TRIB
Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/02/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15210/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 04/07/1969), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. BUCCHERI SIMONA;
(ROMA (RM), 26/10/1967), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. BUCCHERI SIMONA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di Parte_1 Controparte_1
essersi separati nell'anno 2020 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
2) il Sig. , sino a quando la figlia non Parte_1 Persona_1
diverrà economicamente autosufficiente, verserà direttamente in favore di
quest'ultima, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma
mensile di € 300,00 (trecento/00), che sarà corrisposta anticipatamente entro
il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024 e sarà
annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) nulla disporre in favore del figlio essendo divenuto Per_2
economicamente autosufficiente;
4) la casa familiare resterà assegnata alla Sig.ra Controparte_1
sino a quando la figlia non diventerà economicamente autosufficiente;
5) i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al
pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie
nell'interesse della figlia , secondo il Protocollo adottato dal Persona_1
Tribunale di Roma.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 18/06/1994, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15210/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 18/06/1994 tra (ROMA (RM), Parte_1
04/07/1969) e (ROMA (RM), 26/10/1967) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
656, Parte II, Serie A05, Anno 1994, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15210/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 04/07/1969), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. BUCCHERI SIMONA;
(ROMA (RM), 26/10/1967), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. BUCCHERI SIMONA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di Parte_1 Controparte_1
essersi separati nell'anno 2020 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
2) il Sig. , sino a quando la figlia non Parte_1 Persona_1
diverrà economicamente autosufficiente, verserà direttamente in favore di
quest'ultima, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma
mensile di € 300,00 (trecento/00), che sarà corrisposta anticipatamente entro
il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024 e sarà
annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) nulla disporre in favore del figlio essendo divenuto Per_2
economicamente autosufficiente;
4) la casa familiare resterà assegnata alla Sig.ra Controparte_1
sino a quando la figlia non diventerà economicamente autosufficiente;
5) i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al
pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie
nell'interesse della figlia , secondo il Protocollo adottato dal Persona_1
Tribunale di Roma.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 18/06/1994, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15210/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 18/06/1994 tra (ROMA (RM), Parte_1
04/07/1969) e (ROMA (RM), 26/10/1967) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
656, Parte II, Serie A05, Anno 1994, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi