Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/06/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 278/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 5
marzo 2025
d a
(già , in persona Parte_1 Parte_2
del procuratore speciale sig. , rappresentata e difesa Parte_3
dall'Avv.to Gianmario Parola del Foro di Cuneo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite a margine dell'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante sig. e Controparte_2
personalmente, rappresentati e Controparte_2
difesi dall'Avv.to Francesca Censi Buffarini del Foro di Milano,
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite in
calce alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
e c o n l' i n t e r v e n t o d i
e per essa la mandataria Controparte_3 [...]
in persona del direttore generale Controparte_4
dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_5
Gianmario Parola del Foro di Cuneo, procuratore anche domiciliatario,
giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di intervento
INTERVENUTA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
101/2021 pubblicata il 21 gennaio 2021.
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“in via principale: dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza n.
101/2021 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Bergamo, in
persona del giudice dott.ssa Francesca Bresciani, in funzione di
giudice unico, in data 20/21 gennaio 2021 all'esito del giudizio n.
9580/2017 R.G., per violazione del principio di corrispondenza tra
chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ.;
in via subordinata: riformare in ogni caso la sentenza n. 101/2021
pronunciata dal Tribunale Ordinario di Bergamo, in persona del
giudice dott.ssa Francesca Bresciani, in funzione di giudice unico, in
data 20/21 gennaio 2021 all'esito del giudizio n. 9580/2017 R. G., e
per l'effetto:
in via preliminare: dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione - 3 -
di ripetizione di indebito con riferimento a tutte le rimesse di natura
solutoria effettuate sui conti correnti oggetto di giudizio precedenti
alla data del 16 ottobre 2007, ovvero in data precedente ai dieci anni
dalla notifica dell'avversario atto di citazione;
nel merito, in via principale: dichiararsi infondata nei confronti della
conchiudente e conseguentemente respingersi ogni avversaria
domanda;
relativamente all'appello incidentale: respingersi lo stesso;
in ogni caso: col favore o, quantomeno, l'integrale compensazione,
delle spese di causa, assistenza e patrocinio di entrambi i gradi di
giudizio e conseguente restituzione in tutto od in parte dell'importo
pagato dalla a titolo di spese di soccombenza del primo grado. Pt_2
Della parte appellata-appellante incidentale:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, per tutto quanto in fatto e
in diritto esposto in narrativa, da intendersi qui integralmente
ritrascritto, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
emesso ogni più opportuno provvedimento, se del caso anche in via
incidentale:
rigettare l'appello avversario con riferimento a tutti i suoi motivi,
siccome inammissibili e/o infondati, per le ragioni tutte esposte in
narrativa;
accogliere l'appello incidentale proposto dall' Controparte_1
e da , per tutti i motivi esposti
[...] Controparte_2
in narrativa, e riformando le impugnate statuizioni (in relazione ai
motivi proposti in via tra loro autonoma e relativi, rispettivamente: - 4 -
alla violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e
pronunciato ex art. 112 c.p.c.; ai criteri giuridici cui attenersi per la
determinazione delle rimesse prescritte, in coerenza con gli artt. 1194
e 2934 c.c.) della sentenza n. 101/2021 pronunciata dal Tribunale
Ordinario di Bergamo, in persona del giudice dott.ssa Francesca
Bresciani, in funzione di giudice unico, in data 20/21 gennaio 2021
all'esito del giudizio n. 9580/2017 R.G., non notificata, in
accoglimento delle domande proposte dall'attore nel giudizio di primo
grado qui riproposte, previa rimessione della causa in istruttoria, così
giudicare:
in via istruttoria:
disporre CTU tecnico-contabile volta a determinare l'esatta misura
delle rimesse prescritte, in coerenza coi criteri giuridici indicati nella
parte motiva del presente atto;
nel merito:
a.- accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione
delle valute di cui al contratto di conto corrente e alle connesse
aperture di credito;
b.- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'anatocismo trimestrale a
debito dell'Associazione applicato dalla Convenuta, come pure la
nullità delle relative clausole;
c.- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'appostazione sul conto a
debito dell' delle spese e degli oneri applicati dalla CP_1
banca, ivi inclusa, previa declaratoria di nullità, la commissione di
massimo scoperto;
- 5 -
d.- accertare e dichiarare che, alla data del 16 ottobre 2017,
l è debitrice nei confronti di Controparte_1 Parte_2
nella misura di € 25.095, in relazione al rapporto di conto corrente
inter partes n. 11705;
e.- per l'effetto, condannare la Convenuta alla corrispondente rettifica
del saldo del conto corrente n. 11705.”
Della parte intervenuta:
“in via principale: dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza n.
101/2021 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Bergamo, in
persona del giudice dott.ssa Francesca Bresciani, in funzione di
giudice unico, in data 20/21gennaio 2021 all'esito del giudizio n.
9580/2017 R. G., per violazione del principio di corrispondenza tra
chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ.;
in via subordinata: riformare in ogni caso la sentenza n. 101/2021
pronunciata dal Tribunale Ordinario di Bergamo, in persona del
giudice dott.ssa Francesca Bresciani, in funzione di giudice unico, in
data 20/21 gennaio 2021 all'esito del giudizio n. 9580/2017 R. G., e
per l'effetto:
in via preliminare: dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione
di ripetizione di indebito con riferimento a tutte le rimesse di natura
solutoria effettuate sui conti correnti oggetto di giudizio precedenti
alla data del 16 ottobre 2007, ovvero in data precedente ai dieci anni
dalla notifica dell'avversario atto di citazione;
nel merito, in via principale: dichiararsi infondata nei confronti della
conchiudente e conseguentemente respingersi ogni avversaria - 6 -
domanda;
in via subordinata: previa rinnovazione od integrazione della c.t.u.
contabile, limitarsi le avversarie pretese al giusto ed al provato.
relativamente all'appello incidentale: respingersi lo stesso in ogni
caso: col favore o, quantomeno, l'integrale compensazione, delle spese
di causa, assistenza e patrocinio di entrambi i gradi di giudizio e
conseguente restituzione in tutto od in parte dell'importo pagato dalla
a titolo di spese di soccombenza del primo grado.” Pt_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' e CP_1 Controparte_1 Controparte_2
personalmente convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di
[...]
Bergamo la soc. lamentando la nullità Controparte_6
dei contratti di conto corrente e di apertura di credito nonché
l'applicazione di addebiti illegittimi a vario titolo e chiedendo la rideterminazione del saldo del conto.
La soc. resisteva, eccependo Controparte_6
preliminarmente la prescrizione.
Il Tribunale espletava una consulenza tecnica d'ufficio contabile, all'esito della quale così decideva:
- ridetermina i rapporti di dare e avere sussistenti tra le parti in piena ed esatta conformità a quanto indicato nella parte motiva del presente provvedimento;
- dichiara obbligata e condanna la convenuta alla rifusione, a favore degli attori, delle spese di lite, che liquida in euro 7.254,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15 % del - 7 -
compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente;
- pone a carico definitivo della convenuta le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento.
Il giudice di primo grado riteneva fondate talune delle domande proposte dagli attori (in punto di tasso di interessi ultralegali, valute,
cms, anatocismo, cgf e altre spese), pur senza procedere ad una loro quantificazione numerica, enunciando soltanto i criteri, e viceversa infondate le altre domande (in punto di nullità dei contratti, ius
variandi, usura e revoca affidamento); riteneva, altresì, fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, anche qui senza procedere ad alcuna determinazione temporale e ad alcuna quantificazione numerica, enunciando soltanto il criterio.
La soc. interponeva appello Controparte_6
avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) violazione di legge: sulla mancanza di corrispondenza fra chiesto e pronunciato;
- 2) sull'errata motivazione in ordine alla conseguenza del riferimento agli usi piazza nella determinazione degli interessi;
- 3) violazione di legge: sul regolamento delle spese;
errata applicazione del principio della soccombenza.
Resistevano l' Controparte_7
personalmente, i quali, altresì, proponevano
[...]
appello incidentale per i seguenti motivi:
- 1) per omessa pronuncia con riferimento alla domanda di - 8 -
accertamento del saldo del conto corrente;
- 2) sugli erronei criteri adottati dalla CTU contabile, ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie.
Indi interveniva nel processo la e per essa Controparte_3
la mandataria nelle more divenuta Controparte_4
cessionaria del credito.
A seguito di una prima rimessione della causa in decisione, la
Corte disponeva procedersi ad un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito:
“Accerti il CTU il giusto saldo del c.c. n. 11705 stipulato tra
le parti in data 27.09.1991, alla stregua dei criteri enunciati dalla
Cass. Sez. Un. 24418/2010 nonché da Cass. Sez. Un. 15895/2019,
applicando:
- gli interessi come sopra indicato;
- la CMS solo dal secondo trimestre del 2001;
- la capitalizzazione semplice degli interessi;
- come pattuite le spese dal 27.09.91 al 10.03.92 e invece
applicando al periodo compreso tra l'8.7.92 e il 16.10.17 gli artt. 5 l.
154/92 e l'art. 117 c.7 TUB;
calcoli altresì il CTU:
- quali rimesse risultino entro fido e pertanto aventi natura
ripristinatoria e quali invece siano da ritenersi solutorie, da
considerare pertanto pagamenti e come tali soggetti alla prescrizione
decennale dal giorno del loro versamento, avuto riguardo al saldo
depurato dalle poste illegittime. - 9 -
Nel saldo finale consideri peraltro le poste illegittime
prescritte in applicazione dei criteri sopra riferiti, come tali non
detraibili dal saldo”.
Nelle more del giudizio ed Controparte_6 [...]
si fondevano mediante incorporazione della prima nella Parte_1
seconda, la quale subentrava a pieno diritto ed a titolo universale in tutte le attività, le passività, i diritti, gli obblighi ed i rapporti contrattuali, nessuno escluso, riferibili all'incorporanda ed in essere al momento di efficacia giuridica della fusione.
Espletato l'incombente istruttorio, e precisate le conclusioni come in epigrafe indicate, all'udienza del 5 marzo 2025 la causa passava per la seconda volta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preme, innanzitutto, rilevare che l'eccezione di inammissibilità
dell'appello principale sollevata dagli appellati-appellanti incidentali nella comparsa di costituzione e risposta non può essere accolta.
Infatti, la tesi secondo cui l'appello principale sarebbe inammissibile per non avere la banca richiesto anche l'accertamento dei rapporti di dare-avere, oltre alla declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia, è infondata. Invero, la banca ha correttamente dedotto il vizio di omessa pronuncia, che di per sé costituisce motivo idoneo a fondare l'impugnazione, senza essere tenuta a formulare ulteriori domande, tanto più che l'accertamento del saldo finale è questione di interesse precipuo della controparte, la quale ha agito in primo grado per accertare il saldo del conto corrente n. - 10 -
11705. Ne consegue che l'appello principale è pienamente ammissibile.
In secondo luogo, è opportuno precisare che le statuizioni contenute nella pronuncia oggetto d'impugnazione riguardanti le valute, gli interessi, le commissioni di massimo scoperto, la CDF e la
CIV (intese come commissioni di gestione conti) e l'anatocismo sono coperte dal giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c., in quanto non sono state fatte oggetto di impugnazione, né da parte dell'appellante principale né da parte degli appellanti incidentali.
Ciò premesso, con il primo motivo di appello principale la lamenta “Violazione di legge: sulla mancanza di corrispondenza Pt_2
fra chiesto e pronunciato”. Osserva che la sentenza impugnata è nulla,
per omessa pronuncia, non avendo il giudice risposto con indicazione numerica alle domande delle parti.
Con il primo motivo di appello incidentale l'associazione e il suo legale rappresentante lamentano “Omessa pronuncia con
riferimento alla domanda di accertamento del saldo del conto
corrente”. Osservano che il Tribunale, dopo aver dichiarato la nullità
della clausola di rinvio agli usi piazza per quel che concerne la determinazione del tasso degli interessi, ha disposto la sostituzione ad essi degli interessi al tasso legale (art. 1284 c.c.) per tutta la durata del rapporto, laddove il ctu ha invece effettuato un calcolo diverso,
sostituendo ad essi gli interessi legali (art. 1284 c.c.) fino all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria e gli interessi al tasso bot
(art. 5 L. n. 154/1992 e art. 117 co. 7 lett. a) tub) per il periodo - 11 -
successivo all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria;
che trattasi di un calcolo complesso, non demandabile alle parti, e che suppone necessariamente la collaborazione del ctu;
che, pertanto, il giudice di primo grado è incorso in omessa pronuncia in riferimento alla domanda di rideterminazione del saldo del conto;
che per quanto concerne i restati aspetti ritenuti fondati e non impugnati (interessi ultralegali, valute, cms, anatocismo, cgf e altre spese) la sentenza è
passata in giudicato.
Entrambi i motivi risultano meritevoli di accoglimento e, in considerazione della stretta connessione che li lega, è opportuno esaminarli congiuntamente.
Infatti, le parti hanno fondatamente dedotto la sussistenza del vizio di omessa pronuncia, posto che il petitum del giudizio di primo grado riguardava la rideterminazione del saldo del conto corrente n.
11705, aperto in data 27/09/1991, tenuto conto degli effetti della prescrizione, pur trattandosi di una domanda di mero accertamento e non di condanna. Tuttavia, il giudice di prime cure si è limitato a indicare i criteri da seguire nella ricostruzione contabile del saldo finale, omettendo di indicare specificatamente il quantum risultante all'esito ricalcolo del saldo (una volta epurati gli addebiti dichiarati illegittimi) ed i periodi ritenuti coperti dalla prescrizione, demandando di fatto alle parti l'onere di completare il contenuto precettivo della decisione. Tale mancanza si traduce in un'inammissibile delega alle parti e configura un vizio di omessa pronuncia su un capo decisivo della domanda, come precisato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass., Sez. VI, - 12 -
n. 651/2022).
Con il secondo motivo di appello principale la banca lamenta
“Errata motivazione in ordine alla conseguenza del riferimento agli
usi piazza nella determinazione degli interessi”. Osserva che il
Tribunale, dopo aver dichiarato la nullità della clausola di rinvio agli usi piazza per quel che concerne la determinazione del tasso degli interessi, ha disposto la sostituzione ad essi degli interessi al tasso legale (art. 1284 c.c.) per tutta la durata del rapporto, anziché disporre la sostituzione ad essi degli interessi legali (art. 1284 c.c.) fino all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria e degli interessi al tasso bot (art. 5 L. n. 154/1992 e art. 117 co. 7 lett. a) tub)
per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria;
che, applicando detti tassi e utilizzando i medesimi criteri indicati dal Tribunale (sì prescrizione, no usura), il saldo è sempre a debito del correntista.
Con il secondo motivo di appello incidentale l'associazione e il suo legale rappresentante lamentano “Erroneità dei criteri adottati
dalla CTU contabile, ai fini dell'individuazione delle rimesse
solutorie”. Osservano che il ctu, prima, e il Tribunale, poi, hanno errato nell'individuazione delle rimesse solutorie, in quanto: a) hanno individuato, quale parametro di riferimento ai fini della valutazione della natura (solutoria o ripristinatoria) delle rimesse, il saldo risultante dagli estratti (c.d. saldo banca) e non invece il saldo ricalcolato;
b) nel ricostruire il corretto andamento del conto corrente (sul cui saldo ricostruito e depurato va valutata la solutorietà o meno delle rimesse), - 13 -
hanno imputato le rimesse a pagamento di tutte le competenze (relative al fido e all'extra fido) annotate dalla banca, mentre avrebbe dovuto imputarle a pagamento delle sole competenze extra fido, le uniche ad essere liquide ed esigibili, divenendo le competenze intra fido liquide ed esigibili soltanto all'estinzione del rapporto, congiuntamente al capitale entro fido.
Anche i predetti motivi meritano di essere trattati congiuntamente e vanno accolti nei termini che seguono.
La Corte ha disposto l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata in primo grado, ritenendo necessario procedere alla rielaborazione del conto applicando, quanto agli interessi, il saggio legale sino all'8 luglio 1992 (data di entrata in vigore della legge n.
154/1992) e, per il periodo successivo, il tasso sostitutivo di cui agli artt.
4-5 della medesima legge, nonché all'art. 117 del D.lgs. n.
385/1993 TUB, salvi i periodi già individuati dal ctu di primo grado in cui risulta regolare pattuizione degli interessi. In aderenza a tali indicazioni, il consulente ha rielaborato il saldo tenendo conto dei tassi pattizi ovvero dei tassi concretamente applicati dalla banca, ove più
favorevoli al correntista, pervenendo ad un saldo debitore pari ad €
37.993,71 alla data del 31/10/2017. Ha, inoltre, evidenziato –
accogliendo le osservazioni di parte appellate (v. p. 11 della relazione)
– che, qualora si applicassero i tassi BOT minimi nei periodi non affidati ex art. 117 TUB e quelli pattizi nei restanti periodi, il saldo sarebbe pari ad € 37.993,68 con una differenza di soli tre centesimi.
Tale esiguità rende evidente la marginalità della divergenza tra le tesi - 14 -
antagoniste sostenute dalle parti in causa, le quali non hanno sollevato contestazioni specifiche in merito ai calcoli eseguiti dal ctu.
Pertanto, la Corte ritiene corretto assumere a riferimento l'importo di € 37.993,71.
Per quanto riguarda, poi, l'analisi delle rimesse ai fini della prescrizione, la stessa deve limitarsi alle sole rimesse immediatamente successive all'addebito delle competenze, come correttamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 1, Ord. n. 3858/2021;
Cass., Sez. 1, Sent. n. 10941/2016), e la parte eventualmente prescritta della rimessa va individuata esclusivamente nella quota eccedente il fido, ove concesso, e non nell'intero importo versato.
Quanto alla corretta metodologia per distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie, la Corte di legittimità, da ultimo con sentenza n. 3858/2021, ha ribadito che occorre esaminare, trimestre per trimestre, il saldo del conto corrente depurato (ossia al netto delle competenze contestate) al momento del primo versamento successivo all'addebito:
- se il saldo è intra fido, la rimessa ha natura ripristinatoria, e quindi è ripetibile (fermo restando che il caso di specie riguarda una domanda di mero accertamento del saldo e non di ripetizione);
- se il saldo è extra fido, la rimessa ha natura solutoria, e quindi
è irripetibile.
In adesione a tali principi, e su impulso della parte appellata-
appellante incidentale, il ctu ha effettuato un ricalcolo alternativo.
Nello specifico il ctu ha omesso il riconteggio fino al 7/07/1997, - 15 -
trattandosi di un periodo privo di affidamento documentato, e ritenendo correttamente che fino a quella data le rimesse potessero qualificarsi solo come solutorie.
Per il periodo successivo, invece, ha operato il riconteggio considerando come solutorie le sole rimesse extra fido.
Pertanto, come evidenziato dallo stesso ctu a pagina 11 della relazione, “all'esito del riconteggio applicando la metodologia appena
sintetizzata risulta un riconteggio di interessi passivi all'interno del
fido per € 3.741,16 (rilevanti) ed interessi passivi fuori fido per €
352,95 (irrilevanti in quanto solutori ed integralmente pagati per le
ragioni sopra esposte).
In definitiva, tale impostazione ha condotto alla determinazione di un saldo a debito per il correntista pari a € 30.920,64, ottenuto sottraendo al saldo c/c epurato dagli addebiti illegittimi (€ 34.661,80)
gli interessi passivi intra fido (€ 3.741,16).
Ritenendo la Corte fondati i rilievi critici alla ctu in punto di prescrizione formulati da parte appellata-appellante incidentale, detto ultimo importo è quello che merita di essere condiviso.
Con il terzo motivo di appello principale la banca lamenta
“Violazione di legge: sul regolamento delle spese;
errata applicazione
del principio della soccombenza”. Osserva che, stante la mancanza nella sentenza impugnata di qualsiasi indicazione numerica, non è dato evincere né quale sia il valore della controversia, né la configurabilità
di una soccombenza a proprio carico.
Il motivo merita accoglimento nei termini che seguono. - 16 -
Il Collegio ritiene che sussista una situazione di reciproca soccombenza tra le parti, tale da giustificare la parziale compensazione delle spese di lite, esattamente nella misura di 2/3.
In particolare, in primo grado la correntista aveva domandato l'accertamento di un saldo attivo a proprio favore di € 26.000,00 (v.
foglio di precisazione delle conclusioni di primo grado), a fronte di un saldo banca iniziale che risultava passivo per € 54.273,39.
All'esito dell'istruttoria il saldo del conto corrente è stato rideterminato, ma è rimasto sempre a debito per la correntista, sebbene in misura inferiore (€ 30.929,64).
Pertanto, se da un lato è stata confermata la sussistenza del debito in capo alla correntista, dall'altro lato l'azione di accertamento ha comportato una correzione significativa del saldo inizialmente opposto dalla banca, così determinando un parziale accoglimento delle ragioni attoree.
Tenuto conto di tale esito si dispone la compensazione delle spese di lite per due terzi, ponendosi il residuo un terzo a carico della banca.
La riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali,
quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. 27606/2019, Cass. 1775/2017).
Le spese che si liquidano, ai sensi del DM 147/2022, applicando lo scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00, tenuto conto del
decisum, sono le seguenti: - 17 -
- quanto al primo grado (valori medi per tutte le voci) in €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, €
1.806,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, € 2.905,00 per fase decisionale;
- quanto al presente grado d'appello (valori medi per studio, fase introduttiva e fase decisionale, minimo per fase istruttoria) in €
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, €
1.523,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, € 3.470,00 per fase decisionale;
oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed ad accessori di legge.
Della parte parzialmente soccombente (la , tenuta a Pt_2
rifondere le spese alla parte parzialmente vittoriosa, si è già detto nello scrutinio del terzo motivo di appello principale.
Utilizzando analogo criterio, le spese delle due ctu esperite, nel primo e nel secondo grado di giudizio, nelle misure già stabilite in istruttoria, vanno poste a carico della banca per 2/3 e della correntista per 1/3.
Nulla per le spese di lite dell'intervenuta, la quale ha svolto difese identiche a quelle dell'appellante principale (non estromessa dal processo), e nei confronti della quale avrebbero comunque operato gli effetti riflessi del giudicato.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile,
definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'impugnata - 18 -
sentenza del Tribunale di Bergamo n. 101/2021 pubblicata il 21
gennaio 2021, così dispone:
- accerta che il saldo del conto corrente n. 11705 alla data del 31
ottobre 2017 è pari a € 30.929,64;
- condanna parte appellante (già Parte_1
a rimborsare alla Parte_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
[...] [...]
, e a personalmente CP_2 Controparte_2
1/3 delle spese di lite, liquidate come in parte motiva;
- compensa tra le parti i restanti 2/3 delle spese di lite;
- pone le spese delle ctu, come già stabilite nelle istruttorie, a carico di parte appellante principale per 2/3 e di parte appellata-
appellante incidentale nella misura di 1/3, ferma la solidarietà nei confronti del ctu;
- nulla per le spese di lite dell'intervenuta.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11/06/2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti