Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. 157 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 157/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CORDERO MILENA
e nata il [...] a [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. GENTA MARIA CRISTINA e dall'avv. AVERSA GIUSEPPINA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e avranno residenza in
CARMAGNOLA (TO) Via G. Arpino 13 presso la madre.
2) Il padre potrà vederli e tenerli con sé il martedì e il giovedì dalle 17,45 alle 21,30 riaccompagnandoli per la notte a casa della madre e un week end ogni quindici giorni dalle ore 17,45 del venerdì alle ore 18 della domenica, per metà delle feste natalizie (il giorno di Natale e quello di
Capodanno ad anni alterni con il padre e con la madre – quest'anno Natale con madre e Capodanno con padre) e per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi con la IG entro il 30 aprile di ogni anno. Pt_2
3) Il signor fino alla stipula del rogito notarile della casa coniugale per cui è stato Parte_1
sottoscritto preliminare di vendita in data 3.10.2024, verserà alla IG a mezzo bonifico Pt_2
bancario entro il giorno 10 di ogni mese la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Successivamente alla stipula del rogito notarile di vendita, il signor verserà alla IG a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese Parte_1 Pt_2
la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Detta somma verrà rivalutata annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT Il signor Parte_1
corrisponderà altresì alla IG la metà delle spese mediche non coperte dal S.S.N, Pt_2
scolastiche, sportive, ludiche e straordinarie concordate tra i coniugi e da costui sostenute nell'interesse dei figli come da protocollo del Tribunale di Asti.
4) Il signor corrisponderà per intero alla IG l'importo dell'assegno unico Parte_1 Pt_2
percepito per entrambi i figli.
5) La casa coniugale in Carmagnola Via G. Arpino 13 è assegnata alla IG fino alla Pt_2
vendita per cui è stato sottoscritto preliminare di vendita in data 3.10.2024. 6) Il signor si impegna a versare alla IG , successivamente alla stipula del Parte_1 Pt_2
rogito notarile di alienazione della casa coniugale, il 50% della quota annuale relativa al bonus ristrutturazione.
7) Fino al rogito notarile di alienazione della casa coniugale, i coniugi corrisponderanno al 50% la rata del mutuo e degli altri finanziamenti in essere. Successivamente alla vendita, una volta estinti mutuo e finanziamenti, la somma eventualmente residuante verrà divisa al 50% tra i coniugi.
Successivamente al rogito notarile, le parti corrisponderanno mensilmente pro quota l'importo di €
100,00 necessario ad incrementare il fondo di risparmio per la figlia (POSTAFUTURO DA Per_1
GRANDE). A tal fine il signor si impegna a corrispondere mensilmente la quota di € Parte_1
50,00 unitamente al contributo per il mantenimento della prole.
8) L'autovettura IA PA con targa GD064CW in comproprietà tra i coniugi, è assegnata alla IG . I coniugi provvederanno non appena possibile alle operazioni di voltura. Pt_2
9) L'autovettura DA SO con targa GS100CJ in comproprietà tra i coniugi in comproprietà tra i coniugi, è assegnata al signor e verrà alienata, estinguendo il Parte_1 finanziamento stipulato a suo tempo per l'acquisto. In difetto di alienazione, la IG Pt_2
corrisponderà il 50% del finanziamento soltanto fino alla stipula del rogito notarile di vendita della casa coniugale;
successivamente a tale data il signor sosterrà interamente il Parte_1 finanziamento stipulato per l'acquisto dell'autovettura e provvederà alle operazioni relative alla voltura a proprio nome.
10) I coniugi rinunciano reciprocamente a richieste di carattere economico essendo entrambi economicamente indipendenti.
11) I coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio di passaporto e documenti equipollenti a nome dei coniugi. Resta, invece, necessario il consenso di entrambi i coniugi per il rilascio di passaporto e documenti equipollenti per i figli minori”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], celebrato in CARMAGNOLA (TO) in data 13/06/2009, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 22, Parte II, Serie A, Anno
2009, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/02/2025
Il presidente estensore
(Dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.