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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2950/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.n. 2950/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con l'avv.to Parte_1
IASI ANTONLUCA
-RICORRENTE-
Contro
, nato a [...] il [...], CP_1
contumace
-RESISTENTE CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del solo procuratore della ricorrente, Parte_1
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in COLLEPASSO
(LE), il 10.01.2020 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di COLLEPASSO (LE), al n. 2, P. I, anno 2020).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 30.04.2024, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la separazione personale e, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio, di cui trattasi, senza condizioni di sorta.
Nessuno si costituiva per CP_1 All'udienza del 12.11.2024, il Giudice delegato, preso atto della regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, nonché dell'assenza della formulazione, da parte della di domande accessorie di sorta, nei Pt_1
confronti del marito resistente, si limitava, in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, ad autorizzare i coniugi a vivere separatamente.
Alla medesima udienza, il procuratore di parte ricorrente chiedeva emettersi la sentenza parziale di declaratoria della separazione personale dei coniugi.
Il Giudice delegato, dichiarata la contumacia del resistente, CP_1
riservava la causa in decisione collegiale, relativamente alla sola questione di stato.
Inviato il fascicolo al PM, alla data odierna, non perveniva alcuna osservazione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, nonché dell'univoco contegno processuale tenuto dal resistente, di totale disinteresse in ordine alle sorti del rapporto coniugale, reputa evidente l'assenza di una comune volontà delle parti di continuare a vivere come marito e moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti fattuali, che consentano, almeno allo stato, l'effettivo ripristino della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione, pertanto, così come richiesto dalla parte ricorrente, può essere dichiarata.
Attesa l'inidoneità della presente sentenza a determinare la definizione del giudizio, se ne dispone il prosieguo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, II sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, introdotto con domanda proposta da
, nata a [...] il [...], contro Parte_1
, nato a [...] il [...], così CP_1
provvede:
A) DICHIARA la separazione personale dei coniugi.
B) DISPONE il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r. 396/2000.
Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.n. 2950/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con l'avv.to Parte_1
IASI ANTONLUCA
-RICORRENTE-
Contro
, nato a [...] il [...], CP_1
contumace
-RESISTENTE CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del solo procuratore della ricorrente, Parte_1
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in COLLEPASSO
(LE), il 10.01.2020 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di COLLEPASSO (LE), al n. 2, P. I, anno 2020).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 30.04.2024, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la separazione personale e, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio, di cui trattasi, senza condizioni di sorta.
Nessuno si costituiva per CP_1 All'udienza del 12.11.2024, il Giudice delegato, preso atto della regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, nonché dell'assenza della formulazione, da parte della di domande accessorie di sorta, nei Pt_1
confronti del marito resistente, si limitava, in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, ad autorizzare i coniugi a vivere separatamente.
Alla medesima udienza, il procuratore di parte ricorrente chiedeva emettersi la sentenza parziale di declaratoria della separazione personale dei coniugi.
Il Giudice delegato, dichiarata la contumacia del resistente, CP_1
riservava la causa in decisione collegiale, relativamente alla sola questione di stato.
Inviato il fascicolo al PM, alla data odierna, non perveniva alcuna osservazione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, nonché dell'univoco contegno processuale tenuto dal resistente, di totale disinteresse in ordine alle sorti del rapporto coniugale, reputa evidente l'assenza di una comune volontà delle parti di continuare a vivere come marito e moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti fattuali, che consentano, almeno allo stato, l'effettivo ripristino della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione, pertanto, così come richiesto dalla parte ricorrente, può essere dichiarata.
Attesa l'inidoneità della presente sentenza a determinare la definizione del giudizio, se ne dispone il prosieguo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, II sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, introdotto con domanda proposta da
, nata a [...] il [...], contro Parte_1
, nato a [...] il [...], così CP_1
provvede:
A) DICHIARA la separazione personale dei coniugi.
B) DISPONE il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r. 396/2000.
Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore