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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/05/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 2348 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 7.5.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2348/2024 R.G.
Oggetto: reddito di cittadinanza, vertente
Tra
, c. f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. VINCENZO SAMMARTANO
- ricorrente -
e domiciliato in VIA SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti del 26-30/11.2021, con i quali l' ha chiesto la restituzione di quanto CP_1
percepito dall'odierna ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza, per assenza del requisito di residenza decennale in Italia, nel periodo dal 1/3/2020 al 31/8/2021 pari all'importo di € 22.583,81.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di revoca adottato dall' in CP_1
contrasto con la normativa dell'Unione Europea.
L' costituitosi nel presente giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1
variamente argomentando. Con ordinanza del 20.3.2025, il Giudice, alla luce della pronuncia della Corte
Costituzionale (n.31/2025) sulla legittimità dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), del
Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui, appunto, prevede che il beneficiario del reddito di cittadinanza debba essere «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo», ha invitato le parti a dedurre sul punto e all'udienza del 7.5.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice decide la causa con il deposito della seguente sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nel merito, la pretesa creditoria dell' muove dalla contestazione del requisito CP_1
della residenza, come stabilito dall'art. 2 lett. a) nr. 2 del D.L. 4/2019 conv. con L. 26 del
2019, vigente ratione temporis, a mente del quale era richiesto che, al momento della presentazione della domanda, il richiedente avesse risieduto in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
A tal riguardo, deve rilevarsi che, nel corso del giudizio, la Corte costituzionale con sentenza 12 febbraio - 20 marzo 2025, n. 31 (in G.U. 1ª s.s. 26/06/2025, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n.
26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
Ciò premesso, tenuto conto dell'intervento sostituivo della Corte Costituzionale, sulla base delle comuni allegazioni e della documentazione in atti, deve ritenersi che la ricorrente abbia fornito prova del possesso dei requisiti necessari per ottenere la prestazione oggetto di indebito.
Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che la ricorrente non è tenuta al rimborso di € 22.583,81, quali somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo 1/3/2020 al 31/8/2021 e, per l'effetto, nulla deve rispetto a quanto richiestole con le note del 26-30/11.2021.
La pronuncia della Corte Costituzionale sopravvenuta in corso di causa, che ha modificato il quadro normativo di riferimento, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che la ricorrente non è tenuta al rimborso delle somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo 1/3/2020 al 31/8/2021 e per l'effetto nulla deve in merito alla richiesta di ripetizione della somma di € 22.583,81 di cui alle note del 26-
30/11.2021;
- spese compensate.
Marsala, 09.05.2025
Il Giudice Monica D'Angelo