Ordinanza cautelare 25 marzo 2019
Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2019
Parere definitivo 18 dicembre 2019
Inammissibile
Sentenza 1 giugno 2022
Decreto cautelare 2 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 21 marzo 2025
Decreto presidenziale 23 maggio 2025
Improcedibile
Sentenza 7 luglio 2025
Inammissibile
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/07/2025, n. 5843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5843 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05843/2025REG.PROV.COLL.
N. 09230/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9230 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Bar Centrale S.a.s. di TO SC & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Bavaro, Gaetano De Perna e Pierpaolo Fischetti e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Manfredonia (FG), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Teresa Siponta Totaro e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la revocazione,
previa adozione di idonee misure cautelari anche inaudita altera parte ,
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 4482/2022 del 1° giugno 2022, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione R.G. n. 2338/2020.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4482/2022 del 1° giugno 2022, di cui è chiesta la revocazione;
Vista l’istanza di misure cautelari inaudita altera parte e il decreto presidenziale n. 5667/2022 del 2 dicembre 2022, recante reiezione della stessa;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di Manfredonia;
Visti i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente il 6 dicembre 2022 e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale con i predetti motivi aggiunti e preso atto della sua cancellazione dal ruolo delle sospensive;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia;
Viste la memoria e l’ulteriore documentazione del Comune di Manfredonia, nonché la memoria della ricorrente;
Visti i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente il 4 marzo 2025 e i relativi allegati;
Vista la memoria del Comune di Manfredonia in risposta ai motivi aggiunti;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2341/2025 del 21 marzo 2025, con cui è stato disposto il differimento della trattazione della causa;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, depositata dalla ricorrente in data 31 maggio 2025;
Vista l’istanza della ricorrente di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° luglio 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c) , 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe la Bar Centrale S.a.s. di TO SC & C. (d’ora in poi: Società) ha agito per la revocazione della sentenza di questo Consiglio, Sez. VI, n. 4482/2022 del 1° giugno 2022, chiedendone la sospensione, previe misure cautelari monocratiche;
- che la sentenza revocanda ha dichiarato inammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza della stessa Sez. VI n. 8455/2019 del 12 dicembre 2019;
- che l’istanza di misure cautelari inaudita altera parte è stata respinta con decreto presidenziale n. 5667/2022 del 2 dicembre 2022;
- che si è costituito in giudizio il Comune di Manfredonia (FG) con memoria di costituzione e difesa, depositando documentazione sui fatti di causa e resistendo al ricorso di controparte;
- che successivamente la Società ha proposto un primo gruppo di motivi aggiunti, depositati in data 6 dicembre 2022 e contenenti un’ulteriore istanza cautelare (collegiale);
- che si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia (organo del Ministero), resistendo a propria volta al ricorso di controparte;
- che alla camera di consiglio del 20 dicembre 2022 il Presidente, sentito il difensore della ricorrente, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive;
Considerato inoltre:
- che in data 4 marzo 2025 la Società ha depositato un secondo gruppo di motivi aggiunti, ai quali ha replicato il Comune di Manfredonia con memoria depositata il 6 marzo 2025;
- che con ordinanza collegiale n. 2341/2025 del 21 marzo 2025 la Sezione, preso atto che il deposito dei motivi aggiunti in data 4 maggio 2025 implicava il necessario differimento della trattazione della causa, ai fini del rispetto dei termini processuali fissati dalla legge, ha rinviato la discussione della causa all’udienza pubblica del 1° luglio 2025;
- che con detta ordinanza collegiale la Sezione ha altresì segnalato alle parti i dubbi sull’ammissibilità del ricorso per revocazione, in relazione al disposto dell’art. 107 c.p.a.;
- che in data 31 maggio 2025 la Società ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese;
- che all’udienza pubblica del 1° luglio 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla ricorrente e di dovere, di conseguenza, dichiarare l’improcedibilità del ricorso per revocazione e dei relativi motivi aggiunti;
Ritenuto, da ultimo, di dover pronunciare sulle spese del giudizio di revocazione in conformità al criterio della c.d. soccombenza virtuale;
Considerato, infatti, che:
- secondo la giurisprudenza, anche di questa Sezione, “ la dichiarazione di improcedibilità, al pari di quella di cessata materia del contendere, comporta che il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l’esito del processo ove detta declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata ” (C.d.S., Sez. VII, 2 ottobre 2024, n. 7946; Sez. V, 28 maggio 2024, n. 4737; Sez. IV, 17 agosto 2022, n. 7214);
- che il ricorso in epigrafe ha ad oggetto la domanda di revocazione della sentenza n. 4482/2022 della Sezione VI di questo Consiglio, la quale, tuttavia, è stata a sua volta pronunciata su un ricorso per la revocazione di altra sentenza della medesima Sezione (n. 8455/2019);
- che pertanto il ricorso in epigrafe è radicalmente inammissibile, in quanto, come già segnalato dal decreto presidenziale n. 5667/2022 e dall’ordinanza n. 2341/2025, esso risulta proposto in violazione dell’art. 107, comma 2, c.p.a., che vieta di impugnare con ricorso per revocazione la sentenza emessa nel giudizio di revocazione;
Ritenuto, pertanto, in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, di dover pronunciare la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di revocazione, in quanto il suo ricorso (qualora non fosse sopravvenuta la dichiarazione di carenza di interesse) sarebbe stato, in ogni caso, affetto da inammissibilità;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Manfredonia e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali le spese del giudizio di revocazione, che liquida in via forfettaria in € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna delle controparti, per complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO