Articolo 18 della Legge 7 ottobre 1947, n. 1058
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21 marzo 1998
Art. 18.
In ogni Comune capoluogo di mandamento giudiziario, dopo l'insediamento del Consiglio provinciale, e' costituita, con decreto del presidente della Corte d'appello, una Commissione elettorale mandamentale, ((dal prefetto o da un suo delegato)) , e composta da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal Consiglio provinciale. ((8)) La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione.
I componenti designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato della carriera direttiva in attivita' di servizio o a riposo; nel capoluogo della Provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale amministrativo direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni.
I componenti; la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del mandamento estranei all'Amministrazione dei Comuni medesimi, sempreche' siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado ovvero che abbiano gia' fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, ne' dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attivita' di servizio.
Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della Giunta provinciale.
Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non inferiore a tre.
A parita' di voti, e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.
Con votazione separata, e con le stesse modalita', si procede alla elezione dei membri supplenti.
I membri supplenti, prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.
Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle quali non esistano i Consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali medesimi.
I componenti della Commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti.
I membri che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
La dichiarazione di decadenza e' pronunciata dal presidente della corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.
Qualsiasi cittadino dei Comuni del mandamento puo' promuovere la dichiarazione di decadenza.
Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validita' delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza.
In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.
Ai componenti della Commissione elettorale mandamentale e' concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle Commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.
---------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997.
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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