CASS
Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2024, n. 18406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18406 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) EI AL n, a Ugentol'1/4/1953 2) ME NE n. a Casarano il 20/7/1991 3) DE ON AN IL n. a Casarano il 13/8/1994 avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 7/7/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Raffaele Gargiulo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria difensiva dell'Avv. Cisternino per ER ES 1 Q9- Penale Sent. Sez. 2 Num. 18406 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 05/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 17/11/2017, ha assolto ER ES e De LE IO dai reati loro ascritti al capo A) limitatamente agli episodi del 17 e 18 luglio 2015 nonché dalla contravvenzione sub B) per non aver commesso il fatto, confermando il trattamento sanzionatorio irrogato;
ha dichiarato l'estinzione per maturata prescrizione del reato sub B) nei confronti di IT AS e ha rideterminato la pena per i residui addebiti nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 3.200,00 di multa. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo L'Avv. Francesco Fasano, con unico atto, nell'interesse di IT AS e De LE IO IL 2.1 la violazione degli artt. 629 e 649 cod.pen. in relazione al tentativo di estorsione contestato al capo A) per avere la Corte di merito confermato la qualificazione giuridica dei fatti alla stregua di tentata estorsione senza considerare che l'imputato agì nella convinzione di avere diritto a richiedere alle pp.00. il canone d'affitto per la gestione del lido Fontanelle. Aggiunge che l'indagine sull'esistenza del dolo è stata totalmente omessa in relazione alla concorrente De LE. Inoltre, la sentenza impugnata -al fine di giustificare la responsabilità concorsuale dell'imputata- ha valorizzato la semplice presenza della De LE all'episodio consumato 1'8/3/2015, ritenendo la stessa suscettibile d'integrare il concorso morale nell'azione delittuosa senza rendere una motivazione compiuta e convincente sul punto;
2.2 La violazione dell'art. 20 bis cod. pen. in relazione al diniego della concessione delle sanzioni sostitutive. In relazione alla posizione del IT il difensore deduce che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto di non poter applicare le sanzioni sostitutive sull'assunto dell'irrogazione di una pena superiore ai quattro anni laddove l'imputato risulta aver riportato condanna pari a detto limite. Con riguardo alla posizione della ricorrente De LE il difensore censura il diniego di sostituzione della pena irrogata con la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità sulla base della ritenuta gravità del reato, giudizio che non tiene conto della presenza casuale della prevenuta a fianco del IT all'atto della condotta delittuosa e del riconoscimento in suo favore delle attenuanti generiche mentre la successiva condanna per furto riportata dalla prevenuta non giustifica il diniego opposto, non avendo la Corte di merito svolto alcuna considerazione riguardo alla pericolosità della prevenuta e alla possibile reiterazione di reati simili a quello giudicato. L'Avv. Diego Cisternino nell'interesse di ER ES 2 3. La violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati di tentata estorsione aggravata e lesioni aggravate e connesso vizio di motivazione. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha disatteso le censure difensive in punto di responsabilità con motivazione illogica e non aderente alle risultanze della prova dichiarativa giacché fu il solo IT a recarsi all'interno della trattoria del CO e della moglie, armato di un'ascia, pretendendo somme di danaro e minacciando di incendiare il locale, così realizzando la fattispecie contestata mentre in detto frangente la ER si trovava all'esterno del locale. Quanto alla condotta posta in essere fuori dello stabilimento, il difensore esclude qualsiasi istigazione della prevenuta nei confronti del IT ed assume che l'espressione minacciosa asseritamente profferita dalla ER, che prospettava l'incendio delle varie attività gestite dal CO, si pone fuori contestazione;
la ricorrenl:e, pertanto, si sarebbe limitata ad indirizzare alcune espressioni offensive nei confronti della Spennato. Aggiunge, inoltre, che la ricostruzione dei fatti accreditata dalla sentenza impugnata non è conciliabile con quanto osservato e riferito dai Carabinieri intervenuti sul posto;
3.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo in quanto, secondo il difensore, non vi è prova della minaccia d'incendio che l'imputata avrebbe profferito all'indirizzo del CO e la Corte ha illogicamente ritenuto che la mera presenza in macchina delle coimputate abbia rafforzato la determinazione criminosa del IT piuttosto che configurare un'ipotesi di connivenza non punibile;
3.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della fattispecie estorsiva in quella di ragion fattasi ex art. 393 cod.pen. Il difensore assume che, poiché IT CE IA, unica titolare del diritto alla riscossione dei canoni d'affitto, aveva in passato autorizzato il padre a riscuotere dette somme in sua vece, il IT ha agito nella ragionevole convinzione di esercitare un proprio diritto, non avendogli la figlia comunicato la revoca del mandato alla riscossione, con conseguente ravvisabilità dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in forma putativa;
3.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il difensore sostiene che, avendo la Corte territoriale pronunziato l'assoluzione per due episodi di tentata estorsione e per la contravvenzione sub B), avrebbe dovuto necessariamente ridurre la pena inflitta dal primo giudice e rivedere il giudizio di bilanciamento formulato nel senso dell'equivalenza; 3.4 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'esclusione dell'applicabilità di pene sostitutive, avendo la Corte territoriale attribuito rilievo ostativo ai precedenti dell'imputata nonostante il ridimensionamento dei fatti ascrittile e il riconoscimento delle attenuanti generiche. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le censure svolte dalle difese delle imputate ER e De LE in ordine alla responsabilità concorsuale per la tentata estorsione consumata in data 8/3/2015 sono inammissibili per genericità e, comunque, manifesta infondatezza ii quanto reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con una motivazione priva di frizioni logiche in relazione alla quale le ricorrenti esprimono mero dissenso senza evidenziare decisive lacune o travisamenti nell'apparato argomentativo. La sentenza impugnata (pag. 4- 5) ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della reiezione dei rilievi difensivi in questa sede riproposti, illustrando i vari segmenti in cui si dipanò l'azione delittuosa nei confronti del CO e della Spennato;
la perfetta compatibilità della ricostruzione offerta dalle pp.00. con le dichiarazioni dell'operante ST, che ebbe percezione esclusivamente della parte terminale dell'episodio; la piena condivisione del proposito delittuoso del IT manifestato dalle imputate che fattivamente presero parte all'aggressione. In particolare, i giudici d'appello hanno chiarito che la ER formulò direttamente minacce nei confronti del CO, oltre ad incitare il IT a colpirlo con l'ascia che impugnava, mentre entrambe aggredirono verbalmente e fisicamente la Spennato, che venne colpita al volto. La tesi difensiva di una connivenza non punibile delle prevenute non si rapporta in termini di specificità censoria alla ricostruzione fattuale della vicenda fornita dalle pp.00, motivatamente recepita dai giudici territoriali, e alle conseguenti valutazioni in punto di responsabilità, anche nella sua componente dolosa, sollecitando una rivalutazione del merito in questa sede preclusa. 2.Ad analoghi esiti deve pervenirsi con riguardo alle censure svolte in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti. Deve, infatti, chiarirsi che -alla stregua di quanto riportato dalla sentenza impugnata a pag.
6- il IT aveva piena consapevolezza di non aver alcun titolo per riscuotere l'affitto del contratto di gestione del lido, stipulato dalla figlia CE, titolare della concessione, né poteva confidare sul consenso della congiunta a richiedere anticipazioni sulle somme alla stessa dovute poiché, come segnalato dal primo giudice a pag. 4, CE IA IT ha riferito in dibattimento che aveva interrotto i rapporti con il padre a dicembre 2014 e gli aveva chiaramente manifestato la sua determinazione a non finanziarlo più in qualsivoglia modo. Pertanto i giudici di merito hanno correttamente escluso che il IT possa aver agito nel, seppur erroneo, convincimento di esercitare un preteso diritto, risultando, al contrario, che avesse piena consapevolezza dell'illiceità della pretesa avanzata nei confronti delle pp.00. 4 3. Le doglianze formulate nell'interesse della ER con riguardo alla determinazione della pena sono manifestamente infondate, avendo i giudici d'appello chiarito che l'assoluzione pronunziata per gli episodi dei giorni 17,18 luglio 2015 sub A) e in relazione alla contravvenzione ex art. 4 L. 110/75, costituiva mera formalizzazione di un proscioglimento cui era già pervenuto il primo giudice, il quale nella determinazione della pena aveva ben evidenziato (pag. 12/13) la partecipazione di entrambe le ricorrenti ai soli fatti consumati in data 8/3/2015, quantificando la pena con esclusivo riferimento a detto illecito. 4. Con riguardo al diniego di applicazione delle pene sostitutive della detenzione domiciliare o della semilibertà nei confronti del IT deve rilevarsi che la Corte territoriale è incorsa in violazione di legge adducendo il difetto del requisito dell'irrogazione di una pena non superiore a quattro anni ex art. 20 bis cod.pen. Infatti, a seguito della declaratoria di prescrizione del reato sub B), la sentenza impugnata ha rideterminato la pena nei confronti del ricorrente in anni quattro di reclusione ed euro 3.200,00 di multa E questa Corte ha chiarito che in tema di sostituzione di pene detentive brevi, nel caso in cui l'imputato sia stato condannato ad una pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, il giudice, fermo il potere discrezionale di cui all'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, deve sostituire la sola pena detentiva e la pena pecuniaria - che non incide, tramite il meccanismo del conguaglio, sul limite massimo della pena detentiva previsto dalla legge - si affianca alla sanzione sostitutiva in concreto applicata (Sez. 1, n. 20688 del 11/02/2020, Rv. 279318- 01; Sez. 2, n.54715 del 01/12/2016 Rv. 268870-01). 4.1 Con riguardo alla posizione della ricorrente De LE, il rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è sostenuto da una motivazione carente che ha valorizzato, ai fini del giudizio di inidoneità rieducativa, una sopravvenuta condanna per il reato di furto, ritenuta sufficiente a giustificare l'inadeguatezza della pena richiesta rispetto alla prevenzione della recidiva. Questa Corte ha affermato il principio che il collegio condivide e fa proprio secondo cui in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6 , n. 40433 del 19/09/2023, Rv. 285295-01). Inoltre, essendo il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in presenza di un precedente ritenuto potenzialmente ostativo, ai fini della prognosi in ordine alla sostituzione, deve tener conto anche di tutti gli altri elementi 5 Il consigliere estensore Il President rilevanti per l'accertamento della capacità a delinquere (in tal senso, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031-01), non rinvenendosi nel sistema preclusioni assolute diverse da quelle tipizzate all'art. 59 L. 689/81, come novellato. 4.2 Le doglianze della difesa della ricorrente ER avverso il rigetto della domanda di sostituzione della pena detentiva sono manifestamente infondate. L'imputata, infatti, risulta gravata da plurime condanne per reati contro il patrimonio, evasione e violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale sicché la prognosi di inadeguatezza rieducativa e di inosservanza delle prescrizioni eventualmente imposte è presidiata da argomenti di assoluto spessore dimostrativo e insuscettibile di censura in questa sede. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IT AS e De LE IO IL limitatamente all'applicazione delle pene sostitutive, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto, con contestuale declaratoria di irrevocabilità della responsabilità dei predetti in ragione dell'inammissibilità delle residue censure. Il ricorso di ER ES deve essere dichiarato integralmente inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IT AS e De LE IO IL limitatamente all'applicazione delle pene sostitutive con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibile il ricorso di ER ES che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am mend e . Così deciso in Roma il 5 aprile 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Raffaele Gargiulo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria difensiva dell'Avv. Cisternino per ER ES 1 Q9- Penale Sent. Sez. 2 Num. 18406 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 05/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 17/11/2017, ha assolto ER ES e De LE IO dai reati loro ascritti al capo A) limitatamente agli episodi del 17 e 18 luglio 2015 nonché dalla contravvenzione sub B) per non aver commesso il fatto, confermando il trattamento sanzionatorio irrogato;
ha dichiarato l'estinzione per maturata prescrizione del reato sub B) nei confronti di IT AS e ha rideterminato la pena per i residui addebiti nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 3.200,00 di multa. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo L'Avv. Francesco Fasano, con unico atto, nell'interesse di IT AS e De LE IO IL 2.1 la violazione degli artt. 629 e 649 cod.pen. in relazione al tentativo di estorsione contestato al capo A) per avere la Corte di merito confermato la qualificazione giuridica dei fatti alla stregua di tentata estorsione senza considerare che l'imputato agì nella convinzione di avere diritto a richiedere alle pp.00. il canone d'affitto per la gestione del lido Fontanelle. Aggiunge che l'indagine sull'esistenza del dolo è stata totalmente omessa in relazione alla concorrente De LE. Inoltre, la sentenza impugnata -al fine di giustificare la responsabilità concorsuale dell'imputata- ha valorizzato la semplice presenza della De LE all'episodio consumato 1'8/3/2015, ritenendo la stessa suscettibile d'integrare il concorso morale nell'azione delittuosa senza rendere una motivazione compiuta e convincente sul punto;
2.2 La violazione dell'art. 20 bis cod. pen. in relazione al diniego della concessione delle sanzioni sostitutive. In relazione alla posizione del IT il difensore deduce che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto di non poter applicare le sanzioni sostitutive sull'assunto dell'irrogazione di una pena superiore ai quattro anni laddove l'imputato risulta aver riportato condanna pari a detto limite. Con riguardo alla posizione della ricorrente De LE il difensore censura il diniego di sostituzione della pena irrogata con la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità sulla base della ritenuta gravità del reato, giudizio che non tiene conto della presenza casuale della prevenuta a fianco del IT all'atto della condotta delittuosa e del riconoscimento in suo favore delle attenuanti generiche mentre la successiva condanna per furto riportata dalla prevenuta non giustifica il diniego opposto, non avendo la Corte di merito svolto alcuna considerazione riguardo alla pericolosità della prevenuta e alla possibile reiterazione di reati simili a quello giudicato. L'Avv. Diego Cisternino nell'interesse di ER ES 2 3. La violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati di tentata estorsione aggravata e lesioni aggravate e connesso vizio di motivazione. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha disatteso le censure difensive in punto di responsabilità con motivazione illogica e non aderente alle risultanze della prova dichiarativa giacché fu il solo IT a recarsi all'interno della trattoria del CO e della moglie, armato di un'ascia, pretendendo somme di danaro e minacciando di incendiare il locale, così realizzando la fattispecie contestata mentre in detto frangente la ER si trovava all'esterno del locale. Quanto alla condotta posta in essere fuori dello stabilimento, il difensore esclude qualsiasi istigazione della prevenuta nei confronti del IT ed assume che l'espressione minacciosa asseritamente profferita dalla ER, che prospettava l'incendio delle varie attività gestite dal CO, si pone fuori contestazione;
la ricorrenl:e, pertanto, si sarebbe limitata ad indirizzare alcune espressioni offensive nei confronti della Spennato. Aggiunge, inoltre, che la ricostruzione dei fatti accreditata dalla sentenza impugnata non è conciliabile con quanto osservato e riferito dai Carabinieri intervenuti sul posto;
3.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo in quanto, secondo il difensore, non vi è prova della minaccia d'incendio che l'imputata avrebbe profferito all'indirizzo del CO e la Corte ha illogicamente ritenuto che la mera presenza in macchina delle coimputate abbia rafforzato la determinazione criminosa del IT piuttosto che configurare un'ipotesi di connivenza non punibile;
3.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della fattispecie estorsiva in quella di ragion fattasi ex art. 393 cod.pen. Il difensore assume che, poiché IT CE IA, unica titolare del diritto alla riscossione dei canoni d'affitto, aveva in passato autorizzato il padre a riscuotere dette somme in sua vece, il IT ha agito nella ragionevole convinzione di esercitare un proprio diritto, non avendogli la figlia comunicato la revoca del mandato alla riscossione, con conseguente ravvisabilità dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in forma putativa;
3.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il difensore sostiene che, avendo la Corte territoriale pronunziato l'assoluzione per due episodi di tentata estorsione e per la contravvenzione sub B), avrebbe dovuto necessariamente ridurre la pena inflitta dal primo giudice e rivedere il giudizio di bilanciamento formulato nel senso dell'equivalenza; 3.4 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'esclusione dell'applicabilità di pene sostitutive, avendo la Corte territoriale attribuito rilievo ostativo ai precedenti dell'imputata nonostante il ridimensionamento dei fatti ascrittile e il riconoscimento delle attenuanti generiche. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le censure svolte dalle difese delle imputate ER e De LE in ordine alla responsabilità concorsuale per la tentata estorsione consumata in data 8/3/2015 sono inammissibili per genericità e, comunque, manifesta infondatezza ii quanto reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con una motivazione priva di frizioni logiche in relazione alla quale le ricorrenti esprimono mero dissenso senza evidenziare decisive lacune o travisamenti nell'apparato argomentativo. La sentenza impugnata (pag. 4- 5) ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della reiezione dei rilievi difensivi in questa sede riproposti, illustrando i vari segmenti in cui si dipanò l'azione delittuosa nei confronti del CO e della Spennato;
la perfetta compatibilità della ricostruzione offerta dalle pp.00. con le dichiarazioni dell'operante ST, che ebbe percezione esclusivamente della parte terminale dell'episodio; la piena condivisione del proposito delittuoso del IT manifestato dalle imputate che fattivamente presero parte all'aggressione. In particolare, i giudici d'appello hanno chiarito che la ER formulò direttamente minacce nei confronti del CO, oltre ad incitare il IT a colpirlo con l'ascia che impugnava, mentre entrambe aggredirono verbalmente e fisicamente la Spennato, che venne colpita al volto. La tesi difensiva di una connivenza non punibile delle prevenute non si rapporta in termini di specificità censoria alla ricostruzione fattuale della vicenda fornita dalle pp.00, motivatamente recepita dai giudici territoriali, e alle conseguenti valutazioni in punto di responsabilità, anche nella sua componente dolosa, sollecitando una rivalutazione del merito in questa sede preclusa. 2.Ad analoghi esiti deve pervenirsi con riguardo alle censure svolte in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti. Deve, infatti, chiarirsi che -alla stregua di quanto riportato dalla sentenza impugnata a pag.
6- il IT aveva piena consapevolezza di non aver alcun titolo per riscuotere l'affitto del contratto di gestione del lido, stipulato dalla figlia CE, titolare della concessione, né poteva confidare sul consenso della congiunta a richiedere anticipazioni sulle somme alla stessa dovute poiché, come segnalato dal primo giudice a pag. 4, CE IA IT ha riferito in dibattimento che aveva interrotto i rapporti con il padre a dicembre 2014 e gli aveva chiaramente manifestato la sua determinazione a non finanziarlo più in qualsivoglia modo. Pertanto i giudici di merito hanno correttamente escluso che il IT possa aver agito nel, seppur erroneo, convincimento di esercitare un preteso diritto, risultando, al contrario, che avesse piena consapevolezza dell'illiceità della pretesa avanzata nei confronti delle pp.00. 4 3. Le doglianze formulate nell'interesse della ER con riguardo alla determinazione della pena sono manifestamente infondate, avendo i giudici d'appello chiarito che l'assoluzione pronunziata per gli episodi dei giorni 17,18 luglio 2015 sub A) e in relazione alla contravvenzione ex art. 4 L. 110/75, costituiva mera formalizzazione di un proscioglimento cui era già pervenuto il primo giudice, il quale nella determinazione della pena aveva ben evidenziato (pag. 12/13) la partecipazione di entrambe le ricorrenti ai soli fatti consumati in data 8/3/2015, quantificando la pena con esclusivo riferimento a detto illecito. 4. Con riguardo al diniego di applicazione delle pene sostitutive della detenzione domiciliare o della semilibertà nei confronti del IT deve rilevarsi che la Corte territoriale è incorsa in violazione di legge adducendo il difetto del requisito dell'irrogazione di una pena non superiore a quattro anni ex art. 20 bis cod.pen. Infatti, a seguito della declaratoria di prescrizione del reato sub B), la sentenza impugnata ha rideterminato la pena nei confronti del ricorrente in anni quattro di reclusione ed euro 3.200,00 di multa E questa Corte ha chiarito che in tema di sostituzione di pene detentive brevi, nel caso in cui l'imputato sia stato condannato ad una pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, il giudice, fermo il potere discrezionale di cui all'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, deve sostituire la sola pena detentiva e la pena pecuniaria - che non incide, tramite il meccanismo del conguaglio, sul limite massimo della pena detentiva previsto dalla legge - si affianca alla sanzione sostitutiva in concreto applicata (Sez. 1, n. 20688 del 11/02/2020, Rv. 279318- 01; Sez. 2, n.54715 del 01/12/2016 Rv. 268870-01). 4.1 Con riguardo alla posizione della ricorrente De LE, il rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è sostenuto da una motivazione carente che ha valorizzato, ai fini del giudizio di inidoneità rieducativa, una sopravvenuta condanna per il reato di furto, ritenuta sufficiente a giustificare l'inadeguatezza della pena richiesta rispetto alla prevenzione della recidiva. Questa Corte ha affermato il principio che il collegio condivide e fa proprio secondo cui in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6 , n. 40433 del 19/09/2023, Rv. 285295-01). Inoltre, essendo il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in presenza di un precedente ritenuto potenzialmente ostativo, ai fini della prognosi in ordine alla sostituzione, deve tener conto anche di tutti gli altri elementi 5 Il consigliere estensore Il President rilevanti per l'accertamento della capacità a delinquere (in tal senso, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031-01), non rinvenendosi nel sistema preclusioni assolute diverse da quelle tipizzate all'art. 59 L. 689/81, come novellato. 4.2 Le doglianze della difesa della ricorrente ER avverso il rigetto della domanda di sostituzione della pena detentiva sono manifestamente infondate. L'imputata, infatti, risulta gravata da plurime condanne per reati contro il patrimonio, evasione e violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale sicché la prognosi di inadeguatezza rieducativa e di inosservanza delle prescrizioni eventualmente imposte è presidiata da argomenti di assoluto spessore dimostrativo e insuscettibile di censura in questa sede. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IT AS e De LE IO IL limitatamente all'applicazione delle pene sostitutive, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto, con contestuale declaratoria di irrevocabilità della responsabilità dei predetti in ragione dell'inammissibilità delle residue censure. Il ricorso di ER ES deve essere dichiarato integralmente inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IT AS e De LE IO IL limitatamente all'applicazione delle pene sostitutive con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibile il ricorso di ER ES che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am mend e . Così deciso in Roma il 5 aprile 2024