TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 25/09/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1377/2024
Udienza “cartolare” del 22-9-2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1377/2024, avente ad oggetto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 65/A emessa da in data 9.4.2024, promossa da: Controparte_1
(C.F. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della (P.IVA ), rappresentati e difesi, Controparte_2 P.IVA_1 anche disgiuntamente, dall'avv. Paolo Cattani (C.F. e dall'avv. Giacomo C.F._2
Massei ) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Lucca, C.F._3
Viale Carducci n. 385, come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dal dott. Alessandro Bini (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio, in via di
Novoli n. 26, Firenze e nel domicilio digitale all'indirizzo pec: Email_1 giusta procura speciale depositata unitamente alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “- in via principale, emettere nei confronti della Regione Toscana – Giunta
Regionale (c.f. e p.iva: , , P.IVA_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Firenze, Piazza Duomo, 10, Palazzo
Strozzi Sacrati, una pronuncia che accerti e dichiari – per i motivi di cui in narrativa – illegittimi, nulli e/o inefficaci l'Ordinanza ingiunzione n. 65A/2024 e il processo verbale di contestazione
amministrativa n. 039/2019 del 10.04.2019 ad essa sotteso e/o comunque proceda al loro annullamento;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
Per la resistente: “- nel merito rigettare l'opposizione del ricorrente e per l'effetto confermare
l'Ordinanza ingiuntiva regionale n. 65A del 9/04/2024, anche nel quantum della sanzione ingiunta, oltre che il sotteso verbale n.39 del 10/04/2019; - in denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, si chiede di mantenere indenne la scrivente Amministrazione da qualsivoglia conseguenza negativa, e disporre la compensazione delle spese, vista la correttezza dell'operato e la buona fede dell'Ente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 della L. n. 689/1981 e la convenivano Parte_1 Controparte_2 in giudizio la per ottenere l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione n. Controparte_1
65A/2024 del 9.4.2024.
L'ordinanza opposta, richiamando, in particolare, il processo verbale di contestazione amministrativa n. 39/2019 del 10.4.2019 elevato da con cui veniva rilevata la violazione Pt_2 dell'art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e gli esiti del procedimento, accertava la sussistenza della violazione sopra menzionata e ingiungeva a e la il Parte_1 Controparte_2 pagamento della somma complessiva di € 35.000,00, pari al minimo editale degli importi previsti dalla norma.
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti sostenevano l'omessa integrazione della fattispecie sanzionatoria
Con il secondo, eccepivano la violazione dell'art. 14 della L. 689/1981 per tardività della contestazione.
Con il terzo motivo di ricorso, infine, lamentavano la mancanza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 della L. 689/1981.
Si costituiva in giudizio la resistente, contestando puntualmente i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
La causa veniva istruita con sole produzioni documentali.
All'udienza del 17.3.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per discussione l'udienza del 22.9.2025 da tenersi con modalità “cartolari”, con termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa va decisa sulla base del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in applicazione del quale: “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia
necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (tra le altre, Cass. civ. sez. 5, ord. n. 363/2019; Cass. civ. sez. 5, sent. n. 11458/2018).
In forza di tale principio, va esaminato e accolto il terzo motivo di opposizione relativo alla mancanza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 della L. 689/1981 per errore sul fatto non determinato da colpa.
Con riferimento all'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, la giurisprudenza di legittimità ritiene che l'art. 3 della L. 689/1981 ponga a carico del destinatario della sanzione una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato, ponendo in capo a questo l'onere di provare di aver agito senza colpa (tra le molte, Cass. Ord. n. 11568 del 02/05/2025).
Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L. 689/1981, “nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
Secondo la Corte di Cassazione chiamata ad interpretare la norma, “in tema di elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, l'errore scusabile sul fatto determinato dall'interpretazione di norme giuridiche in tanto può assumere rilievo, in quanto non attinga la sola interpretazione giuridica del precetto, ma verta sui presupposti della violazione e sia stato determinato da un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare in quest'ultimo l'incolpevole opinione di liceità del proprio agire” (Cass., 17.05.2018, n. 12110).
Nel caso di specie è provato che gli opponenti incorrevano in un errore scusabile sul fatto, superando, così, la presunzione di colpa in ordine al fatto vietato.
È emerso che gli stessi erravano sui presupposti della violazione nella misura in cui ritenevano che il progetto comunicato al SUAP di Capannori con nota del 5.10.2018 non fosse assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto ambientale né a quella di Verifica di assoggettabilità a VIA dal momento che risultava inidoneo ad avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente ai sensi del punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.
Inoltre, risulta provato che l'errore derivava da elemento estraneo all'autore nonché idoneo a fondare il convincimento di agire correttamente in quanto basato su diversi studi e analisi condotti dalla società.
Parte opponente, difatti, prima di comunicare la modifica all'installazione in oggetto, aveva a disposizione, in particolare, le analisi alle emissioni in atmosfera dello stesso impianto presso lo Contr stabilimento di Brunico, effettuate nel 2016, da cui risultava che i parametri inquinanti monitorati erano stati rilevati con concentrazioni molto basse (doc. 11 di parte opponente).
Non sposta i termini della questione quanto affermato dalla in merito all'avvio del Controparte_1 procedimento di modifica da parte del Settore regionale AIA con coinvolgimento del Settore VIA in quanto quest'ultimo riteneva la modifica in esame sostanziale ai fini VIA soltanto con nota del
23.1.2019, in seguito alla quale la società opponente avanzava tempestivamente istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per l'installazione.
Da quanto esposto emerge con evidenza che la conoscenza da parte dell'opposta della necessità di sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità si è concretizzata solo con la comunicazione della nota sopra citata.
Pertanto, parte opposta non può dirsi responsabile della violazione per errore scusabile sul fatto ex art. 3 comma 2 della L. 689/1981.
Alla luce di quanto sopra, deve essere accolta l'opposizione e annullata l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e dei minimi tabellari, attesa la relativa semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 65A/2024 del 9.4.2024; condanna l'amministrazione opposta al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti liquidate in €. 2.906,00 per compenso professionale oltre maggiorazione spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente