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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 12/06/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 16641/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BUSSINI NORA ANTONIETTA RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. MACCHION PAOLO RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/70 )
1. Con ricorso depositato il 19/12/2024, ha chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile con . Controparte_1
Le parti contraevano matrimonio il 09/05/2009 a UÀ RC (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di UÀ RC al numero 1, parte II, serie C, dell'anno 2009).
I coniugi sceglievano il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione nasceva in data 1.7.2011. Per_1
Con decreto di omologazione emesso da questo Tribunale il 7.4.2022, le parti concordavano le seguenti condizioni di separazione:
− l'affidamento condiviso del figlio, con residenza presso la madre;
− un calendario dei tempi di permanenza del figlio con il padre;
− l'assegnazione della casa familiare al marito;
− nulla tra i coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
− un assegno periodico per il figlio di € 300 a carico del padre;
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− spese straordinarie per il figlio divise al 50% tra i genitori.
Il resistente si è costituito in giudizio il 7.5.25 aderendo alle conclusioni formulate dalla ricorrente.
Il 9.5.25 le parti hanno depositato istanza congiunta per la trattazione scritta della causa al fine di formalizzare conclusioni congiunte.
Il 23.5.25 esse hanno quindi depositato note scritte precisando congiuntamente le seguenti conclusioni:
«1) affidamento condiviso del figlio con residenza anagrafica presso l'abitazione in cui vive con la madre, ovvero Per_1 attualmente in Chiari (Bs), via San Rocco n. 9;
2) il padre avrà facoltà di vedere e frequentare il figlio ogni qualvolta lo vorrà compatibilmente con le relative Per_1 esigenze scolastiche e/o ricreative del medesimo, ma indicativamente a settimane alternate il padre potrà tenere con sé il figlio dal venerdì dopo la fine delle lezioni scolastiche fino al lunedì con riaccompagnamento a scuola. La settimana successiva il padre potrà tenere con sé il figlio dal giovedì (mercoledì ha allenamento fino a tardi) dopo le lezioni Per_1 scolastiche al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
fine settimana con la mamma;
3) in ordine alle festività e vacanze estive, il figlio trascorrerà la ricorrenza di Pasqua ad anni alterni presso ciascun genitore;
il padre potrà comunque averlo con sé per tre giorni consecutivi durante tale periodo;
sempre ad anni alterni, il minore trascorrerà la settimana di Natale (dal 23/12 al 30/12) presso l'un genitore e la settimana del Capodanno (dal 30/12 al 06/01) presso l'altro. Il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche non consecutive, Per_1 durante le vacanze estive. Il tutto sempre salvo diverse esigenze del minore da ascoltare e da assecondare;
4) disporre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, la somma mensile pari a € 300,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per la prole, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vie la prole, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali) ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, ciò premesso ciascun genitore si obbliga a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al
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corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto scolastico;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitarie, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggeriti dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a € 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo tra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
5) Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6) modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
7) Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti e ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
8) Essendo le parti economicamente autosufficienti, reciprocamente non avanzano domanda di contributo di mantenimento.
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9) Stabilire che l'assegno unico sia interamente percepito dalla sig.ra in quanto collocataria prevalente del figlio Pt_1 minore.
10) spese di giudizio integralmente compensate tra le parti».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 24.12.24, si è limitato a prenderne visione.
2. La domanda di divorzio merita accoglimento. Il periodo di separazione e le condizioni concordate dimostrano infatti l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70.
Le condizioni sopra riportate appaiono conformi alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
3. Spese di lite compensate come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi:
, nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 09/05/2009 a UÀ RC (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di UÀ RC al numero 1, parte II, serie C, dell'anno 2009);
− dispone che il divorzio sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
− compensa le spese del giudizio;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 12/06/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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