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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7252 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 916/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso da funzionari amministrativi ex CP_2 art. 417 bis c.p.c.,
- resistente -
OGGETTO: ricostruzione carriera – differenze retributive. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 10 gennaio 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo:
[...]
- di essere dipendente del convenuto con contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall'1 aprile 2018, nella qualifica professionale di assistente amministrativo, attualmente in servizio presso il liceo statale Democrito;
- di essere stato dipendente, prima dell'immissione in ruolo nell'attuale qualifica professionale, della Croce Rossa italiana;
- di essersi trovato collocato in soprannumero e, perciò, di essere transitato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica con procedura di mobilità, in attuazione dell'art. 1 commi 423, 424, 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- di avere presentato al e del merito istanza per Controparte_1 ottenere la valutazione dei servizi pregressi per mezzo della ricostruzione di carriera;
- di essere stato, pertanto, inquadrato, per effetto della ricostruzione della carriera effettuata con decreto del dirigente scolastico dell'istituto di assegnazione, nello scaglione stipendiale 15-20 anni previsto dal CCNL del Comparto Scuola a decorrere dall'1 aprile 2018;
- di avere, per contro, ricevuto la retribuzione prevista per lo scaglione iniziale 0-8 anni, come risulta dalle buste paga emesse dalla parte datoriale, maturando così un credito retributivo pari a € 28.730,54. Alla stregua di queste premesse parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di “
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha ottenuto il passaggio nel Comparto Scuola ad ottenere il corretto inquadramento retributivo;
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione nel nuovo ruolo, l'adeguamento stipendiale previsto per gli assistenti amministrativi;
E PER L'EFFETTO
3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente a riconoscere il corretto inquadramento retributivo corrispondente alla qualifica di appartenenza;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente, a decorrere dal 01.04.2018, data in cui ha effettuato il passaggio nel comparto scuola nella fascia stipendiale 15-20 anni con la qualifica di
“assistente amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 15;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di EURO 28.730,54 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento del corretto inquadramento retributivo nell'effettiva qualifica di appartenenza a seguito del passaggio nel comparto scuola effettuato il 01.04.2018 secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il e del merito, contestando la fondatezza della domanda Controparte_1
e chiedendone il rigetto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta.
2 Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. L'oggetto del presente giudizio, per come introdotto dal ricorrente, non attiene al mancato riconoscimento del servizio prestato con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica prima dell'immissione in ruolo – come ritenuto dall'amministrazione resistente –, bensì alla mancata attuazione del decreto del dirigente scolastico del 19 settembre 2023, con il quale è stata accolta l'istanza di ricostruzione della carriera del ricorrente e gli è stato attribuito lo scaglione 15-20 anni del CCNL comparto scuola con decorrenza economica e giuridica dall'1 aprile 2018 (cfr. doc. n. 2 del ricorso). Anche dallo stato matricolare del ricorrente, peraltro, rilasciato sempre a cura dell'amministrazione resistente, emerge che il ricorrente sia stato immesso nei ruoli dell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, area B, profilo assistente amministrativo, provenendo da una procedura di mobilità intercompartimentale, con la decorrenza e l'anzianità sopra indicati (cfr. doc. n. 3 del ricorso). Le doglianze del lavoratore ricorrente, pertanto, non concernono in effetti la correttezza del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'amministrazione resistente a cura del dirigente scolastico competente, ma soltanto la mancata attuazione del provvedimento con il quale egli è stato collocato, a fini economici e giuridici, nello scaglione stipendiale 15-20 anni sin dall'1 aprile 2018, con le conseguenti differenze sul trattamento stipendiale mensilmente percepito.
3. Provenendo la ricostruzione della carriera e il collocamento nello scaglione rivendicato dalla stessa amministrazione scolastica – né il relativo provvedimento è stato impugnato in questa sede – le domande attoree vanno pertanto accolte, non avendo l'amministrazione offerto prova del pagamento delle relative differenze stipendiali, né, peraltro, chiesto la revoca del provvedimento autonomamente adottato su istanza del lavoratore. Con riferimento alla misura dei crediti, sono corretti e condivisibili i conteggi analitici predisposti dal ricorrente in ricorso, in quanto elaborati sulla base delle previsioni retributive contenute nelle tabelle allegate ai CCNL del comparto scuola, sulla base del livello di inquadramento, nonché basati sul trattamento stipendiale spettante in base allo scaglione stipendiale direttamente attribuitogli dall'amministrazione scolastica.
3 D'altro canto, l'amministrazione resistente ha omesso di contestare specificamente anche i conteggi analitici predisposti da controparte, sicché gli stessi, in difetto di errori, vincolano il decidente. Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2008, n. 7697 e Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto 2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945). Nelle note sostitutive di udienza il ricorrente ha dato atto che con il cedolino di marzo 2025 gli sono stati accreditati a titolo di differenze retributive pregresse € 11.597,25, riconoscendo che detti importi vanno detratti dal credito azionato in ricorso, residuando così un credito pari a € 17.133,29. Per l'effetto, il convenuto va condannato al pagamento in favore CP_1 del ricorrente dell'importo di € 17.133,29. Va disattesa, al riguardo, l'eccezione di prescrizione, peraltro sollevata del tutto genericamente dal resistente, dal momento che l'istanza volta CP_1 alla ricostruzione della carriera – il cui decreto è stato adottato a settembre 2023
– vale a interrompere il corso della prescrizione, tenuto peraltro conto che il contratto di lavoro è stato stipulato in data 8 giugno 2018 (cfr. doc. n. 1 del ricorso), nonché del pagamento parziale effettuato spontaneamente.
4. All'importo capitale vanno aggiunti gli interessi legali, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale
4 nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.
5. Le spese di lite nei confronti del e del merito Controparte_1 vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna il al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, dell'importo di € 17.133,29, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Roma, 19 giugno 2025 Il giudice Cesare Russo
5
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 916/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso da funzionari amministrativi ex CP_2 art. 417 bis c.p.c.,
- resistente -
OGGETTO: ricostruzione carriera – differenze retributive. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 10 gennaio 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo:
[...]
- di essere dipendente del convenuto con contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall'1 aprile 2018, nella qualifica professionale di assistente amministrativo, attualmente in servizio presso il liceo statale Democrito;
- di essere stato dipendente, prima dell'immissione in ruolo nell'attuale qualifica professionale, della Croce Rossa italiana;
- di essersi trovato collocato in soprannumero e, perciò, di essere transitato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica con procedura di mobilità, in attuazione dell'art. 1 commi 423, 424, 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- di avere presentato al e del merito istanza per Controparte_1 ottenere la valutazione dei servizi pregressi per mezzo della ricostruzione di carriera;
- di essere stato, pertanto, inquadrato, per effetto della ricostruzione della carriera effettuata con decreto del dirigente scolastico dell'istituto di assegnazione, nello scaglione stipendiale 15-20 anni previsto dal CCNL del Comparto Scuola a decorrere dall'1 aprile 2018;
- di avere, per contro, ricevuto la retribuzione prevista per lo scaglione iniziale 0-8 anni, come risulta dalle buste paga emesse dalla parte datoriale, maturando così un credito retributivo pari a € 28.730,54. Alla stregua di queste premesse parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di “
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha ottenuto il passaggio nel Comparto Scuola ad ottenere il corretto inquadramento retributivo;
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione nel nuovo ruolo, l'adeguamento stipendiale previsto per gli assistenti amministrativi;
E PER L'EFFETTO
3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente a riconoscere il corretto inquadramento retributivo corrispondente alla qualifica di appartenenza;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente, a decorrere dal 01.04.2018, data in cui ha effettuato il passaggio nel comparto scuola nella fascia stipendiale 15-20 anni con la qualifica di
“assistente amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 15;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di EURO 28.730,54 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento del corretto inquadramento retributivo nell'effettiva qualifica di appartenenza a seguito del passaggio nel comparto scuola effettuato il 01.04.2018 secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il e del merito, contestando la fondatezza della domanda Controparte_1
e chiedendone il rigetto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta.
2 Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. L'oggetto del presente giudizio, per come introdotto dal ricorrente, non attiene al mancato riconoscimento del servizio prestato con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica prima dell'immissione in ruolo – come ritenuto dall'amministrazione resistente –, bensì alla mancata attuazione del decreto del dirigente scolastico del 19 settembre 2023, con il quale è stata accolta l'istanza di ricostruzione della carriera del ricorrente e gli è stato attribuito lo scaglione 15-20 anni del CCNL comparto scuola con decorrenza economica e giuridica dall'1 aprile 2018 (cfr. doc. n. 2 del ricorso). Anche dallo stato matricolare del ricorrente, peraltro, rilasciato sempre a cura dell'amministrazione resistente, emerge che il ricorrente sia stato immesso nei ruoli dell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, area B, profilo assistente amministrativo, provenendo da una procedura di mobilità intercompartimentale, con la decorrenza e l'anzianità sopra indicati (cfr. doc. n. 3 del ricorso). Le doglianze del lavoratore ricorrente, pertanto, non concernono in effetti la correttezza del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'amministrazione resistente a cura del dirigente scolastico competente, ma soltanto la mancata attuazione del provvedimento con il quale egli è stato collocato, a fini economici e giuridici, nello scaglione stipendiale 15-20 anni sin dall'1 aprile 2018, con le conseguenti differenze sul trattamento stipendiale mensilmente percepito.
3. Provenendo la ricostruzione della carriera e il collocamento nello scaglione rivendicato dalla stessa amministrazione scolastica – né il relativo provvedimento è stato impugnato in questa sede – le domande attoree vanno pertanto accolte, non avendo l'amministrazione offerto prova del pagamento delle relative differenze stipendiali, né, peraltro, chiesto la revoca del provvedimento autonomamente adottato su istanza del lavoratore. Con riferimento alla misura dei crediti, sono corretti e condivisibili i conteggi analitici predisposti dal ricorrente in ricorso, in quanto elaborati sulla base delle previsioni retributive contenute nelle tabelle allegate ai CCNL del comparto scuola, sulla base del livello di inquadramento, nonché basati sul trattamento stipendiale spettante in base allo scaglione stipendiale direttamente attribuitogli dall'amministrazione scolastica.
3 D'altro canto, l'amministrazione resistente ha omesso di contestare specificamente anche i conteggi analitici predisposti da controparte, sicché gli stessi, in difetto di errori, vincolano il decidente. Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2008, n. 7697 e Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto 2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945). Nelle note sostitutive di udienza il ricorrente ha dato atto che con il cedolino di marzo 2025 gli sono stati accreditati a titolo di differenze retributive pregresse € 11.597,25, riconoscendo che detti importi vanno detratti dal credito azionato in ricorso, residuando così un credito pari a € 17.133,29. Per l'effetto, il convenuto va condannato al pagamento in favore CP_1 del ricorrente dell'importo di € 17.133,29. Va disattesa, al riguardo, l'eccezione di prescrizione, peraltro sollevata del tutto genericamente dal resistente, dal momento che l'istanza volta CP_1 alla ricostruzione della carriera – il cui decreto è stato adottato a settembre 2023
– vale a interrompere il corso della prescrizione, tenuto peraltro conto che il contratto di lavoro è stato stipulato in data 8 giugno 2018 (cfr. doc. n. 1 del ricorso), nonché del pagamento parziale effettuato spontaneamente.
4. All'importo capitale vanno aggiunti gli interessi legali, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale
4 nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.
5. Le spese di lite nei confronti del e del merito Controparte_1 vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna il al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, dell'importo di € 17.133,29, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Roma, 19 giugno 2025 Il giudice Cesare Russo
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