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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/12/2025, n. 5512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5512 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10016/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10016/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DISTEFANO GUELI GIOVANNI che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio degli avv.ti RAINONE ARTURO e CUTOLO GIUSEPPE che lo CP_1 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17/12/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo di separazione depositato in data 10/11/2025
Per il Pubblico Ministero
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio in RAGUSA il Parte_1 CP_1
16/07/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RAGUSA (atto n. 58 parte 2 serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/07/2015 e , il 22/04/2018. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 16/05/2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva, in particolare, disporsi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi genitori, con collocazione degli stessi presso la madre (e con conseguente assegnazione alla signora della casa coniugale). Chiedeva, poi, autorizzarsi il trasferimento di madre e minori a Ragusa. Parte_1
Quanto al calendario di visite, si rimetteva alle valutazioni del Tribunale. In punto mantenimento, chiedeva disporsi a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella CP_1 misura di 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, darsi atto della percezione – nella misura del 100% - dell'A.U.U. in favore della signora . Parte_1
Con decreto del 07/06/2026, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé al
22/10/2025.
Si costituiva ritualmente non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma – per CP_1 quanto qui interessi – chiedeva, fermo l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, disporsi l'assegnazione della casa coniugale al signor . Chiedeva rigettarsi richiesta di autorizzazione al CP_1 trasferimento formulata da parte ricorrente, nonché chiedeva determinarsi in 300,00 euro mensili il quantum del contributo al mantenimento dei figli da porre a suo carico. Formulava, inoltre, le proprie domande sia a fronte della permanenza dei figli presso l'abitazione materna sia, al contrario, a fronte del trasferimento con la madre dei minori a Ragusa.
Con deposito datato 10/11/2025, le parti davano atto di essere addivenute ad un accordo a definizione della vertenza. Pertanto, il Giudice revocava l'udienza già calendarizzata al 22/10/2025 (poi rinviata al
11/02/2026) e assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. al 09/12/2025.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta. Pertanto, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto delle parti nel corso della vertenza. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole minorenne e sulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido condiviso dei minori con collocamento degli stessi presso la madre;
ASSEGNA la casa coniugale alla madre, che vi abiterà insieme ai figli. fino al mese di giugno 2026;
AUTORIZZA, per il periodo successivo, la SI.ra e i due figli minori a trasferire la Parte_1 propria residenza in Sicilia, presso l'abitazione della madre della ricorrente, Sita in Ragusa in via Città
d'Assisi n. 13;
DÀ ATTO che le parti consentono al marito, SI. , di abitare nella casa coniugale, insieme CP_1 alla ricorrente e ai figli, fino al mese di giugno 2026, e di continuare a vivere presso la medesima abitazione anche nel periodo successivo;
DISPONE il pagamento mensile dell'importo di € 300.00 a carico del SI. in favore della CP_1
SI.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli comprensivo della quota di Parte_1 assegno unico, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore:
DISPONE per il periodo in cui i figli risiederanno in Sicilia, con la massima flessibilità, l'esercizio del diritto di visita del padre, il quale si accorderà di volta in volta con la madre circa le modalità e i singoli periodi di permanenza con i minori;
DÀ ATTO che l'assegno unico ex D.lgs 21.12.2021 n. 230, nella misura di diritto al 50% tra i coniugi sia percepito interamente dalla SI.ra , e ciò a prescindere da chi effettua la richiesta;
Parte_1
DÀ ATTO che nessuna disposizione viene richiesta con riferimento al mantenimento dei coniugi, sicché ciascuno provvederà come di fatto già provvede in via autonoma al proprio sostentamento.
DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/12/2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10016/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DISTEFANO GUELI GIOVANNI che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio degli avv.ti RAINONE ARTURO e CUTOLO GIUSEPPE che lo CP_1 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17/12/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo di separazione depositato in data 10/11/2025
Per il Pubblico Ministero
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio in RAGUSA il Parte_1 CP_1
16/07/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RAGUSA (atto n. 58 parte 2 serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/07/2015 e , il 22/04/2018. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 16/05/2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva, in particolare, disporsi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi genitori, con collocazione degli stessi presso la madre (e con conseguente assegnazione alla signora della casa coniugale). Chiedeva, poi, autorizzarsi il trasferimento di madre e minori a Ragusa. Parte_1
Quanto al calendario di visite, si rimetteva alle valutazioni del Tribunale. In punto mantenimento, chiedeva disporsi a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella CP_1 misura di 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, darsi atto della percezione – nella misura del 100% - dell'A.U.U. in favore della signora . Parte_1
Con decreto del 07/06/2026, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé al
22/10/2025.
Si costituiva ritualmente non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma – per CP_1 quanto qui interessi – chiedeva, fermo l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, disporsi l'assegnazione della casa coniugale al signor . Chiedeva rigettarsi richiesta di autorizzazione al CP_1 trasferimento formulata da parte ricorrente, nonché chiedeva determinarsi in 300,00 euro mensili il quantum del contributo al mantenimento dei figli da porre a suo carico. Formulava, inoltre, le proprie domande sia a fronte della permanenza dei figli presso l'abitazione materna sia, al contrario, a fronte del trasferimento con la madre dei minori a Ragusa.
Con deposito datato 10/11/2025, le parti davano atto di essere addivenute ad un accordo a definizione della vertenza. Pertanto, il Giudice revocava l'udienza già calendarizzata al 22/10/2025 (poi rinviata al
11/02/2026) e assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. al 09/12/2025.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta. Pertanto, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto delle parti nel corso della vertenza. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole minorenne e sulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido condiviso dei minori con collocamento degli stessi presso la madre;
ASSEGNA la casa coniugale alla madre, che vi abiterà insieme ai figli. fino al mese di giugno 2026;
AUTORIZZA, per il periodo successivo, la SI.ra e i due figli minori a trasferire la Parte_1 propria residenza in Sicilia, presso l'abitazione della madre della ricorrente, Sita in Ragusa in via Città
d'Assisi n. 13;
DÀ ATTO che le parti consentono al marito, SI. , di abitare nella casa coniugale, insieme CP_1 alla ricorrente e ai figli, fino al mese di giugno 2026, e di continuare a vivere presso la medesima abitazione anche nel periodo successivo;
DISPONE il pagamento mensile dell'importo di € 300.00 a carico del SI. in favore della CP_1
SI.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli comprensivo della quota di Parte_1 assegno unico, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore:
DISPONE per il periodo in cui i figli risiederanno in Sicilia, con la massima flessibilità, l'esercizio del diritto di visita del padre, il quale si accorderà di volta in volta con la madre circa le modalità e i singoli periodi di permanenza con i minori;
DÀ ATTO che l'assegno unico ex D.lgs 21.12.2021 n. 230, nella misura di diritto al 50% tra i coniugi sia percepito interamente dalla SI.ra , e ciò a prescindere da chi effettua la richiesta;
Parte_1
DÀ ATTO che nessuna disposizione viene richiesta con riferimento al mantenimento dei coniugi, sicché ciascuno provvederà come di fatto già provvede in via autonoma al proprio sostentamento.
DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/12/2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.