Sentenza 14 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 14/11/2023, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/11/2023
N. 02596/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01412/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2019, proposto da MM VA in proprio e quale Legale Rapp.Te della Società Arco delle Rose S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agropoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nico Rosamilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a.- dell'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n. 16/2019 del 7.6.2019 (prot. n. 20884), adottata dal Responsabile dell'Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio del Comune di Agropoli, arch. Gaetano Cerminara, successivamente notificata in data 11.6.2019, con la quale - ex art. 31 del D.P.R. n. 380/01 - la predetta Amministrazione ha ingiunto al ricorrente di provvedere alla demolizione di talune opere asseritamente ritenute ed alla conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
b.- delle comunicazioni di avvio del procedimento prot. n. 15487 del 29.4.19, e prot. n. 19439 del 28.5.2019;
c.- per quanto occorrer possa, dei verbali di sopralluogo prot. n. 14804 del 23.4.19 e n. 19404 del 28.5.19;
d.- per mero scrupolo difensivo e per quanto di necessità, dell'ordinanza di demolizione e rimissione in pristino n. 14/2019 del 31.5.19 (prot. n. 019853), successivamente notificata, annullata e sostituita dalla impugnata ordinanza demolitoria n. 16/2019;
e.- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Agropoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Si controverte, nel presente giudizio, della legittimità dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n. 16/2019 del 7.6.2019 (prot. n. 20884), adottata dal Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio del Comune di Agropoli, con la quale - ex art. 31 del D.P.R. n. 380/01 – è stato ingiunto al ricorrente, amministratore p.t. della Società Arco delle Rose s.r.l., proprietaria dell’omonimo villaggio turistico, di provvedere alla demolizione di una pluralità opere abusive.
2. – Secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’impugnata ordinanza sarebbe illegittima per violazione di legge (art. 31 e segg. - artt. 27 e segg. - art. 3 D.P.R. n. 380/2001; art. 3 L. n. 241/1990; art. 2-3 e 17 D.P.R. n. 31/2017 e relativi Allegati A e B; D.M. Infrastrutture e trasporti del 2.3.2018) e, sotto plurimi profili, per eccesso di potere (sviamento - difetto assoluto dei presupposti - carenza di istruttoria - carenza e difetto di motivazione - abnormità - sproporzione - illogicità - perplessità – contraddittorietà).
3. – Costituitosi in giudizio, il Comune di Agropoli ( cfr . memoria dep. 19.9.2023) ha eccepito la carenza di interesse alla decisione del ricorso – deducendone, comunque, l’infondatezza – avendo il ricorrente presentato, dopo l’ingiunzione a demolire, in data 9.9.2019 (prot. n. 32263), istanza per l’accertamento di compatibilità paesaggistica postuma.
4. – All’udienza di smaltimento del 20 ottobre 2023 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è improcedibile.
6. – È pacifico inter partes che è tuttora pendente la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 D.Lgs. n. 42/2004) e di conformità urbanistica (art. 37 D.P.R. 380/2001) presentata dal ricorrente ad aprile del 2019, in relazione alla quale, con nota del 27.6.2019, l'amministrazione comunale ha richiesto documentazione integrativa, successivamente trasmessa dal ricorrente solo in data 7 marzo 2023.
7. – Ciò posto, il Collegio, sulla base della disamina della documentazione versata in atti, addiviene ad una pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dando continuità al consolidato indirizzo giurisprudenziale esplicitato nella sentenza della Sezione n. 779/2020 dell’1.07.2020, resa nel ricorso R. G. 895/2019, nella cui parte motiva è dato leggere (cfr. da ultimo sentenza n. 917/2023 del 24.4.2023):
“ La presentazione di una domanda di sanatoria fa infatti venir meno l’interesse al ricorso, poiché il Comune dovrà emanare un nuovo atto – eventualmente anche tacito, per il decorso del termine di legge –, sulla base della verifica della sanabilità o meno delle opere e, solo in caso esso sia negativo, l’ordine di demolizione impugnato in questa sede potrà riprendere efficacia, con conseguente onere per il ricorrente di impugnare il diniego di sanatoria unitamente all’ordinanza di demolizione che avrà ripreso il suo corso, mentre, viceversa, il perfezionamento della sanatoria renderà legittima l’opera e non più applicabile la sanzione (cfr. T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 24 aprile 2020, n. 669).
Resta inteso che, in caso di reiezione della domanda di sanatoria, il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione decorrerà dal momento in cui il diniego pervenga a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere l’accertamento di conformità e deve pertanto poter fruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso (cfr. T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 24 aprile 2020, n. 669; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 24 luglio 2012 n. 3561) (…) ”.
8. – Conformemente a quanto espresso nella suindicata pronuncia, anche nel caso di specie la presentazione della domanda di sanatoria, per le opere di cui all’impugnata ordinanza di demolizione, rende il gravame improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, nei sensi sopra precisati.
9. – Attesa la natura processuale della decisione, le spese possono essere eccezionalmente compensate tra le parti, restando a carico del ricorrente il contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Benedetto Nappi, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Michele Tecchia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Benedetto Nappi |
IL SEGRETARIO