Rigetto
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/05/2025, n. 3885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3885 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03885/2025REG.PROV.COLL.
N. 00781/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 781 del 2024, proposto dall’Agenzia per Lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
La IO di LU IO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), 27 dicembre 2023 n.3067, che ha accolto il ricorso n. 2135/2022 R.G., proposto per l’accertamento:
dell’intervenuto recesso unilaterale da parte di LU IO dalla convenzione per la disciplina dei rapporti con le imprese assegnatarie delle aree ricadenti nel piano insediamenti produttivi - PIP del Comune di Scafati, stipulata il 26 giugno 2008 fra LU IO e la Agro ST S.p.a.;
e per la condanna
della Agro ST S.p.a. alla restituzione delle somme versate in esecuzione della stessa;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Scafati e di La IO di LU IO s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. L’Agenzia per lo sviluppo del sistema territoriale della Valle del Sarno (già, Agro ST s.p.a.) ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. della Campania – sezione staccata di Salerno, Sezione II, ha accolto in parte il ricorso in riassunzione proposto dalla signora ON NN, in qualità di erede della signora IO LU, titolare della ditta individuale “La IO di LU IO”.
2. L’Agenzia per lo sviluppo del sistema territoriale della Valle del Sarno premette quanto segue.
2.1. A seguito della assegnazione alla ditta La IO di IO LU di un lotto di terreno all’interno del piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) in via S. IO BA del Comune di Scafati (approvato dal Consiglio comunale di Scafati, con deliberazione n. 76 del 24 giugno 1998), è stata stipulata in data 26 giugno 2008, prot. 3066, una convenzione tra la predetta ditta e la società di trasformazione urbana Agro ST s.p.a., poi denominata Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a.
2.2. La società di trasformazione urbana ha stipulato la predetta convenzione in nome e per conto del Comune di Scafati, in quanto affidataria dei compiti di attuazione del P.I.P. del Comune di Scafati in via S. IO BA (in virtù della convenzione stipulata con lo stesso Comune di Scafati rep. 9 del 22 marzo 2005).
2.3. Il Comune di Scafati, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 4 luglio 2008, ha modificato l’art. 5 del regolamento per la cessione delle aree comprese nel P.I.P., prevedendo la possibilità per gli assegnatari di imputare a titolo di caparra confirmatoria (per il caso di inadempimento della impresa assegnataria) l’importo di € 20,00 per ciascun metro quadro del lotto di terreno assegnato, in alternativa alla presentazione della fideiussione prevista; la modifica al regolamento per la cessione in diritto di proprietà delle aree comprese nel P.I.P. (introdotta con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 4 luglio 2008) ha anche previsto la possibilità per l’impresa assegnataria di recedere dall’assegnazione, qualora i successivi adeguamenti del corrispettivo comportassero un incremento superiore al 30% dell’importo originario previsto dal bando di assegnazione.
2.4. In data 17 giugno 2009, prot. 3745, la ditta La IO di IO LU e la società di trasformazione urbana Agro ST s.p.a. hanno stipulato un atto integrativo della convenzione del 2008 (l’atto integrativo prevedeva la possibilità di sostituire la fideiussione prevista dall’art. 4 della convenzione originaria con la imputazione, a titolo di caparra confirmatoria, della somma di € 30.000,00).
2.5. In relazione all’incremento sopravvenuto del prezzo di cessione dell’area, con nota del 4 aprile 2011, la ditta La IO di IO LU comunicava la propria volontà di recedere dalla convenzione di assegnazione del lotto e chiedeva la restituzione di quanto già versato in acconto, invocando l’applicazione di quanto previsto dalla Regolamento per la cessione delle aree P.I.P., così come modificato dal Consiglio Comunale di Scafati con deliberazione n. 21/2008.
2.6. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la signora ON NN, in qualità di erede della signora IO LU (titolare della ditta La IO di IO LU), ha chiesto l’accertamento dell’intervenuto recesso unilaterale dalla convenzione di assegnazione del lotto del P.I.P. del Comune di Scafati, stipulata in data 29 giugno 2008, con il conseguente diritto alla restituzione delle somme di denaro pagate in acconto.
2.7. Il T.a.r. della Campania – sezione staccata di Salerno ha accolto in parte il ricorso, accertando, in favore della ricorrente il diritto di recesso dalla convenzione preliminare di assegnazione prot. n. 3066 del 26 giugno 2008 e condannando il Comune di Scafati e l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno, in solido tra loro, alla restituzione, in favore della medesima ricorrente, dell’importo di € 43.811,80, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda dinanzi al giudice ordinario fino all’effettivo soddisfo.
Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
3. Tanto premesso, l’odierna appellante ha contestato la sentenza impugnata con due articolati motivi.
3.1. Con il primo motivo deduce: eccesso di potere sotto diversi profili (difetto di motivazione, illogicità, arbitrarietà).
L’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a. (già, Agro ST s.p.a.), condannandola (in solido con il Comune di Scafati) alla restituzione di una parte delle somme versate dalla ditta La IO di IO LU.
A tale riguardo, l’appellante fa rilevare che, al momento della proposizione del ricorso di primo grado (dicembre del 2022), era scaduta (il 31 dicembre 2015) la convenzione tra l’Agenzia per lo Sviluppo per l’attuazione del P.I.P. e il Comune di Scafati.
Richiama la documentazione prodotta in primo grado relativa alla attività svolta, in nome e per conto del Comune di Scafati, tra cui il rendiconto analitico dell’attività economica svolta (con saldo negativo dell’operazione alla data del 31 dicembre 2015).
3.2. Con il secondo motivo di appello deduce: violazione di legge (art. 27 della legge n. 865/1971; art. 35 legge n. 167/1962; art. 11 legge n. 241/1990; artt. 1373, 1363, 1366, 1370, 1467 Codice Civile); eccesso di potere sotto diversi profili (difetto di motivazione; contraddittorietà; illogicità; arbitrarietà).
Evidenzia che il giudice di primo grado ha riconosciuto alla ricorrente il diritto alla restituzione delle somme versate dalla Ditta La IO per la parte non imputata a titolo di caparra confirmatoria.
Ritiene che le conclusioni del giudice di primo grado si pongano in contrasto con quelle cui è pervenuto il medesimo T.a.r. con sentenze confermate dal Consiglio di Stato (richiama, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 agosto 2023 n. 8089).
Sostiene che il giudice di primo grado avrebbe omesso di dare rilievo agli aspetti di interesse pubblico, che invece sarebbero stati a suo tempo efficacemente posti in rilievo, sempre con riguardo al medesimo P.I.P. del Comune di Scafati, in altre sentenze del T.a.r. della Campania.
Le conclusioni del giudice di primo grado in ordine al riconoscimento della possibilità per la ditta La IO di esercitare il diritto al recesso, ottenendo l’immediata restituzione delle somme versate in misura eccedente rispetto all’importo della caparra confirmatoria, sarebbe in contrasto con i seguenti elementi:
a) con il testo dell’atto integrativo;
b) con la natura non retroattiva della modifica del Regolamento per la cessione delle aree P.I.P.;
c) con la esposizione dell’Amministrazione pubblica al rischio di non poter dare competa attuazione al P.I.P., per mancanza di fondi;
d) con i principi dell’ordinamento sull’obbligo di neutralità finanziaria.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Scafati, contestando l’atto di appello principale nella parte in cui l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a. (già Agro ST s.p.a.) ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva; a tale riguardo, ha evidenziato che il denaro versato dalle ditte assegnatarie provvisorie dei lotti è stato incassato dalla appellante principale e mai riversato nelle casse comunali; residuerebbe quindi l’obbligo dell’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.a. (già, Agro ST S.p.a.) di restituire al Comune di Scafati le somme a suo tempo incassate, in nome e per conto dell’Ente locale.
5. Con appello incidentale, il Comune di Scafati ha censurato la sentenza impugnata sotto diversi profili.
5.1. Con il primo motivo di appello incidentale deduce error in judicando : violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione dell’art. 2907 c.c.; violazione dell’art. 24 Cost.
La sentenza appellata sarebbe in primo luogo erronea nella parte in cui ha affermato la legittimazione passiva del Comune di Scafati nella controversia in esame.
Evidenzia che l’Agenzia riveste la natura di società pubblica di trasformazione urbana, a cui sono stati attribuiti penetranti poteri di natura pubblicistica in ordine alla attuazione del P.I.P. di Via Sant’IO BA (quali l’acquisizione preventiva delle aree da trasformare, la progettazione e la realizzazione degli interventi, la commercializzazione delle aree riqualificate, la gestione degli eventuali servizi pubblici), per effetto delle convenzioni n. 09 del 22 marzo 2005 e n. 06 del 24 aprile 2007.
La legittimazione passiva rispetto alle domande proposte nel presente giudizio sarebbe ravvisabile in via esclusiva nei confronti della Agenzia.
Il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Scafati, tenendo conto del fatto che le somme incassate dalla ditta La IO di LU IO non sono state versate al Comune dalla predetta Agenzia.
5.2. Con il secondo motivo di appello, il Comune di Scafati deduce error in procedendo et in judicando : violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; violazione dell’art. 39, comma 2, c.p.a.; violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; violazione art. 6 C.E.D.U.; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione del principio del contraddittorio; violazione del diritto di difesa; difetto di motivazione; travisamento.
La sentenza impugnata sarebbe erronea anche nella parte in cui il giudice di primo grado ha accertato il diritto della ricorrente in primo grado (odierna appellata) a recedere dalla convenzione preliminare di assegnazione del 26 giugno 2008 e ha condannato il Comune di Scafati, in solido con la Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a., alla restituzione delle somme versate dalla sua dante causa, a titolo di acconto, per un importo di euro 43.811,80, oltre interessi.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la restituzione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria sarebbe subordinata al verificarsi della condizione sospensiva della riassegnazione del lotto ad altra impresa, mentre la restituzione di quelle versate a titolo di acconto non avrebbe necessitato di attendere il verificarsi della predetta condizione.
Tale distinzione non era però mai stata prospettata nel precedente grado di giudizio da parte della sig.ra ON NN, che aveva infatti sempre richiesto la restituzione di tutte le somme versate in esecuzione della convenzione del 26 giugno 2008, senza mai operare alcuna distinzione tra somme versate a titolo di caparra e quelle versate a titolo di acconto.
Il giudice di primo grado avrebbe accolto una domanda – corrispondente alla restituzione di una parte soltanto delle somme versate dalla appellata – mai formulata dalla ricorrente, incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il Comune di Scafati evidenzia inoltre che il diritto di recesso non avrebbe potuto essere riconosciuto in capo alla sig.ra ON, atteso che la dante causa della ricorrente, nel momento in cui ha comunicato la volontà di esercitare il diritto di recesso introdotto dalla D.C.C. n. 21/2008 (ossia, in data 4 aprile 2011), era inadempiente da circa 2 anni rispetto all’obbligo di corrispondere l’intero prezzo di cessione “entro il termine perentorio del 30/06/2009”, espressamente stabilito nell’atto integrativo del 17/06/2009 della originaria convenzione del 26/06/2008.
Ne conseguirebbe che, ai sensi dell’art. 1457 c.c., la convenzione preliminare di assegnazione doveva considerarsi risolta di diritto, ai sensi dell’art. 14 del regolamento approvato con D.C.C. n. 57/2004.
5.3. Con il terzo motivo di appello incidentale, il Comune di Scafati deduce error in judicando : violazione della delibera di C.C. n. 21/2008; violazione dell’art. 2 dell’Atto integrativo della Convenzione preliminare n. 3745/2009; violazione dell’art. 11 della Convenzione preliminare n. 3066/2008; violazione dell’art. 5 del Regolamento n. 57/2004; travisamento.
La sentenza impugnata sarebbe erronea anche per violazione della disciplina regolante le assegnazioni in area P.I.P. del Comune di Scafati.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che, in virtù della disposizione regolamentare (come modificata dalla deliberazione di C.C. n. 21/2008), la condizione sospensiva della riassegnazione del lotto ad altra impresa opererebbe soltanto con riferimento alla restituzione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria e non già con riferimento alla restituzione di quelle versate a titolo di acconto, che andrebbero pertanto immediatamente restituite alla ditta appellata.
A giudizio dell’Amministrazione comunale, la restituzione integrale delle somme versate (sia a titolo di caparra, che di acconto) sarebbe subordinata alla riassegnazione del lotto ad altra impresa, al fine di evitare che la Pubblica Amministrazione venga esposta a ingenti e repentine richieste restitutorie che potrebbero essere nell’immediato insostenibili per i vincoli di bilancio.
A sostegno di quanto dedotto si richiamano alcuni precedenti giurisprudenziali (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31/08/2023, n. 8089 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 14/02/2024, n. 1477).
5.4. Con il quarto motivo di appello, il Comune di Scafati deduce error in procedendo et in judicando : violazione dell’art. 1385 c.c.; violazione degli artt. 1362 e ss. c.c.; violazione dell’art. 64 c.p.a.; violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c.; violazione dell’art. 39 c.p.a.; violazione dell’art. 2697 c.c.
Deduce la erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di primo grado ha stabilito l’obbligo del Comune di Scafati, in solido con la Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a., di restituire alla sig.ra NN ON la somma complessiva di euro 43.811,80, oltre interessi, laddove invece la parte appellata avrebbe provato in giudizio di avere versato a titolo di acconto la somma inferiore di euro 33.579,80.
5.5. Con il quinto motivo di appello incidentale, il Comune di Scafati deduce error in procedendo et in judicando : violazione degli artt. 99, 111, 112 e 132 c.p.c.; violazione dell’art. 88 c.p.a.; difetto di motivazione; travisamento.
In via subordinata, l’Amministrazione comunale deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta di manleva formulata dal Comune di Scafati nei confronti della Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a.
A giudizio dell’appellante incidentale, il giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare nel merito i contenuti del rapporto tra il Comune di Scafati e la Società Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a. (già Agro ST s.p.a.).
A tale riguardo, ha evidenziato che, in primo luogo, la ditta La IO di LU IO ha versato le somme di denaro per cui è causa esclusivamente alla Agro ST S.p.a. (oggi, Società Agenzia per lo Sviluppo del 18 Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a.) e non già al Comune e, in secondo luogo, tali somme non sono mai state versate al Comune.
5.6. Con il sesto motivo dell’appello incidentale, il Comune di Scafati deduce error in procedendo et judicando : violazione dell’art. 1385 c.c.; violazione degli artt. 1362 e ss. c.c.; violazione dell’art. 64 c.p.a.; violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c.; violazione dell’art. 39 c.p.a. e violazione dell’art. 2697 c.c.
L’Amministrazione deduce la erroneità della sentenza appellata anche nella parte in cui ha stabilito che “ una volta verificatasi la condizione sospensiva della rassegnazione al terzo del lotto PIP remunerato a un prezzo unitario (€ 156,35) superiore di oltre il 30% di quello ab origine pattuito (€ 78,68), l’amministrazione neppure potrebbe più esimersi dal restituire anche la somma (€ 30.000,00) versata a titolo di caparra confirmatoria dalla D.L.D. ”.
Il giudice di primo grado avrebbe di fatto riconosciuto il diritto della sig.ra ON a ottenere – al verificarsi della condizione sospensiva della riassegnazione del lotto - la restituzione anche della somma di euro 30.000,00, di cui è stato provvisoriamente escluso l’obbligo di restituzione da parte dell’Ente in ragione della sua qualificazione quale caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., senza però tenere conto del fatto che la medesima qualificazione implichi il diritto dell’Ente al suo trattenimento a prescindere dalla sorte degli ulteriori acconti.
Sostiene che alla data di esercizio del diritto di recesso (04/04/2011) si era già radicato, in virtù dell’inadempimento della controparte, il diritto del Comune a trattenere le somme a suo tempo incassate dalla Agro ST s.p.a., a titolo di caparra confirmatoria.
6. Si è costituita in giudizio la società La IO di LU IO s.r.l., contestando la fondatezza sia dell’appello principale che dell’appello incidentale.
7. Con memorie e repliche le parti costituite hanno ribadito le rispettive prospettazioni difensive.
8. All’udienza pubblica del 13 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. L’appello principale proposto dell’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a. è infondato.
9.1. In primo luogo, non può essere contestata la legittimazione passiva dell’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a. (già Agro ST s.p.a.).
La società Agro ST s.p.a. (nella cui posizione soggettiva è subentrata l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a.) ha stipulato con la ditta La IO di LU IO s.r.l. una convenzione urbanistica relativa alla cessione di un’area PIP in nome e per conto del Comune di Scafati; ancorché il rapporto dell’Agenzia con il Comune si sia concluso nel 2015, risulta evidente che della gestione pregressa delle aree PIP l’Agenzia debba rispondere (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV,14 febbraio 2024 n. 1477; 31 agosto 2023 n. 8089).
9.2. Infondato è anche il secondo motivo dell’appello principale.
Diversamente da quanto sostenuto dalla appellante principale, la decisione del giudice di primo grado non si pone in contrasto con le conclusioni cui questa Sezione è intervenuta con riguardo a fattispecie analoghe.
In particolare nella sentenza n. 8089/2023, questa Sezione, dopo essersi soffermata in termini generali sulla integrazione del contenuto del contratto attraverso la c.d. “ relatio ” formale e sostanziale, ha ritenuto che le modifiche apportate al Regolamento comunale per la cessione delle aree P.I.P. con la deliberazione n. 21/2008, fossero opponibili alla parte privata, essendo detta deliberazione espressamente richiamata nell’atto integrativo della convenzione.
Orbene, anche nel caso di specie, nell’atto integrativo del 17 giugno 2009, è espressamente richiamato quanto disposto con deliberazione C.C. del 4 luglio 2008 n. 21, che ha previsto la possibilità della ditta assegnataria dell’area P.I.P. di recedere dalla convenzione qualora il prezzo di cessione superi del 30% quanto previsto dal bando e la restituzione delle somme versate dalla parte privata (assegnataria dell’area) a titolo di acconto.
Il giudice di primo grado ha quindi correttamente riconosciuto alla avente causa della ditta assegnataria il diritto al recesso (essendo incontestato che il prezzo di cessione dell’area sia stato incrementato di più del 30% rispetto alla previsione originaria) e il diritto alla restituzione degli acconti versati, con esclusione delle somme versate a titolo di caparra, che potranno essere restituite solo successivamente alla riassegnazione dell’area.
Anche la tesi secondo la quale la restituzione delle somme versate potrebbe comportare delle difficoltà finanziarie per l’Amministrazione in ordine alla esecuzione del piano per gli insediamenti produttivi non può essere condivisa.
In primo luogo, è stata la stessa Amministrazione comunale ad aver previsto la possibilità di recedere dal contratto, per le ipotesi in cui il prezzo di cessione delle aree superi di oltre il 30% quello previsto nel bando, riconoscendo alla parte privata il diritto alla restituzione delle somme versate.
In secondo luogo, la previsione della trattenuta di quanto versato a titolo di caparra, fino alla riassegnazione dell’area ad altro operatore economico, rappresenta un equo contemperamento tra le esigenze pubblicistiche connesse alla concreta realizzazione del piano e il diritto dell’operatore economico a rientrare in possesso, almeno in parte, delle somme versate.
10. Infondato è anche l’appello incidentale proposto dal Comune di Scafati.
10.1. In primo luogo, non può essere accolta la richiesta di estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, sollevata dal Comune di Scafati.
In proposito, si richiamano le conclusioni cui è pervenuta questa Sezione in fattispecie analoga, evidenziando che l’Agenzia ha agito in nome e per conto del Comune di Scafati, con la conseguenza che i risultati dell’attività di acquisizione e di assegnazione delle aree PIP devono essere riversati nella sfera giuridica del Comune di Scafati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8089/2023); il Comune di Scafati non può quindi considerarsi estraneo alla fattispecie dedotta in giudizio.
10.2. Infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo dell’appello incidentale.
Diversamente da quanto sostenuto dalla Amministrazione comunale, il giudice di primo grado non è incorso nella violazione del principio tra chiesto e pronunciato.
Il T.a.r. Campania – sezione staccata di Salerno ha accolto in parte la domanda formulata dalla ricorrente (che aveva chiesto la restituzione di tutte le somme versate), riconoscendole il diritto alla restituzione delle somme versate, con esclusione di quelle versate a titolo di caparra (fino alla riassegnazione dell’area ad altro operatore economico).
Non possono essere condivise le deduzioni del Comune di Scafati secondo le quali la parte privata non era legittimata a recedere dal contratto, essendo a sua volta inadempiente.
A fronte della manifestazione di volontà della parte privata di recedere dalla convenzione, in relazione all’intervenuto incremento del prezzo di cessione dell’area, non è mai stata contestata dalla società Agro ST s.p.a. (dante causa dell’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a.) la sussistenza dei presupposti sostanziali per esercitare il diritto di recesso; l’inadempimento attribuito dal Comune di Scafati alla ditta assegnataria dell’area non risulta comprovato; il mancato versamento delle quote residue da parte dell’assegnataria deve necessariamente essere messo in relazione all’esercizio del diritto di recesso, legittimamente esercitato dalla assegnataria.
10.3. Infondato è anche il terzo motivo dell’appello incidentale.
L’Amministrazione comunale sostiene che la restituzione delle somme versate sarebbe subordinata alla riassegnazione dell’area ad altro operatore economico, non solo per le somme versate a titolo di caparra confirmatoria, ma anche per le somme versate a titolo di acconto.
La tesi della Amministrazione è priva di fondamento e si pone in contrasto con quanto espressamente previsto dalla stessa Amministrazione nel regolamento comunale per la cessione delle aree P.I.P., come modificato con la deliberazione consiliare n. 21/2008, e nell’atto integrativo del 17 giugno 2009.
I precedenti di questa Sezione citati dal Comune di Scafati si rivelano inconferenti o non correttamente interpretati.
La sentenza di questa Sezione n. 1477/2024 ha riconosciuto la legittimità della clausola che subordinava la restituzione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria alla riassegnazione dell’area ad altro operatore economico, il che non implica che, alle condizioni previste dal regolamento comunale, le ditte private non potessero esercitare il diritto di recesso o che non avessero il diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di acconto.
10.4. Infondato è anche il quarto motivo dell’appello incidentale;
I versamenti effettuati dalla parte privata risultano comprovati dalla documentazione depositata in data 19 dicembre 2022, unitamente al ricorso di primo grado (allegato 13), cui debbono aggiungersi le somme versate (€ 10.232,00) al momento della presentazione della domanda (diversamente da quanto rappresentato dal Comune di Scafati, nella convenzione del 26 giugno 2008 prot. 3066 si dà espressamente atto del versamento da parte della assegnataria della somma di € 10.232,00 “ a mezzo bonifico bancario a favore della Tesoreria del Comune di Scafati in data 13.12.2005 ”).
10.5. Anche le contestazioni formulate nel quinto motivo di appello incidentale e dirette a contestare la reiezione della domanda di manleva formulata dal Comune di Scafati debbono essere disattese; esula dall’oggetto del presente giudizio la cognizione dei rapporti giuridici ed economici intercorsi tra il Comune di Scafati e la società Agro ST s.p.a. (cui è subentrata l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a.); conseguentemente, non può essere accolta la domanda di manleva del Comune di Scafati nei confronti delle predette società.
10.6. Infine, debbono essere disattese le censure dedotte nel sesto e ultimo motivo dell’appello incidentale.
Con deliberazione consiliare n. 21 del 4 luglio 2008, il Consiglio comunale di Scafati ha approvato una modifica al regolamento comunale relativo alla attuazione del P.I.P. (modifica espressamente richiamata nell’atto integrativo del 17 giugno 2009), prevedendo che, qualora il corrispettivo dei lotti assegnati superi di oltre il 30% l’importo previsto dal bando, “ … il Comune di Scafati non potrà avvalersi delle disciplina relativa alla caparra confirmatoria e pertanto, qualora l’impresa assegnataria intenda recedere dalla assegnazione, le somme pagate verranno considerate quali acconti e dovranno essere restituite. Il Comune provvederà alla restituzione di quanto versato a titolo di caparra confirmatoria al momento in cui subentrerà il nuovo assegnatario… ”.
Orbene, nel caso di specie, non è contestato che il prezzo di cessione dell’area abbia subito un incremento superiore del 30%, con la conseguenza che non può essere contestato il diritto della parte privata di recedere dalla convenzione. Inoltre, come sopra evidenziato, non risulta comprovato l’inadempimento in cui sarebbe incorsa l’assegnataria dell’area.
11. In conclusione, debbono essere respinti sia l’appello principale che l’appello incidentale e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
12. In ragione della complessità delle questioni dedotte in giudizio, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge sia l’appello principale che l’appello incidentale.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO