Ordinanza collegiale 29 ottobre 2025
Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/12/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02136/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01501/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2025, proposto da IA Di BE, integrato da motivi aggiunti, da valere anche come ricorso autonomo di GE Di BE, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati IA Annunziata, Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per l'annullamento
dell’atto di trascrizione nei RR.II. rep. n. 211 del 12.04.2023; del verbale di accertamento di inottemperanza n. 17529 del 28.11.2017; dell’ordinanza di demolizione n. 42 del 04.05.2017;
e per l’annullamento del silenzio-inadempimento serbato dal Comune sull’istanza di retrocessione del bene avanzata in data 23.06.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Siano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
IA Di BE, figlia ed erede di EO NG, già proprietaria del bene immobile riportato al fl. 2, part. 1864, impugna l’atto rep. n. 211 del 12.04.2023, con cui il Comune di Siano ha trascritto nei RR.II. il verbale di accertamento di inottemperanza n. 17529 del 28.11.2017, acquisendo le opere abusive oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 42 del 04.05.2017; anche tali atti sono oggetti di gravame.
Chiede inoltre la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune sull’istanza di retrocessione del bene avanzata in data 23.06.2025.
In data 26.11.2025, la stessa Di BE ha spiegato motivi aggiunti, mediante deposito di un atto, sottoscritto dal difensore anche in rappresentanza del fratello GE Di BE, anch’egli figlio ed erede di EO NG.
Limitatamente alla posizione di GE Di BE, l’atto viene qualificato come ricorso autonomo.
Resiste il Comune di Siano.
Il gravame è manifestamente accoglibile per una sua parte e può essere deciso in forma semplificata.
E’ senz’altro fondata la deduzione della ricorrente secondo cui manca prova in atti della valida notifica, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., dell’ordinanza demolitoria e del verbale di accertamento di inottemperanza, nei confronti di EO NG, residente a [...].
Per vero, l’ordinanza demolitoria risulta notificata il 04.05.2017 nelle mani del genero EO RO, responsabile dell’abuso, in un luogo non specificato nella relata, ma verosimilmente alla via Pulcino n. 52/D di Siano, essendo questo l’indirizzo del EO indicato nell’ordinanza medesima; il verbale di accertamento dell’inottemperanza n. 17529 del 28.11.2017 risulta invece notificato il 07.12.2017, mediante consegna alla figlia IA Di BE, alla via Pulcino n. 52/D di Siano.
Entrambe tali notifiche sono dunque nulle, in base al principio secondo cui la notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell’art. 139 c.p.c. deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l’atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani. Ne consegue la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario espressamente risulti che l’atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma; al contrario, la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa non determina la nullità della notificazione, dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti, sicché la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale, non influente sulla validità della notifica, né sull’efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna (cfr. Cass. civ., Sez. II, 8 ottobre 2018, n. 24681).
Nondimeno, dalla memoria depositata dal Comune in data 15.12.2025 emerge che la medesima Di BE ha avuto comunque conoscenza degli atti in data 09.12.2024, tramite procedura d’accesso, di talché i termini per la loro impugnativa hanno iniziato a decorrere da quel momento.
L’odierno ricorso, notificato il 26.09.2025, è dunque irricevibile nei confronti degli atti in parola.
A ciò si aggiunga che, per quanto concerne l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, il ricorso di IA Di BE sarebbe anche inammissibile, non contenendo censure sulla sua validità, ma solo sulla sua efficacia.
Lo stesso ricorso sarebbe poi inammissibile con riguardo all’impugnazione del verbale di inottemperanza e dell’atto di nomina del RUP n. 84 del 03.04.2023 (entrambi aventi natura endoprocedimentale, come per altro esposto – quanto al verbale – nei motivi aggiunti, al punto 2.7), nonché per quanto concerne l’impugnazione dell’atto di trascrizione rep. n. 211 del 12.04.2023 (che non è un provvedimento amministrativo) e la domanda d’accertamento dell’obbligo di annullamento della medesima trascrizione (trattandosi di attività di natura privatistica).
Pertanto, in forza del principio di trasmissibilità dell’ordine di demolizione in capo agli eredi ed aventi causa dell’autore dell’abuso (cfr. Cass. pen., sez. III, 5 aprile 2023, n. 14287) e del fatto che la conoscenza aliunde dell’atto demolitorio tiene luogo della sua notifica all’erede o all’avente causa, pur necessaria in caso di morte del trasgressore (cfr. Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2023, n. 17399), a carico di IA Di BE si è verificato il consolidamento dell’ordinanza demolitoria presupposta.
Non può, al contrario, affermarsi che, nei confronti della medesima sia altresì spirato il termine di 90 giorni per la demolizione, risultando per ciò necessario che l’atto da eseguire sia stato reso noto a tutti coloro che devono adempiervi e che tutti costoro lo abbiano disatteso nei 90 giorni dalla conoscenza (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 29 maggio 2025, n. 1004).
In particolare, non risulta che il predetto termine siano mai decorso per GE Di BE, che certamente ha conosciuto dell’esistenza dell’atto, avendolo impugnato.
Va dunque accolta la domanda di IA Di BE di accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune sull’istanza di retrocessione del bene avanzata dalla ricorrente in data 23.06.2025.
Va infine dichiarato inammissibile il ricorso autonomo di GE Di BE, irritualmente proposto all’interno del ricorso per motivi aggiunti spiegato da IA Di BE, potendo esso valere tutt’al più come intervento ad adiuvandum del cointeressato.
La natura formale della decisione consente di compensare le spese di lite nei confronti di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso di IA Di BE, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, in parte lo dichiara irricevibile ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Siano di provvedere sull’istanza da questa avanzata in data 23.06.2025, entro 90 giorni dalla notificazione della presente sentenza; nomina sin da ora, quale commissario ad acta , il segretario comunale di Siano, perché si sostituisca all’amministrazione soccombente in caso di perdurante inottemperanza e su mera istanza di parte, determinandone sin da ora il compenso in complessivi euro 500,00, a carico del Comune di Siano.
Dichiara inammissibile il ricorso autonomo proposto da GE Di BE, che riqualifica come intervento ad adiuvandum .
Spese per tutti compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
RA Zoppo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO