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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/07/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 77/2025 R.G.L. promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), tutti nella C.F._2 Parte_3 C.F._3 qualità di eredi di (c.f. ), elettivamente Persona_1 C.F._4 domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, Piazza Falcone e BO (studio legale Avv.
Tindaro Celi) presso il recapito professionale dell'avv. Anna Lina Troina, che li rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Oliviero Azeni per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria, 1 resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3 luglio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15 gennaio 2025 formulava opposizione Persona_1 avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva riconosciuto esclusivamente la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento dello status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo (art. 3 co. 3 L.n. 104/92) a far data dal 01.02.2024.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu, limitatamente alla prestazione negata, e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento dell'invalidità civile (100%) con diritto all'indennità di accompagnamento, così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p.
Nelle more del procedimento, l'originaria ricorrente decedeva in data 26.01.2025 e il giudizio veniva proseguito dagli eredi e , che si Parte_1 Parte_2 Parte_3 costituivano in data 3 marzo 2025. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che Persona_2 Persona_1
era affetta da “Meningioma intracranico recidivante, con oftalmoplegia, cecità a sx, paresi facciale
[...] sx con nevralgia trigeminale, grave ipoacusia sx, artrosi polidistrettuale, declino cognitivo”.
Il consulente ha, quindi, concluso che la ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetta può essere considerata invalida civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 16 gennaio 2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 16.01.2025 fino alla data del decesso (26.01.2025).
Va inoltre riconosciuto il requisito sanitario utile al riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato, ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. n. 104/1992, con decorrenza dal 1° febbraio 2024, e fino alla data del decesso (26.01.2025), così come accertato e riconosciuto dal CTU dott. , nominato nella fase di a.t.p. Persona_3
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad atp va parzialmente accolto e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. Persona_2 depositata nel presente giudizio di opposizione ad atp ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.
77/2025 R.G.
Le spese vanno interamente compensate, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa. CP_ Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie parzialmente il ricorso in opposizione ad atp e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. , depositata nel presente giudizio di Persona_2 opposizione iscritto al N. R.G. 77/2025; dichiara che sussiste in capo alla ricorrente il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 16.01.2025 fino alla data del decesso,
26.01.2025; dichiara che sussiste in capo alla ricorrente il requisito sanitario utile al riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (art. 3 co. 3 L. n. 104/1992) con decorrenza 01.02.2024 alla data de decesso, 26.01.2025; compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 4 luglio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Rossella Raimondo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.