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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2688/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2688/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 27 febbraio 2025 ad ore 10.44 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. TORLONE GIULIO oggi sostituito dall'avv. Stefano Colelli Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportanto ai propri atti difensivi depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2688/2018 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. TORLONE GIULIO, che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI Controparte_1 P.IVA_1
VALERIA, che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27/02/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 24/12/2019, il sig. adiva il Parte_1
Tribunale di Grosseto di annullare previa sospensiva l'ordinanza ingiunzione n. 146/2018 emessa dall' con la quale aveva ingiunto il pagamento della Controparte_2
somma di € 13.624,65 in relazione: A) all'irregolare occupazione, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori (per mero errore materiale indicato Parte_2
con il nome di ) nel periodo dal 15/4/2013 al 23/4/2013 per n. 8 giornate di effettivo lavoro e Pt_3
MA LO EN EN nel periodo dal 15/4/2013 al 24/4/2013 per n. 9 giornate di effettivo lavoro prima della regolare occupazione e del lavoratore nel periodo dal 15/4/2013 al Persona_1
12/5/2013 per n. 23 giornate di effettivo lavoro;
B) all'omessa consegna ai suddetti dipendenti, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, di copia della comunicazione di assunzione contenente le informazioni relative al rapporto di lavoro;
C) all'omessa pagina 2 di 8 registrazione sul libro unico dei dati relativi alle prestazioni lavorative rese dai predetti lavoratori nei periodi sopra indicati.
In via subordinata, chiedeva dichiararne l'infondatezza in fatto e diritto, pronunciando la sua annullabilità.
A sostegno delle pretese azionate, il ricorrente eccepiva preliminarmente la prescrizione degli illeciti contestati ritenendo superato il termine quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 dalla cessazione della permanenza degli stessi;
nel merito, contestava il provvedimento ingiuntivo negando l'avvenuto svolgimento di attività lavorativa da parte dei sigg. nel periodo dal 15/4/2013 al Parte_2
23/4/2013 e MA LO EN EN nel periodo dal 15/4/2013 al 24/4/2013 prima della regolare occupazione, nonché del lavoratore nel periodo dal 15/4/2013 al 12/5/2013, Persona_1
sostenendo che i predetti, nei periodi in questione, si sarebbero recati più volte presso l'azienda chiedendo di prestare giornate lavorative ma che, stante la non affidabilità dei soggetti, egli avrebbe sempre declinato le offerte, ragione per cui i medesimi avrebbero presentato denuncia all' . CP_1
Si costituiva in giudizio l' il quale, nel contestare Controparte_2 integralmente le eccezioni e le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e con prove testimoniali.
All'esito, il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 27.02.2025 per la discussione, previo deposito di note conclusive.
L'opposizione deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
Va preliminarmente analizzata l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione dell'ordinanza di ingiunzione, sollevata dal ricorrente ai sensi dell'art. 28 Legge n. 689/1981: sosteneva il ricorrente che nella fattispecie in esame, la violazione risulta accertata nel maggio 2015 (precisamente il 12.5.2013) mentre l'Ordinanza Ingiunzione è stata notificata in data 13.9.2018, così risultando decorso il termine perentorio di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 28 Legge n.689/1981. Deduceva altresì il l'applicabilità alla fattispecie in oggetto dell'art. 2 della legge 241/90, secondo cui, qualora Pt_1
non siano previsti termini diversi, il procedimento amministrativo deve concludersi entro novanta giorni.
La tesi difensiva del ricorrente non è condivisibile.
Va premesso che seppur nella L. 689/81, in particolare nell'art. 18, manca la previsione di un termine pagina 3 di 8 finale per l'esercizio della potestà sanzionatoria, e l'art. 28 della stessa legge prevede un termine quinquennale di prescrizione decorrente dal giorno della commessa violazione, deve essere applicato il termine previsto dall'art. 2/2 della L. 241/90.
La risposta da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione come da costante, condiviso e ribadito orientamento è stata negativa, ciò ha trovato conferma nella Cass. Civ., II, 10/10/22 n° 29404, nella quale si afferma che: “…in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della L. n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. n. 689 del 1981 (Cass. n. 31239 del
2021); ha, inoltre, affermato (Cass. n. 21706 del 2018), con un principio cui si intende dare seguito in assenza di valide argomentazioni che inducano ad una sua rimeditazione, che in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella L. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990…in quanto la I. n.
689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. ...”.
Si legga anche Cass. Civ., II, 03/11/21 n° 31239 per la quale “…in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della I. n. 241 del
1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla I. n.
689 del 1981, il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della I. n. 241 cit. …è incompatibile con i procedimenti regolati dalla I. n. 689 cit., la quale costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. …”.
Vi è da dire inoltre che il procedimento sanzionatorio dettato dalla l. 689/1981 costituisce un procedimento-tipo che trova applicazione generale ove non sia diversamente stabilito. Esso può essere derogato dalle normative di settore. Secondo una parte della giurisprudenza condivisa da questo giudice, la l. 7.8.1990, n. 241 non si applica alle sanzioni amministrative regolamentate dalla l. n.
689/1981, sia perché quest'ultima, costituendo una lex specialis, prevale rispetto alla legge generale sul procedimento, sia perché le norme del procedimento sanzionatorio garantiscono un livello di tutela per l'interessato non inferiore al minimum assicurato dalla legge procedimentale (v., ad es., Cass.,
15.5.2007, n. 11115).
A ciò si aggiunga che l'art. 28 della L. 689/1981 dispone che il diritto a riscuotere le sanzioni si pagina 4 di 8 prescrive nel termine di 5 anni dal giorno della commessa violazione prevedendo al 2° comma che
“L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”
Sul punto vi è giurisprudenza costante della Corte di Cassazione la quale con la sentenza del
18/01/2007 n. 1081 (tra le tante), ha inoltre statuito che “in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione”.
Nel caso di specie la prescrizione è stata interrotta dalla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo intervenuta in data 23/02/2015, essendo stata l'ordinanza- ingiunzione notificata in data 26/09/2018, ciò posto l'ordinanza-ingiunzione risulta valida ed efficace in quanto notificata entro i cinque anni dalla notifica del verbale.
Anche le contestazioni inerenti al merito dell'accertamento sono infondate.
La pretesa sanzionatoria si fonda sulle risultanze della verifica avviata dalla DTL di in data CP_1
29/05/2014 nei confronti della ditta , esercente attività di azienda agricola, da Parte_1
personale della Direzione Territoriale del Lavoro (oggi ) di , Controparte_2 CP_1
a seguito della trasmissione dalla DTL di Viterbo, per competenza territoriale, delle richieste di intervento presentate dai lavoratori e MA LO EN EN. Parte_2
Sosteneva il ricorrente che sigg. , MA LO EN EN E nei Parte_2 Persona_1 periodi in questione, si erano recati più volte presso l'azienda chiedendo di prestare giornate lavorative ma che, stante la non affidabilità dei soggetti, egli aveva sempre declinato le offerte, ragione per cui i medesimi avrebbero presentato denuncia all' . Asseriva inoltre che gli altri dipendenti CP_1 ascoltati presso l' avrebbero confermato l'assenza di attività lavorativa da parte di CP_1 Pt_2
MA e Per_1
Con La confermava invece le risultanze dell'attività di verifica svolta nei confronti della ditta Pt_1
esercente attività di azienda agricola, ove veniva riscontrato che a seguito delle richieste di
[...]
intervento presentate, i lavoratori e MA LO EN EN, impiegati nella raccolta Parte_2 degli asparagi, quanto denunciato in ordine all'attività lavorativa prestata prima della formale assunzione e al maggior orario svolto rispetto a quello registrato, aveva trovato riscontro nelle concordanti dichiarazioni raccolte, ed era altresì emerso che anche il lavoratore era Persona_1
stato occupato senza formale assunzione.
pagina 5 di 8 È opportuno rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi “particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis, Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite (sul punto, vds. Corte di Appello di
Firenze, sent. n. 1967/14), nonché la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
Va detto che i lavoratori escussi in udienza oltre ad aver confermato tutti le dichiarazioni rese agli ispettori nella richiesta di intervento hanno fornito ulteriori precisazioni in merito all'attività svolta nelle dichiarazioni rese in sede di SIT.
In particolare il teste , che agli ispettori aveva denunciato di aver lavorato presso Parte_2
l'azienda agricola dal 12/04/2013 tutti i giorni, senza giorno di riposo, con mansioni Parte_1 di bracciante agricolo a tempo pieno;
di avere verificato presso il Centro per l'Impiego di essere stato assunto solo dal 24/04/2014 con contratto di lavoro part time (20 ore settimanali) a tempo determinato, con scadenza 30/09/2013, benché lavorasse 8/9 ore al giorno, e che il rapporto di lavoro era stato cessato in data 17/05/2013 per dimissioni, da lui mai rassegnate in quanto in malattia, di essere stato in malattia dal 4/05/2013. Ha precisato che sia lui che il sig. MA prestarono attività lavorativa già prima della formale assunzione, ovvero a partire dal 15 aprile 2013, e che anche il sig. Persona_1
aveva iniziato il lavoro con lui e faceva il suo stesso orario di lavoro.
Il sig. MA aveva denunciato di aver lavorato continuamente come bracciante presso l'azienda agricola nel 2012 assunto con regolare contratto dal 15/04/2012 fino a giugno e poi il Parte_1
mese di agosto così era avvenuto anche nel 2013; aveva dichiarato altresì di aver lavorato tutti i giorni compresi i sabato e le domeniche e che quando aveva iniziato, il 15 aprile 2013, il “era già al Pt_2 lavoro” e che nel 2013 aveva lavorato per un certo periodo insieme a lui ed al anche il sig. Pt_2
Sentito come teste il sig. MA pur confermando integralmente il contenuto delle Persona_1
dichiarazioni in atti, ha precisato di non ricordare più con precisione le date, stante il tempo trascorso
(10 anni).
pagina 6 di 8 Il sig. che aveva dichiarato agli ispettori di aver lavorato per alla Persona_1 Parte_1
raccolta degli asparagi insieme al dalla metà di aprile 2013, non ricordava il giorno preciso Pt_2
ma aveva riferito di essere stato insieme al ha riferito di aver firmato di fretta, una decina di Pt_2 giorni dopo l'inizio del lavoro, “un foglio”, da lui inteso quale contratto di assunzione, pur non avendone copia. Ha altresì riferito che l'orario di lavoro era di circa 8 ore al giorno comprese talvolta le domeniche tale orario era uguale anche per Pt_2
Vi è da aggiungere che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente le dichiarazioni rilasciate a SIT dalle sigg.re e poi confermate in udienza non sono rilevanti ai fini della Testimone_1 Tes_2
decisone in quanto le stesse, addette al confezionamento degli asparagi, avevano riferito di non essere a conoscenza di quali e quanti operai lavorassero nei campi alla raccolta in quanto il loro lavoro si svolgeva all'interno del capannone in loc. Montauto, aggiungendo che i terreni su cui veniva effettuato il raccolto erano anche a 20 km di distanza dal capannone e che sul campo veniva svolto un orario diverso da quello del confezionamento. Entrambe le lavoratrici avevano dichiarato di conoscere il sig. ma di non conoscere né il sig. né il sig. MA e confermavano che gli operai addetti Pt_2 Per_1
alla raccolta venivano di prassi sempre assunti prima delle addette al confezionamento (trattandosi, questa, di attività successiva nel processo produttivo), per cui non erano in grado di riferire in ordine all'inizio delle prestazioni lavorative degli operai addetti alla raccolta.
Ciò posto, valutato nel suo complesso il materiale probatorio a disposizione, all'esito dell'istruttoria, non vi è dubbio che il sig. sia responsabile degli illeciti denunciati, d'altra parte il Parte_1
ricorrente non ha fornito elementi probatori che fanno ritenere che non sia intercorso tra le parti un rapporto di lavoro diverso da quello contestato.
Tanto premesso, ritenuta la fondatezza degli accertamenti e la responsabilità dell'autore degli illeciti, nonché la legittimità del provvedimento impugnato, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_2
che liquida in complessivi € 4.061,60 oltre rimborso forfettario.
[...] pagina 7 di 8 Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 27 febbraio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2688/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 27 febbraio 2025 ad ore 10.44 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. TORLONE GIULIO oggi sostituito dall'avv. Stefano Colelli Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportanto ai propri atti difensivi depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2688/2018 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. TORLONE GIULIO, che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI Controparte_1 P.IVA_1
VALERIA, che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27/02/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 24/12/2019, il sig. adiva il Parte_1
Tribunale di Grosseto di annullare previa sospensiva l'ordinanza ingiunzione n. 146/2018 emessa dall' con la quale aveva ingiunto il pagamento della Controparte_2
somma di € 13.624,65 in relazione: A) all'irregolare occupazione, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori (per mero errore materiale indicato Parte_2
con il nome di ) nel periodo dal 15/4/2013 al 23/4/2013 per n. 8 giornate di effettivo lavoro e Pt_3
MA LO EN EN nel periodo dal 15/4/2013 al 24/4/2013 per n. 9 giornate di effettivo lavoro prima della regolare occupazione e del lavoratore nel periodo dal 15/4/2013 al Persona_1
12/5/2013 per n. 23 giornate di effettivo lavoro;
B) all'omessa consegna ai suddetti dipendenti, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, di copia della comunicazione di assunzione contenente le informazioni relative al rapporto di lavoro;
C) all'omessa pagina 2 di 8 registrazione sul libro unico dei dati relativi alle prestazioni lavorative rese dai predetti lavoratori nei periodi sopra indicati.
In via subordinata, chiedeva dichiararne l'infondatezza in fatto e diritto, pronunciando la sua annullabilità.
A sostegno delle pretese azionate, il ricorrente eccepiva preliminarmente la prescrizione degli illeciti contestati ritenendo superato il termine quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 dalla cessazione della permanenza degli stessi;
nel merito, contestava il provvedimento ingiuntivo negando l'avvenuto svolgimento di attività lavorativa da parte dei sigg. nel periodo dal 15/4/2013 al Parte_2
23/4/2013 e MA LO EN EN nel periodo dal 15/4/2013 al 24/4/2013 prima della regolare occupazione, nonché del lavoratore nel periodo dal 15/4/2013 al 12/5/2013, Persona_1
sostenendo che i predetti, nei periodi in questione, si sarebbero recati più volte presso l'azienda chiedendo di prestare giornate lavorative ma che, stante la non affidabilità dei soggetti, egli avrebbe sempre declinato le offerte, ragione per cui i medesimi avrebbero presentato denuncia all' . CP_1
Si costituiva in giudizio l' il quale, nel contestare Controparte_2 integralmente le eccezioni e le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e con prove testimoniali.
All'esito, il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 27.02.2025 per la discussione, previo deposito di note conclusive.
L'opposizione deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
Va preliminarmente analizzata l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione dell'ordinanza di ingiunzione, sollevata dal ricorrente ai sensi dell'art. 28 Legge n. 689/1981: sosteneva il ricorrente che nella fattispecie in esame, la violazione risulta accertata nel maggio 2015 (precisamente il 12.5.2013) mentre l'Ordinanza Ingiunzione è stata notificata in data 13.9.2018, così risultando decorso il termine perentorio di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 28 Legge n.689/1981. Deduceva altresì il l'applicabilità alla fattispecie in oggetto dell'art. 2 della legge 241/90, secondo cui, qualora Pt_1
non siano previsti termini diversi, il procedimento amministrativo deve concludersi entro novanta giorni.
La tesi difensiva del ricorrente non è condivisibile.
Va premesso che seppur nella L. 689/81, in particolare nell'art. 18, manca la previsione di un termine pagina 3 di 8 finale per l'esercizio della potestà sanzionatoria, e l'art. 28 della stessa legge prevede un termine quinquennale di prescrizione decorrente dal giorno della commessa violazione, deve essere applicato il termine previsto dall'art. 2/2 della L. 241/90.
La risposta da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione come da costante, condiviso e ribadito orientamento è stata negativa, ciò ha trovato conferma nella Cass. Civ., II, 10/10/22 n° 29404, nella quale si afferma che: “…in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della L. n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. n. 689 del 1981 (Cass. n. 31239 del
2021); ha, inoltre, affermato (Cass. n. 21706 del 2018), con un principio cui si intende dare seguito in assenza di valide argomentazioni che inducano ad una sua rimeditazione, che in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella L. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990…in quanto la I. n.
689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. ...”.
Si legga anche Cass. Civ., II, 03/11/21 n° 31239 per la quale “…in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della I. n. 241 del
1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla I. n.
689 del 1981, il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della I. n. 241 cit. …è incompatibile con i procedimenti regolati dalla I. n. 689 cit., la quale costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. …”.
Vi è da dire inoltre che il procedimento sanzionatorio dettato dalla l. 689/1981 costituisce un procedimento-tipo che trova applicazione generale ove non sia diversamente stabilito. Esso può essere derogato dalle normative di settore. Secondo una parte della giurisprudenza condivisa da questo giudice, la l. 7.8.1990, n. 241 non si applica alle sanzioni amministrative regolamentate dalla l. n.
689/1981, sia perché quest'ultima, costituendo una lex specialis, prevale rispetto alla legge generale sul procedimento, sia perché le norme del procedimento sanzionatorio garantiscono un livello di tutela per l'interessato non inferiore al minimum assicurato dalla legge procedimentale (v., ad es., Cass.,
15.5.2007, n. 11115).
A ciò si aggiunga che l'art. 28 della L. 689/1981 dispone che il diritto a riscuotere le sanzioni si pagina 4 di 8 prescrive nel termine di 5 anni dal giorno della commessa violazione prevedendo al 2° comma che
“L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”
Sul punto vi è giurisprudenza costante della Corte di Cassazione la quale con la sentenza del
18/01/2007 n. 1081 (tra le tante), ha inoltre statuito che “in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione”.
Nel caso di specie la prescrizione è stata interrotta dalla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo intervenuta in data 23/02/2015, essendo stata l'ordinanza- ingiunzione notificata in data 26/09/2018, ciò posto l'ordinanza-ingiunzione risulta valida ed efficace in quanto notificata entro i cinque anni dalla notifica del verbale.
Anche le contestazioni inerenti al merito dell'accertamento sono infondate.
La pretesa sanzionatoria si fonda sulle risultanze della verifica avviata dalla DTL di in data CP_1
29/05/2014 nei confronti della ditta , esercente attività di azienda agricola, da Parte_1
personale della Direzione Territoriale del Lavoro (oggi ) di , Controparte_2 CP_1
a seguito della trasmissione dalla DTL di Viterbo, per competenza territoriale, delle richieste di intervento presentate dai lavoratori e MA LO EN EN. Parte_2
Sosteneva il ricorrente che sigg. , MA LO EN EN E nei Parte_2 Persona_1 periodi in questione, si erano recati più volte presso l'azienda chiedendo di prestare giornate lavorative ma che, stante la non affidabilità dei soggetti, egli aveva sempre declinato le offerte, ragione per cui i medesimi avrebbero presentato denuncia all' . Asseriva inoltre che gli altri dipendenti CP_1 ascoltati presso l' avrebbero confermato l'assenza di attività lavorativa da parte di CP_1 Pt_2
MA e Per_1
Con La confermava invece le risultanze dell'attività di verifica svolta nei confronti della ditta Pt_1
esercente attività di azienda agricola, ove veniva riscontrato che a seguito delle richieste di
[...]
intervento presentate, i lavoratori e MA LO EN EN, impiegati nella raccolta Parte_2 degli asparagi, quanto denunciato in ordine all'attività lavorativa prestata prima della formale assunzione e al maggior orario svolto rispetto a quello registrato, aveva trovato riscontro nelle concordanti dichiarazioni raccolte, ed era altresì emerso che anche il lavoratore era Persona_1
stato occupato senza formale assunzione.
pagina 5 di 8 È opportuno rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi “particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis, Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite (sul punto, vds. Corte di Appello di
Firenze, sent. n. 1967/14), nonché la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
Va detto che i lavoratori escussi in udienza oltre ad aver confermato tutti le dichiarazioni rese agli ispettori nella richiesta di intervento hanno fornito ulteriori precisazioni in merito all'attività svolta nelle dichiarazioni rese in sede di SIT.
In particolare il teste , che agli ispettori aveva denunciato di aver lavorato presso Parte_2
l'azienda agricola dal 12/04/2013 tutti i giorni, senza giorno di riposo, con mansioni Parte_1 di bracciante agricolo a tempo pieno;
di avere verificato presso il Centro per l'Impiego di essere stato assunto solo dal 24/04/2014 con contratto di lavoro part time (20 ore settimanali) a tempo determinato, con scadenza 30/09/2013, benché lavorasse 8/9 ore al giorno, e che il rapporto di lavoro era stato cessato in data 17/05/2013 per dimissioni, da lui mai rassegnate in quanto in malattia, di essere stato in malattia dal 4/05/2013. Ha precisato che sia lui che il sig. MA prestarono attività lavorativa già prima della formale assunzione, ovvero a partire dal 15 aprile 2013, e che anche il sig. Persona_1
aveva iniziato il lavoro con lui e faceva il suo stesso orario di lavoro.
Il sig. MA aveva denunciato di aver lavorato continuamente come bracciante presso l'azienda agricola nel 2012 assunto con regolare contratto dal 15/04/2012 fino a giugno e poi il Parte_1
mese di agosto così era avvenuto anche nel 2013; aveva dichiarato altresì di aver lavorato tutti i giorni compresi i sabato e le domeniche e che quando aveva iniziato, il 15 aprile 2013, il “era già al Pt_2 lavoro” e che nel 2013 aveva lavorato per un certo periodo insieme a lui ed al anche il sig. Pt_2
Sentito come teste il sig. MA pur confermando integralmente il contenuto delle Persona_1
dichiarazioni in atti, ha precisato di non ricordare più con precisione le date, stante il tempo trascorso
(10 anni).
pagina 6 di 8 Il sig. che aveva dichiarato agli ispettori di aver lavorato per alla Persona_1 Parte_1
raccolta degli asparagi insieme al dalla metà di aprile 2013, non ricordava il giorno preciso Pt_2
ma aveva riferito di essere stato insieme al ha riferito di aver firmato di fretta, una decina di Pt_2 giorni dopo l'inizio del lavoro, “un foglio”, da lui inteso quale contratto di assunzione, pur non avendone copia. Ha altresì riferito che l'orario di lavoro era di circa 8 ore al giorno comprese talvolta le domeniche tale orario era uguale anche per Pt_2
Vi è da aggiungere che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente le dichiarazioni rilasciate a SIT dalle sigg.re e poi confermate in udienza non sono rilevanti ai fini della Testimone_1 Tes_2
decisone in quanto le stesse, addette al confezionamento degli asparagi, avevano riferito di non essere a conoscenza di quali e quanti operai lavorassero nei campi alla raccolta in quanto il loro lavoro si svolgeva all'interno del capannone in loc. Montauto, aggiungendo che i terreni su cui veniva effettuato il raccolto erano anche a 20 km di distanza dal capannone e che sul campo veniva svolto un orario diverso da quello del confezionamento. Entrambe le lavoratrici avevano dichiarato di conoscere il sig. ma di non conoscere né il sig. né il sig. MA e confermavano che gli operai addetti Pt_2 Per_1
alla raccolta venivano di prassi sempre assunti prima delle addette al confezionamento (trattandosi, questa, di attività successiva nel processo produttivo), per cui non erano in grado di riferire in ordine all'inizio delle prestazioni lavorative degli operai addetti alla raccolta.
Ciò posto, valutato nel suo complesso il materiale probatorio a disposizione, all'esito dell'istruttoria, non vi è dubbio che il sig. sia responsabile degli illeciti denunciati, d'altra parte il Parte_1
ricorrente non ha fornito elementi probatori che fanno ritenere che non sia intercorso tra le parti un rapporto di lavoro diverso da quello contestato.
Tanto premesso, ritenuta la fondatezza degli accertamenti e la responsabilità dell'autore degli illeciti, nonché la legittimità del provvedimento impugnato, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_2
che liquida in complessivi € 4.061,60 oltre rimborso forfettario.
[...] pagina 7 di 8 Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 27 febbraio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
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