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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/03/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15572/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15572/2018 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NAVARRIA FEDERICA CONCETTA giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SIMILI PATRIZIA MARIA Controparte_1
AGRIPPINA giusta procura in atti.
(C.F. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. BUCOLO CARLO giusta procura in atti. P.IVA_1
CONVENUTI
Controparte_3 Controparte_3
pagina 1 di 5
CONVENUTA CONTUMACE
ONTRO GLI INFORTUNI - Controparte_4 CP_5
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ORIGLIO CONCETTO giusta CP_6 P.IVA_3
procura in atti.
INTERVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore ha allegato di essere dipendente della come operatore Parte_1 CP_3
ecologico e che in data 26.7.2016 alle ore 16.00 si recava presso il deposito meglio precisato in atti alla guida dell'autocompattatore Nissan di proprietà della ed assicurato con la CP_1 CP_1
che guidava in retromarcia nella corsia in discesa verso il luogo di carico Controparte_2
e scarico merci per svuotare i bidoni di raccolta rifiuti, fermava il mezzo ed inseriva il freno e scendeva dal mezzo;
che in quella occasione veniva schiacciato dal mezzo stesso che scivolava verso di lui, procurandogli le ferite meglio individuate in atti.
Allegava la responsabilità della compagnia assicuratrice e della società proprietaria del mezzo oltre che della società utilizzatrice, in quanto lui stesso doveva essere considerato terzo ed il sinistro doveva essere considerato da circolazione stradale;
in particolare l'attore si qualificava terzo in quanto al momento del sinistro non era alla guida del mezzo e riteneva applicabile la normativa sulla circolazione stradale perché il mezzo si trovava fermo per operazioni di carico e scarico sulla pubblica via. Su tali presupposti chiedeva il risarcimento dei danni subiti per la errata o mancata manutenzione del mezzo.
pagina 2 di 5 Si costituivano sia la che la chiedendo il rigetto della domanda. CP_3 Controparte_2
La domanda attorea è infondata sotto vari profili.
L'attore ha invocato la responsabilità da circolazione stradale, fondandola sul presupposto della errata o mancata manutenzione del mezzo, asserendo di avere inserito il sistema frenante prima di scendere dallo stesso, alla cui guida poco prima si trovava. Ha inoltre invocato per se stesso la qualità di terzo, sul presupposto che al momento del sinistro non si trovava sul mezzo e, quindi,
non era alla guida.
Recita l'art. 2054 c.c.:
- “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
- Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
- Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
- In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”.
Si evince dalla norma che il conducente è responsabile verso terzi se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di specie, già in prospettazione c'è confusione in capo all'attore tra figura del danneggiato e figura del responsabile civile;
l'attore infatti non cessa di essere conducente per il solo fatto che il sinistro si sia verificato mentre lui non ne era alla guida e sul presupposto, inoltre, che lui stesso abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero abbia adottato tutte le misure di sicurezza richieste nell'affrontare una sosta in ripida discesa, ovvero inserire pagina 3 di 5 correttamente il sistema frenante, inserire la prima marcia, puntellare le ruote con appositi giunti e posizionare le ruote in posizione trasversale.
Terzo, infatti, è esclusivamente la persona estranea all'uso del veicolo e non il conducente del veicolo stesso, che non smette di essere tale solo perché il veicolo è in sosta.
Inoltre, perché l'attore possa invocare la responsabilità dell'utilizzatore del mezzo e del suo proprietario per omessa o errata manutenzione del mezzo, si sarebbe dovuto allegare e provare,
appunto, intanto quale tipo di difetto manutentivo avesse il mezzo e poi la sussistenza di tale difetto, sul presupposto, si ribadisce, che il sinistro non si sia verificato per la negligenza stessa dell'attore, per come sopra specificato. Ciò è ancor più vero se si considera che dal rapporto dei
Vigili del fuoco in atti risulta che l'incidente si è verificato perché dal mezzo si era accidentalmente disinserito il freno di stazionamento.
A fronte di tale onere probatorio ex art. 2697 c.c., le prove richieste erano assolutamente estranee al thema probandum e, quindi, irrilevanti.
E' palese la temerarietà dell'azione proposta, essendo la vicenda palesemente inquadrabile quale infortunio sul lavoro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese di , essendo CP_6
intervenuta volontariamente, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna altresì la parte attrice a rimborsare a ciascuna delle parti convenute le spese di lite,
che si liquidano in € 5.077,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali.
- Compensa tra tutte le parti e l' le spese. CP_6
pagina 4 di 5 Così deciso in Catania, il 7 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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