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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10082 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10082 / 2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Giulia Lo Re ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, via Lariana, n. 7, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Ricorso congiunto per la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte: "a) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto. b)
La casa coniugale di via Latina n. 43 rimane nella disponibilità del marito con tutto quanto in essa contenuto, dandosi atto tra le Parti che la Sig.ra ha già provveduto a portare via con sé i Pt_1 propri effetti personali. c) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento personale perché economicamente autosufficiente.".
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Roma in data 29.06.2021 in regime di separazione dei beni, che dall'unione coniugale non sono nati figli e che la moglie si era già allontanata dalla casa coniugale, hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, così come
1 ribadito nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, alle condizioni riportate in epigrafe, nonché, decorso il periodo di legge, la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Con ordinanza del 20 novembre 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
Ritiene il Tribunale, alla luce della ribadita volontà delle parti di non volersi riconciliare, nella dichiarazione sottoscritta allegata alla nota scritta in sostituzione di udienza del 28.10.2025, nonché alla luce delle allegazioni di entrambe le parti, che emergano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in
Roma, il 29.06.2021, con matrimonio trascritto al n. 63, parte II, serie A00, anno 2021, del Registro suindicato e che hanno scelto il regime di separazione dei beni.
La domanda sullo status, pertanto, merita accoglimento.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
In Assenza di figli il Collegio prende atto di quanto concordato dalle parti nella libera esplicazione della propria autonomia negoziale.
La causa va rimessa sul ruolo, stante la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, sulla causa r.g. n. 10082 del 2024 V.G. così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito religioso in Roma il 29.06.2021, e prende atto delle condizioni della separazione concordate dalle parti.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio, atto n. 63, parte II, serie A00, anno 2021).
3. Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24.11.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10082 / 2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Giulia Lo Re ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, via Lariana, n. 7, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Ricorso congiunto per la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte: "a) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto. b)
La casa coniugale di via Latina n. 43 rimane nella disponibilità del marito con tutto quanto in essa contenuto, dandosi atto tra le Parti che la Sig.ra ha già provveduto a portare via con sé i Pt_1 propri effetti personali. c) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento personale perché economicamente autosufficiente.".
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Roma in data 29.06.2021 in regime di separazione dei beni, che dall'unione coniugale non sono nati figli e che la moglie si era già allontanata dalla casa coniugale, hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, così come
1 ribadito nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, alle condizioni riportate in epigrafe, nonché, decorso il periodo di legge, la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Con ordinanza del 20 novembre 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
Ritiene il Tribunale, alla luce della ribadita volontà delle parti di non volersi riconciliare, nella dichiarazione sottoscritta allegata alla nota scritta in sostituzione di udienza del 28.10.2025, nonché alla luce delle allegazioni di entrambe le parti, che emergano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in
Roma, il 29.06.2021, con matrimonio trascritto al n. 63, parte II, serie A00, anno 2021, del Registro suindicato e che hanno scelto il regime di separazione dei beni.
La domanda sullo status, pertanto, merita accoglimento.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
In Assenza di figli il Collegio prende atto di quanto concordato dalle parti nella libera esplicazione della propria autonomia negoziale.
La causa va rimessa sul ruolo, stante la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, sulla causa r.g. n. 10082 del 2024 V.G. così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito religioso in Roma il 29.06.2021, e prende atto delle condizioni della separazione concordate dalle parti.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio, atto n. 63, parte II, serie A00, anno 2021).
3. Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24.11.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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