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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/09/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere relatore- 3) Dott.ssa Rossella DI TODARO ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 141 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2025
Parte 1
Rappr. e difeso dall'avv. L. BOSCO
- Appellante -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Rappr. e difesa dall'avv. M. SOGGIA
-Appellata-
OGGETTO: "licenziamento"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1Con ricorso in appello ritualmente depositato, ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale ha rigettato la sua impugnativa di licenziamento irrogato in data 4/6/2020 a seguito di contestazione disciplinare del 27/5/2020, ritenendo sussistente la giusta causa sottesa allo stesso consistita nell'avere trascorso tutta la notte del 20/4/2020 in piena emergenza sanitaria per covid sars all'interno della struttura “Il Sogno", dove si ospitavano minori in difficoltà, senza avvisare la responsabile della struttura o la coordinatrice, omettendo altresì nei giorni seguenti di comprovare la guarigione e l'assenza di contagio da covid, nonostante le richieste della responsabile;
infine adottando un comportamento ostruzionistico e non collaborativo relativamente all'emergenza. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza per avere intanto dato credito alle testimonianze della responsabile della struttura Carmela RT e della coordinatrice Testimone 1 piuttosto che a " Persona 1 Per 2quelle delle colleghe ausiliarie deputate come lei ai turni notturni, ossia
[...] e PEsona 3 , le quali avevano ricordato che durante il turno notturno fossero sole e che la cooperativa non avesse loro fornito i presidi idonei nelle prime fasi dell'emergenza covid. E poi per avere giudicato grave il fatto di essere rimasta in servizio nonostante la febbre sopraggiunta nella nottata del 20/4/2020, sebbene ella lo abbia fatto perché convinta che si trattasse di un malessere transitorio e sicuramente non riconducibile al covid;
per tal ragione ella non aveva ritenuto di approfondire le cause del malessere né aveva ritenuto necessario portare un certificato medico che attestasse la sua guarigione, anche perchè non aveva ricevuto dalla cooperativa direttive chiare in merito.
Il licenziamento si appalesava a dire dell'appellante discriminatorio, per avere ella contestato più volte per iscritto, in quanto rsa della cgil in azienda, l'inidoneità dei presidi forniti nella prima fase dell'emergenza covid e per non avere pagato integralmente le retribuzioni dei dipendenti.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento e risarcimento danni.
Si è costituita l'appellata riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto della domanda.
L'appello è infondato. La ricorrente era una operatrice sanitaria addetta alla sorveglianza notturna dei bambini, circa 8 ospitati stabilmente presso la struttura "Il Sogno". Durante il giorno si svolgevano varie attività ludiche, ricreative e formative presso la struttura, che poteva accogliere fino a 30 minori in condizioni di disagio sociale e familiare, attraverso vari operatori, psicologi ed educatori. Di notte invece si alternavano 4 operatrici, tra cui la ricorrente, che effettuavano il turno notturno. Tale turno iniziava formalmente alle 20,00 ma come emerso dalla prova testimoniale, l' operatrice non veniva lasciata sola fino alle 22,00 circa, ossia fino a quando tutti i bambini ospitati non avessero terminato le operazioni serali e si fossero addormentati. Sino alle 8 del mattino successivo l'operatrice in turno rimaneva sola. Ebbene durante la notte del 20/4/2020 in piena emergenza da pandemia covid sars, scoppiata da poco più di un mese e dunque in un periodo di chiusura assoluta di tutti gli uffici e le attività, ad eccezione di quelle che erogavano servizi indispensabili alla collettività, tra cui rientrava la società appellata, la ricorrente si accorgeva di avere la febbre ma non avvisava la responsabile della struttura né la coordinatrice del personale, restando l'intera notte in servizio da sola insieme agli 8 bambini ospitati. Al mattino infatti ella stessa annotava sull'agenda ove scrivevano tutto ciò che succedeva nel proprio turno "ho trascorso tutta la notte con la febbre".
È evidente intanto che non può essersi trattato di un malessere leggero, come ella ha voluto far credere nei propri atti difensivi, altrimenti non lo avrebbe neppure annotato non ritenendolo rilevante. Ed è molto grave che ella si sia arrogata il diritto di escludere che quella febbre potesse essere riconducibile a covid, nonostante la febbre sia il primo sintomo associato al contagio da covid e in quel periodo a maggior ragione era fonte di grande preoccupazione, essendo all'epoca la malattia particolarmente aggressiva. E non ha ritenuto opportuno avvisare la responsabile della struttura e la coordinatrice del personale nell'immediatezza della scoperta, in modo da dar loro la possibilità di valutare una soluzione alternativa, nell'interesse degli ospiti della struttura e tenuto conto del pericolo che correvano. Deve aggiungersi che anche qualora ella avesse ritenuto di escludere il contagio da covid, peraltro in quel momento impossibile, ma in ogni caso trovandosi affetta da stato febbrile, avrebbe dovuto avvisare della sua situazione che la rendeva potenzialmente contagiosa e anche meno capace di prendersi cura dei bambini, tanto più che tra loro vi era anche una bambina più fragile poiché affetta da diabete. La ricorrente si è giustificata dicendo che non aveva senso chiamare la responsabile perché nessuno le avrebbe dato il cambio.
Ciò in realtà è stato smentito dalla responsabile della struttura e anche dalla coordinatrice del personale, avendo ambedue testimoniato nel senso che i loro cellulari rimanevano sempre accesi anche di notte, proprio perchè in caso di necessità l' operatrice di turno le poteva contattare. Tale PE circostanza è stata parzialmente contraddetta dalle testi PE 2 e PE 3 colleghe della "
ricorrente, sebbene le stesse avessero motivi di astio verso la società visto che tutte avevano interrotto il rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2020 per mancato pagamento delle retribuzioni e PE la Per 2 aveva anche intentato giudizio contro la cooperativa. La teste in particolare ammetteva la circostanza della reperibilità notturna della coordinatrice, ma la minimizzava aggiungendo che "spesso" il telefono la notte risultasse spento. La teste PE 3 invece per enfatizzare la solitudine dell'operatrice durante la notte in caso di necessità affermava che non ci fossero turni di reperibilità. E in effetti non vi erano veri e propri turni di reperibilità, anche secondo la prospettazione della responsabile e della coordinatrice, secondo le quali esse risultavano raggiungibili per telefono in caso di necessità. La teste PE 2 poi ammetteva che fosse stato fornito alle operatrici in turno notturno un numero di telefono a cui chiamare in caso di necessità, però aggiungeva che se anche si provava a chiamare nessuno rispondeva.
La teste Tes 2 tuttavia, operatrice in struttura durante il giorno, all'epoca dei fatti, ricordava di avere letto sul brogliaccio ove si annotavano i fatti capitati nel turno che le operatrici notturne avessero contattato la responsabile e la coordinatrice in caso di necessità.
Insomma è emerso che le operatrici notturne avessero il numero della responsabile RT e della coordinatrice CP 2 e che a volte le abbiano chiamate in caso di necessità relative agli ospiti della struttura. Vi è però la certezza che nella notte del 20/4/2020 la ricorrente non provò nemmeno a contattare le suddette per chiedere consiglio su come comportarsi di fronte al sopraggiunto stato febbrile. PEaltro a tale data era già stato raccomandato alle operatrici della struttura la massima prudenza ed accortezza nella gestione del rischio del contagio(comunicazione dell'11/3/2020), dovendo esse proseguire l'attività a contatto con i bambini ospitati sia di giorno che di notte in struttura e non essendo facile ovviamente mantenere le distanze. La prima norma di prudenza percepibile con il buon senso, a prescindere dalla ricezione a casa di un regolamento scritto, consisteva nell'allontanarsi dalla struttura in caso di febbre o comunque di malessere che potesse astrattamente ricondursi a covid. E comunque la società ha allegato la copia della comunicazione rivolta ai dipendenti contenente il protocollo di sicurezza anticontagio del 14/3/2020, diramato dal
Governo nei primi giorni dopo la chiusura generalizzata delle attività, che appunto si soffermava sul rischio derivante dalla febbre e dall'obbligo di allontanarsi immediatamente ai primi sintomi.
Come se non bastasse il comportamento imprudente tenuto durante la notte del 20/4, ella ha rifiutato successivamente anche di eseguire un tampone prima di rientrare in servizio o comunque di produrre qualsivoglia certificazione medica che attestasse che ella fosse guarita e non contagiosa tanto da costringere la cooperativa a sospenderla dal servizio.
Ella ha giustificato ciò sempre con la convinzione che si fosse trattato di un malessere passeggero non riconducibile a covid, ma non ha motivato sul pianto medico tale convinzione.
PEtanto anche tale fatto oggetto della seconda contestazione è molto grave e idoneo a spezzare il vincolo fiduciario con la cooperativa, che svolgeva un'attività a contatto con soggetti deboli e non poteva ammettere una gestione superficiale del rischio di contagio a danno degli ospiti.
La terza contestazione attiene proprio ad un comportamento ostile della ricorrente nei confronti delle misure attuate dalla cooperativa per fronteggiare l'emergenza, come il rifiuto di ritirare i dispositivi di protezione forniti e la richiesta di mezzi di protezione non necessari per il tipo di attività. La ricorrente al contrario denuncia la ricorsività del licenziamento, legato a suo dire proprio al fatto che elle si attivasse a favore di tutti i dipendenti in quanto rappresentante sindacale, per pretendere mezzi di protezione adeguati. Risulta allegato a tal proposito una dichiarazione datata
12/3/2020 a firma della ricorrente in cui la stessa rifiutava di ritirare guanti monouso in lattice poiché non erano in nitrile, che ella riteneva più idonei a proteggerla. Al di là della questione se i guanti in lattice piuttosto che in nitrile forniti fossero idonei, come sembrerebbe dall'elenco dei dispositivi di protezione individuale emanato nell'aprile 2020 dal Ministero dell'interno-Direzione centrale della sanità allegato agli atti dalla cooperativa, oltrechè dal documento di valutazione dei rischi approvato dall'azienda in adempimento del DPCM 26/4/2020, o se fossero state fornite mascherine idonee, è fatto notorio che nei primi giorni dopo lo scoppio della pandemia, a cui risalgono gli episodi in questione, vi fosse una grave carenza di presidi medici che risultavano introvabili ed anche regnava una grande incertezza su quali fossero i presidi più idonei. Sta di fatto però che la società ha allegato a riprova del suo impegno a reperire i mezzi di protezione la richiesta inoltrata alla protezione civile del Comune in data 1/4/2020 di fornitura urgente di presidi e le testi ascoltate Tes_3 Tes_2 hanno confermato che ricevessero continue informazioni sui corretti comportamenti da adottare in struttura in quel periodo e che utilizzassero mascherine e igienizzanti per le mani. La CP_2 ammetteva che in quel periodo fosse difficile reperire i dispositivi di protezione e dunque non sempre essi disponessero di tutto il necessario, però ribadiva che le tute protettive che la ricorrente richiedeva non fossero necessarie non essendo essi personale medico a contatto con pazienti malati. La ricostruzione della vicenda nel modo esposto consente di ritenere che la società abbia fatto in quel momento tutto quel che si poteva fare e le proteste della ricorrente non fossero giustificate. Va esclusa allora la natura ritorsiva del licenziamento, legato cioè alla carica sindacale ricoperta dalla ricorrente, anche perché per essere qualificato tale deve essere l'unico motivo che ha giustificato il licenziamento. Anche il mancato pagamento delle retribuzioni per alcuni mesi del 2020 è emerso che abbia riguardato tutti i dipendenti della cooperativa, come riferito dai testimoni ascoltati, non solo dalle colleghe operatrici notturne, tanto che altri si sono dimessi non intendendo lavorare senza retribuzione. E pertanto è chiaramente derivato da una difficoltà economica della cooperativa piuttosto che dalla volontà di nuocere alla ricorrente.
PE quanto detto le condotte contestate sono idonee a ledere il vincolo fiduciario e a minare la fiducia nei successivi adempimenti della lavoratrice, tenuto conto che alla data in cui la società ha deliberato il licenziamento, l'emergenza per covid era ancora alta ed erano in vigore le misure di contenimento, che non tolleravano iniziative individuali e superficialità nella gestione delle misure di contenimento anti covid.
Risulta giustificato allora il licenziamento. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. Sulla appellante grava l'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta l'appello. Condanna l' appellante alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore dell'appellata, che liquida in € 3000,00 oltre oneri accessori, come per legge. Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante
Taranto, 10/9/2025
Il Presidente Il Relatore
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere relatore- 3) Dott.ssa Rossella DI TODARO ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 141 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2025
Parte 1
Rappr. e difeso dall'avv. L. BOSCO
- Appellante -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Rappr. e difesa dall'avv. M. SOGGIA
-Appellata-
OGGETTO: "licenziamento"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1Con ricorso in appello ritualmente depositato, ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale ha rigettato la sua impugnativa di licenziamento irrogato in data 4/6/2020 a seguito di contestazione disciplinare del 27/5/2020, ritenendo sussistente la giusta causa sottesa allo stesso consistita nell'avere trascorso tutta la notte del 20/4/2020 in piena emergenza sanitaria per covid sars all'interno della struttura “Il Sogno", dove si ospitavano minori in difficoltà, senza avvisare la responsabile della struttura o la coordinatrice, omettendo altresì nei giorni seguenti di comprovare la guarigione e l'assenza di contagio da covid, nonostante le richieste della responsabile;
infine adottando un comportamento ostruzionistico e non collaborativo relativamente all'emergenza. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza per avere intanto dato credito alle testimonianze della responsabile della struttura Carmela RT e della coordinatrice Testimone 1 piuttosto che a " Persona 1 Per 2quelle delle colleghe ausiliarie deputate come lei ai turni notturni, ossia
[...] e PEsona 3 , le quali avevano ricordato che durante il turno notturno fossero sole e che la cooperativa non avesse loro fornito i presidi idonei nelle prime fasi dell'emergenza covid. E poi per avere giudicato grave il fatto di essere rimasta in servizio nonostante la febbre sopraggiunta nella nottata del 20/4/2020, sebbene ella lo abbia fatto perché convinta che si trattasse di un malessere transitorio e sicuramente non riconducibile al covid;
per tal ragione ella non aveva ritenuto di approfondire le cause del malessere né aveva ritenuto necessario portare un certificato medico che attestasse la sua guarigione, anche perchè non aveva ricevuto dalla cooperativa direttive chiare in merito.
Il licenziamento si appalesava a dire dell'appellante discriminatorio, per avere ella contestato più volte per iscritto, in quanto rsa della cgil in azienda, l'inidoneità dei presidi forniti nella prima fase dell'emergenza covid e per non avere pagato integralmente le retribuzioni dei dipendenti.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento e risarcimento danni.
Si è costituita l'appellata riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto della domanda.
L'appello è infondato. La ricorrente era una operatrice sanitaria addetta alla sorveglianza notturna dei bambini, circa 8 ospitati stabilmente presso la struttura "Il Sogno". Durante il giorno si svolgevano varie attività ludiche, ricreative e formative presso la struttura, che poteva accogliere fino a 30 minori in condizioni di disagio sociale e familiare, attraverso vari operatori, psicologi ed educatori. Di notte invece si alternavano 4 operatrici, tra cui la ricorrente, che effettuavano il turno notturno. Tale turno iniziava formalmente alle 20,00 ma come emerso dalla prova testimoniale, l' operatrice non veniva lasciata sola fino alle 22,00 circa, ossia fino a quando tutti i bambini ospitati non avessero terminato le operazioni serali e si fossero addormentati. Sino alle 8 del mattino successivo l'operatrice in turno rimaneva sola. Ebbene durante la notte del 20/4/2020 in piena emergenza da pandemia covid sars, scoppiata da poco più di un mese e dunque in un periodo di chiusura assoluta di tutti gli uffici e le attività, ad eccezione di quelle che erogavano servizi indispensabili alla collettività, tra cui rientrava la società appellata, la ricorrente si accorgeva di avere la febbre ma non avvisava la responsabile della struttura né la coordinatrice del personale, restando l'intera notte in servizio da sola insieme agli 8 bambini ospitati. Al mattino infatti ella stessa annotava sull'agenda ove scrivevano tutto ciò che succedeva nel proprio turno "ho trascorso tutta la notte con la febbre".
È evidente intanto che non può essersi trattato di un malessere leggero, come ella ha voluto far credere nei propri atti difensivi, altrimenti non lo avrebbe neppure annotato non ritenendolo rilevante. Ed è molto grave che ella si sia arrogata il diritto di escludere che quella febbre potesse essere riconducibile a covid, nonostante la febbre sia il primo sintomo associato al contagio da covid e in quel periodo a maggior ragione era fonte di grande preoccupazione, essendo all'epoca la malattia particolarmente aggressiva. E non ha ritenuto opportuno avvisare la responsabile della struttura e la coordinatrice del personale nell'immediatezza della scoperta, in modo da dar loro la possibilità di valutare una soluzione alternativa, nell'interesse degli ospiti della struttura e tenuto conto del pericolo che correvano. Deve aggiungersi che anche qualora ella avesse ritenuto di escludere il contagio da covid, peraltro in quel momento impossibile, ma in ogni caso trovandosi affetta da stato febbrile, avrebbe dovuto avvisare della sua situazione che la rendeva potenzialmente contagiosa e anche meno capace di prendersi cura dei bambini, tanto più che tra loro vi era anche una bambina più fragile poiché affetta da diabete. La ricorrente si è giustificata dicendo che non aveva senso chiamare la responsabile perché nessuno le avrebbe dato il cambio.
Ciò in realtà è stato smentito dalla responsabile della struttura e anche dalla coordinatrice del personale, avendo ambedue testimoniato nel senso che i loro cellulari rimanevano sempre accesi anche di notte, proprio perchè in caso di necessità l' operatrice di turno le poteva contattare. Tale PE circostanza è stata parzialmente contraddetta dalle testi PE 2 e PE 3 colleghe della "
ricorrente, sebbene le stesse avessero motivi di astio verso la società visto che tutte avevano interrotto il rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2020 per mancato pagamento delle retribuzioni e PE la Per 2 aveva anche intentato giudizio contro la cooperativa. La teste in particolare ammetteva la circostanza della reperibilità notturna della coordinatrice, ma la minimizzava aggiungendo che "spesso" il telefono la notte risultasse spento. La teste PE 3 invece per enfatizzare la solitudine dell'operatrice durante la notte in caso di necessità affermava che non ci fossero turni di reperibilità. E in effetti non vi erano veri e propri turni di reperibilità, anche secondo la prospettazione della responsabile e della coordinatrice, secondo le quali esse risultavano raggiungibili per telefono in caso di necessità. La teste PE 2 poi ammetteva che fosse stato fornito alle operatrici in turno notturno un numero di telefono a cui chiamare in caso di necessità, però aggiungeva che se anche si provava a chiamare nessuno rispondeva.
La teste Tes 2 tuttavia, operatrice in struttura durante il giorno, all'epoca dei fatti, ricordava di avere letto sul brogliaccio ove si annotavano i fatti capitati nel turno che le operatrici notturne avessero contattato la responsabile e la coordinatrice in caso di necessità.
Insomma è emerso che le operatrici notturne avessero il numero della responsabile RT e della coordinatrice CP 2 e che a volte le abbiano chiamate in caso di necessità relative agli ospiti della struttura. Vi è però la certezza che nella notte del 20/4/2020 la ricorrente non provò nemmeno a contattare le suddette per chiedere consiglio su come comportarsi di fronte al sopraggiunto stato febbrile. PEaltro a tale data era già stato raccomandato alle operatrici della struttura la massima prudenza ed accortezza nella gestione del rischio del contagio(comunicazione dell'11/3/2020), dovendo esse proseguire l'attività a contatto con i bambini ospitati sia di giorno che di notte in struttura e non essendo facile ovviamente mantenere le distanze. La prima norma di prudenza percepibile con il buon senso, a prescindere dalla ricezione a casa di un regolamento scritto, consisteva nell'allontanarsi dalla struttura in caso di febbre o comunque di malessere che potesse astrattamente ricondursi a covid. E comunque la società ha allegato la copia della comunicazione rivolta ai dipendenti contenente il protocollo di sicurezza anticontagio del 14/3/2020, diramato dal
Governo nei primi giorni dopo la chiusura generalizzata delle attività, che appunto si soffermava sul rischio derivante dalla febbre e dall'obbligo di allontanarsi immediatamente ai primi sintomi.
Come se non bastasse il comportamento imprudente tenuto durante la notte del 20/4, ella ha rifiutato successivamente anche di eseguire un tampone prima di rientrare in servizio o comunque di produrre qualsivoglia certificazione medica che attestasse che ella fosse guarita e non contagiosa tanto da costringere la cooperativa a sospenderla dal servizio.
Ella ha giustificato ciò sempre con la convinzione che si fosse trattato di un malessere passeggero non riconducibile a covid, ma non ha motivato sul pianto medico tale convinzione.
PEtanto anche tale fatto oggetto della seconda contestazione è molto grave e idoneo a spezzare il vincolo fiduciario con la cooperativa, che svolgeva un'attività a contatto con soggetti deboli e non poteva ammettere una gestione superficiale del rischio di contagio a danno degli ospiti.
La terza contestazione attiene proprio ad un comportamento ostile della ricorrente nei confronti delle misure attuate dalla cooperativa per fronteggiare l'emergenza, come il rifiuto di ritirare i dispositivi di protezione forniti e la richiesta di mezzi di protezione non necessari per il tipo di attività. La ricorrente al contrario denuncia la ricorsività del licenziamento, legato a suo dire proprio al fatto che elle si attivasse a favore di tutti i dipendenti in quanto rappresentante sindacale, per pretendere mezzi di protezione adeguati. Risulta allegato a tal proposito una dichiarazione datata
12/3/2020 a firma della ricorrente in cui la stessa rifiutava di ritirare guanti monouso in lattice poiché non erano in nitrile, che ella riteneva più idonei a proteggerla. Al di là della questione se i guanti in lattice piuttosto che in nitrile forniti fossero idonei, come sembrerebbe dall'elenco dei dispositivi di protezione individuale emanato nell'aprile 2020 dal Ministero dell'interno-Direzione centrale della sanità allegato agli atti dalla cooperativa, oltrechè dal documento di valutazione dei rischi approvato dall'azienda in adempimento del DPCM 26/4/2020, o se fossero state fornite mascherine idonee, è fatto notorio che nei primi giorni dopo lo scoppio della pandemia, a cui risalgono gli episodi in questione, vi fosse una grave carenza di presidi medici che risultavano introvabili ed anche regnava una grande incertezza su quali fossero i presidi più idonei. Sta di fatto però che la società ha allegato a riprova del suo impegno a reperire i mezzi di protezione la richiesta inoltrata alla protezione civile del Comune in data 1/4/2020 di fornitura urgente di presidi e le testi ascoltate Tes_3 Tes_2 hanno confermato che ricevessero continue informazioni sui corretti comportamenti da adottare in struttura in quel periodo e che utilizzassero mascherine e igienizzanti per le mani. La CP_2 ammetteva che in quel periodo fosse difficile reperire i dispositivi di protezione e dunque non sempre essi disponessero di tutto il necessario, però ribadiva che le tute protettive che la ricorrente richiedeva non fossero necessarie non essendo essi personale medico a contatto con pazienti malati. La ricostruzione della vicenda nel modo esposto consente di ritenere che la società abbia fatto in quel momento tutto quel che si poteva fare e le proteste della ricorrente non fossero giustificate. Va esclusa allora la natura ritorsiva del licenziamento, legato cioè alla carica sindacale ricoperta dalla ricorrente, anche perché per essere qualificato tale deve essere l'unico motivo che ha giustificato il licenziamento. Anche il mancato pagamento delle retribuzioni per alcuni mesi del 2020 è emerso che abbia riguardato tutti i dipendenti della cooperativa, come riferito dai testimoni ascoltati, non solo dalle colleghe operatrici notturne, tanto che altri si sono dimessi non intendendo lavorare senza retribuzione. E pertanto è chiaramente derivato da una difficoltà economica della cooperativa piuttosto che dalla volontà di nuocere alla ricorrente.
PE quanto detto le condotte contestate sono idonee a ledere il vincolo fiduciario e a minare la fiducia nei successivi adempimenti della lavoratrice, tenuto conto che alla data in cui la società ha deliberato il licenziamento, l'emergenza per covid era ancora alta ed erano in vigore le misure di contenimento, che non tolleravano iniziative individuali e superficialità nella gestione delle misure di contenimento anti covid.
Risulta giustificato allora il licenziamento. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. Sulla appellante grava l'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta l'appello. Condanna l' appellante alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore dell'appellata, che liquida in € 3000,00 oltre oneri accessori, come per legge. Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante
Taranto, 10/9/2025
Il Presidente Il Relatore
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro