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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/11/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1025 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1025 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. MONTI ANDREA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. DAMIAN LUCA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 04/06/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 27.11.2012 e 26.09.2016,
i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 14.10.2025 e 24.10.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e con collocamento Per_1 Per_2 paritario degli stessi presso la madre ed il padre;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi.
2) Al fine di garantire ai figli minori e di trascorrere pari tempo con entrambi i genitori, essi Per_1 Per_2 rimarranno tre giorni con il padre presso la di lui abitazione sita in Rimini (ora alla Via Capelli n. 19) e gli altri tre giorni li trascorreranno con la madre nella casa che fu coniugale, sita sempre in Rimini alla Via del Passero
n. 22.
I fine settimana si inseriscono automaticamente in questo sistema di paritarietà e di alternanza.
3) In ragione di questo modello di affidamento condiviso alla pari, nessun contributo al mantenimento per i minori è richiesto da entrambi i coniugi i quali, espressamente vi rinunciano.
4) Entrambi i coniugi concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie ai figli, da concordarsi preventivamente, rimettendosi, per la loro corretta e puntuale individuazione, ed in caso di disaccordo, a quanto previsto dal Protocollo n. 2008 del Tribunale di Bologna nei procedimenti in materia familiare in data 09/08/2017.
5) Le festività verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternanza e sempre nell'ottica di garantire ai figli di trascorrere pari tempo con entrambi i genitori.
6) Ulteriori modifiche ai suddetti periodi potranno essere concordati tra i genitori e, in caso di disaccordo, i coniugi si rimetteranno a quanto disposto sul punto dal Protocollo summenzionato.
pagina 2 di 3 7) I coniugi, in considerazione della loro indipendenza ed autosufficienza economica, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro e viceversa e pertanto rinunciano, reciprocamente, ad eventuali assegni divorzili.
8) L'assegno “unico ed universale” e di cui alla legge n° 46 del 2021, e finché sarà dovuto dall' tanto CP_1 per che per , spetterà ad entrambi i genitori, ed in pari misura tra di loro. Per_1 Per_2
9) Le spese di assistenza difensiva necessarie per il presente atto e per tutto il presente procedimento, nonché le eventuali imposte e tasse allo stesso finalizzate, rimarranno a carico di entrambi i ricorrenti, ed in pari misura tra loro.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 10.09.2011 in Monterosso al Mare (SP) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Monterosso al Mare (SP) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 7 Parte II Serie A Anno 2011 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1025 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. MONTI ANDREA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. DAMIAN LUCA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 04/06/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 27.11.2012 e 26.09.2016,
i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 14.10.2025 e 24.10.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e con collocamento Per_1 Per_2 paritario degli stessi presso la madre ed il padre;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi.
2) Al fine di garantire ai figli minori e di trascorrere pari tempo con entrambi i genitori, essi Per_1 Per_2 rimarranno tre giorni con il padre presso la di lui abitazione sita in Rimini (ora alla Via Capelli n. 19) e gli altri tre giorni li trascorreranno con la madre nella casa che fu coniugale, sita sempre in Rimini alla Via del Passero
n. 22.
I fine settimana si inseriscono automaticamente in questo sistema di paritarietà e di alternanza.
3) In ragione di questo modello di affidamento condiviso alla pari, nessun contributo al mantenimento per i minori è richiesto da entrambi i coniugi i quali, espressamente vi rinunciano.
4) Entrambi i coniugi concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie ai figli, da concordarsi preventivamente, rimettendosi, per la loro corretta e puntuale individuazione, ed in caso di disaccordo, a quanto previsto dal Protocollo n. 2008 del Tribunale di Bologna nei procedimenti in materia familiare in data 09/08/2017.
5) Le festività verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternanza e sempre nell'ottica di garantire ai figli di trascorrere pari tempo con entrambi i genitori.
6) Ulteriori modifiche ai suddetti periodi potranno essere concordati tra i genitori e, in caso di disaccordo, i coniugi si rimetteranno a quanto disposto sul punto dal Protocollo summenzionato.
pagina 2 di 3 7) I coniugi, in considerazione della loro indipendenza ed autosufficienza economica, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro e viceversa e pertanto rinunciano, reciprocamente, ad eventuali assegni divorzili.
8) L'assegno “unico ed universale” e di cui alla legge n° 46 del 2021, e finché sarà dovuto dall' tanto CP_1 per che per , spetterà ad entrambi i genitori, ed in pari misura tra di loro. Per_1 Per_2
9) Le spese di assistenza difensiva necessarie per il presente atto e per tutto il presente procedimento, nonché le eventuali imposte e tasse allo stesso finalizzate, rimarranno a carico di entrambi i ricorrenti, ed in pari misura tra loro.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 10.09.2011 in Monterosso al Mare (SP) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Monterosso al Mare (SP) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 7 Parte II Serie A Anno 2011 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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