Articolo 32 della Legge 27 febbraio 1967, n. 48
Articolo 31Articolo 33
Versione
17 marzo 1967
Art. 32. (Abrogazione di disposizioni legislative)

Sono abrogati gli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407 , il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1584 , nonche' ogni altra norma contraria o incompatibile con la presente legge, la quale entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 17 marzo 1967