della norma di cui al primo comma dell'art. 2280 c.c., nessuna nullità è ravvisabile nella specie. Infine, stante l'autonomia dell'impegno al pagamento dei debiti sociali rispetto all'assegnazione dell'immobile, l'eventuale nullità di quest'ultima non travolgerebbe anche il primo. Ciò è stato affermato tanto nella sentenza di questo Tribunale n. 1426/2019 (“non sono infatti idonei a provare l'estinzione dell'obbligazione le considerazioni circa la non condivisibile gestione della liquidazione della società; esse potrebbero nel caso dar luogo ad una azione di rendiconto o di responsabilità verso l'amministratore o liquidatore, ma non possono incidere sull'autonomo obbligo del socio”), quanto nella sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1303/2021 (“Ove anche dovesse trattarsi il profilo della nullità, è dirimente osservare che la parte appellante non ha dimostrato che, anche positivamente accertata la nullità, questa comporterebbe la caducazione della ricognizione di debito e la conseguente inefficacia del credito azionato”) e tali considerazioni vanno condivise e recepite nella presente sede.
2.3. Quanto, poi, all'eccezione di annullabilità dell'accordo per dolo, l'opponente non ha dimostrato alcunché di specifico né con riferimento all'effettiva sussistenza di raggiri né con riferimento alla loro efficacia causale in relazione alla prestazione del consenso. La richiesta di pagamento indirizzata dalla società a Pangallo Iolanda nel 2017 potrà, solo astrattamente ed a tutto voler concedere, integrare gli estremi dell'inadempimento a quanto concordato nel 2014, ma non certo costituire motivo di nullità dell'accordo in questione.
3. Assodate la validità e l'efficacia dell'accordo, e dunque la sussistenza originaria dell'obbligazione, può ora procedersi all'esame delle questioni concernenti la prova dei debiti sociali da soddisfare. A tale proposito, deve premettersi che, alla data del 27 febbraio 2014, la società opposta era già in liquidazione da alcuni anni (l'atto di anticipato scioglimento della società e messa in liquidazione risale, infatti, al 10 dicembre 2009) e che la delibera adottata all'epoca dalla società contiene una ricognizione delle posizioni debitorie e creditorie della società medesima. Per quanto riguarda le prime, le uniche rilevanti nella presente sede, il verbale in questione dà atto della sussistenza, alla data del 31.12.2013, di:
- un mutuo ipotecario residuo di euro 127.883,47, con ipoteca iscritta sugli immobili siti in Meda, via San Giorgio;
- un debito verso per euro 10.002,37. Controparte_2 Nella stessa sede, si dà atto, poi, di un debito complessivo verso i soci, per finanziamenti, per euro 29.750,00 (euro 11.500,00 + euro 9.750,00 + euro 8.500,00). L'elenco dei debiti termina con quelli verso i fornitori, il tutto come segue:
- euro 16.095,20; CP_3
- euro 3.735,99; Controparte_4
- euro 6.969,57; Parte_2
- euro 10.821,67; Controparte_5
- euro 70.870,00. Controparte_6 In tutto, i debiti verso i fornitori sono dunque pari ad euro 108.492,43. Aggiungendo ad essi i debiti nei confronti delle banche si ottiene un importo complessivo, al netto dei finanziamenti dei soci, pari ad euro 246.378,27. Trattasi dei debiti sociali che l'odierno opponente si è impegnato a ripianare con i suoi versamenti mensili. Ora, la quantificazione del credito ingiunto si fonda su una situazione aggiornata al 31 ottobre 2023 (cfr.: doc. 4 del fascicolo della fase monitoria), proveniente dal solo liquidatore della società e contestata dall'opponente, il quale ha dedotto che, alla luce delle risultanze del fascicolo, “la somma di debiti residui sociali – tralasciando la contestazione nel merito dell'imputabilità degli stessi alla società Con
(ci si riferisce al presunto debito assunto dal liquidatore, dopo la messa in liquidazione della società, di € 70.000,00 nei confronti della società CP_6 dallo stesso partecipata) - dovrebbe essere, al più, di circa € 65.000,00; e non come indicato nel ricorso e nel bilancio depositato, pari ad € 162.595,59” (cfr.: atto di citazione in opposizione, a pagina 7). Per quanto concerne i debiti sociali, in detta situazione non compaiono più quelli nei confronti delle banche, che dunque devono reputarsi estinti medio tempore, come del resto attestato dalle dichiarazioni contenute nell'atto di assegnazione in data 8 giugno 2016, prodotto dall'opponente quale doc.
2. Per quanto concerne i debiti verso i fornitori, alcuni di essi risultano ridotti rispetto al 2014, il tutto come segue:
- euro 11.172,26; CP_3
- euro 30.315,00. Controparte_6
Altri debiti verso i fornitori, invece, risultano invariati:
- euro 3.735,99; Controparte_4
- euro 6.969,57; Parte_2
- euro 10.821,67. Controparte_5
Nella situazione in questione, tuttavia, risultano riportati anche i seguenti nuovi debiti verso fornitori:
- Idroedil s.a.s. euro 3.250,00;
- euro 56.250,00; Controparte_1
- euro 14.850,00; Parte_1
- euro 32.700,00. Persona_1
In totale trattasi di euro 107.050,00, che, a fronte delle contestazioni dell'opponente, risultano assolutamente privi di documentazione giustificativa che ne dimostri sia le causali (neppure indicate in atti), sia il relativo ammontare. In tale parte, dunque, il credito ingiunto non può considerarsi provato, anche se non per questo può ritenersi che siano ravvisabili delle false comunicazioni sociali, come prospettato dall'opponente. Se ciò che precede è vero, allora il complessivo debito residuo della società da ritenersi dimostrato ammonta non già ad euro 162.595,59 al netto delle attività pari ad euro 7.468,90, bensì alla minor somma di euro 63.014,49 (sostanzialmente corrispondente a quella indicata dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione), da cui sottrarre le predette attività, ottenendosi dunque l'importo di euro 55.545,59. L'opponente è tenuto al pagamento di un terzo del debito, pari ad euro 18.515,20, da cui va sottratto, come da prospetto in atti, l'ammontare del finanziamento da lui pacificamente effettuato, pari ad euro 8.500,00, ottenendosi dunque la somma di euro 10.015,20. Detta somma non è superiore a quella di euro 26.000,00, già oggetto di condanna all'esito del giudizio n. 5669/2017 R.G. di questo Tribunale (euro 19.000,00 in virtù della sentenza di primo grado ed ulteriori euro 7.000,00 in virtù della sentenza di secondo grado). Poiché non risulta che quest'ultimo importo sia stato pagato entro il 31 ottobre 2023 e che la situazione a tale data ne abbia tenuto conto, deve ritenersi che nella presente sede non possa essere accertata la sussistenza di alcun credito residuo della società nei confronti dell'odierno opponente. La domanda dell'opposta va pertanto disattesa.
4. Il decreto opposto, alla luce di quanto sopra, va revocato. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
6 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, rigettata ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così
[...] provvede:
1. rigetta la domanda proposta dalla Controparte_1 ;
[...]
2. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna alla rifusione Controparte_1 in favore di delle spese processuali, che liquida in complessivi Parte_1 euro 313,00 per anticipazioni ed euro 6.713,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Così deciso in Monza, in data 22 luglio 2025. Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
5 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
7 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5021/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Salvatore Tavella, presso cui ha eletto domicilio in Reggio Calabria, via D. Muratori n. 2/b, giusta procura in atti
OPPONENTE E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Cristina Carpinelli, presso cui ha eletto domicilio in Carate Brianza, via Giacomo Matteotti n. 13, giusta procura in atti
OPPOSTA OGGETTO: 140101 - promessa di pagamento
CONCLUSIONI delle parti: Per (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in Parte_1 data 13.02.2025): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, provvedere come segue:
1) Annullare il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza delle condizioni per la sua emissione in quanto il credito ingiunto difetta del requisito della certezza;
e/o per inesistenza della prova del credito ingiunto;
e/o perché comunque infondato in fatto ed in diritto.
2) Accertare e dichiarare la nullità dell'accordo/contratto di assunzione del pagamento dei debiti sociali stipulato con il verbale di assemblea dei soci del 27 Febbraio 2014 per violazione dell'art. 2280 c.c. e per vizio del consenso ai sensi dell'art. 1459 c.c. e per l'effetto annullare il decreto ingiuntivo opposto statuendo che nulla è dovuto dal socio in forza del titolo azionato. Parte_1 Con vittoria di spese e competenze professionali.
1 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio In via istruttoria (omissis)
Per (come da nota di Controparte_1 precisazione delle conclusioni depositata in data 14.02.2025): In via pregiudiziale:
- Confermare l'ordinanza del 10/10/2024 di rigetto dell'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo;
- Dichiarare improcedibile la domanda n. 2 proposta dall'opponente in quanto già coperta da sentenza passata in giudicato fra le parti. Nel merito:
- Rigettare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- confermare il Decreto ingiuntivo n. 1608/2024, emesso dal Tribunale di Monza all'interno del procedimento monitorio n. 2188/2024; In via subordinata nel merito accertare e dichiarare il sig. debitore nei confronti dell'opposta Parte_1 della somma di Euro Controparte_1 33.273,65, ovvero della minor o maggior somma accertata in corso di causa, oltre interessi moratori come per legge dovuti e per l'effetto condannarlo a pagare tale somma all'opposta . Controparte_1 Con vittoria di spese e compensi di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di
[...]
, è stato ingiunto al socio Controparte_1 Parte_1 il pagamento della somma di euro 33.273,65 (di cui euro 30.847,99 per capitale), oltre interessi, a fronte dell'impegno del socio in questione di contribuire al pagamento dei debiti sociali. Con l'atto di citazione in opposizione, ha eccepito la mancata Parte_1 prova del credito ingiunto e l'invalidità dell'accordo posto a fondamento della domanda proposta dalla società, contestando altresì la sussistenza e l'ammontare dei debiti sociali indicati dalla controparte. Lo stesso ha dunque domandato la revoca del decreto ingiuntivo.
ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione. Con decreto del 10.10.2024 è stata rigettata la richiesta dell'opponente di autorizzazione all'estensione del contraddittorio nei confronti di CP_1
, quale liquidatore della società opposta.
[...] La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. Per comodità di trattazione, conviene esaminare per prime le questioni sollevate dall'opponente in ordine alla pretesa invalidità dell'accordo raggiunto dai soci dell'opposta nel corso dell'assemblea tenutasi in data 27 febbraio 2014 (cfr.: doc. 1 del fascicolo della fase monitoria). Due sono le eccezioni sollevate in proposito dall'odierno opponente: 2 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio a. l'eccezione di nullità dell'accordo perché contrario al disposto dell'art. 2280 c.c.; b. l'eccezione di annullabilità dell'accordo per vizio del consenso ex art. 1439 c.c. (il richiamo dell'art. 1459 c.c., contenuto più volte in atti, deve ritenersi frutto di un mero errore materiale, visto che la norma da ultimo citata non si riferisce ai vizi del consenso). Dette eccezioni vanno disattese per un molteplice ordine di considerazioni.
2.1. In primo luogo, deve osservarsi che la parziale esecuzione dell'accordo in questione è stata già oggetto di un altro giudizio tra le stesse parti e che esso si è concluso con l'accoglimento della domanda di adempimento formulata dall'odierna opposta, il tutto con sentenza passata in giudicato (cfr.: doc. 2 e 3 del fascicolo della fase monitoria e doc. 5a dell'opposta nella fase di opposizione). Al riguardo, è ben vero che, come sostenuto dall'opponente in questa sede, la questione dell'eventuale nullità dell'accordo non è stata affrontata nell'ambito del precedente giudizio in considerazione del fatto che, come affermato dalla Corte di Appello di Milano (cfr.: doc. 3 del fascicolo della fase monitoria) essa era
“irrimediabilmente tardiva, non essendo affatto ravvisabile un interesse pubblicistico od una tutela normativamente prevista in favore di una parte, tale da comportare il rilievo officioso di tale pretesa nullità in sede d'appello”. Va tuttavia rilevato che, come affermato dalla Corte di cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 15339 del 25.07.2016), “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo”.
2.2. Per l'ipotesi in cui non dovesse concordarsi con le osservazioni che precedono, va ulteriormente considerato quanto segue. L'art. 2280, primo comma, c.c. dispone che “i liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli”. Sul punto, in un precedente remoto ma non contraddetto da pronunce successive, la Corte di cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 3239 del 09.10.1969) ha affermato che “nella società di persone, poiché le ragioni dei creditori della società - sono garantite dal regime di responsabilità illimitata dei soci, il divieto (art. 2280 cod. civ.), fatto ai liquidatori, di ripartire tra i soci, anche solo parzialmente, i beni sociali, finché non siano stati pagati i creditori sociali o non siano state accantonate, per il pagamento dei debiti non ancora scaduti, le somme necessarie, non è inderogabile. Può, pertanto, essere del tutto omesso il procedimento di liquidazione, nel caso in cui lo statuto sociale stabilisca quale destinazione debba avere il patrimonio sociale, o, in mancanza di apposito patto, i soci siano d'accordo sul modo come procedere alla definizione integrale dei
3 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio rapporti preesistenti. In tali ipotesi, i terzi, ove non si ritengano sufficientemente garantiti dalla responsabilità personale ed illimitata dei soci, possono servirsi delle normali misure cautelari e, qualora provino che in concreto dalla omessa liquidazione sia derivato un pregiudizio ai loro diritti, chiedere il risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana a carico di coloro che hanno eluso il procedimento formale di liquidazione”. Il secondo comma dell'articolo citato, poi, prevede che “se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente”. Ora, in concreto, l'accordo consacrato nel verbale dell'assemblea del 27 febbraio 2014 si riferisce a due punti ben distinti tra loro: i) l'impegno dei soci al pagamento dei debiti sociali;
ii) l'assegnazione a di un Controparte_1 immobile sociale quale anticipo sulla liquidazione. Da quanto precede, si deduce che la delibera in esame sia stata rispettosa del disposto di legge. Infatti, in concreto, l'assegnazione dell'immobile a trova la Controparte_1 sua contropartita nell'accordo tra i soci circa la costituzione di un fondo per il pagamento dei debiti sociali, oggetto di ricognizione in detta sede, mediante il pagamento da parte di ciascuno di un importo mensile. In ogni caso, stante la derogabilità della norma di cui al primo comma dell'art. 2280 c.c., nessuna nullità è ravvisabile nella specie. Infine, stante l'autonomia dell'impegno al pagamento dei debiti sociali rispetto all'assegnazione dell'immobile, l'eventuale nullità di quest'ultima non travolgerebbe anche il primo. Ciò è stato affermato tanto nella sentenza di questo Tribunale n. 1426/2019 (“non sono infatti idonei a provare l'estinzione dell'obbligazione le considerazioni circa la non condivisibile gestione della liquidazione della società; esse potrebbero nel caso dar luogo ad una azione di rendiconto o di responsabilità verso l'amministratore o liquidatore, ma non possono incidere sull'autonomo obbligo del socio”), quanto nella sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1303/2021 (“Ove anche dovesse trattarsi il profilo della nullità, è dirimente osservare che la parte appellante non ha dimostrato che, anche positivamente accertata la nullità, questa comporterebbe la caducazione della ricognizione di debito e la conseguente inefficacia del credito azionato”) e tali considerazioni vanno condivise e recepite nella presente sede.
2.3. Quanto, poi, all'eccezione di annullabilità dell'accordo per dolo, l'opponente non ha dimostrato alcunché di specifico né con riferimento all'effettiva sussistenza di raggiri né con riferimento alla loro efficacia causale in relazione alla prestazione del consenso. La richiesta di pagamento indirizzata dalla società a Pangallo Iolanda nel 2017 potrà, solo astrattamente ed a tutto voler concedere, integrare gli estremi dell'inadempimento a quanto concordato nel 2014, ma non certo costituire motivo di nullità dell'accordo in questione.
3. Assodate la validità e l'efficacia dell'accordo, e dunque la sussistenza originaria dell'obbligazione, può ora procedersi all'esame delle questioni concernenti la prova dei debiti sociali da soddisfare. A tale proposito, deve premettersi che, alla data del 27 febbraio 2014, la società opposta era già in liquidazione da alcuni anni (l'atto di anticipato scioglimento della società e messa in liquidazione risale, infatti, al 10 dicembre 2009) e che la delibera adottata all'epoca dalla società contiene una ricognizione delle posizioni debitorie e creditorie della società medesima. Per quanto riguarda le prime, le uniche rilevanti nella presente sede, il verbale in questione dà atto della sussistenza, alla data del 31.12.2013, di:
- un mutuo ipotecario residuo di euro 127.883,47, con ipoteca iscritta sugli immobili siti in Meda, via San Giorgio;
- un debito verso per euro 10.002,37. Controparte_2 Nella stessa sede, si dà atto, poi, di un debito complessivo verso i soci, per finanziamenti, per euro 29.750,00 (euro 11.500,00 + euro 9.750,00 + euro 8.500,00). L'elenco dei debiti termina con quelli verso i fornitori, il tutto come segue:
- euro 16.095,20; CP_3
- euro 3.735,99; Controparte_4
- euro 6.969,57; Parte_2
- euro 10.821,67; Controparte_5
- euro 70.870,00. Controparte_6 In tutto, i debiti verso i fornitori sono dunque pari ad euro 108.492,43. Aggiungendo ad essi i debiti nei confronti delle banche si ottiene un importo complessivo, al netto dei finanziamenti dei soci, pari ad euro 246.378,27. Trattasi dei debiti sociali che l'odierno opponente si è impegnato a ripianare con i suoi versamenti mensili. Ora, la quantificazione del credito ingiunto si fonda su una situazione aggiornata al 31 ottobre 2023 (cfr.: doc. 4 del fascicolo della fase monitoria), proveniente dal solo liquidatore della società e contestata dall'opponente, il quale ha dedotto che, alla luce delle risultanze del fascicolo, “la somma di debiti residui sociali – tralasciando la contestazione nel merito dell'imputabilità degli stessi alla società Con
(ci si riferisce al presunto debito assunto dal liquidatore, dopo la messa in liquidazione della società, di € 70.000,00 nei confronti della società CP_6 dallo stesso partecipata) - dovrebbe essere, al più, di circa € 65.000,00; e non come indicato nel ricorso e nel bilancio depositato, pari ad € 162.595,59” (cfr.: atto di citazione in opposizione, a pagina 7). Per quanto concerne i debiti sociali, in detta situazione non compaiono più quelli nei confronti delle banche, che dunque devono reputarsi estinti medio tempore, come del resto attestato dalle dichiarazioni contenute nell'atto di assegnazione in data 8 giugno 2016, prodotto dall'opponente quale doc.
2. Per quanto concerne i debiti verso i fornitori, alcuni di essi risultano ridotti rispetto al 2014, il tutto come segue:
- euro 11.172,26; CP_3
- euro 30.315,00. Controparte_6
Altri debiti verso i fornitori, invece, risultano invariati:
- euro 3.735,99; Controparte_4
- euro 6.969,57; Parte_2
- euro 10.821,67. Controparte_5
Nella situazione in questione, tuttavia, risultano riportati anche i seguenti nuovi debiti verso fornitori:
- Idroedil s.a.s. euro 3.250,00;
- euro 56.250,00; Controparte_1
- euro 14.850,00; Parte_1
- euro 32.700,00. Persona_1
In totale trattasi di euro 107.050,00, che, a fronte delle contestazioni dell'opponente, risultano assolutamente privi di documentazione giustificativa che ne dimostri sia le causali (neppure indicate in atti), sia il relativo ammontare. In tale parte, dunque, il credito ingiunto non può considerarsi provato, anche se non per questo può ritenersi che siano ravvisabili delle false comunicazioni sociali, come prospettato dall'opponente. Se ciò che precede è vero, allora il complessivo debito residuo della società da ritenersi dimostrato ammonta non già ad euro 162.595,59 al netto delle attività pari ad euro 7.468,90, bensì alla minor somma di euro 63.014,49 (sostanzialmente corrispondente a quella indicata dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione), da cui sottrarre le predette attività, ottenendosi dunque l'importo di euro 55.545,59. L'opponente è tenuto al pagamento di un terzo del debito, pari ad euro 18.515,20, da cui va sottratto, come da prospetto in atti, l'ammontare del finanziamento da lui pacificamente effettuato, pari ad euro 8.500,00, ottenendosi dunque la somma di euro 10.015,20. Detta somma non è superiore a quella di euro 26.000,00, già oggetto di condanna all'esito del giudizio n. 5669/2017 R.G. di questo Tribunale (euro 19.000,00 in virtù della sentenza di primo grado ed ulteriori euro 7.000,00 in virtù della sentenza di secondo grado). Poiché non risulta che quest'ultimo importo sia stato pagato entro il 31 ottobre 2023 e che la situazione a tale data ne abbia tenuto conto, deve ritenersi che nella presente sede non possa essere accertata la sussistenza di alcun credito residuo della società nei confronti dell'odierno opponente. La domanda dell'opposta va pertanto disattesa.
4. Il decreto opposto, alla luce di quanto sopra, va revocato. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
6 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, rigettata ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così
[...] provvede:
1. rigetta la domanda proposta dalla Controparte_1 ;
[...]
2. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna alla rifusione Controparte_1 in favore di delle spese processuali, che liquida in complessivi Parte_1 euro 313,00 per anticipazioni ed euro 6.713,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Così deciso in Monza, in data 22 luglio 2025. Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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