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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1685 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Loredana Mazzarella e dall'avv. Salvatore Sanci e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: art. 3 co. 3° L. 104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento delle condizioni di disabilità grave di cui all'art. 3 co. 3° L. 104/92 e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, senza sollevare osservazioni avverso la consulenza tecnica (come pure consentito dal giudice, a norma dell'art. 195 cpc), ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad CP_1 erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza delle condizioni di cui all'a.rt. 3 co. 3 della citata legge.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono generiche. La ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato nella fase di ATP abbia sottovalutato il quadro clinico del ricorrente, giungendo a ritenere che la condizione sofferta dal ricorrente “non è tale da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Il ricorrente, però, non adduce alcun elemento idoneo a far dubitare dell'iter logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, né indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare. Piuttosto, il ricorso contiene una ricapitolazione delle patologie (tutte già prese in considerazione dal CTU) e l'affermazione che l'incontinenza sofferta dal ricorrente “genera una condizione di forte disagio e ansia tale da costringerlo ad una forma di isolamento familiare, con evidenti ricadute psicologiche considerevole”. In realtà, il fatto che il ricorrente “indossa presidio per incontinenza” è già stato preso n considerazione dal CTU, il quale ha comunque ritenuto che ciò non sia sufficiente a far ritenere che il ricorrente abbia necessità di assistenza permanente e continuativamente. La valutazione dell'ausiliario può essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del CTU non può essere messo in dubbio né per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anziché a parametri oggettivi) né per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
Si deve quindi ritenere che i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso siano generici, in quanto il CTU, nell'operare il proprio apprezzamento, ha tenuto conto di ogni circostanza rilevante. Peraltro, la mancata presentazione di osservazioni alla perizia, nel termine concesso ex art. 195 cpc., conferma l'idea che le doglianze di parte ricorrente non siano ancorate a specifiche argomentazioni, bensì a un generico malcontento per il risultato raggiunto dal consulente. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art. 445-bis cpc. comma 6°.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Tenuto conto della dichiarazione depositata unitamente al ricorso (nella quale la parte ricorrente afferma -incomprensibilmente- di NON essere in possesso dei requisiti reddituali di cui all'art. 152 d. att. cpc.) la liquidazione ha luogo secondo i
2 valori medi stabiliti dal DM 55/14per le controversie in materia previdenziale di valore indeterminabile con basso grado di difficoltà.
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.273,00 oltre iva CPA e spese generali.
Trapani, 11/03/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Loredana Mazzarella e dall'avv. Salvatore Sanci e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: art. 3 co. 3° L. 104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento delle condizioni di disabilità grave di cui all'art. 3 co. 3° L. 104/92 e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, senza sollevare osservazioni avverso la consulenza tecnica (come pure consentito dal giudice, a norma dell'art. 195 cpc), ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad CP_1 erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza delle condizioni di cui all'a.rt. 3 co. 3 della citata legge.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono generiche. La ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato nella fase di ATP abbia sottovalutato il quadro clinico del ricorrente, giungendo a ritenere che la condizione sofferta dal ricorrente “non è tale da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Il ricorrente, però, non adduce alcun elemento idoneo a far dubitare dell'iter logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, né indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare. Piuttosto, il ricorso contiene una ricapitolazione delle patologie (tutte già prese in considerazione dal CTU) e l'affermazione che l'incontinenza sofferta dal ricorrente “genera una condizione di forte disagio e ansia tale da costringerlo ad una forma di isolamento familiare, con evidenti ricadute psicologiche considerevole”. In realtà, il fatto che il ricorrente “indossa presidio per incontinenza” è già stato preso n considerazione dal CTU, il quale ha comunque ritenuto che ciò non sia sufficiente a far ritenere che il ricorrente abbia necessità di assistenza permanente e continuativamente. La valutazione dell'ausiliario può essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del CTU non può essere messo in dubbio né per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anziché a parametri oggettivi) né per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
Si deve quindi ritenere che i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso siano generici, in quanto il CTU, nell'operare il proprio apprezzamento, ha tenuto conto di ogni circostanza rilevante. Peraltro, la mancata presentazione di osservazioni alla perizia, nel termine concesso ex art. 195 cpc., conferma l'idea che le doglianze di parte ricorrente non siano ancorate a specifiche argomentazioni, bensì a un generico malcontento per il risultato raggiunto dal consulente. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art. 445-bis cpc. comma 6°.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Tenuto conto della dichiarazione depositata unitamente al ricorso (nella quale la parte ricorrente afferma -incomprensibilmente- di NON essere in possesso dei requisiti reddituali di cui all'art. 152 d. att. cpc.) la liquidazione ha luogo secondo i
2 valori medi stabiliti dal DM 55/14per le controversie in materia previdenziale di valore indeterminabile con basso grado di difficoltà.
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.273,00 oltre iva CPA e spese generali.
Trapani, 11/03/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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