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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 2076/2024 avente ad oggetto
Cessazione degli effettivi civili del matrimonio, su ricorso depositato in data
28.11.2024, congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Francesca Bonfiglioli, presso lo studio del quale elegge domicilio;
E
, nato a [...] il [...], residente in Parte_2
Massa e Cozzile (PT), piazza della Resistenza n. 13, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Tagliaferri, presso lo studio del quale elegge domicilio in Montecatini Terme alla via G. Rossini n. 13;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 28.11.2024, e Parte_1
premettevano di aver contratto matrimonio in data Parte_2
7.6.1992 in UZ e precisavano che dall'unione nascevano le figlie
(nata il [...]) ed (nata il [...]), entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Premettevano, altresì, che, con sentenza n. 290/2024 del 18.3.2024, il
Tribunale di Pistoia (r.g. n. 47/2024) omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti.
I coniugi premettevano, inoltre, che l'affectio coniugalis veniva a cessare a causa di insanabili diversità caratteriali.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede :
1. La signora continuerà ad abitare nell'ex casa coniugale, sita Parte_1
in Massa e Cozzile, via Puccini 43, rappresentata al CF di detto comune al foglio 13 particella 572 sub 2 e 574 sub 4, immobile di nuda proprietà della figlia e sul quale la medesima signora vanta diritto di Persona_3 Pt_1
usufrutto generale vitalizio.
2. Entrambe le figlie, ampiamente maggiorenni, sono economicamente autosufficienti, pertanto nessun contributo al loro mantenimento è previsto a carico dei genitori, così come già pattuito in sede di separazione.
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi richiesta di assegno divorzile
4. I coniugi dichiarano di aver già diviso, prima e fuori del presente atto, ogni bene comune e di non aver nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
5. Le spese legali sono poste integralmente a carico del signor Parte_2
, nella misura concordata fra le parti.
[...]
2 Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 5-18.12.2024 ed acquisito il parere del PM in data 3.12.2024, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
UZ (PT) in data 7.6.1992 tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
9.3.1970, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2
condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UZ (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 6, P. 2 serie A, anno 1992);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 21.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 2076/2024 avente ad oggetto
Cessazione degli effettivi civili del matrimonio, su ricorso depositato in data
28.11.2024, congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Francesca Bonfiglioli, presso lo studio del quale elegge domicilio;
E
, nato a [...] il [...], residente in Parte_2
Massa e Cozzile (PT), piazza della Resistenza n. 13, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Tagliaferri, presso lo studio del quale elegge domicilio in Montecatini Terme alla via G. Rossini n. 13;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 28.11.2024, e Parte_1
premettevano di aver contratto matrimonio in data Parte_2
7.6.1992 in UZ e precisavano che dall'unione nascevano le figlie
(nata il [...]) ed (nata il [...]), entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Premettevano, altresì, che, con sentenza n. 290/2024 del 18.3.2024, il
Tribunale di Pistoia (r.g. n. 47/2024) omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti.
I coniugi premettevano, inoltre, che l'affectio coniugalis veniva a cessare a causa di insanabili diversità caratteriali.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede :
1. La signora continuerà ad abitare nell'ex casa coniugale, sita Parte_1
in Massa e Cozzile, via Puccini 43, rappresentata al CF di detto comune al foglio 13 particella 572 sub 2 e 574 sub 4, immobile di nuda proprietà della figlia e sul quale la medesima signora vanta diritto di Persona_3 Pt_1
usufrutto generale vitalizio.
2. Entrambe le figlie, ampiamente maggiorenni, sono economicamente autosufficienti, pertanto nessun contributo al loro mantenimento è previsto a carico dei genitori, così come già pattuito in sede di separazione.
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi richiesta di assegno divorzile
4. I coniugi dichiarano di aver già diviso, prima e fuori del presente atto, ogni bene comune e di non aver nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
5. Le spese legali sono poste integralmente a carico del signor Parte_2
, nella misura concordata fra le parti.
[...]
2 Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 5-18.12.2024 ed acquisito il parere del PM in data 3.12.2024, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
UZ (PT) in data 7.6.1992 tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
9.3.1970, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2
condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UZ (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 6, P. 2 serie A, anno 1992);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 21.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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