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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1763/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1763 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Patrizia Fiorentini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Amelia (TR), Via delle
Rimembranze n. 91, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Controparte_1 C.F._2
Rita Impenna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Orte (VT), Corso Garibaldi
n. 72, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_1 speciale , rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Orsini Federici e CP_3 [...]
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, Via Controparte_4
Danzetta n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
Oggetto: danno cagionato da cosa in custodia
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Patrizia Fiorentini, per l'attrice: “Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza: in via preliminare, dichiarare la legittimazione ad agire dell'attrice sia per la domanda principale che per la subordinata per tutte le motivazioni in atti;
in via principale, nel merito: accertata la responsabilità del sig. nella Controparte_1 causazione del sinistro accaduto all'attrice il 27/10/2020 per cui è causa, accertare e dichiarare che l'attrice a seguito dell'evento lesivo del 27/10/2020 ha riportato un danno alla persona, come quantificato con le Tabelle di Milano aggiornate al 2024, pari ad euro 53.711,50; accertare e dichiarare che all'attrice è dovuto l'integrale risarcimento per il danno alla persona di euro 53.711,50 che detratto l'importo di euro 9.200,00 ricevuto dalla è pari ad euro 44.511,50, sono inoltre dovute Controparte_2 le spese per la relazione medico legale pari ad euro 488,00 (doc. 31 in atti) e le spese per
l'acconto al CTU per e. 488,00 (doc. 37 in atti); così in totale euro 45.487,50, oltre €
488,00 (doc. 42 fattura pro forma per CTP medico legale.pdf) per la consulenza di parte nella CTU;
rigettare la richiesta di riduzione della domanda attorea formulata dalla chiamata in manleva ex art. 1227 c.c. per le motivazioni in atti;
e, per l'effetto, condannare e per esso la in Controparte_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t. chiamata in manleva al pagamento in favore dell'attrice di euro
45.975,50 o a quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 27/10/2020, all'effettivo pagamento. Con condanna al pagamento delle spese (C.U., diritti e spese di notifica) e del compenso professionale per il presente giudizio, delle spese per l'assistenza legale stragiudiziale e le spese per il procedimento di negoziazione assistita, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ.ve mod.. In via subordinata, nella denegata ipotesi che non venga riconosciuto dovuto l'integrale pagamento per il danno riportato in ambito di responsabilità civile ma che debba essere decurtato quanto corrisposto dalla per la polizza infortuni: Controparte_5 accertata la responsabilità del sig. nella causazione del sinistro Controparte_1 accaduto all'attrice il 27/10/2020 per cui è causa, accertare e dichiarare che l'attrice a seguito dell'evento lesivo del 27/10/2020 ha riportato un danno alla persona, come quantificato con le Tabelle di Milano aggiornate al 2024, pari ad euro 53.711,50; accertare e dichiarare che l'attrice a seguito dell'evento lesivo del 27/10/2020 ha riportato un danno alla persona quantificato in euro 53.711,50 oltre euro 488,00 per la relazione medico legale, come da fattura pro forma (doc. 31 in atti) ed euro 488,00 per
l'acconto al CTU (doc. 37 in atti) che detratto quanto ricevuto in acconto dalla per euro 9.200,00 e quanto corrisposto dalla Controparte_2 pari ad euro 20.000,00, è pari ad euro 25.487,50, oltre e. 488,00 Controparte_5 per la consulenza di parte nella CTU (doc. 42 in atti); rigettare la richiesta di riduzione della domanda attorea formulata dalla chiamata in manleva ex art. 1227 c.c. per le motivazioni in atti;
e, per l'effetto, condannare e per esso la Controparte_1 in persona del l.r.p.t. quale chiamata in manleva al Controparte_2 pagamento in favore dell'attrice di euro 25.975,50 o a quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 27/10/2020. Con condanna al pagamento delle spese (C.U., Diritti e spese di notifica) e del compenso professionale per il presente giudizio, delle spese per l'assistenza legale stragiudiziale e per il procedimento di negoziazione assistita, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ.ve mod.”.
- L'avv. Anna Rita Impenna, per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, nel merito: in via principale, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio, tutte le domande proposte contro il Sig. da parte della Controparte_1
Sig.ra in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento Parte_1 della domanda dell'attrice, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa CP_6 di assicurazioni in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con sede a Bologna in Via Stalingrado n. 45, obbligata a garantire e quindi a tenere indenne, manlevare e/o come meglio il Sig.
[...]
in forza di quanto previsto dalla polizza assicurativa di cui in narrativa e, CP_1 pertanto, condannare la stessa, come sopra, a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attrice o, comunque, a rifondere al medesimo convenuto, Sig.
tutte le somme che eventualmente lo stesso sarà tenuto a Controparte_1 corrispondere alla Sig.ra per capitale, interessi e spese legali. Con Parte_1 vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
- Gli avv.ti Mauro Orsini Federici e , per la terza chiamata: Controparte_4
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dato atto che Parte_1 ha percepito da € 21.693,00 a titolo di indennizzo per il Controparte_7 sinistro per cui è causa, e che ha già risarcito il Controparte_2 danno differenziale sofferto dalla stessa mediante la corresponsione in suo favore di €
9.200,00: in via preliminare, accertato il difetto di legittimazione attiva di
[...]
adottare ogni conseguenziale provvedimento ai fini dell'estinzione del Parte_1 giudizio;
nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa, nonché sfornita di prova e, per
l'effetto, rigettare la domanda di manleva avanzata da nei confronti Controparte_1 di nel merito, in subordine, ridurre la domanda Controparte_2 attorea nella misura ritenuta di giustizia per le causali di cui in narrativa, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre in proporzione la domanda di manleva avanzata da nei confronti di in ogni Controparte_1 Controparte_2 caso, con vittoria di spese, funzioni e onorari di giudizio, con aumento ex art. 4, co.
1-bis,
D.M. n. 55/2014”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05/09/2023, conveniva in Parte_1 giudizio suo padre invocando la responsabilità di quest'ultimo per Controparte_1
l'evento avvenuto il 27/10/2020, quando, mentre si trovava all'interno della cucina della casa del convenuto in Amelia (TR), era scivolata a causa della presenza di olio sul pavimento ed era caduta in terra, riportando lesioni poi refertate a seguito degli accertamenti avviati il giorno stesso presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio. L'attrice, premesso che la
(d'ora in avanti, per brevità: – in Controparte_2 CP_2 qualità di compagnia assicuratrice del convenuto in virtù di polizza sulla casa – le aveva corrisposto la somma di € 9.200,00, sulla base di una minor quantificazione dal danno non patrimoniale e della ritenuta detraibilità della somma di € 21.693,00 che la stessa attrice aveva incassato in virtù di una polizza infortuni con la Parte_2 , contestava tale detraibilità (stante l'espressa previsione, nella polizza
[...] infortuni, della rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia assicuratrice) e chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 48.854,21 (già al netto della somma versata in acconto dalla oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed oltre CP_2 all'ulteriore importo di € 5.427,06 (inclusi accessori di legge) per spese legali stragiudiziali.
Il convenuto si costituiva con comparsa depositata in data 07/11/2023, Controparte_1 eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa nel quantum, e chiedendo il differimento della prima udienza per poter chiamare in causa la al fine di essere manlevata dalla CP_2 stessa di ogni eventuale esborso in favore dell'attrice.
Con decreto del 28/11/2023 veniva differita la prima udienza per consentire la chiamata in causa della la quale si costituiva con comparsa depositata in data 12/02/2024, CP_2 eccependo: il divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento;
il concorso di colpa della danneggiata, per non aver visto l'olio in terra vicino alla finestra nonostante l'ora mattutina;
l'insussistenza del danno differenziale, stante la corretta quantificazione dei postumi effettuata in fase stragiudiziale ai fini della liquidazione del danno;
la non debenza delle spese legali stragiudiziali, peraltro quantificate in maniera esorbitante.
A seguito delle verifiche preliminari, del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della successiva udienza ex art. 183 c.p.c., nonché della susseguente istruttoria (consistita unicamente nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale), all'esito udienza del 19/02/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice, con provvedimento del 21/02/2025, preso atto degli scritti conclusionali depositati dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 189, co. 1, c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
1. La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto evidenziato che non sono in contestazione tra le parti le modalità di accadimento del sinistro, la responsabilità del convenuto per l'evento dannoso ai sensi dell'art. 2051 c.c. e l'operatività della garanzia da quest'ultimo invocata nei confronti della
CP_2
3. Quanto al concorso di colpa ex art. 1227, co. 1, c.c. eccepito dalla gravava CP_2 su quest'ultima l'onere di fornire la prova del fatto che l'attrice avrebbe potuto evitare i danni usando l'ordinaria diligenza (v. ex multis Cass. 25712/2023), onere che, tuttavia, non è stato in alcun modo assolto.
4. Per quel che concerne l'entità delle lesioni riportate in conseguenza della caduta oggetto di causa, l'entità del danno biologico subito dall'attrice va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico, ha quantificato le stesse nella seguente misura: 50 giorni di inabilità temporanea assoluta;
ulteriori 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; ulteriori 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; ulteriori 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; invalidità permanente del 16%. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020,
Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie il consulente tecnico di parte attrice ha dichiarato di concordare con tutte le valutazioni espresse dal c.t.u., e il consulente tecnico di parte della terza chiamata ha formulato osservazioni critiche basate su affermazioni apodittiche (come CP_2 quella secondo cui, nel caso di specie, non vi sarebbe stato neppure nella fase di immobilizzazione dell'arto superiore “un sensibile coinvolgimento delle attività abituali” tale da giustificare il riconoscimento di un'inabilità temporanea assoluta;
o quella secondo cui le lesioni riportate dall'attrice “non possono giustificare un 16%” di invalidità permanente;
o, ancora, quella secondo cui le spese mediche dedotte sarebbero “eccessive per prezzi medi e specificità lesive”), alle quali il c.t.u. ha esaustivamente ed efficacemente replicato.
5. La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice va effettuata applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass.
11754/2018, Cass. 9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass.
12408/2011), nella versione vigente al momento della presente decisione (v. Cass. 8508/2020,
Cass. 2167/2016, Cass. 19211/2015 e Cass. 5254/2014), in base ai valori medi da esse indicati mediante il criterio del c.d. “punto pesante”, che nella sua espressione monetaria comprende una quota di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quella del danno biologico in senso stretto, destinata a ristorare il soggetto leso anche degli ulteriori pregiudizi in termini di sofferenza soggettiva e di risvolti relazionali ad essa connessi secondo criteri di normalità ed ordinarietà (pregiudizi adeguatamente allegati e provati per presunzioni, in relazione alla tipologia delle lesioni – senz'altro dolorose – subite dall'attrice, nonché alla sofferenza connessa al conseguente lungo iter riabilitativo: v. sul tema Cass. 7892/2024 e Cass.
25164/2020).
6. Il danno non patrimoniale deve essere quindi liquidato nei seguenti importi: € 8.337,50 per l'invalidità temporanea;
€ 45.374,00 per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età dell'attrice, pari a 72 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u.: v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass.
22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass. 10303/2012).
7. Agli importi così ottenuti devono tuttavia sottrarsi sia quello di € 20.000,00 corrisposto all'attrice in data 22/09/2021 (v. il doc. 5 allegato alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. della terza chiamata) dalla – in forza di polizza infortuni – per il medesimo danno (e CP_5 ciò in virtù del principio indennitario: v. ex multis Cass. 14358/2019, in conformità a quanto già statuito da Cass, SS.UU., 12565/2018 e Cass. 13233/2014, nonché, da ultimo, Cass.
3429/2025, alle cui motivazione si fa integrale rinvio anche per quel che concerne la confutazione del diverso orientamento invocato in questa sede dall'attrice), sia quello di €
9.200,00 già corrisposto all'attrice in data 01/04/2022 (v. i doc. 22 e 26 allegati all'atto di citazione) dalla empre per il medesimo danno. CP_2
8. Come noto, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, nel caso in cui al danneggiato sia stato pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire: (a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito;
(c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. Cass. 23927/2023, Cass. 832/2023, Cass.
16027/2022, Cass. 6619/2018, Cass. 25817/2017 e Cass. 9950/2017). Dunque, poiché la devalutazione del credito di € 53.711,50 dall'attualità alla data del 27/10/2020 conduce ad un importo pari ad € 45.326,16, e poiché le somme di € 20.000,00 e di € 9.200,00, devalutate dalle date delle rispettive corresponsioni (22/09/2021 e 01/04/2022) a quella dell'evento sono pari ad € 28.070,14 (€ 19.512,20 + € 8.558,14), l'importo derivante dalla detrazione degli acconti devalutati dalla somma capitale devalutata è pari ad € 25.641,35 (€ 53.711,50 - €
28.070,14). A tale importo vanno aggiunti rivalutazione e interessi sull'intero capitale di €
45.326,16 dalla data dell'evento (27/10/2020) sino alla data della corresponsione dell'indennizzo da parte della (22/09/2021), per un importo di € 1.140,66, nonché CP_5 rivalutazione e interessi – sulla somma di € 25.326,16 residuata dopo la detrazione del predetto indennizzo – dalla data della relativa corresponsione (22/09/2021) sino alla data di corresponsione dell'acconto di € 9.200,00 da parte della (01/04/2022), per un CP_2 ulteriore importo di € 1.349,91, e rivalutazione e interessi – sulla somma di € 16.126,16 residuata dopo la detrazione di tale acconto – dalla data della relativa corresponsione
(01/04/2022) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per un ulteriore importo di € 3.157,87. La somma spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, comprensiva di rivalutazione e interessi e al netto dell'indennizzo e dell'acconto già ricevuti, è dunque oggi pari ad € 31.289,79 (€ 25.641,35 + € 1.140,66 + € 1.349,91 +
3.157,87).
9. Va infatti disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: di titolarità) attiva dell'attrice sollevata dalla in virtù della clausola, contenuta nell'atto di CP_2 transazione e quietanza stipulato in data 22/09/2021 tra la stessa attrice e la
[...]
, in base alla quale la prima ha dichiarato di cedere in Parte_2 favore della seconda “i propri diritti […] verso i responsabili o corresponsabili dell'evento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1201 c.c.”. Proprio il riferimento all'art. 1201 c.c. impone di ritenere che le parti, non derogando espressamente al disposto dell'art. 1205 c.c., abbiano inteso limitare l'effetto surrogatorio alla quota di credito estinta mediante il pagamento dell'indennizzo concordato con la transazione stessa. 10. Deve inoltre precisarsi che nulla è dovuto all'attrice per le spese mediche, in quanto già rimborsate dalla . Parte_2
11. Va infine riconosciuto all'attrice il risarcimento del danno per le spese relative all'attività svolta dal proprio legale nella fase stragiudiziale, attività che nel caso in esame ha senz'altro rivestito un'autonoma rilevanza (v. ex multis Cass. 7974/2018), conducendo alla liquidazione di una somma – trattenuta dall'attrice in acconto del maggior dovuto – da parte della compagnia assicurativa. L'importo richiesto per tali spese, pari ad € 5.425,06 inclusi accessori di legge, è tuttavia manifestamente eccessivo in relazione alla tabella allegata al d.m. 55/2014 nella versione vigente all'epoca del completamento della prestazione di assistenza stragiudiziale (v. Cass. 2644/2018 e Trib. Taranto 20 settembre 2023), sia perché determinato in base ad uno scaglione superiore a quello applicabile in base al valore della controversia quale risultante – al netto dell'acconto all'epoca già corrisposto dalla – dalla presente CP_5 sentenza, sia perché l'attività svolta si è connotata per una complessità inferiore alla media, ragion per cui, in definitiva, appare equa per la suddetta attività la liquidazione dell'importo di
1.400,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
12. Quanto alla domanda di manleva (anche mediante pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, co. 2, c.c.: v. in proposito Cass. 122/2020) proposta da
[...] nei confronti della la stessa merita pieno accoglimento, non CP_1 CP_2 avendo la compagnia assicurativa contestato in alcun modo l'operatività della polizza in atti.
13. Nei rapporti tra attrice e convenuto, le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che la domanda attorea sia stata accolte in misura ridotta: v. Cass., SS.UU., 32061/2022) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014
(come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 26.000,01 ad €
52.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
14. L'attrice ha inoltre diritto a vedersi rimborsate – sempre a carico del convenuto – le spese per la consulenza tecnica medico-legale di parte acquisita ante causam (v. Cass. 37796/2021 e
Cass. 24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Perugia 13 luglio 2022), spese che l'attrice risulta essersi obbligata a sostenere (v. il preavviso di parcella in atti) e che, nella specie, non appaiono eccessive o superflue (v. in proposito Cass. 3380/2015, Cass.
730/2013, Cass. 84/2013, Cass. 19399/2011, Cass. 2572/96, Cass. 6056/90 e Cass. 4135/77;
v. altresì Cass. 13799/2022, Cass. 24188/2021, Cass. 17454/2021 e Cass. 4357/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 26 luglio 2023, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione;
contra, per l'orientamento – che qui non si condivide – in base al quale sarebbe invece necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, v. da ultimo Cass. 1135/2023 e Cass. 21402/2022), tenuto conto sia dell'esito della consulenza, sia del rapporto con l'onorario di € 750,00 oltre accessori di legge riconosciuto al consulente tecnico d'ufficio (i cui compensi, come noto, sono inferiori alle tariffe libero-professionali di mercato, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto: v. Corte Cost. 166/2022, Corte Cost. 89/2020 e Corte Cost. 192/2015).
15. Quanto alle spese nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata, va richiamato il consolidato principio in base al quale bisogna tenere distinte – come ben chiarito dalla pronuncia n. 18076/2020 della Suprema Corte (v. in termini, da ultimo, Cass. 6716/2024) – tre tipologie di spesa: 1) le spese processuali che l'assicurato sia stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. “spese di soccombenza”); 2) le spese sostenute per resistere alla pretesa di quest'ultimo (c.d. “spese di resistenza”), che, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel genus delle “spese di salvataggio” e devono essere indennizzate dall'assicuratore entro il limite di cui all'art. 1917, co. 3, c.c.; 3) le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, che non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Mentre per le “spese di resistenza” – che, peraltro, nel caso in esame non risultano specificamente richieste e quantificate – nessun importo può essere riconosciuto in assenza della deduzione e prova del relativo esborso (v. Cass. 21290/2022, secondo cui, nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma, formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, “sostenute”, nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato), diversamente è a dirsi sia per le “spese di soccombenza”
(che, costituendo un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, vanno indennizzate a prescindere dall'eventuale violazione del patto di gestione della lite, purché rientrino nei limiti del massimale: v. ex multis Cass. 5242/04), sia per le spese processuali per la chiamata in causa dell'assicuratore (rectius: per le spese relative alla domanda di manleva dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore), che vanno regolate in base alla soccombenza, e che quindi, nel caso di specie, vanno senz'altro poste a carico della (sia pure CP_2 nella misura minima di legge, stante la mancanza di contestazioni circa l'operatività della polizza).
16. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico della terza chiamata
(ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente, v.
Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di nonché Parte_1 Controparte_1 sulla domanda di manleva proposta da quest'ultimo nei confronti della
[...] gni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede ogni Controparte_2 altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto per l'evento oggetto di causa, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle seguenti somme: 1) € 31.289,79, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di residuo risarcimento del danno non patrimoniale;
2) € 1.400,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese relative all'attività svolta dal proprio legale nella fase stragiudiziale;
b) condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali, che liquida in € 7.616,00 (di cui € 536,00 per l'attivazione della negoziazione assistita, € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva,
€ 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.905,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in 488,00 (IVA inclusa) per spese di c.t.p. e in € 557,70 per le spese vive (C.U., marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione);
c) condanna la a tenere indenne e manlevare Controparte_2 [...] delle predette condanne, provvedendo al pagamento diretto delle CP_1 summenzionate somme in favore di ovvero rimborsandole ad Parte_1 laddove sia quest'ultimo a corrisponderle per primo all'attrice; Controparte_1
d) condanna la alla rifusione in favore di Controparte_2 [...] delle spese processuali, che liquida in € 3.808,00 (di cui € 850,50 per la CP_1 fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.457,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 518,00 per le spese vive (C.U. per chiamata di terzo);
e) pone integralmente a carico della le spese della Controparte_2
c.t.u., nella misura liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 23/02/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1763 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Patrizia Fiorentini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Amelia (TR), Via delle
Rimembranze n. 91, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Controparte_1 C.F._2
Rita Impenna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Orte (VT), Corso Garibaldi
n. 72, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_1 speciale , rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Orsini Federici e CP_3 [...]
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, Via Controparte_4
Danzetta n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
Oggetto: danno cagionato da cosa in custodia
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Patrizia Fiorentini, per l'attrice: “Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza: in via preliminare, dichiarare la legittimazione ad agire dell'attrice sia per la domanda principale che per la subordinata per tutte le motivazioni in atti;
in via principale, nel merito: accertata la responsabilità del sig. nella Controparte_1 causazione del sinistro accaduto all'attrice il 27/10/2020 per cui è causa, accertare e dichiarare che l'attrice a seguito dell'evento lesivo del 27/10/2020 ha riportato un danno alla persona, come quantificato con le Tabelle di Milano aggiornate al 2024, pari ad euro 53.711,50; accertare e dichiarare che all'attrice è dovuto l'integrale risarcimento per il danno alla persona di euro 53.711,50 che detratto l'importo di euro 9.200,00 ricevuto dalla è pari ad euro 44.511,50, sono inoltre dovute Controparte_2 le spese per la relazione medico legale pari ad euro 488,00 (doc. 31 in atti) e le spese per
l'acconto al CTU per e. 488,00 (doc. 37 in atti); così in totale euro 45.487,50, oltre €
488,00 (doc. 42 fattura pro forma per CTP medico legale.pdf) per la consulenza di parte nella CTU;
rigettare la richiesta di riduzione della domanda attorea formulata dalla chiamata in manleva ex art. 1227 c.c. per le motivazioni in atti;
e, per l'effetto, condannare e per esso la in Controparte_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t. chiamata in manleva al pagamento in favore dell'attrice di euro
45.975,50 o a quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 27/10/2020, all'effettivo pagamento. Con condanna al pagamento delle spese (C.U., diritti e spese di notifica) e del compenso professionale per il presente giudizio, delle spese per l'assistenza legale stragiudiziale e le spese per il procedimento di negoziazione assistita, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ.ve mod.. In via subordinata, nella denegata ipotesi che non venga riconosciuto dovuto l'integrale pagamento per il danno riportato in ambito di responsabilità civile ma che debba essere decurtato quanto corrisposto dalla per la polizza infortuni: Controparte_5 accertata la responsabilità del sig. nella causazione del sinistro Controparte_1 accaduto all'attrice il 27/10/2020 per cui è causa, accertare e dichiarare che l'attrice a seguito dell'evento lesivo del 27/10/2020 ha riportato un danno alla persona, come quantificato con le Tabelle di Milano aggiornate al 2024, pari ad euro 53.711,50; accertare e dichiarare che l'attrice a seguito dell'evento lesivo del 27/10/2020 ha riportato un danno alla persona quantificato in euro 53.711,50 oltre euro 488,00 per la relazione medico legale, come da fattura pro forma (doc. 31 in atti) ed euro 488,00 per
l'acconto al CTU (doc. 37 in atti) che detratto quanto ricevuto in acconto dalla per euro 9.200,00 e quanto corrisposto dalla Controparte_2 pari ad euro 20.000,00, è pari ad euro 25.487,50, oltre e. 488,00 Controparte_5 per la consulenza di parte nella CTU (doc. 42 in atti); rigettare la richiesta di riduzione della domanda attorea formulata dalla chiamata in manleva ex art. 1227 c.c. per le motivazioni in atti;
e, per l'effetto, condannare e per esso la Controparte_1 in persona del l.r.p.t. quale chiamata in manleva al Controparte_2 pagamento in favore dell'attrice di euro 25.975,50 o a quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 27/10/2020. Con condanna al pagamento delle spese (C.U., Diritti e spese di notifica) e del compenso professionale per il presente giudizio, delle spese per l'assistenza legale stragiudiziale e per il procedimento di negoziazione assistita, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ.ve mod.”.
- L'avv. Anna Rita Impenna, per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, nel merito: in via principale, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio, tutte le domande proposte contro il Sig. da parte della Controparte_1
Sig.ra in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento Parte_1 della domanda dell'attrice, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa CP_6 di assicurazioni in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con sede a Bologna in Via Stalingrado n. 45, obbligata a garantire e quindi a tenere indenne, manlevare e/o come meglio il Sig.
[...]
in forza di quanto previsto dalla polizza assicurativa di cui in narrativa e, CP_1 pertanto, condannare la stessa, come sopra, a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attrice o, comunque, a rifondere al medesimo convenuto, Sig.
tutte le somme che eventualmente lo stesso sarà tenuto a Controparte_1 corrispondere alla Sig.ra per capitale, interessi e spese legali. Con Parte_1 vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
- Gli avv.ti Mauro Orsini Federici e , per la terza chiamata: Controparte_4
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dato atto che Parte_1 ha percepito da € 21.693,00 a titolo di indennizzo per il Controparte_7 sinistro per cui è causa, e che ha già risarcito il Controparte_2 danno differenziale sofferto dalla stessa mediante la corresponsione in suo favore di €
9.200,00: in via preliminare, accertato il difetto di legittimazione attiva di
[...]
adottare ogni conseguenziale provvedimento ai fini dell'estinzione del Parte_1 giudizio;
nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa, nonché sfornita di prova e, per
l'effetto, rigettare la domanda di manleva avanzata da nei confronti Controparte_1 di nel merito, in subordine, ridurre la domanda Controparte_2 attorea nella misura ritenuta di giustizia per le causali di cui in narrativa, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre in proporzione la domanda di manleva avanzata da nei confronti di in ogni Controparte_1 Controparte_2 caso, con vittoria di spese, funzioni e onorari di giudizio, con aumento ex art. 4, co.
1-bis,
D.M. n. 55/2014”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05/09/2023, conveniva in Parte_1 giudizio suo padre invocando la responsabilità di quest'ultimo per Controparte_1
l'evento avvenuto il 27/10/2020, quando, mentre si trovava all'interno della cucina della casa del convenuto in Amelia (TR), era scivolata a causa della presenza di olio sul pavimento ed era caduta in terra, riportando lesioni poi refertate a seguito degli accertamenti avviati il giorno stesso presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio. L'attrice, premesso che la
(d'ora in avanti, per brevità: – in Controparte_2 CP_2 qualità di compagnia assicuratrice del convenuto in virtù di polizza sulla casa – le aveva corrisposto la somma di € 9.200,00, sulla base di una minor quantificazione dal danno non patrimoniale e della ritenuta detraibilità della somma di € 21.693,00 che la stessa attrice aveva incassato in virtù di una polizza infortuni con la Parte_2 , contestava tale detraibilità (stante l'espressa previsione, nella polizza
[...] infortuni, della rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia assicuratrice) e chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 48.854,21 (già al netto della somma versata in acconto dalla oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed oltre CP_2 all'ulteriore importo di € 5.427,06 (inclusi accessori di legge) per spese legali stragiudiziali.
Il convenuto si costituiva con comparsa depositata in data 07/11/2023, Controparte_1 eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa nel quantum, e chiedendo il differimento della prima udienza per poter chiamare in causa la al fine di essere manlevata dalla CP_2 stessa di ogni eventuale esborso in favore dell'attrice.
Con decreto del 28/11/2023 veniva differita la prima udienza per consentire la chiamata in causa della la quale si costituiva con comparsa depositata in data 12/02/2024, CP_2 eccependo: il divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento;
il concorso di colpa della danneggiata, per non aver visto l'olio in terra vicino alla finestra nonostante l'ora mattutina;
l'insussistenza del danno differenziale, stante la corretta quantificazione dei postumi effettuata in fase stragiudiziale ai fini della liquidazione del danno;
la non debenza delle spese legali stragiudiziali, peraltro quantificate in maniera esorbitante.
A seguito delle verifiche preliminari, del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della successiva udienza ex art. 183 c.p.c., nonché della susseguente istruttoria (consistita unicamente nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale), all'esito udienza del 19/02/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice, con provvedimento del 21/02/2025, preso atto degli scritti conclusionali depositati dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 189, co. 1, c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
1. La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto evidenziato che non sono in contestazione tra le parti le modalità di accadimento del sinistro, la responsabilità del convenuto per l'evento dannoso ai sensi dell'art. 2051 c.c. e l'operatività della garanzia da quest'ultimo invocata nei confronti della
CP_2
3. Quanto al concorso di colpa ex art. 1227, co. 1, c.c. eccepito dalla gravava CP_2 su quest'ultima l'onere di fornire la prova del fatto che l'attrice avrebbe potuto evitare i danni usando l'ordinaria diligenza (v. ex multis Cass. 25712/2023), onere che, tuttavia, non è stato in alcun modo assolto.
4. Per quel che concerne l'entità delle lesioni riportate in conseguenza della caduta oggetto di causa, l'entità del danno biologico subito dall'attrice va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico, ha quantificato le stesse nella seguente misura: 50 giorni di inabilità temporanea assoluta;
ulteriori 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; ulteriori 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; ulteriori 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; invalidità permanente del 16%. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020,
Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie il consulente tecnico di parte attrice ha dichiarato di concordare con tutte le valutazioni espresse dal c.t.u., e il consulente tecnico di parte della terza chiamata ha formulato osservazioni critiche basate su affermazioni apodittiche (come CP_2 quella secondo cui, nel caso di specie, non vi sarebbe stato neppure nella fase di immobilizzazione dell'arto superiore “un sensibile coinvolgimento delle attività abituali” tale da giustificare il riconoscimento di un'inabilità temporanea assoluta;
o quella secondo cui le lesioni riportate dall'attrice “non possono giustificare un 16%” di invalidità permanente;
o, ancora, quella secondo cui le spese mediche dedotte sarebbero “eccessive per prezzi medi e specificità lesive”), alle quali il c.t.u. ha esaustivamente ed efficacemente replicato.
5. La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice va effettuata applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass.
11754/2018, Cass. 9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass.
12408/2011), nella versione vigente al momento della presente decisione (v. Cass. 8508/2020,
Cass. 2167/2016, Cass. 19211/2015 e Cass. 5254/2014), in base ai valori medi da esse indicati mediante il criterio del c.d. “punto pesante”, che nella sua espressione monetaria comprende una quota di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quella del danno biologico in senso stretto, destinata a ristorare il soggetto leso anche degli ulteriori pregiudizi in termini di sofferenza soggettiva e di risvolti relazionali ad essa connessi secondo criteri di normalità ed ordinarietà (pregiudizi adeguatamente allegati e provati per presunzioni, in relazione alla tipologia delle lesioni – senz'altro dolorose – subite dall'attrice, nonché alla sofferenza connessa al conseguente lungo iter riabilitativo: v. sul tema Cass. 7892/2024 e Cass.
25164/2020).
6. Il danno non patrimoniale deve essere quindi liquidato nei seguenti importi: € 8.337,50 per l'invalidità temporanea;
€ 45.374,00 per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età dell'attrice, pari a 72 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u.: v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass.
22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass. 10303/2012).
7. Agli importi così ottenuti devono tuttavia sottrarsi sia quello di € 20.000,00 corrisposto all'attrice in data 22/09/2021 (v. il doc. 5 allegato alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. della terza chiamata) dalla – in forza di polizza infortuni – per il medesimo danno (e CP_5 ciò in virtù del principio indennitario: v. ex multis Cass. 14358/2019, in conformità a quanto già statuito da Cass, SS.UU., 12565/2018 e Cass. 13233/2014, nonché, da ultimo, Cass.
3429/2025, alle cui motivazione si fa integrale rinvio anche per quel che concerne la confutazione del diverso orientamento invocato in questa sede dall'attrice), sia quello di €
9.200,00 già corrisposto all'attrice in data 01/04/2022 (v. i doc. 22 e 26 allegati all'atto di citazione) dalla empre per il medesimo danno. CP_2
8. Come noto, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, nel caso in cui al danneggiato sia stato pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire: (a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito;
(c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. Cass. 23927/2023, Cass. 832/2023, Cass.
16027/2022, Cass. 6619/2018, Cass. 25817/2017 e Cass. 9950/2017). Dunque, poiché la devalutazione del credito di € 53.711,50 dall'attualità alla data del 27/10/2020 conduce ad un importo pari ad € 45.326,16, e poiché le somme di € 20.000,00 e di € 9.200,00, devalutate dalle date delle rispettive corresponsioni (22/09/2021 e 01/04/2022) a quella dell'evento sono pari ad € 28.070,14 (€ 19.512,20 + € 8.558,14), l'importo derivante dalla detrazione degli acconti devalutati dalla somma capitale devalutata è pari ad € 25.641,35 (€ 53.711,50 - €
28.070,14). A tale importo vanno aggiunti rivalutazione e interessi sull'intero capitale di €
45.326,16 dalla data dell'evento (27/10/2020) sino alla data della corresponsione dell'indennizzo da parte della (22/09/2021), per un importo di € 1.140,66, nonché CP_5 rivalutazione e interessi – sulla somma di € 25.326,16 residuata dopo la detrazione del predetto indennizzo – dalla data della relativa corresponsione (22/09/2021) sino alla data di corresponsione dell'acconto di € 9.200,00 da parte della (01/04/2022), per un CP_2 ulteriore importo di € 1.349,91, e rivalutazione e interessi – sulla somma di € 16.126,16 residuata dopo la detrazione di tale acconto – dalla data della relativa corresponsione
(01/04/2022) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per un ulteriore importo di € 3.157,87. La somma spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, comprensiva di rivalutazione e interessi e al netto dell'indennizzo e dell'acconto già ricevuti, è dunque oggi pari ad € 31.289,79 (€ 25.641,35 + € 1.140,66 + € 1.349,91 +
3.157,87).
9. Va infatti disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: di titolarità) attiva dell'attrice sollevata dalla in virtù della clausola, contenuta nell'atto di CP_2 transazione e quietanza stipulato in data 22/09/2021 tra la stessa attrice e la
[...]
, in base alla quale la prima ha dichiarato di cedere in Parte_2 favore della seconda “i propri diritti […] verso i responsabili o corresponsabili dell'evento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1201 c.c.”. Proprio il riferimento all'art. 1201 c.c. impone di ritenere che le parti, non derogando espressamente al disposto dell'art. 1205 c.c., abbiano inteso limitare l'effetto surrogatorio alla quota di credito estinta mediante il pagamento dell'indennizzo concordato con la transazione stessa. 10. Deve inoltre precisarsi che nulla è dovuto all'attrice per le spese mediche, in quanto già rimborsate dalla . Parte_2
11. Va infine riconosciuto all'attrice il risarcimento del danno per le spese relative all'attività svolta dal proprio legale nella fase stragiudiziale, attività che nel caso in esame ha senz'altro rivestito un'autonoma rilevanza (v. ex multis Cass. 7974/2018), conducendo alla liquidazione di una somma – trattenuta dall'attrice in acconto del maggior dovuto – da parte della compagnia assicurativa. L'importo richiesto per tali spese, pari ad € 5.425,06 inclusi accessori di legge, è tuttavia manifestamente eccessivo in relazione alla tabella allegata al d.m. 55/2014 nella versione vigente all'epoca del completamento della prestazione di assistenza stragiudiziale (v. Cass. 2644/2018 e Trib. Taranto 20 settembre 2023), sia perché determinato in base ad uno scaglione superiore a quello applicabile in base al valore della controversia quale risultante – al netto dell'acconto all'epoca già corrisposto dalla – dalla presente CP_5 sentenza, sia perché l'attività svolta si è connotata per una complessità inferiore alla media, ragion per cui, in definitiva, appare equa per la suddetta attività la liquidazione dell'importo di
1.400,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
12. Quanto alla domanda di manleva (anche mediante pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, co. 2, c.c.: v. in proposito Cass. 122/2020) proposta da
[...] nei confronti della la stessa merita pieno accoglimento, non CP_1 CP_2 avendo la compagnia assicurativa contestato in alcun modo l'operatività della polizza in atti.
13. Nei rapporti tra attrice e convenuto, le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che la domanda attorea sia stata accolte in misura ridotta: v. Cass., SS.UU., 32061/2022) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014
(come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 26.000,01 ad €
52.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
14. L'attrice ha inoltre diritto a vedersi rimborsate – sempre a carico del convenuto – le spese per la consulenza tecnica medico-legale di parte acquisita ante causam (v. Cass. 37796/2021 e
Cass. 24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Perugia 13 luglio 2022), spese che l'attrice risulta essersi obbligata a sostenere (v. il preavviso di parcella in atti) e che, nella specie, non appaiono eccessive o superflue (v. in proposito Cass. 3380/2015, Cass.
730/2013, Cass. 84/2013, Cass. 19399/2011, Cass. 2572/96, Cass. 6056/90 e Cass. 4135/77;
v. altresì Cass. 13799/2022, Cass. 24188/2021, Cass. 17454/2021 e Cass. 4357/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 26 luglio 2023, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione;
contra, per l'orientamento – che qui non si condivide – in base al quale sarebbe invece necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, v. da ultimo Cass. 1135/2023 e Cass. 21402/2022), tenuto conto sia dell'esito della consulenza, sia del rapporto con l'onorario di € 750,00 oltre accessori di legge riconosciuto al consulente tecnico d'ufficio (i cui compensi, come noto, sono inferiori alle tariffe libero-professionali di mercato, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto: v. Corte Cost. 166/2022, Corte Cost. 89/2020 e Corte Cost. 192/2015).
15. Quanto alle spese nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata, va richiamato il consolidato principio in base al quale bisogna tenere distinte – come ben chiarito dalla pronuncia n. 18076/2020 della Suprema Corte (v. in termini, da ultimo, Cass. 6716/2024) – tre tipologie di spesa: 1) le spese processuali che l'assicurato sia stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. “spese di soccombenza”); 2) le spese sostenute per resistere alla pretesa di quest'ultimo (c.d. “spese di resistenza”), che, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel genus delle “spese di salvataggio” e devono essere indennizzate dall'assicuratore entro il limite di cui all'art. 1917, co. 3, c.c.; 3) le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, che non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Mentre per le “spese di resistenza” – che, peraltro, nel caso in esame non risultano specificamente richieste e quantificate – nessun importo può essere riconosciuto in assenza della deduzione e prova del relativo esborso (v. Cass. 21290/2022, secondo cui, nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma, formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, “sostenute”, nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato), diversamente è a dirsi sia per le “spese di soccombenza”
(che, costituendo un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, vanno indennizzate a prescindere dall'eventuale violazione del patto di gestione della lite, purché rientrino nei limiti del massimale: v. ex multis Cass. 5242/04), sia per le spese processuali per la chiamata in causa dell'assicuratore (rectius: per le spese relative alla domanda di manleva dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore), che vanno regolate in base alla soccombenza, e che quindi, nel caso di specie, vanno senz'altro poste a carico della (sia pure CP_2 nella misura minima di legge, stante la mancanza di contestazioni circa l'operatività della polizza).
16. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico della terza chiamata
(ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente, v.
Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di nonché Parte_1 Controparte_1 sulla domanda di manleva proposta da quest'ultimo nei confronti della
[...] gni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede ogni Controparte_2 altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto per l'evento oggetto di causa, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle seguenti somme: 1) € 31.289,79, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di residuo risarcimento del danno non patrimoniale;
2) € 1.400,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese relative all'attività svolta dal proprio legale nella fase stragiudiziale;
b) condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali, che liquida in € 7.616,00 (di cui € 536,00 per l'attivazione della negoziazione assistita, € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva,
€ 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.905,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in 488,00 (IVA inclusa) per spese di c.t.p. e in € 557,70 per le spese vive (C.U., marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione);
c) condanna la a tenere indenne e manlevare Controparte_2 [...] delle predette condanne, provvedendo al pagamento diretto delle CP_1 summenzionate somme in favore di ovvero rimborsandole ad Parte_1 laddove sia quest'ultimo a corrisponderle per primo all'attrice; Controparte_1
d) condanna la alla rifusione in favore di Controparte_2 [...] delle spese processuali, che liquida in € 3.808,00 (di cui € 850,50 per la CP_1 fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.457,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 518,00 per le spese vive (C.U. per chiamata di terzo);
e) pone integralmente a carico della le spese della Controparte_2
c.t.u., nella misura liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 23/02/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)