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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 15 ottobre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5649/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra rappresentata e difesa dall' avv. Claudio Pennestrì, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Stadio a Monte trav. I, n. 5/b, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
, Controparte_2 in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti A. Manuela Nucera e Patrizia Paola Cianci, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al C.so Garibaldi, n. 365, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Ceci, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Po, n. 24, giusta procura in atti;
-resistenti- Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27 novembre 2023 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229002847753000, notificatale dall' in Controparte_4 data 01.08.2022, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 39420120001111765000, 39420120003969087000, 39420130002615015000, 39420140000481351000, 39420140002082769000, 39420140003766069000 e alle cartelle di pagamento n. 09420140000351463000 e 09420140017600337000 afferente all'omesso versamento dei contributi I.V.S. e premi , per il CP_2 complessivo importo pari a €. 13.258,30. Nello specifico, eccepiva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria (anche) dalla data della presunta notifica degli avvisi e delle cartelle sottesi all'intimazione impugnata nonché l'errata quantificazione delle sanzioni richieste a titolo di somme aggiuntive. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' l' e l' CP_1 CP_2 Controparte_3
rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliere il presente atto di
[...] opposizione della intimazione di pagamento n. 09420229002847753000 in conformità ai suesposti fondati motivi e, per l'effetto, preliminarmente 1)sospendere preliminarmente l'atto impugnato;
nel merito, in accoglimento di tutti i motivi indicati 2) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia della intimazione di pagamento n. 09420229002847753000 essendo insussistente il diritto del Concessionario all'esecuzione forzata;
4) dichiarare, comunque, la nullità, illegittimità ed inefficacia del medesimo provvedimento;
”; vinte le distraende spese di lite. Si costituiva in giudizio l' che, Controparte_4 rilevando l'intervenuto annullamento ex lege di tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata in quanto rientranti nel perimetro applicativo della Legge n. 197/2022, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere tenendo conto, ai fini delle spese di lite, del fatto che il ricorso fosse stato introdotto successivamente all'avvenuto sgravio e che l'eccezione di prescrizione risultasse comunque infondata stante la sussistenza di atti interruttivi della stessa. Costituitosi in giudizio l' eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione CP_1 perché tardiva nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, preso atto dell'avvenuto stralcio di tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, chiedeva che fosse dichiarata la cessata materia del contendere. Parimenti costituitosi l' chiedeva la declaratoria di cessata materia CP_2 del contendere in relazione all'intervenuto sgravio ex L. 197/2022 e, in subordine, il rigetto della domanda. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante, così come dedotto dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte si rileva, nel caso di specie, l'avvenuto riconoscimento del diritto preteso dalla ricorrente, avendo parte resistente documentalmente provato l'avvenuto annullamento ex lege in virtù della Legge 197/2022, degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione in questa sede impugnata (cfr. estratto di ruolo prod. documentale AdER). Alla luce di quanto sinora esposto, va dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativa alle pretese nascenti dai titoli di cui si discute, essendo venuto meno per essi l'interesse giuridicamente rilevante delle parti all'accertamento delle pretese creditorie di cui ai ruoli ricadenti nell'area di efficacia della normativa appena esaminata.
2. Residua, dunque, la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso de quo risulta che parte resistente Controparte_4 abbia notificato l'intimazione di pagamento impugnata in data 29.07.2022, ovvero, precedentemente all'entrata in vigore della Legge 197/2022 (Finanziaria 2023) e che l'odierna azione giudiziaria sia stata proposta in data 27.11.2023 e, quindi, successivamente all'annullamento automatico previsto ex lege a far data dal 31.03.2023 (data prorogata al 30.04.2023 dalla L. 14/2023). Alla luce di tali circostanze, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
. Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, lì 15 ottobre 2025
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano