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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
221/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia ha pronunciato all'esito della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dall'Avv.to Alessandro Ancarani del foro di Modena ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: CIA personale ATA
Conclusioni
Per la ricorrente: “Nel merito: Accertare il diritto delle ricorrenti a percepire
l'indennità di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il convenuto alla CP_1
corresponsione delle somme di euro Netto previdenziale lordo fiscale: 611,02 –
(611,02 x 0,0875= 53,46) = 557,55 A titolo di Compenso Individuale Accessorio non percepita, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo
Con vittoria di spese di giudizio, oltre 15 % forfett. IVA e C.P.A. da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
, dipendente del , con la Parte_1 Controparte_1
qualifica di ATA collaboratore scolastico, ha convenuto in giudizio il
[...]
e i suoi organi interni, chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
conclusioni sopra trascritte e quindi la condanna dell'Amministrazione al pagamento del Compenso Individuale Accessorio (CIA) per i periodi indicati nel ricorso oltre interessi dalla maturazione al saldo.
La ricorrente ha svolto attività lavorativa a tempo determinato con contratti brevi e saltuari senza percepire la CIA.
Secondo la ricorrente tale omissione è illegittima e contraria al divieto di trattamenti discriminatori di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del 28.6.1999.
Il ricorso è fondato.
Va ricordato che l'art. 82 del CCNL 2006-2009 prevede il Compenso individuale accessorio per il personale Ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale : “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
Pag. 2 di 5 e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”
(Cass. Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
i) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana). Persona_1
ii) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 il quale prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
iii) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di
Pag. 3 di 5 svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n.
17773/2017). iv) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
I richiamati principi sono applicabili anche al personale ATA a tempo determinato che effettua supplenze brevi e saltuarie per il compenso di cui si discute.
Il dovuto deve essere determinato al lordo fiscale netto previdenziale non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 23 della legge n. 218/1952 al caso di specie.
L'amministrazione ha corrisposto la retribuzione in conformità a quanto disposto dal
CCNL.
La somma al lordo fiscale/netto previdenziale ammonta ad euro 557,55.
Il deve, quindi, essere condannato a corrispondere alla Controparte_1
ricorrente, per i periodi indicati e documentati in ricorso la CIA calcolata al lordo fiscale netto previdenziale oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n.
221/2025 così provvede:
1) Condanna il a corrispondere a titolo di CIA Controparte_1
la somma di euro 557,55, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Pag. 4 di 5 2) Condanna il a rimborsare alla ricorrente le Controparte_1
spese di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario che liquida in euro 21,50 per esborsi ed euro 400,00 per compensi legali oltre spese forfettarie al
15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 19 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia ha pronunciato all'esito della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dall'Avv.to Alessandro Ancarani del foro di Modena ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: CIA personale ATA
Conclusioni
Per la ricorrente: “Nel merito: Accertare il diritto delle ricorrenti a percepire
l'indennità di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il convenuto alla CP_1
corresponsione delle somme di euro Netto previdenziale lordo fiscale: 611,02 –
(611,02 x 0,0875= 53,46) = 557,55 A titolo di Compenso Individuale Accessorio non percepita, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo
Con vittoria di spese di giudizio, oltre 15 % forfett. IVA e C.P.A. da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
, dipendente del , con la Parte_1 Controparte_1
qualifica di ATA collaboratore scolastico, ha convenuto in giudizio il
[...]
e i suoi organi interni, chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
conclusioni sopra trascritte e quindi la condanna dell'Amministrazione al pagamento del Compenso Individuale Accessorio (CIA) per i periodi indicati nel ricorso oltre interessi dalla maturazione al saldo.
La ricorrente ha svolto attività lavorativa a tempo determinato con contratti brevi e saltuari senza percepire la CIA.
Secondo la ricorrente tale omissione è illegittima e contraria al divieto di trattamenti discriminatori di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del 28.6.1999.
Il ricorso è fondato.
Va ricordato che l'art. 82 del CCNL 2006-2009 prevede il Compenso individuale accessorio per il personale Ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale : “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
Pag. 2 di 5 e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”
(Cass. Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
i) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana). Persona_1
ii) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 il quale prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
iii) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di
Pag. 3 di 5 svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n.
17773/2017). iv) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
I richiamati principi sono applicabili anche al personale ATA a tempo determinato che effettua supplenze brevi e saltuarie per il compenso di cui si discute.
Il dovuto deve essere determinato al lordo fiscale netto previdenziale non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 23 della legge n. 218/1952 al caso di specie.
L'amministrazione ha corrisposto la retribuzione in conformità a quanto disposto dal
CCNL.
La somma al lordo fiscale/netto previdenziale ammonta ad euro 557,55.
Il deve, quindi, essere condannato a corrispondere alla Controparte_1
ricorrente, per i periodi indicati e documentati in ricorso la CIA calcolata al lordo fiscale netto previdenziale oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n.
221/2025 così provvede:
1) Condanna il a corrispondere a titolo di CIA Controparte_1
la somma di euro 557,55, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Pag. 4 di 5 2) Condanna il a rimborsare alla ricorrente le Controparte_1
spese di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario che liquida in euro 21,50 per esborsi ed euro 400,00 per compensi legali oltre spese forfettarie al
15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 19 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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