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13 ottobre 2011
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6 dicembre 2017
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Art. 31. Cauzione. Garanzie reali 1. Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entita' che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 22, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, il tribunale puo' imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunita', le prescrizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4. Con il provvedimento, il tribunale puo' imporre la cauzione di cui al comma 1.
3. Il deposito puo' essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato e' disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate dall'interessato ((secondo le modalita' stabilite dal tribunale. Il tribunale puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili)) .
4. Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.
5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessita' personali o familiari.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, il tribunale puo' imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunita', le prescrizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4. Con il provvedimento, il tribunale puo' imporre la cauzione di cui al comma 1.
3. Il deposito puo' essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato e' disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate dall'interessato ((secondo le modalita' stabilite dal tribunale. Il tribunale puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili)) .
4. Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.
5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessita' personali o familiari.
Commentari • 25
- 1. Le misure di prevenzione patrimonialiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2021 · 2.1806264
[…] Garanzie reali Per quanto inerisce le misure di prevenzioni patrimoniali diverse dalla confisca, l'art. 31 del codice antimafia stabilisce che il “tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, […]
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Giurisprudenza • 103
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2014, n. 41766Provvedimento: […] Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 31 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) non prevede, infatti, alcun limite massimo di valore della somma da versare presso la cassa delle ammende a titolo di cauzione, disposta dal tribunale con l'applicazione della misura di prevenzione, lasciando la determinazione della sua entità alla discrezionalità del giudice, nell'ambito di una ponderata valutazione delle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura e dei provvedimenti di urgenza eventualmente adottati a norma dell'art. 22 dello stesso D.Lgs., in funzione della costituzione di un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.Leggi di più...
- esclusione·
- cauzione·
- limite massimo·
- sussistenza·
- criteri·
- determinazione valore·
- sicurezza pubblica·
- appartenenti ad associazioni mafiose·
- misure di prevenzione