Articolo 2 della Legge 24 maggio 1989, n. 204
Articolo 1Articolo 3
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31 maggio 1989
Art. 2. 1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158 , e' sostituito dal seguente:
"3. I posti della dotazione aggiuntiva di cui al comma precedente sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale".
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 4 del D.L. n. 57/1987 (Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all' art. 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23 , nonche' in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4 (Procedure e criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato). - 1. Il riassorbimento dei posti di professore associato in soprannumero, di cui all' art. 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e' sospeso fino all'anno accademico 1991-92, e comunque fino al compimento di due tornate di concorsi a posti di professore associato successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per le prime due tornate dei concorsi a posti di professore associato di cui al comma 1, banditi con frequenza biennale ad anni alterni rispetto ai concorsi a posti di professore ordinario, sono messi a concorso tutti i posti resisi complessivamente vacanti, fino ad un massimo di 5.000 posti e non piu' di 2.500 per la prima tornata, nonche' la meta' dei posti della dotazione aggiuntiva di cui all' art. 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , non ancora messi a concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I posti della dotazione aggiuntiva di cui al comma precedente sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale.
4. Per ciascuna delle prime due tornate la meta' dei posti di professore associato messi a concorso e' attribuita, su base nazionale, ai singoli gruppi disciplinari in proporzione al numero dei ricercatori confermati in servizio facenti parte dei gruppi disciplinari corrispondenti".
Entrata in vigore il 31 maggio 1989